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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/06/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1093/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1093/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 22 ottobre 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 22
gennaio 2025
OGGETTO: d a
(deposito CP_1
con il patrocinio dell'avv. Sergio Stringhini Controparte_2
bancario, cassetta di APPELLANTE sicurezza, apertura di c o n t r o credito bancario) on il patrocinio dell'avv. Laura Botti Controparte_3
CODICE: APPELLATA
P.IVA_1 (e per essa, quale mandataria, Controparte_4 [...]
con il patrocinio dell'avv. Laura Botti Controparte_5
TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 6 settembre
1 2021, n. 1613/2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi esposti con il gravame e per
l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza n.1613/21 pronunciata dal
Tribunale di Bergamo…,
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
- previ gli accertamenti e le declaratorie del caso in ordine alla conformità
della fideiussione dell'allora allo schema di contratto Controparte_6
predisposto dall'ABI le cui clausole sono state dichiarate nulle con
provvedimento della Banca d'Italia 2.5.2005 n. 55 per contrarietà alla
normativa antitrust, dichiarare la nullità ed inefficacia della fideiussione
prestata in data 20.04.2009 dal signor e, per l'effetto, Controparte_2
dichiarare che nulla deve il signor a Controparte_2 CP_3
e per esso alla mandataria , ovvero a
[...] TR
, e per essa, quale mandataria, alla società Controparte_4 [...]
, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo Controparte_5
opposto n. 1755/20, 3232/20 RG e 1742/20 Rep. del Giudice del Tribunale
di Bergamo in data 17.6.2020;
IN VIA SUBORDINATA E DI MERITO:
- previ gli accertamenti e le declaratorie del caso in ordine alla conformità
della fideiussione dell'allora allo schema di contratto Controparte_6
predisposto dall'ABI le cui clausole sono state dichiarate nulle con
2 provvedimento della Banca d'Italia 2.5.2005 n. 55 per contrarietà alla
normativa antitrust, dichiarare la nullità parziale della fideiussione omnibus
rilasciata dal signor in data 20.4.2009 e, segnatamente, la Controparte_2
nullità delle clausole di cui all'art. 2) comma 1, di cui all'art. 9) comma 1 e
di cui all'art. 6) comma 1, nonché l'intervenuta estinzione delle obbligazioni
di garanzia di cui alla fideiussione omnibus prestata in data 20.4.2009, per
inutile decorso del termine di sei mesi previsto dall'art. 1957, 1° c. c.c. e, per
l'effetto, dichiararsi che il signor nulla deve a Controparte_2 [...]
e per esso alla mandataria , CP_3 TR
ovvero a , e per essa, quale mandataria, alla società Controparte_4
, revocando conseguentemente il Controparte_5
decreto ingiuntivo opposto n. 1755/20, 3232/20 RG e 1742/20 Rep. del
Giudice del Tribunale di Bergamo in data 17.6.2020;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E DI MERITO:
- accertata e dichiarata la mancanza del contratto di apertura del c/c n.
4034/1999, dichiararsi la nullità assoluta ed integrale, ovvero anche solo
parziale, del contratto/rapporto di c/c n. 4034/1999, del contratto in data
13.3.2017 e di tutti i contratti di apertura di credito e facilitazione di credito
direttamente e/o indirettamente collegati al c/c n. 1999 e/o a valere sul
predetto conto, e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità del saldo di c/c
azionato in via monitoria in conseguenza della nullità degli addebiti per
interessi debitori a tassi ultra-legali, per interessi anatocistici, per
commissioni di massimo scoperto e per altre commissioni di ogni altra
natura e tipologia, per spese e valute, inclusi gli addebiti effettuati
3 nell'esercizio del c.d. ius variandi, e della nullità di tutti gli oneri e di tutte
le competenze, regolati su detto conto corrente;
- dichiararsi conseguentemente che il signor nulla Controparte_2
deve a e per esso alla mandataria Controparte_3 [...]
, ovvero a e per essa, quale CP_7 Controparte_4
mandataria, alla società , revocando Controparte_5 CP_7
il decreto ingiuntivo opposto n. 1755/20, 3232/20 RG e 1742/20 Rep. del
Giudice del Tribunale di Bergamo in data 17.6.2020;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- disporre CTU contabile volta a
- verificare se gli interessi a debito e a credito sono stati specificatamente
pattuiti per iscritto e se, in caso positivo, siano gli interessi applicati
corrispondano effettivamente alle pattuizioni contrattuali;
- nel caso di mancata pattuizione contrattuale, espunga gli interessi
addebitati e, in via alternativa, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando
il tasso sostitutivo ex art.5 legge 154/1992;
- verificare se le commissioni di massimo scoperto, le commissioni
omnicomprensive di cui all'art.117 bis TUB e le spese addebitate sul conto
corrente 1999 durante la pendenza del rapporto sono state specificatamente
e in modo determinato pattuite e corrispondano effettivamente alle
pattuizioni contrattuali;
in caso negativo escludere dal ricalcolo gli importi
corrisposti a tali titoli;
- espungere la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per tutta la
durata del rapporto senza procedere ad alcuna capitalizzazione;
4 - accertare se sono stati pattuiti e/o applicati interessi usurari secondo i
parametri stabiliti dalla legge e dalle istruzioni della Banca d'Italia
includendo nel calcolo del tasso le commissioni – ivi compresa la
commissione di massimo scoperto – le remunerazioni a qualsiasi titolo e le
spese, escluse per quelle per le imposte e tasse collegate all'erogazione del
credito e verificando se sono state effettivamente convenute;
raffronti il tasso
soglia, trimestre per trimestre;
in caso di superamento del tasso soglia
escluda l'applicazione di qualsivoglia interesse ex art. 1815, 2 comma, cc;
- rideterminare l'esatto rapporto dare/ avere tra le parti, accertando
l'effettivo saldo di conto corrente;
IN OGNI CASO:
- spese e compenso professionale, anche relativi al primo grado di giudizio,
interamente rifusi”.
Dell'appellata
“…rigettata ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, così
giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare integralmente l'appello
avversario e tutte le domande avversarie perché radicalmente inammissibili,
precluse ed infondate in fatto ed in diritto, con conseguente integrale
conferma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1613/2021 pubbl. il
06/09/2021;
IN OGNI CASO: voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Brescia, rigettata ogni
contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
5 IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'istanza di sospensione avversaria ex art.
283 c.p.c. per difetto dei relativi presupposti normativi.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare tutte le domande avversarie
perché radicalmente inammissibili, precluse ed infondate in fatto ed in
diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
IN OGNI CASO: condannare il ed il sig. Controparte_8
a pagare, in via tra loro solidale, a favore di Controparte_2 [...]
ovvero in subordine a favore di la somma di € CP_4 Controparte_3
737.030,20 quale parziale saldo debitorio, interamente garantito, del c/c n.
4034/19999, oltre agli interessi al tasso legale dal 14.8.2018 al saldo.
Spese di lite e compensi professionali interamente rifusi per entrambi i gradi
di giudizio”.
Della terza intervenuta ex art. 111 c.p.c. Controparte_4
“…rigettata ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, così
giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare integralmente l'appello
avversario e tutte le domande avversarie perché radicalmente inammissibili,
precluse ed infondate in fatto ed in diritto, con conseguente integrale
conferma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1613/2021 pubbl. il
06/09/2021;
IN OGNI CASO: voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Brescia, rigettata ogni
contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
6 IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'istanza di sospensione avversaria ex art.
283 c.p.c. per difetto dei relativi presupposti normativi.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare tutte le domande avversarie
perché radicalmente inammissibili, precluse ed infondate in fatto ed in
diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. IN OGNI
CASO: condannare ed il sig. Controparte_8 CP_2
a pagare, in via tra loro solidale, a favore di ., o
[...] Controparte_4
in subordine a la somma di € 737.030,20 quale parziale saldo CP_3
debitorio, interamente garantito, del c/c n. 4034/19999, oltre agli interessi
al tasso legale dal 14.8.2018 al saldo.
Spese di lite e compensi professionali interamente rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e proponevano Controparte_9 Controparte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1755/2020 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Bergamo su ricorso di Controparte_3
chiedendone la revoca e chiedendo, altresì, che venisse accertato che nulla era da essi dovuto o, in subordine, che venisse rideterminato il saldo in ragione delle nullità eccepite relativamente ai contratti di cui è causa.
1.1. Costituendosi in giudizio, e, per essa, quale Controparte_3
mandataria, chiedeva il rigetto TR
dell'opposizione.
1.2. Con sentenza n. 1613/2021 pubblicata in data 6 settembre 2021, il
7 Tribunale di Bergamo ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla banca e rigettato l'opposizione.
1.3. In via preliminare il Tribunale:
ha affermato la propria competenza, in quanto la nullità della garanzia prospettata dagli opponenti per violazione della normativa antitrust non costituisce domanda, bensì mera eccezione;
ha rigettato l'eccezione di improcedibilità per mancata instaurazione del procedimento di mediazione, in quanto ha ritenuto che il contratto di garanzia autonoma non rientra tra le fattispecie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, non trattandosi di contratto bancario;
ha ritenuto non doversi disporre l'interruzione del procedimento a fronte dell'intervenuto fallimento della società opponente, essendo quest'ultimo stato pronunciato successivamente alla precisazione delle conclusioni (Cass.
n. 14472/2017).
1.4. Quanto al merito, il Tribunale ha ritenuto provato il credito vantato dalla banca a fronte della produzione delle garanzie prestate (doc. 9 e 10), ritenute sufficienti a soddisfare l'onere probatorio su di essa gravante in considerazione della natura autonoma della garanzia, accertata sulla base della clausola per cui “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla
banca, a semplice richiesta scritta”.
A fronte dell'accertamento di tale natura, ha rigettato le doglianze relative al rapporto principale garantito, in quanto non rientranti nel novero
8 dell'exceptio doli, perché incapaci di dimostrare la mala fede di controparte,
oltre che il perseguimento di risultati vietati dall'ordinamento per violazione di norme imperative o per illiceità della causa. Tali conclusioni sono state, in particolare, riferite all'eccepita nullità per difetto di forma scritta dei contratti garantiti.
1.5. Ha poi respinto l'eccezione di nullità delle garanzie per violazione della normativa antitrust sollevata dagli opponenti: ha ritenuto che le clausole censurate non incidono sulla genesi dell'obbligazione di garanzia, in quanto non ne è dimostrata la essenzialità.
Ha poi ritenuto infondata anche l'eccezione ex art. 1957 c.c., in quanto in caso di contratto autonomo di garanzia e in presenza di una clausola di pagamento a prima richiesta l'eventuale rinvio alla clausola di decadenza ex
art. 1957 c.c. va riferito al termine di sei mesi previsto dalla norma mentre al fine di evitare la decadenza è sufficiente una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento;
inoltre, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale per cui, qualora la durata di una fideiussione si correlata non alla sua durata ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore avverso il garante non è
assoggettata al termine decadenziale ex art. 1957 c.c. (Cass. . 16836/2015).
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Controparte_2
scorta di tre motivi.
3. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_3
gravame.
4. È intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., (e Controparte_4
9 per essa, quale mandataria, , cessionaria Controparte_5
del credito oggetto di causa, chiedendo il rigetto del gravame.
5. All'udienza del 2 marzo 2022, la Corte, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
6. All'udienza del 22 gennaio 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare occorre affrontate la eccezione di “carenza di titolarità
del diritto e/o legittimazione” in capo ad formulata in sede Controparte_4
di comparsa conclusionale dall'appellante per assenza di prova in ordine alla cessione del credito.
1.1. L'eccezione è infondata.
L'intervento della . S.r.l. è avvenuto ai sensi dell'art. 111 CP_4
cod.proc.civ.: <
per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie…. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui>>.
1.2. Va ricordato che la Suprema Corte ha precisato che la parte che agisce
10 affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria <
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta>> (Cass., sez. VI civ., n.
24798/2020).
La cessionaria ha documentato fin dal proprio intervento nel primo grado di giudizio la propria legittimazione sostanziale, in modo conforme rispetto ai più recenti orientamenti della Suprema Corte, secondo cui <
cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385
del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è
sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.>> (Cass. n. 4277/2023).
è intervenuta in giudizio nel presente grado ed ha Controparte_4
documentato la propria legittimazione all'intervento quale cessionaria del credito mediante la produzione del foglio 68 della Gazzetta Ufficiale in cui è
stato pubblicato l'“Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli
11 articoli 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”), corredato dall'informativa ai
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e successiva
normativa nazionale di adeguamento”; in esso si legge che “La società
. nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai Controparte_10
sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da n forza Controparte_3
di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge
130, concluso in data 3 giugno 2021 ha acquistato pro-soluto da CP_11
taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese,
[...]
ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da Controparte_3
finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente,
linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri
rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo
compreso tra il 1960 e il 2021, i cui debitori sono stati classificati “a
sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”. Nell'avviso viene dato atto che i crediti ceduti sono specificatamente individuati “come risultanti da
apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il
codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei
crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale
lista è (x) depositata presso il Notaio , avente sede in … Persona_1
Milano, con atto di deposito del 7 giugno 2021 (repertorio 7641, raccolta
4403) e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul
12 seguente sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-
cessioni/ fino alla loro estinzione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché
la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno
richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario
sul sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-
cessioni/ e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito
ceduto”.
In effetti, nella lista richiamata in Gazzetta Ufficiale a pag. 330 è riportato il numero “NDG” n. 11170847 indicato dalla cessionaria, oltre che il numero identificativo del rapporto n. 91611 indicato banca cedente nella dichiarazione di cessione depositata in atti e riferito al rapporto intercorso tra
Noce s.r.l. e di cui l'appellante si è reso garante, e che Controparte_12
compare anche nell'estratto del libro giornale prodotto quale doc. 5 nel fascicolo monitorio.
1.3. Peraltro, il credito in questione presenta gli elementi che nella Gazzetta
Ufficiale identificano i crediti oggetto di cessione.
Sul punto la Corte osserva che secondo giurisprudenza costante <
cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB,
è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché
gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della
13 cessione>> (Cass. n. 21821/2023); da ultimo e nello stesso senso la Suprema
Corte (sent. n. 10860/2024) ha ritenuto che: <
dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi,
spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia>>.
Dall'avviso in Gazzetta Ufficiale si evince che oggetto della cessione conclusa in data 26 luglio 2018 sono stati ceduti “…taluni crediti (per
capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant'altro) di derivanti da finanziamenti Controparte_3
ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di
credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti
finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra il
1960 e il 2021…”.
Nel caso di specie non vi è stata contestazione sul fatto che il credito in questione risponda ai requisiti specificati nell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale; è pacifico che il rapporto contrattuale, assistito dalla garanzia
14 fideiussoria prestata dall'appellante, era nella titolarità di Controparte_3
il contratto di conto corrente il cui saldo passivo è stato “estinto e contabilizzato tra le partite a sofferenza” nel 2018 si inscrive nel periodo tra il 1960 e il 2021.
Pertanto, concorrono tutti gli elementi a riscontro dell'inclusione del rapporto di cui è causa nel perimetro della cessione in favore della intervenuta
[...]
CP_4
2. Con il primo motivo parte appellante impugna la statuizione con cui il
Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità integrale della garanzia prestata,
nonostante fosse stato rilevato il contrasto delle clausole contenute nella garanzia di cui è causa, conformi allo schema ABI, con la legge antitrust.
Espone di aver rilasciato una garanzia omnibus fino alla concorrenza di €
1.500.000,00 in data 20 aprile 2009 contenuta in un modulo conforme allo schema ABI, del quale, peraltro, riproduce le clausole 2, 6 e 9. Richiama il contenuto del provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005, accertativo dell'illecito anticoncorrenziale, il quale costituisce prova privilegiata.
3. Con il secondo motivo l'appellante lamenta il fatto che il Tribunale non abbia considerato la coincidenza delle clausole contenute nel modulo della garanzia prestata con quelle contenute nello schema ABI, per lo meno al fine di giungere ad una declaratoria di nullità parziale della fideiussione e, quindi alla mancanza di deroga all'art. 1957 cod.civ.
Al riguardo, evidenzia che, a fronte dell'asserito credito vantato dalla banca di € 737.030,20, scaduto e divenuto esigibile il 27 giugno 2018, data delle lettere di messa in mora ed intimazione di pagamento, nei sei mesi successivi
15 l'istituto di credito sarebbe rimasto inerte in quanto non avrebbe attivato la tutela giurisdizionale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione né nei confronti del debitore principale né nei confronti propri quale garante,
con conseguente decorrenza del termine semestrale ex art. 1957 c.c. ed estinzione della garanzia.
Deduce che la nullità della clausola 6, derogativa dell'art. 1957 cod.civ.,
determina automaticamente l'applicazione della norma e, dunque, del principio per cui “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza
dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia
proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza
continuate”, senza che la previsione della clausola “a prima richiesta” possa assumere rilevanza preclusiva, in quanto incompatibile con la norma del codice. Inoltre, nell'individuare il dies a quo, ai fini dell'art. 1957 c.c., nel giorno di scadenza delle singole prestazioni e non in quello dell'estinzione del rapporto, nel caso di specie la banca
4. La Corte ritiene di trattare congiuntamente i primi due motivi di gravame,
in quanto attinenti alla tematica relativa alla conformità del testo della garanzia allo schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005.
4.1. I motivi sono infondati.
4.2. Nel caso di specie è stata acclarata la natura autonoma della garanzia
(con efficacia di giudicato interno in assenza di censura sul punto, non potendo il giudice d'appello pervenire ad una diversa qualificazione giuridica del contratto sulla base della disamina di clausole diverse non considerate dal
16 giudice di primo grado: cfr. Cass. 3893/2020 e 10617/2012); il Tribunale ha ritenuto dirimente la sola previsione di pagamento della clausola a prima richiesta malgrado la previsione di solidarietà delle obbligazioni (art. 2: “Le
obbligazioni derivanti dalla fideiussione nei confronti della banca si
intendono assunte in via solidale ed indivisibile…”) e senza vagliare il contenuto della obbligazione assunta dal garante, elementi che il Collegio
non può, quindi, valorizzare.
4.3. Attesa la natura di contratto autonomo della garanzia i due motivi esposti non possono trovare accoglimento, perché, siamo al di fuori della categoria di contratti presa in esame dall'indagine svolta relativamente al fenomeno delle intese anticoncorrenziali;
il provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005 riguarda, infatti, esclusivamente le fideiussioni c.d. omnibus, ossia fideiussioni relative a tutte le obbligazioni presenti e future che verranno assunte da un debitore individuato ed entro un limite preciso ex art. 1938 cc.
Peraltro, il fatto che la problematica in questione abbia investito la sola categoria delle fideiussioni omnibus risulta confermato dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.1851/2025) che ha sinanche escluso la riferibilità del provvedimento della Banca d'Italia alle fideiussioni <
per un affare particolare>>, c.d. specifiche.
Anche il principio di diritto affermato da Cass. S.U. n. 41994/2021 è stato affermato con riferimento alla fideiussione omnibus e non alla diversa fattispecie del contratto autonomo di garanzia.
Ne consegue la validità delle clausole in questione ivi compresa la clausola n. 6 di deroga all'art. 1957 cod.civ.
17 5. Con il terzo motivo l'appellante lamenta il mancato esame da parte del
Tribunale delle contestazioni sollevate in relazione al saldo del c/c n.
4034/1999 oggetto di decreto ingiuntivo in quanto frutto di addebiti illegittimi operati dalla banca su detto conto.
Espone che da parte della banca non vi è stata produzione del contratto di c/c intestato ad da cui tale saldo origina e dunque manca la prova CP_8
del credito azionato. Infatti, spetterebbe a chi agisce in giudizio per il pagamento del saldo debitore produrre il contatto, ex art. 2697 c.c., al fine di verificare la sussistenza e il rispetto delle condizioni economiche applicate,
oltre agli estratti conto completi, allo scopo di dimostrare l'andamento del rapporto.
In specie, la mancanza del contratto di c/c, richiesto ad substantiam ex art. 117 co. 1 e 3 TUB, determinerebbe la radicale illegittimità del saldo azionato e la sua non debenza.
La mancanza di contratto e la insussistenza di qualsivoglia pattuizione scritta conforme agli artt. 1283, 1284 c.c. e 120 co. 2 TUB determinerebbe la nullità
di tutti gli oneri e addebiti regolati in conto per tutta la durata del rapporto e,
precisamente, l'illegittimità degli addebiti a titolo di interessi debitori ultralegali in mancanza di pattuizione scritta, di capitalizzazione trimestrale in violazione dell'art. 1283 cod.civ., di c.m.s. e di altre tipologie di commissioni non pattuite e pubblicizzate.
Anche gli asseriti contratti di apertura di credito, non prodotti, sarebbero nulli per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB primo e terzo comma, in quanto alcun esemplare sarebbe stato consegnato al correntista.
18 Inoltre, ribadisce la nullità e quindi l'inefficacia di tutte le condizioni economiche racchiuse nella “copia contratto di conto unico n. 19999 e
relative condizioni generali del 13.3.2017”, trattandosi di un contratto modificativo di contratto nullo per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB.
Evidenzia, inoltre, che il garante autonomo, a fronte dei limiti imposti dall'exceptio doli, può opporre nei confronti del creditore la nullità del contratto-base per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa e che
è stata eccepita la nullità assoluta del contratto di c/c per difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 117 TUB nonché la violazione dell'art. 1284 c.c.,
entrambe norme di natura imperativa
5.1. Il motivo è parzialmente fondato.
Le questioni poste con l'atto di opposizione di “… radicale e totale
insussistenza ed illegittimità del saldo debitorio del c/c n. 4034/1999 a causa
delle molteplici patologie che connotano la fase genetica e la fase esecutiva
del rapporto di c/c”, attengono alla “illegittima istituzione ed operatività del
rapporto di c/c n. 4034/19999 in difetto di contratto scritto richiesto ad
substantiam dall'art. 117, 1° e 3° c. D. Lgs. n. 385/93, della nullità del
contratto (e del rapporto) di c/c n. 4034/19999 per difetto di forma scritta e
della nullità di ogni eventuale apertura di credito o fido a valere su detto
conto … nullità del contratto in data 13.3.2017”; esse sono state formulate denunciando la mancata redazione in forma scritta del contratto di conto corrente richiesta a pena di nullità dall'art. 117 TUB, la mancata pattuizione scritta di interessi ultralegali, c.m.s., altre commissioni e spese, la illegittima capitalizzazione trimestrale in violazione dell'art. 1283 cod.civ.
19 Fermo restando che l'istituto bancario ha prodotto già con il ricorso per decreto ingiuntivo tutti gli estratti di conto corrente dalla data della sua apertura (28 febbraio 2009) alla sua chiusura con passaggio a sofferenza (13
agosto 2018) nonché il “contratto apertura rapporti” contenente le condizioni economiche dal 13 marzo 2017, il saldo del conto corrente è stato contestato sulla base degli indicati rilievi rispetto ai quali, però, non si può
prescindere dalla natura autonoma della garanzia prestata da CP_2
quale accertata, come esposto, con statuizione sulla quale si è
[...]
formato il giudicato (interno).
La questione vertente sull'onere probatorio del credito vantato dalla banca è
condizionata dalla natura autonoma della garanzia prestata e dai limiti che il garante incontra nella opponibilità al creditore delle eccezioni relative al rapporto fondamentale.
Lo stesso appellante, del resto, esamina la questione delle eccezioni proponibili sulla base della prospettazione della natura autonoma della garanzia, del limite dell'exceptio doli e della necessità che si tratti di nullità
derivanti da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa con riferimento al rapporto fondamentale.
Costante è la Suprema Corte nel ritenere, anche più di recente, che <
contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un
20 risultato che l'ordinamento vieta>> (cfr. Cass. n. 9071/2023; n. 371/2018).
5.2. Il discrimine, costituito dal risultato che l'ordinamento vieta, fa, quindi ritenere che attraverso la exceptio doli non possano essere fatte valere la nullità del contratto garantito per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB e la conseguente illegittimità di tutti quegli addebiti che, ove fosse stato adempiuto il precetto della forma ad substantiam prescritto dall'art. 117 TUB
sarebbero stati, per converso, legittimi;
tant'è che si tratta di una nullità di protezione, potendo essa essere <>, nella versione originaria e, nel testo vigente ora <
cliente>>.
E ciò vale anche con riferimento agli interessi in quanto l'art. 117 TUB
statuisce al quarto comma che << i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora>> e, al settimo comma, che <
caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo,
rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi;
in mancanza di pubblicità
nulla è dovuto.>>.
21 Le nullità previste dall'art. 117 TUB non sono, quindi, poste a presidio di un risultato vietato dall'ordinamento.
Anche al di fuori della disciplina del TUB l'ordinamento consente la pattuizione d'interessi in misura ultra legale (art. 1284 cod.civ.) sia pure subordinandola a convenzione scritta, in assenza della quale gli interessi sono automaticamente dovuti nella misura legale.
Diversa sorte spetta, invece, alla questione sollevata dal garante autonomo con riferimento al tema dell'anatocismo, che l'art. 1283 cod.civ., norma cogente, vieta e che è illegittimo anche nella prassi bancaria in quanto rispondente ad un mero uso negoziale e non normativo, con conseguente nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito da tale norma (cfr. S.U. 21095/2004, S.U. n. 24418/2010 e successive).
Nel caso di specie l'apertura del conto corrente risale al 28 febbraio 1999 e quindi rileva, in questa sede, il regime anteriore alla delibera CICR 9 febbraio
2000, che in conformità dell'art. 120 t.u.b. (nel testo novellato dall'art. 25
d.lgs. n. 342/1999), ha ammesso l'anatocismo allorquando sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. L'addebito di interessi anatocistici è, quindi avvenuto in violazione del divieto normativo.
La Suprema Corte nella pronuncia già citata (n. 9071/2023) ha ribadito il principio di diritto espresso nella sentenza n. 371/2018 per cui << Nel
contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme
22 imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta>>.
Ne consegue che attesa la proponibilità, da parte del garante, delle eccezioni fondate sulla nullità del contratto-base per violazione di norme imperative,
l'appellante deve ritenersi legittimato a sollevare, nei confronti della banca,
la questione della illegittimità degli addebiti anatocistici, operati in violazione dell'art. 1283 cod.civ.
Va, peraltro, precisato che, non è stata versata in atti documentazione utile a dimostrare l'avvenuta successiva pattuizione scritta della clausola anatocistica in conformità alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 (da ultimo
Cass. 28215/2024).
6. Pertanto, il terzo motivo va accolto per quanto di ragione con conseguente declaratoria d'illegittimità degli addebiti effettuati a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
7. Sul punto è necessario svolgere attività istruttoria attraverso consulenza tecnica al fine di quantificare detti addebiti ed epurare il saldo debitorio del contratto di c/c dagli addebiti effettuati a titolo di interessi anatocistici a far data dall'apertura del conto e per tutta la durata del rapporto.
A ciò si provvede con separata ordinanza.
8. Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente
23 pronunciando:
1) rigetta il primo e il secondo motivo d'appello proposto da CP_2
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1613/2021
[...]
pubblicata in data 6 settembre 2021;
2) accoglie per quanto di ragione il terzo motivo di gravame e, per l'effetto,
dichiara la illegittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per la intera durata del rapporto;
3) dispone procedersi in relazione al motivo accolto ad attività istruttoria come da separata ordinanza;
4) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
24
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1093/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1093/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 22 ottobre 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 22
gennaio 2025
OGGETTO: d a
(deposito CP_1
con il patrocinio dell'avv. Sergio Stringhini Controparte_2
bancario, cassetta di APPELLANTE sicurezza, apertura di c o n t r o credito bancario) on il patrocinio dell'avv. Laura Botti Controparte_3
CODICE: APPELLATA
P.IVA_1 (e per essa, quale mandataria, Controparte_4 [...]
con il patrocinio dell'avv. Laura Botti Controparte_5
TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 6 settembre
1 2021, n. 1613/2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi esposti con il gravame e per
l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza n.1613/21 pronunciata dal
Tribunale di Bergamo…,
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
- previ gli accertamenti e le declaratorie del caso in ordine alla conformità
della fideiussione dell'allora allo schema di contratto Controparte_6
predisposto dall'ABI le cui clausole sono state dichiarate nulle con
provvedimento della Banca d'Italia 2.5.2005 n. 55 per contrarietà alla
normativa antitrust, dichiarare la nullità ed inefficacia della fideiussione
prestata in data 20.04.2009 dal signor e, per l'effetto, Controparte_2
dichiarare che nulla deve il signor a Controparte_2 CP_3
e per esso alla mandataria , ovvero a
[...] TR
, e per essa, quale mandataria, alla società Controparte_4 [...]
, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo Controparte_5
opposto n. 1755/20, 3232/20 RG e 1742/20 Rep. del Giudice del Tribunale
di Bergamo in data 17.6.2020;
IN VIA SUBORDINATA E DI MERITO:
- previ gli accertamenti e le declaratorie del caso in ordine alla conformità
della fideiussione dell'allora allo schema di contratto Controparte_6
predisposto dall'ABI le cui clausole sono state dichiarate nulle con
2 provvedimento della Banca d'Italia 2.5.2005 n. 55 per contrarietà alla
normativa antitrust, dichiarare la nullità parziale della fideiussione omnibus
rilasciata dal signor in data 20.4.2009 e, segnatamente, la Controparte_2
nullità delle clausole di cui all'art. 2) comma 1, di cui all'art. 9) comma 1 e
di cui all'art. 6) comma 1, nonché l'intervenuta estinzione delle obbligazioni
di garanzia di cui alla fideiussione omnibus prestata in data 20.4.2009, per
inutile decorso del termine di sei mesi previsto dall'art. 1957, 1° c. c.c. e, per
l'effetto, dichiararsi che il signor nulla deve a Controparte_2 [...]
e per esso alla mandataria , CP_3 TR
ovvero a , e per essa, quale mandataria, alla società Controparte_4
, revocando conseguentemente il Controparte_5
decreto ingiuntivo opposto n. 1755/20, 3232/20 RG e 1742/20 Rep. del
Giudice del Tribunale di Bergamo in data 17.6.2020;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E DI MERITO:
- accertata e dichiarata la mancanza del contratto di apertura del c/c n.
4034/1999, dichiararsi la nullità assoluta ed integrale, ovvero anche solo
parziale, del contratto/rapporto di c/c n. 4034/1999, del contratto in data
13.3.2017 e di tutti i contratti di apertura di credito e facilitazione di credito
direttamente e/o indirettamente collegati al c/c n. 1999 e/o a valere sul
predetto conto, e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità del saldo di c/c
azionato in via monitoria in conseguenza della nullità degli addebiti per
interessi debitori a tassi ultra-legali, per interessi anatocistici, per
commissioni di massimo scoperto e per altre commissioni di ogni altra
natura e tipologia, per spese e valute, inclusi gli addebiti effettuati
3 nell'esercizio del c.d. ius variandi, e della nullità di tutti gli oneri e di tutte
le competenze, regolati su detto conto corrente;
- dichiararsi conseguentemente che il signor nulla Controparte_2
deve a e per esso alla mandataria Controparte_3 [...]
, ovvero a e per essa, quale CP_7 Controparte_4
mandataria, alla società , revocando Controparte_5 CP_7
il decreto ingiuntivo opposto n. 1755/20, 3232/20 RG e 1742/20 Rep. del
Giudice del Tribunale di Bergamo in data 17.6.2020;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- disporre CTU contabile volta a
- verificare se gli interessi a debito e a credito sono stati specificatamente
pattuiti per iscritto e se, in caso positivo, siano gli interessi applicati
corrispondano effettivamente alle pattuizioni contrattuali;
- nel caso di mancata pattuizione contrattuale, espunga gli interessi
addebitati e, in via alternativa, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando
il tasso sostitutivo ex art.5 legge 154/1992;
- verificare se le commissioni di massimo scoperto, le commissioni
omnicomprensive di cui all'art.117 bis TUB e le spese addebitate sul conto
corrente 1999 durante la pendenza del rapporto sono state specificatamente
e in modo determinato pattuite e corrispondano effettivamente alle
pattuizioni contrattuali;
in caso negativo escludere dal ricalcolo gli importi
corrisposti a tali titoli;
- espungere la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per tutta la
durata del rapporto senza procedere ad alcuna capitalizzazione;
4 - accertare se sono stati pattuiti e/o applicati interessi usurari secondo i
parametri stabiliti dalla legge e dalle istruzioni della Banca d'Italia
includendo nel calcolo del tasso le commissioni – ivi compresa la
commissione di massimo scoperto – le remunerazioni a qualsiasi titolo e le
spese, escluse per quelle per le imposte e tasse collegate all'erogazione del
credito e verificando se sono state effettivamente convenute;
raffronti il tasso
soglia, trimestre per trimestre;
in caso di superamento del tasso soglia
escluda l'applicazione di qualsivoglia interesse ex art. 1815, 2 comma, cc;
- rideterminare l'esatto rapporto dare/ avere tra le parti, accertando
l'effettivo saldo di conto corrente;
IN OGNI CASO:
- spese e compenso professionale, anche relativi al primo grado di giudizio,
interamente rifusi”.
Dell'appellata
“…rigettata ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, così
giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare integralmente l'appello
avversario e tutte le domande avversarie perché radicalmente inammissibili,
precluse ed infondate in fatto ed in diritto, con conseguente integrale
conferma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1613/2021 pubbl. il
06/09/2021;
IN OGNI CASO: voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Brescia, rigettata ogni
contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
5 IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'istanza di sospensione avversaria ex art.
283 c.p.c. per difetto dei relativi presupposti normativi.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare tutte le domande avversarie
perché radicalmente inammissibili, precluse ed infondate in fatto ed in
diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
IN OGNI CASO: condannare il ed il sig. Controparte_8
a pagare, in via tra loro solidale, a favore di Controparte_2 [...]
ovvero in subordine a favore di la somma di € CP_4 Controparte_3
737.030,20 quale parziale saldo debitorio, interamente garantito, del c/c n.
4034/19999, oltre agli interessi al tasso legale dal 14.8.2018 al saldo.
Spese di lite e compensi professionali interamente rifusi per entrambi i gradi
di giudizio”.
Della terza intervenuta ex art. 111 c.p.c. Controparte_4
“…rigettata ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, così
giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare integralmente l'appello
avversario e tutte le domande avversarie perché radicalmente inammissibili,
precluse ed infondate in fatto ed in diritto, con conseguente integrale
conferma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1613/2021 pubbl. il
06/09/2021;
IN OGNI CASO: voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Brescia, rigettata ogni
contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
6 IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'istanza di sospensione avversaria ex art.
283 c.p.c. per difetto dei relativi presupposti normativi.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare tutte le domande avversarie
perché radicalmente inammissibili, precluse ed infondate in fatto ed in
diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. IN OGNI
CASO: condannare ed il sig. Controparte_8 CP_2
a pagare, in via tra loro solidale, a favore di ., o
[...] Controparte_4
in subordine a la somma di € 737.030,20 quale parziale saldo CP_3
debitorio, interamente garantito, del c/c n. 4034/19999, oltre agli interessi
al tasso legale dal 14.8.2018 al saldo.
Spese di lite e compensi professionali interamente rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e proponevano Controparte_9 Controparte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1755/2020 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Bergamo su ricorso di Controparte_3
chiedendone la revoca e chiedendo, altresì, che venisse accertato che nulla era da essi dovuto o, in subordine, che venisse rideterminato il saldo in ragione delle nullità eccepite relativamente ai contratti di cui è causa.
1.1. Costituendosi in giudizio, e, per essa, quale Controparte_3
mandataria, chiedeva il rigetto TR
dell'opposizione.
1.2. Con sentenza n. 1613/2021 pubblicata in data 6 settembre 2021, il
7 Tribunale di Bergamo ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla banca e rigettato l'opposizione.
1.3. In via preliminare il Tribunale:
ha affermato la propria competenza, in quanto la nullità della garanzia prospettata dagli opponenti per violazione della normativa antitrust non costituisce domanda, bensì mera eccezione;
ha rigettato l'eccezione di improcedibilità per mancata instaurazione del procedimento di mediazione, in quanto ha ritenuto che il contratto di garanzia autonoma non rientra tra le fattispecie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, non trattandosi di contratto bancario;
ha ritenuto non doversi disporre l'interruzione del procedimento a fronte dell'intervenuto fallimento della società opponente, essendo quest'ultimo stato pronunciato successivamente alla precisazione delle conclusioni (Cass.
n. 14472/2017).
1.4. Quanto al merito, il Tribunale ha ritenuto provato il credito vantato dalla banca a fronte della produzione delle garanzie prestate (doc. 9 e 10), ritenute sufficienti a soddisfare l'onere probatorio su di essa gravante in considerazione della natura autonoma della garanzia, accertata sulla base della clausola per cui “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla
banca, a semplice richiesta scritta”.
A fronte dell'accertamento di tale natura, ha rigettato le doglianze relative al rapporto principale garantito, in quanto non rientranti nel novero
8 dell'exceptio doli, perché incapaci di dimostrare la mala fede di controparte,
oltre che il perseguimento di risultati vietati dall'ordinamento per violazione di norme imperative o per illiceità della causa. Tali conclusioni sono state, in particolare, riferite all'eccepita nullità per difetto di forma scritta dei contratti garantiti.
1.5. Ha poi respinto l'eccezione di nullità delle garanzie per violazione della normativa antitrust sollevata dagli opponenti: ha ritenuto che le clausole censurate non incidono sulla genesi dell'obbligazione di garanzia, in quanto non ne è dimostrata la essenzialità.
Ha poi ritenuto infondata anche l'eccezione ex art. 1957 c.c., in quanto in caso di contratto autonomo di garanzia e in presenza di una clausola di pagamento a prima richiesta l'eventuale rinvio alla clausola di decadenza ex
art. 1957 c.c. va riferito al termine di sei mesi previsto dalla norma mentre al fine di evitare la decadenza è sufficiente una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento;
inoltre, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale per cui, qualora la durata di una fideiussione si correlata non alla sua durata ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore avverso il garante non è
assoggettata al termine decadenziale ex art. 1957 c.c. (Cass. . 16836/2015).
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Controparte_2
scorta di tre motivi.
3. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_3
gravame.
4. È intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., (e Controparte_4
9 per essa, quale mandataria, , cessionaria Controparte_5
del credito oggetto di causa, chiedendo il rigetto del gravame.
5. All'udienza del 2 marzo 2022, la Corte, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
6. All'udienza del 22 gennaio 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare occorre affrontate la eccezione di “carenza di titolarità
del diritto e/o legittimazione” in capo ad formulata in sede Controparte_4
di comparsa conclusionale dall'appellante per assenza di prova in ordine alla cessione del credito.
1.1. L'eccezione è infondata.
L'intervento della . S.r.l. è avvenuto ai sensi dell'art. 111 CP_4
cod.proc.civ.: <
per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie…. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui>>.
1.2. Va ricordato che la Suprema Corte ha precisato che la parte che agisce
10 affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria <
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta>> (Cass., sez. VI civ., n.
24798/2020).
La cessionaria ha documentato fin dal proprio intervento nel primo grado di giudizio la propria legittimazione sostanziale, in modo conforme rispetto ai più recenti orientamenti della Suprema Corte, secondo cui <
cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385
del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è
sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.>> (Cass. n. 4277/2023).
è intervenuta in giudizio nel presente grado ed ha Controparte_4
documentato la propria legittimazione all'intervento quale cessionaria del credito mediante la produzione del foglio 68 della Gazzetta Ufficiale in cui è
stato pubblicato l'“Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli
11 articoli 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”), corredato dall'informativa ai
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e successiva
normativa nazionale di adeguamento”; in esso si legge che “La società
. nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai Controparte_10
sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da n forza Controparte_3
di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge
130, concluso in data 3 giugno 2021 ha acquistato pro-soluto da CP_11
taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese,
[...]
ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da Controparte_3
finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente,
linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri
rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo
compreso tra il 1960 e il 2021, i cui debitori sono stati classificati “a
sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”. Nell'avviso viene dato atto che i crediti ceduti sono specificatamente individuati “come risultanti da
apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il
codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei
crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale
lista è (x) depositata presso il Notaio , avente sede in … Persona_1
Milano, con atto di deposito del 7 giugno 2021 (repertorio 7641, raccolta
4403) e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul
12 seguente sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-
cessioni/ fino alla loro estinzione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché
la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno
richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario
sul sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-
cessioni/ e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito
ceduto”.
In effetti, nella lista richiamata in Gazzetta Ufficiale a pag. 330 è riportato il numero “NDG” n. 11170847 indicato dalla cessionaria, oltre che il numero identificativo del rapporto n. 91611 indicato banca cedente nella dichiarazione di cessione depositata in atti e riferito al rapporto intercorso tra
Noce s.r.l. e di cui l'appellante si è reso garante, e che Controparte_12
compare anche nell'estratto del libro giornale prodotto quale doc. 5 nel fascicolo monitorio.
1.3. Peraltro, il credito in questione presenta gli elementi che nella Gazzetta
Ufficiale identificano i crediti oggetto di cessione.
Sul punto la Corte osserva che secondo giurisprudenza costante <
cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB,
è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché
gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della
13 cessione>> (Cass. n. 21821/2023); da ultimo e nello stesso senso la Suprema
Corte (sent. n. 10860/2024) ha ritenuto che: <
dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi,
spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia>>.
Dall'avviso in Gazzetta Ufficiale si evince che oggetto della cessione conclusa in data 26 luglio 2018 sono stati ceduti “…taluni crediti (per
capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant'altro) di derivanti da finanziamenti Controparte_3
ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di
credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti
finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra il
1960 e il 2021…”.
Nel caso di specie non vi è stata contestazione sul fatto che il credito in questione risponda ai requisiti specificati nell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale; è pacifico che il rapporto contrattuale, assistito dalla garanzia
14 fideiussoria prestata dall'appellante, era nella titolarità di Controparte_3
il contratto di conto corrente il cui saldo passivo è stato “estinto e contabilizzato tra le partite a sofferenza” nel 2018 si inscrive nel periodo tra il 1960 e il 2021.
Pertanto, concorrono tutti gli elementi a riscontro dell'inclusione del rapporto di cui è causa nel perimetro della cessione in favore della intervenuta
[...]
CP_4
2. Con il primo motivo parte appellante impugna la statuizione con cui il
Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità integrale della garanzia prestata,
nonostante fosse stato rilevato il contrasto delle clausole contenute nella garanzia di cui è causa, conformi allo schema ABI, con la legge antitrust.
Espone di aver rilasciato una garanzia omnibus fino alla concorrenza di €
1.500.000,00 in data 20 aprile 2009 contenuta in un modulo conforme allo schema ABI, del quale, peraltro, riproduce le clausole 2, 6 e 9. Richiama il contenuto del provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005, accertativo dell'illecito anticoncorrenziale, il quale costituisce prova privilegiata.
3. Con il secondo motivo l'appellante lamenta il fatto che il Tribunale non abbia considerato la coincidenza delle clausole contenute nel modulo della garanzia prestata con quelle contenute nello schema ABI, per lo meno al fine di giungere ad una declaratoria di nullità parziale della fideiussione e, quindi alla mancanza di deroga all'art. 1957 cod.civ.
Al riguardo, evidenzia che, a fronte dell'asserito credito vantato dalla banca di € 737.030,20, scaduto e divenuto esigibile il 27 giugno 2018, data delle lettere di messa in mora ed intimazione di pagamento, nei sei mesi successivi
15 l'istituto di credito sarebbe rimasto inerte in quanto non avrebbe attivato la tutela giurisdizionale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione né nei confronti del debitore principale né nei confronti propri quale garante,
con conseguente decorrenza del termine semestrale ex art. 1957 c.c. ed estinzione della garanzia.
Deduce che la nullità della clausola 6, derogativa dell'art. 1957 cod.civ.,
determina automaticamente l'applicazione della norma e, dunque, del principio per cui “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza
dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia
proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza
continuate”, senza che la previsione della clausola “a prima richiesta” possa assumere rilevanza preclusiva, in quanto incompatibile con la norma del codice. Inoltre, nell'individuare il dies a quo, ai fini dell'art. 1957 c.c., nel giorno di scadenza delle singole prestazioni e non in quello dell'estinzione del rapporto, nel caso di specie la banca
4. La Corte ritiene di trattare congiuntamente i primi due motivi di gravame,
in quanto attinenti alla tematica relativa alla conformità del testo della garanzia allo schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005.
4.1. I motivi sono infondati.
4.2. Nel caso di specie è stata acclarata la natura autonoma della garanzia
(con efficacia di giudicato interno in assenza di censura sul punto, non potendo il giudice d'appello pervenire ad una diversa qualificazione giuridica del contratto sulla base della disamina di clausole diverse non considerate dal
16 giudice di primo grado: cfr. Cass. 3893/2020 e 10617/2012); il Tribunale ha ritenuto dirimente la sola previsione di pagamento della clausola a prima richiesta malgrado la previsione di solidarietà delle obbligazioni (art. 2: “Le
obbligazioni derivanti dalla fideiussione nei confronti della banca si
intendono assunte in via solidale ed indivisibile…”) e senza vagliare il contenuto della obbligazione assunta dal garante, elementi che il Collegio
non può, quindi, valorizzare.
4.3. Attesa la natura di contratto autonomo della garanzia i due motivi esposti non possono trovare accoglimento, perché, siamo al di fuori della categoria di contratti presa in esame dall'indagine svolta relativamente al fenomeno delle intese anticoncorrenziali;
il provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005 riguarda, infatti, esclusivamente le fideiussioni c.d. omnibus, ossia fideiussioni relative a tutte le obbligazioni presenti e future che verranno assunte da un debitore individuato ed entro un limite preciso ex art. 1938 cc.
Peraltro, il fatto che la problematica in questione abbia investito la sola categoria delle fideiussioni omnibus risulta confermato dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.1851/2025) che ha sinanche escluso la riferibilità del provvedimento della Banca d'Italia alle fideiussioni <
per un affare particolare>>, c.d. specifiche.
Anche il principio di diritto affermato da Cass. S.U. n. 41994/2021 è stato affermato con riferimento alla fideiussione omnibus e non alla diversa fattispecie del contratto autonomo di garanzia.
Ne consegue la validità delle clausole in questione ivi compresa la clausola n. 6 di deroga all'art. 1957 cod.civ.
17 5. Con il terzo motivo l'appellante lamenta il mancato esame da parte del
Tribunale delle contestazioni sollevate in relazione al saldo del c/c n.
4034/1999 oggetto di decreto ingiuntivo in quanto frutto di addebiti illegittimi operati dalla banca su detto conto.
Espone che da parte della banca non vi è stata produzione del contratto di c/c intestato ad da cui tale saldo origina e dunque manca la prova CP_8
del credito azionato. Infatti, spetterebbe a chi agisce in giudizio per il pagamento del saldo debitore produrre il contatto, ex art. 2697 c.c., al fine di verificare la sussistenza e il rispetto delle condizioni economiche applicate,
oltre agli estratti conto completi, allo scopo di dimostrare l'andamento del rapporto.
In specie, la mancanza del contratto di c/c, richiesto ad substantiam ex art. 117 co. 1 e 3 TUB, determinerebbe la radicale illegittimità del saldo azionato e la sua non debenza.
La mancanza di contratto e la insussistenza di qualsivoglia pattuizione scritta conforme agli artt. 1283, 1284 c.c. e 120 co. 2 TUB determinerebbe la nullità
di tutti gli oneri e addebiti regolati in conto per tutta la durata del rapporto e,
precisamente, l'illegittimità degli addebiti a titolo di interessi debitori ultralegali in mancanza di pattuizione scritta, di capitalizzazione trimestrale in violazione dell'art. 1283 cod.civ., di c.m.s. e di altre tipologie di commissioni non pattuite e pubblicizzate.
Anche gli asseriti contratti di apertura di credito, non prodotti, sarebbero nulli per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB primo e terzo comma, in quanto alcun esemplare sarebbe stato consegnato al correntista.
18 Inoltre, ribadisce la nullità e quindi l'inefficacia di tutte le condizioni economiche racchiuse nella “copia contratto di conto unico n. 19999 e
relative condizioni generali del 13.3.2017”, trattandosi di un contratto modificativo di contratto nullo per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB.
Evidenzia, inoltre, che il garante autonomo, a fronte dei limiti imposti dall'exceptio doli, può opporre nei confronti del creditore la nullità del contratto-base per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa e che
è stata eccepita la nullità assoluta del contratto di c/c per difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 117 TUB nonché la violazione dell'art. 1284 c.c.,
entrambe norme di natura imperativa
5.1. Il motivo è parzialmente fondato.
Le questioni poste con l'atto di opposizione di “… radicale e totale
insussistenza ed illegittimità del saldo debitorio del c/c n. 4034/1999 a causa
delle molteplici patologie che connotano la fase genetica e la fase esecutiva
del rapporto di c/c”, attengono alla “illegittima istituzione ed operatività del
rapporto di c/c n. 4034/19999 in difetto di contratto scritto richiesto ad
substantiam dall'art. 117, 1° e 3° c. D. Lgs. n. 385/93, della nullità del
contratto (e del rapporto) di c/c n. 4034/19999 per difetto di forma scritta e
della nullità di ogni eventuale apertura di credito o fido a valere su detto
conto … nullità del contratto in data 13.3.2017”; esse sono state formulate denunciando la mancata redazione in forma scritta del contratto di conto corrente richiesta a pena di nullità dall'art. 117 TUB, la mancata pattuizione scritta di interessi ultralegali, c.m.s., altre commissioni e spese, la illegittima capitalizzazione trimestrale in violazione dell'art. 1283 cod.civ.
19 Fermo restando che l'istituto bancario ha prodotto già con il ricorso per decreto ingiuntivo tutti gli estratti di conto corrente dalla data della sua apertura (28 febbraio 2009) alla sua chiusura con passaggio a sofferenza (13
agosto 2018) nonché il “contratto apertura rapporti” contenente le condizioni economiche dal 13 marzo 2017, il saldo del conto corrente è stato contestato sulla base degli indicati rilievi rispetto ai quali, però, non si può
prescindere dalla natura autonoma della garanzia prestata da CP_2
quale accertata, come esposto, con statuizione sulla quale si è
[...]
formato il giudicato (interno).
La questione vertente sull'onere probatorio del credito vantato dalla banca è
condizionata dalla natura autonoma della garanzia prestata e dai limiti che il garante incontra nella opponibilità al creditore delle eccezioni relative al rapporto fondamentale.
Lo stesso appellante, del resto, esamina la questione delle eccezioni proponibili sulla base della prospettazione della natura autonoma della garanzia, del limite dell'exceptio doli e della necessità che si tratti di nullità
derivanti da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa con riferimento al rapporto fondamentale.
Costante è la Suprema Corte nel ritenere, anche più di recente, che <
contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un
20 risultato che l'ordinamento vieta>> (cfr. Cass. n. 9071/2023; n. 371/2018).
5.2. Il discrimine, costituito dal risultato che l'ordinamento vieta, fa, quindi ritenere che attraverso la exceptio doli non possano essere fatte valere la nullità del contratto garantito per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB e la conseguente illegittimità di tutti quegli addebiti che, ove fosse stato adempiuto il precetto della forma ad substantiam prescritto dall'art. 117 TUB
sarebbero stati, per converso, legittimi;
tant'è che si tratta di una nullità di protezione, potendo essa essere <>, nella versione originaria e, nel testo vigente ora <
cliente>>.
E ciò vale anche con riferimento agli interessi in quanto l'art. 117 TUB
statuisce al quarto comma che << i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora>> e, al settimo comma, che <
caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo,
rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi;
in mancanza di pubblicità
nulla è dovuto.>>.
21 Le nullità previste dall'art. 117 TUB non sono, quindi, poste a presidio di un risultato vietato dall'ordinamento.
Anche al di fuori della disciplina del TUB l'ordinamento consente la pattuizione d'interessi in misura ultra legale (art. 1284 cod.civ.) sia pure subordinandola a convenzione scritta, in assenza della quale gli interessi sono automaticamente dovuti nella misura legale.
Diversa sorte spetta, invece, alla questione sollevata dal garante autonomo con riferimento al tema dell'anatocismo, che l'art. 1283 cod.civ., norma cogente, vieta e che è illegittimo anche nella prassi bancaria in quanto rispondente ad un mero uso negoziale e non normativo, con conseguente nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito da tale norma (cfr. S.U. 21095/2004, S.U. n. 24418/2010 e successive).
Nel caso di specie l'apertura del conto corrente risale al 28 febbraio 1999 e quindi rileva, in questa sede, il regime anteriore alla delibera CICR 9 febbraio
2000, che in conformità dell'art. 120 t.u.b. (nel testo novellato dall'art. 25
d.lgs. n. 342/1999), ha ammesso l'anatocismo allorquando sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. L'addebito di interessi anatocistici è, quindi avvenuto in violazione del divieto normativo.
La Suprema Corte nella pronuncia già citata (n. 9071/2023) ha ribadito il principio di diritto espresso nella sentenza n. 371/2018 per cui << Nel
contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme
22 imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta>>.
Ne consegue che attesa la proponibilità, da parte del garante, delle eccezioni fondate sulla nullità del contratto-base per violazione di norme imperative,
l'appellante deve ritenersi legittimato a sollevare, nei confronti della banca,
la questione della illegittimità degli addebiti anatocistici, operati in violazione dell'art. 1283 cod.civ.
Va, peraltro, precisato che, non è stata versata in atti documentazione utile a dimostrare l'avvenuta successiva pattuizione scritta della clausola anatocistica in conformità alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 (da ultimo
Cass. 28215/2024).
6. Pertanto, il terzo motivo va accolto per quanto di ragione con conseguente declaratoria d'illegittimità degli addebiti effettuati a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
7. Sul punto è necessario svolgere attività istruttoria attraverso consulenza tecnica al fine di quantificare detti addebiti ed epurare il saldo debitorio del contratto di c/c dagli addebiti effettuati a titolo di interessi anatocistici a far data dall'apertura del conto e per tutta la durata del rapporto.
A ciò si provvede con separata ordinanza.
8. Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente
23 pronunciando:
1) rigetta il primo e il secondo motivo d'appello proposto da CP_2
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1613/2021
[...]
pubblicata in data 6 settembre 2021;
2) accoglie per quanto di ragione il terzo motivo di gravame e, per l'effetto,
dichiara la illegittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per la intera durata del rapporto;
3) dispone procedersi in relazione al motivo accolto ad attività istruttoria come da separata ordinanza;
4) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
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