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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3150/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3150/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Tiziana Parte_1 C.F._1
Poltronieri;
e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Tiziana Parte_2 C.F._2
Poltronieri;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.11.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa familiare sita in Lodi, di proprietà di entrambi i coniugi viene assegnata alla IG.ra
, che vi continuerà a vivere insieme ai figli. Pt_1
3) Il IG. a provveduto a lasciare la casa coniugale concordemente con la moglie, e potrà Pt_2 asportare i suoi effetti personali e eventuali mobili di sua proprietà ancora presenti nell'abitazione, nel termine che le parti si riservano di definire.
4) Nell'armonia dei rapporti che i coniugi intendono mantenere tra loro e affinché i figli minori non abbiano a soffrire per la sopravvenuta separazione dei genitori, gli stessi, pur continuando a vivere con la madre, vengono affidati congiuntamente alla madre ed al padre, i quali, di comune accordo, cureranno la loro educazione ed istruzione assumendo insieme ogni relativa decisione.
In considerazione di quanto sopra, le parti ritengono di non dover disciplinare in modo dettagliato le visite settimanali del padre, che avrà la più ampia possibilità di vedere e tenere con sé i figli, previo, comunque, ragionevole preavviso e compatibilmente con le esigenze sia degli
pagina 1 di 3 stessi figli che della madre.
5) Per quanto attiene, invece, ai periodi di vacanza, i minori trascorreranno il 24 dicembre ed il 25, alternando il festeggiamento tra i due genitori, iniziando quest'anno con il passare il 24 con la madre ed il 25 con il padre ed alternando anche il Capodanno. Per quanto riguarda le vacanze estive i minori passeranno 1 settimana con il padre, compatibilmente con gli impegni di lavoro di quest'ultimo, nei mesi di giugno, luglio o agosto.
6) Il signor a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori, corrisponderà, con Pt_2 decorrenza dal mese di novembre 2024, l'importo di € 1.500,00 (euro millecinquecento//00), e, a titolo di concorso al mantenimento della IG.ra , l'importo di € 1.000,00 (euro mille//00); Pt_1 importi che dovranno essere versati mensilmente entro il giorno 20 ed annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
7) Il IG. si farà carico del 70% delle spese scolastiche, ricreative, mediche (non coperte Pt_2 dal Servizio Sanitario Nazionale) e dentistiche, purché documentate. I ragazzi potranno fare tutti almeno un corso di lingua e uno sport a settimana.
8) I ricorrenti si danno reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
9) Il IG. dichiara che non avrà alcuna frequentazione femminile alla presenza dei figli Pt_2 minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in Nibbiano (PC) in data 01.06.2007, trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 2 – Parte II – Serie A – Anno
2007; pagina 2 di 3 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nibbiano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 17/01/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3150/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Tiziana Parte_1 C.F._1
Poltronieri;
e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Tiziana Parte_2 C.F._2
Poltronieri;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.11.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa familiare sita in Lodi, di proprietà di entrambi i coniugi viene assegnata alla IG.ra
, che vi continuerà a vivere insieme ai figli. Pt_1
3) Il IG. a provveduto a lasciare la casa coniugale concordemente con la moglie, e potrà Pt_2 asportare i suoi effetti personali e eventuali mobili di sua proprietà ancora presenti nell'abitazione, nel termine che le parti si riservano di definire.
4) Nell'armonia dei rapporti che i coniugi intendono mantenere tra loro e affinché i figli minori non abbiano a soffrire per la sopravvenuta separazione dei genitori, gli stessi, pur continuando a vivere con la madre, vengono affidati congiuntamente alla madre ed al padre, i quali, di comune accordo, cureranno la loro educazione ed istruzione assumendo insieme ogni relativa decisione.
In considerazione di quanto sopra, le parti ritengono di non dover disciplinare in modo dettagliato le visite settimanali del padre, che avrà la più ampia possibilità di vedere e tenere con sé i figli, previo, comunque, ragionevole preavviso e compatibilmente con le esigenze sia degli
pagina 1 di 3 stessi figli che della madre.
5) Per quanto attiene, invece, ai periodi di vacanza, i minori trascorreranno il 24 dicembre ed il 25, alternando il festeggiamento tra i due genitori, iniziando quest'anno con il passare il 24 con la madre ed il 25 con il padre ed alternando anche il Capodanno. Per quanto riguarda le vacanze estive i minori passeranno 1 settimana con il padre, compatibilmente con gli impegni di lavoro di quest'ultimo, nei mesi di giugno, luglio o agosto.
6) Il signor a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori, corrisponderà, con Pt_2 decorrenza dal mese di novembre 2024, l'importo di € 1.500,00 (euro millecinquecento//00), e, a titolo di concorso al mantenimento della IG.ra , l'importo di € 1.000,00 (euro mille//00); Pt_1 importi che dovranno essere versati mensilmente entro il giorno 20 ed annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
7) Il IG. si farà carico del 70% delle spese scolastiche, ricreative, mediche (non coperte Pt_2 dal Servizio Sanitario Nazionale) e dentistiche, purché documentate. I ragazzi potranno fare tutti almeno un corso di lingua e uno sport a settimana.
8) I ricorrenti si danno reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
9) Il IG. dichiara che non avrà alcuna frequentazione femminile alla presenza dei figli Pt_2 minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in Nibbiano (PC) in data 01.06.2007, trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 2 – Parte II – Serie A – Anno
2007; pagina 2 di 3 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nibbiano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 17/01/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello
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