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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marcella Angelini Presidente
dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 816/2024 RGA
avverso la sentenza n. 458/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro n. 458/2024, a conclusione della causa iscritta al R.G. 425/2022, pubblicata in data 05.11.2024, notificata in data 12/11/2024 al reclamante;
avente ad oggetto: licenziamento per giusta causa;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 06/02/2024;
promossa da:
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv Roberta Parte_1 C.F._1
Russo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Voghera Via Plana 101 giusta delega in calce al presente atto;
- reclamante;
contro
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Christian Moretti del Foro di Genova, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti depositato telematicamente, ed elettivamente domiciliata in Genova, Via alla Porta degli
Archi, 10/21
- reclamata;
udita la relazione della causa del Consigliere Alessandra Martinelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 1, c. 48 della Legge n. 92/2012, ritualmente notificato unitamente a pedissequo provvedimento di fissazione di udienza, – premettendo di essere Parte_1 stato illegittimamente licenziato per giusta causa dalla propria datrice di lavoro in data CP_1
17/12/2018 per avere, nelle giornate del 13, 14, 15 novembre 2018, lavorato oltre l'orario giornaliero ordinario di più di 9 ore e 24 minuti, senza richiedere o aver ricevuto alcuna autorizzazione al proposito dalla direzione operativa, contravvenendo a precise istruzioni aziendali - conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, la società predetta, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Dichiarare l'illegittimità nullità e/o annullabilità del licenziamento per giusta causa comminato al signor , accertato che il fatto posto a fondamento della Parte_1 contestazione disciplinare non è minimamente contestualizzato, concretamente non esiste, ed inoltre che il superamento di pochi minuti dell'orario giornaliero possa essere sanzionata con una sanzione meno grave e di carattere conservativo;
- disporre l'immediato reintegro nelle mansioni in precedenza affidate, con condanna a risarcimento del danno nella misura di 12 mensilità e al pagamento dei periodi di tutte le sospensioni ingiustamente scontate, sino al giorno dell'avvenuto licenziamento, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettivo reintegro, oltre interessi, preso atto che il signor ad oggi non percepisce alcun reddito.- In via subordinata chiede Parte_1 che venga condannata a risarcire con la somma di 24 mensilità, rivalutate dalla data CP_1 del licenziamento al saldo, con interessi, preso atto dell'anzianità del dipendente, delle rilevanti dimensioni dell'azienda, e del comportamento della parte, improntato alla più specchiata buona fede.
Si chiede altresì la liquidazione in via equitativa del danno esistenziale, e del danno morale”.
Con ordinanza del 28/04/2022 resa nel procedimento che ne seguiva - istruito documentalmente, con l'assunzione di prove orali nonché con l'espletamento di C.T.U. volta a verificare le pag. 2/11 modalità di lavoro del ricorrente nonché la fattibilità dei viaggi al medesimo assegnati, posto che il medesimo deduceva di avere sforato dall'orario di lavoro ordinario giornaliero in ragione dell'impossibilità di portare a termine gli incarichi ricevuti in ragione del comportamento malversante o comunque emulativo della datrice di lavoro – il Giudice adito, ritenendo legittima la causa posta a fondamento del proporzionato licenziamento disciplinare, rigettava le richieste del lavoratore e compensava integralmente delle spese.
Avverso tale ordinanza lo stesso lavoratore proponeva opposizione ex art.1, co. 51 L.n. 92/2012, procedimento che veniva istruito alla luce del compendio probatorio già acquisito nel corso della fase cautelare nonché disponendo nuova C.T.U. in relazione ai viaggi effettuati dal ricorrente nei giorni oggetto della contestazione disciplinare del 16 novembre 2018 posta alla base del licenziamento nonché con riguardo ai giorni in relazione ai quali risultava contestata la recidiva nella lettera di contestazione disciplinare del 16 novembre 2018.
Alla luce di tali risultanze istruttorie, la causa veniva definita con sentenza n. 458/2024 in forza della quale il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione del giudice del lavoro, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
2. Il già ricorrente , proponeva reclamo ex art. 1, co. 58 L.n. 92/2012 avverso la detta Parte_1 sentenza, formulando due motivi di impugnazione, invero tra loro strettamente connessi in quanto afferenti alla valutazione svolta da giudice di I grado circa la legittimità del licenziamento:
1. erroneità della sentenza per non avere dato adeguata motivazione alla ritenuta sussistenza della giusta causa del licenziamento;
2. contraddittorietà della pronuncia impugnata laddove, da un lato, il Giudice di prime cure riteneva gli esiti della CTU rinnovata inutilizzabili e, dall'altro, valorizzava taluni degli accertamenti svolti dal CTU come argomenti di prova per confutare la tesi di parte lavoratrice.
Il reclamante formulava, quindi, le proprie conclusioni – volte nel merito, previa riforma della sentenza impugnata, all'accoglimento delle domande già svolte innanzi al Giudice di I grado, instando - in via istruttoria - per la convocazione a chiarimenti del tecnico nominato dall'ufficio con riguardo ad un aspetto specifico inerente i tempi registrati sui documenti, risultati
“generalmente” inferiori rispetto ai tempi determinati dal CTU “con un leggero e variabile scostamento”.
3. Si costituiva ritualmente la società reclamata, deducendo preliminarmente l'inammissibilità del reclamo per un duplice ordine di motivi:
pag. 3/11 1. perché tardivo, in quanto depositato, in violazione dell'art. 1, co. 58 L. n.92/2012, in data 11/12/2024, oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione della sentenza avvenuta il
05/11/2024;
2. perché formulato in violazione dell'art. 434 c.p.c., come modificato a seguito dell'art. 3
D.lgs. 164/2024 (c.d. “Correttivo Cartabia”), in particolare con riguardo alla mancata indicazione delle violazioni di legge (punto 2, co. 1 art. cit.), con riguardo specifico alle valutazioni del Giudice di I grado rispetto alla CTU espletata.
La società reclamata, deduceva – comunque - l'infondatezza dell'appello nel merito e l'inammissibilità della chiamata a chiarimenti del CTU in quanto tardiva e comunque superflua.
4. In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di tardività del reclamo in quanto l'appello.
Dagli atti, infatti, emerge che la sentenza è stata comunicata in data 05/11/2024 alla sola società ex datrice di lavoro (doc. 38 della parte reclamata) e non anche al difensore domiciliatario del che invero riceveva la notifica della sentenza (cfr. allegato al reclamo) in data Parte_1
12/11/2024 (da parte dell'avv. Moretti, difensore di : deve, pertanto, ritenersi che il CP_1 reclamo - depositato telematicamente il giorno 11/12/2024 – sia tempestivo in quanto anteriore al decorso del termine decadenziale di giorni 30 previsto dall'art. 1, co. 58, L.n. 92/2012.
5. Parimenti non si ravvisa l'eccepita inammissibilità del gravame dedotta con riguardo all'attuale formulazione del disposto di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c.
Sul punto, infatti, si ritiene che la tesi di parte reclamata si fondi su una lettura meramente formalistica dell'appello, che non tiene conto di quanto emergente dal tenore complessivo dell'atto di gravame, che contiene – invero - quanto utile a veicolare le censure alle statuizioni impugnate.
Si rileva, infatti, che con il primo motivo il reclamante ha dedotto l'erroneità, e/o comunque la contraddittorietà della sentenza di primo grado, per non aver fatto buon governo dei principi così come enucleati alla giurisprudenza di legittimità, circa la valutazione in ordine alla sussistenza della giusta causa del licenziamento, in particolare censurando le seguenti parti della sentenza: “La giudice richiama (p.14.21 della sentenza qui reclamata) quanto esposto nella prima ordinanza, rilevando: Considerato tutto quanto sopra esposto, tenuto conto che i comportamenti contestati sono stati reiterati più volte e in precedenza già più volte sanzionati con sanzioni conservative il comportamento tenuto dal ricorrente integrante grave insubordinazione costituisce grave inadempimento tale da legittimare il licenziamento. Si evidenzia, infatti, che la gravità del comportamento risulta dalla reiterazione del medesimo
pag. 4/11 comportamento nonostante le sanzioni già irrogate con conseguente irreparabile lesione del rapporto fiduciario.
Con ciò, la giudicante omette di prendere posizione su quanto affermato nel primo ricorso e nella successiva opposizione, in tema di sussistenza della giusta causa.[…] Su questo punto, la giudicante non ha affermato se non, apoditticamente, “è risultato altrettanto provato che tale condotta concretizzi recidiva specifica e plurima, dal momento che a seguito della lettera
14/06/2017 (cfr. doc. sub. 7 TIE, mediante la quale al ricorrente venne comunicato che, essendo lavoratore c.d. “discontinuo” e non avendo sottoscritto il contratto aziendale di secondo livello egli avrebbe dovuto rispettare l'orario di lavoro di 47 ore alle settimana, suddivise in 9 ore e 24 minuti giornaliere) il più volte alla settimana, senza richiedere alcuna Parte_1 autorizzazione, né fornire in seguito alcuna spiegazione, sforava ripetutamente il predetto orario, tanto da collezionare ben 40 contestazioni disciplinari e relative sanzioni.[…] In realtà, né nell'ordinanza di rigetto, né nella sentenza di rigetto, si dà adeguata motivazione sui seguenti punti: a) non ha precisato di quanto il avrebbe ecceduto le 9 ore e 24 minuti Parte_1 giornalieri, potendosi quindi parlare anche di pochi minuti così come di alcune ore, lasciando nell'indeterminatezza la quantificazione e quindi la gravità del presunto inadempimento, tenuto conto che la ditta non ha ritenuto di produrre e di conservare i tabulati cronotachigrafici, sebbene i rapporti con il sul punto fossero tesi;
b) non ha spiegato in quale modo Parte_1 questo superamento di orario (che si parli di ore o di minuti) abbia reso intollerabile la prosecuzione del rapporto di lavoro, tenuto conto che li ha ritenuti sopportabili per un lungo periodo di tempo.”.
Il reclamante ha inoltre censurato, in modo specifico, la sentenza gravata nella parte in cui il giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente motivato sempre l'aspetto relativo alla giusta causa, segnatamente laddove il Giudice di prime cure affermava: “il licenziamento giunge al culmine di una serie volontaria, consapevole e reiterata di violazioni per le quali il lavoratore non ha mai reso una benché minima spiegazione;
una serie di azioni che si pongono in evidente
e provocatorio contrasto con le disposizioni aziendali in materia di straordinari e autorizzazioni”.
Parimenti deve ritenersi che non si debba ravvisare la dedotta inammissibilità nemmeno con riguardo al secondo motivo di appello;
ed infatti - come sopra anticipato – la parte reclamante ha inteso dedurre la contraddittorietà della sentenza assumendo la violazione, da parte del giudicante, delle norme in materia di valutazione delle prove, laddove - da un lato – ha ritenuto gli esiti della CTU rinnovata inutilizzabili e, dall'altro, ha valorizzato taluni degli accertamenti svolti dallo stesso CTU come argomenti di prova per confutare la tesi di parte lavoratrice.
pag. 5/11 Peraltro, nel dare continuità a tale motivo di reclamo dal punto di vista istruttorio, la parte reclamante chiedeva che venisse chiamato a chiarimenti lo stesso CTU con riguardo alla affermazione contenuta nell'elaborato tecnico secondo cui: “confrontando i tempi di guida totali determinati dallo scrivente CTU con i tempi registrati sui documenti, si rileva che i tempi registrati su documenti sono generalmente inferiori rispetto ai tempi determinati dal CTU, con un leggero e variabile scostamento: ciò dipende dall'aver utilizzato un coefficiente di correzione prudenziale mentre le oscillazioni rientrano ella variabilità delle condizioni stradali
e, pertanto, le percorrenze possono essere definite regolari”.
6. Seppur tempestivo e ammissibile, il reclamo oggetto di disamina deve ritenersi infondato.
Quanto ai due motivi del reclamo – che si ritiene di trattare congiuntamente in quanto tra loro connessi giacché volti a veicolare le deduzioni svolte in I grado circa l'illegittimità del licenziamento - si rileva come la parte reclamante non si sia confrontata con la stessa motivazione impugnata che, invece, fornisce nitida, coerente e convincente esposizione delle motivazioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.
Si rileva, infatti, come il Giudice di prime cure abbia, innanzitutto, posto a fondamento della propria decisione i fatti ritenuti come non contestati dalle parti, giungendo - coerentemente con le stesse – ad affermare: “E' pertanto risultato non solo provato, ma addirittura ammesso, che nei giorni 13, 14 e 15 novembre 2018 il lavoratore abbia effettuato viaggi per conto della società non rispettando l'orario contrattualmente previsto per la normale giornata lavorativa
(ossia 9 ore e 24 minuti/die ovvero 47 ore/settimana in una settimana composta da 5 giorni lavorativi) ed omettendo di chiedere l'autorizzazione allo straordinario, come anche in questo caso previsto dalla disposizione aziendale”.
Peraltro, nel prosieguo della motivazione, coerentemente con gli elementi di prova assunti nel corso del giudizio di I grado e non confutati dalla parte lavoratrice, è giunta a ritenere:
“…altrettanto provato che tale condotta concretizzi recidiva specifica e plurima, dal momento che a seguito della lettera 14/06/2017 (cfr. doc.sub. 7 TIE, mediante la quale al ricorrente venne comunicato che, essendo lavoratore c.d. “discontinuo” e non avendo sottoscritto il contratto aziendale di secondo livello egli avrebbe dovuto rispettare l'orario di lavoro di 47 ore alle settimana, suddivise in 9 ore e 24 minuti giornaliere) il più volte alla settimana, Parte_1 senza richiedere alcuna autorizzazione, né fornire in seguito alcuna spiegazione, sforava ripetutamente il predetto orario, tanto da collezionare ben 40 contestazioni disciplinari e relative sanzioni.
Nello specifico il ricorrente, come risulta dalle produzioni in atti, prima delle contestazioni e
pag. 6/11 delle sanzioni disciplinari ricevute in prossimità del licenziamento, aveva già ricevuto tutti i provvedimenti disciplinari conservativi previsti dal CCNL, ovvero richiamo verbale, richiamo scritto, multa (con progressione da n° 1 a n° 3 ore), in molteplici occasioni n° 1 giorni di sospensione (cfr prodd. 9,10 e 11), n° 3 giorni di sospensione in data 14/06/2018 (cfr. prod. sub. 12), n° 5 giorni di sospensione in data 14/06/2018 (cfr. prod. sub. 13), 7 giorni di sospensione in data 19/06/2018 (cfr. prod. sub. 14) e n° 10 giorni di sospensione in data
03/07/2018 (cfr. prod. sub. 15)”.
Alla luce di tali dati fattuali – come rilevato, in parte non contestati ed in parte incontrovertibilmente provati – il Giudice di I cure, con motivazione adeguata e coerente con i principi in materia, è giunta ad affermare la sussistenza della giusta causa del recesso datoriale, pervenendo a ritenere la sanzione massima applicata nel caso di specie “congrua e proporzionata”, valorizzando le violazioni nel contesto della “pluralità di sanzioni conservative che avevano contrassegnato per il biennio precedente l'attività di lavoro del , Parte_1 sanzioni tutte comminate per l'identica condotta posta in essere nel caso in esame, ossia il costante superamento dell'orario di lavoro standard senza richiedere l'autorizzazione allo straordinario”.
Il Giudice di prime cure ha, quindi, ritenuto il licenziamento impugnato giustificato in ragione della “serie volontaria, consapevole e reiterata di violazioni per le quali il lavoratore non ha mai reso una benché minima spiegazione;
una serie di azioni che si pongono in evidente e provocatorio contrasto con le disposizioni aziendali in materia di straordinari e autorizzazioni”.
Si osserva, inoltre, che, al fine di dare maggiore robustezza a tali considerazioni, il Giudice di I grado ha valorizzato parti significative dell'istruttoria orale da cui è emerso non solo il comportamento deliberatamente violativo delle istruzioni aziendali ben note a tutti i lavoratori in caso di lavoro straordinario, bensì anche il comportamento provocatorio del nei Parte_1 confronti del datore di lavoro, in particolare laddove si legge: “ Peraltro, i testi escussi e citati nell'ordinanza qui opposta hanno riferito, unanimi, di una condotta provocatoria del lavoratore, che non solo deliberatamente violava le direttive aziendali, ma ai colleghi di lavoro affermava di fare quello che gli pareva (cfr. deposizione : “Confermo che il Testimone_1
, anche in mia presenza, diceva che era libero di effettuare le ore lavorative che Parte_1 riteneva;
finite ore lavorative giornaliere e/o settimanali interrompeva il servizio che gli era stato assegnato con conseguente problema lavorativo da risolvere;
diceva anche di non voler pernottare fuori casa qualora avesse dovuto effettuare un lungo viaggio rifiutando il viaggio stesso che veniva riassegnata ad altra persona”) e di non voler pernottare fuori casa.
pag. 7/11 Atteggiamenti che creavano disfunzioni organizzative dovendosi assegnare i viaggi più lunghi ad altro personale”.
Ebbene, sulla base di tali convergenti accertamenti, il giudice dell'opposizione perveniva - motivatamente - a ritenere legittimo il licenziamento comminato per giusta causa in applicazione dei consolidati principi in materia, per avere il lavoratore reiteratamente disatteso le indicazioni aziendali, incidenti sull'organizzazione della stessa, comportamento correttamente ritenuto rilevatore di grave insubordinazione, in quanto significativo della volontà del lavoratore di “disconoscere il potere direttivo del datore di lavoro” e tale da avere reso irreparabile la lesione del rapporto fiduciario sotteso al rapporto di lavoro, in attuazione del criterio ermeneutico delineato dalla giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. Cass. Sez. L. sentenza n. 13411 del 01/07/2020 laddove ha chiarito – per quanto di interesse in tale sede - che: “[…] La nozione di insubordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale”; conforme Cass. Sez. L, Sentenza n. 7795 del 27/03/2017 che ha applicato tale principio, ritenendo giustificato il licenziamento disciplinare quale estrema ratio, nel caso di comportamenti dirette a contestare pubblicamente il potere direttivo del datore di lavoro).
Alla luce di tali valutazioni, il Giudice di prime cure giungeva a ritenere la sanzione del licenziamento, oltre che tempestiva e specifica, giusta e proporzionata, valorizzando – sotto tale ultimo specifico aspetto – anche che tale comportamento seguiva ad altri reiterati comportamenti dello stesso tenore posti in essere dal lavoratore nel corso del biennio, cui erano seguite sanzioni di natura conservativa;
decisione da ritenersi immune da censure, in ragione della chiara esplicitazione della puntuale e ponderata valutazione in concreto della condotta del lavoratore oggetto di accertamento (cfr. sul punto specifico Cass. sentenza n. 13411/2020 cit. laddove chiarisce il percorso decisionale che deve seguire l'Autorità adita, affermando che deve essere condotto: “[…] attraverso un accertamento in concreto della proporzionalità tra sanzione ed infrazione, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo (v. Cass. nn.
9396 e 28492 del 2018, n. 14063 del 2019, nonché Cass. n. 8826 del 2017, n. 27004 del 2018 e
n. 19023 del 2019). Inoltre, ai fini della valutazione di proporzionalità, l'indagine giudiziale deve essere diretta […] anche, attraverso una valutazione in concreto, se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa
pag. 8/11 inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza …v. Cass. 18195 del 2019).
Inoltre, è doveroso osservare – per evidenziare la completezza motivazionale ella sentenza gravata - come il Giudice di primo grado sia giunto a tale conclusione adeguatamente valutando anche la tesi opposta sostenuta alla parte lavoratrice, laddove deduceva di essere stato vittima di un comportamento vessatorio, se non addirittura propriamente mobbizzante, da parte del datore di lavoro.
Ebbene, sul punto, oltre ad avere correttamente posto in rilievo come il lavoratore - del tutto incoerentemente con tale tesi - non abbia mai adottato nessuno dei plurimi strumenti a propria disposizione per contrastare l'asserito ipotetico arbitrio datoriale, il Giudice di prime cure è correttamente giunto alla conclusione circa la mancata ottemperanza all'onere probatorio gravante in capo allo stesso con riguardo al dedotto comportamento emulativo del datore di lavoro, valorizzando le prove orali (cfr. in particolare la dichiarazione resa dal teste Tes_1
da cui è risultato escluso che al venisse fatto cambiare tutti i giorni il mezzo,
[...] Parte_1 con la precisazione che il cambio del veicolo poteva essere accaduto del tutto in via sporadica, solo per la necessità di soddisfare esigenze del cliente.
Il Giudice di prime cure ha, peraltro, posto in rilievo, con riguardo a tale aspetto, come nemmeno la CTU espletata nel corso del giudizio di opposizione abbia fornito i risultati sperati dalla parte reclamante, già ricorrente, circa l'assunto che il datore di lavoro gli avesse scientemente assegnato viaggi che non potevano essere portati a termine nell'orario giornaliero ordinario.
Invero, sul punto specifico – oggetto di specifica doglianza da parte del reclamante – è emerso in sede di sentenza come il Giudice avesse ritenuto inutilizzabile l'elaborato peritale, in quanto privo di linearità e chiarezza nelle sue parti valutative;
cionondimeno, ne ha ritenuto utilizzabili talune parti afferenti a dati oggettivi non controversi – non, dunque, ad aspetti valutativi riconducibili al CTU - elementi che sono stati valutati liberamente, unitamente ad altre risultanze istruttorie alla luce del disposto di cui ai sensi dell'art. 116 c.p.c., portando coerentemente il Giudice “alla convinzione dell'inesistenza di condotte vessatorie in capo alla società, con riguardo all'assegnazione dei viaggi al lavoratore”; significativamente, emerge dalla pronuncia impugnata che “da tali dati raccolti dal consulente si evince che non è vero - come invece sostenuto dal - che lo stesso fosse regolarmente inviato dall'azienda al Parte_1
Porto di Genova;
al contrario il CTU afferma (a pg.17 e nelle appendici allegate)che in genere la merce veniva consegnata presso il Porto di Voltri, e solo in qualche caso la consegna è
pag. 9/11 avvenuta al Porto di Genova…”, peraltro consentendo di porre in rilievo come il tragico crollo del c.d. Ponte Morandi - riferibile all'Agosto del 2018 - non avesse in alcun modo inciso sui tempi di guida del ricorrente, del tutto paragonabili a quelli antecedenti al crollo.
Da quanto esposto si perviene, pertanto, a ritenere che anche il secondo assunte nella fase cotivo del reclamo - afferente nello specifico alla valutazione dell'elaborato peritale - deve ritenersi infondato in quanto il Giudice, da un lato, ha correttamente escluso l'utilizzabilità ai fini decisori delle valutazioni del C.T.U. in quanto non chiare e lineari e, dall'altro, ha parimenti correttamente assunto quali argomenti di prova liberamente apprezzabili, in ossequio al disposto di cui all'art. 116 c.p.c., elementi non derivanti dalla valutazione del tecnico bensì di natura oggettiva, che si sono posti in coerenza con altri elementi di prova, così da consentire di avallare la valutazione conclusiva circa l'assenza di comportamenti vessatori da parte del datore di lavoro. Tali valutazioni rendono, peraltro, del tutto ultronea la richiesta di convocazione a chiarimenti del C.T.U., istanza invero prima ancora inammissibile in quanto svolta per la prima volta in tale sede, in violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c.
Tirando le fila di quanto sopra esposto, si perviene a ritenere la valutazione conclusiva del giudice di primo grado - circa la causa legittima del licenziamento comminato come estrema sanzione a carico del in ragione dei volontari reiterati comportamenti di Parte_1 insubordinazione dello stesso alle regole aziendali, tali ad avere creato una irreparabile cesura al rapporto fiduciario sottostante al rapporto di lavoro - in termini di correttezza ed esaustività, in quanto frutto di un'attenta e meditata disamina delle allegazioni e delle risultante istruttorie e che appaiono immuni da vizi logico-giuridici; correlativamente è stato sopra rilevato come la solidità e la coerenza del ragionamento logico-giuridico del Giudice dell'opposizione, non sia stato in alcun modo scalfito dalle censure del reclamante.
Ne segue il rigetto del reclamo, con assorbimento di ogni altro aspetto non espressamente trattato, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come indicato in dispositivo, avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione il valore indeterminato e la bassa complessità della controversia, oltre al mancato svolgimento di incombenti istruttori.
Infine, in ragione dell'autocertificata condizionale reddituale del reclamante – già esente dal contributo unificato - non trova applicazione il disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n.
115/2002.
pag. 10/11
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro - ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo nella causa rubricata al n. 816/2024 RGA:
- rigetta il reclamo, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata;
- condanna il reclamante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 3.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 06.02.2025.
Il Consigliere est.
dott.ssa Alessandra Martinelli Il Presidente
dott.ssa Marcella Angelini
minuta depositata il _______________________
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marcella Angelini Presidente
dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 816/2024 RGA
avverso la sentenza n. 458/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro n. 458/2024, a conclusione della causa iscritta al R.G. 425/2022, pubblicata in data 05.11.2024, notificata in data 12/11/2024 al reclamante;
avente ad oggetto: licenziamento per giusta causa;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 06/02/2024;
promossa da:
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv Roberta Parte_1 C.F._1
Russo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Voghera Via Plana 101 giusta delega in calce al presente atto;
- reclamante;
contro
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Christian Moretti del Foro di Genova, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti depositato telematicamente, ed elettivamente domiciliata in Genova, Via alla Porta degli
Archi, 10/21
- reclamata;
udita la relazione della causa del Consigliere Alessandra Martinelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 1, c. 48 della Legge n. 92/2012, ritualmente notificato unitamente a pedissequo provvedimento di fissazione di udienza, – premettendo di essere Parte_1 stato illegittimamente licenziato per giusta causa dalla propria datrice di lavoro in data CP_1
17/12/2018 per avere, nelle giornate del 13, 14, 15 novembre 2018, lavorato oltre l'orario giornaliero ordinario di più di 9 ore e 24 minuti, senza richiedere o aver ricevuto alcuna autorizzazione al proposito dalla direzione operativa, contravvenendo a precise istruzioni aziendali - conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, la società predetta, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Dichiarare l'illegittimità nullità e/o annullabilità del licenziamento per giusta causa comminato al signor , accertato che il fatto posto a fondamento della Parte_1 contestazione disciplinare non è minimamente contestualizzato, concretamente non esiste, ed inoltre che il superamento di pochi minuti dell'orario giornaliero possa essere sanzionata con una sanzione meno grave e di carattere conservativo;
- disporre l'immediato reintegro nelle mansioni in precedenza affidate, con condanna a risarcimento del danno nella misura di 12 mensilità e al pagamento dei periodi di tutte le sospensioni ingiustamente scontate, sino al giorno dell'avvenuto licenziamento, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettivo reintegro, oltre interessi, preso atto che il signor ad oggi non percepisce alcun reddito.- In via subordinata chiede Parte_1 che venga condannata a risarcire con la somma di 24 mensilità, rivalutate dalla data CP_1 del licenziamento al saldo, con interessi, preso atto dell'anzianità del dipendente, delle rilevanti dimensioni dell'azienda, e del comportamento della parte, improntato alla più specchiata buona fede.
Si chiede altresì la liquidazione in via equitativa del danno esistenziale, e del danno morale”.
Con ordinanza del 28/04/2022 resa nel procedimento che ne seguiva - istruito documentalmente, con l'assunzione di prove orali nonché con l'espletamento di C.T.U. volta a verificare le pag. 2/11 modalità di lavoro del ricorrente nonché la fattibilità dei viaggi al medesimo assegnati, posto che il medesimo deduceva di avere sforato dall'orario di lavoro ordinario giornaliero in ragione dell'impossibilità di portare a termine gli incarichi ricevuti in ragione del comportamento malversante o comunque emulativo della datrice di lavoro – il Giudice adito, ritenendo legittima la causa posta a fondamento del proporzionato licenziamento disciplinare, rigettava le richieste del lavoratore e compensava integralmente delle spese.
Avverso tale ordinanza lo stesso lavoratore proponeva opposizione ex art.1, co. 51 L.n. 92/2012, procedimento che veniva istruito alla luce del compendio probatorio già acquisito nel corso della fase cautelare nonché disponendo nuova C.T.U. in relazione ai viaggi effettuati dal ricorrente nei giorni oggetto della contestazione disciplinare del 16 novembre 2018 posta alla base del licenziamento nonché con riguardo ai giorni in relazione ai quali risultava contestata la recidiva nella lettera di contestazione disciplinare del 16 novembre 2018.
Alla luce di tali risultanze istruttorie, la causa veniva definita con sentenza n. 458/2024 in forza della quale il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione del giudice del lavoro, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
2. Il già ricorrente , proponeva reclamo ex art. 1, co. 58 L.n. 92/2012 avverso la detta Parte_1 sentenza, formulando due motivi di impugnazione, invero tra loro strettamente connessi in quanto afferenti alla valutazione svolta da giudice di I grado circa la legittimità del licenziamento:
1. erroneità della sentenza per non avere dato adeguata motivazione alla ritenuta sussistenza della giusta causa del licenziamento;
2. contraddittorietà della pronuncia impugnata laddove, da un lato, il Giudice di prime cure riteneva gli esiti della CTU rinnovata inutilizzabili e, dall'altro, valorizzava taluni degli accertamenti svolti dal CTU come argomenti di prova per confutare la tesi di parte lavoratrice.
Il reclamante formulava, quindi, le proprie conclusioni – volte nel merito, previa riforma della sentenza impugnata, all'accoglimento delle domande già svolte innanzi al Giudice di I grado, instando - in via istruttoria - per la convocazione a chiarimenti del tecnico nominato dall'ufficio con riguardo ad un aspetto specifico inerente i tempi registrati sui documenti, risultati
“generalmente” inferiori rispetto ai tempi determinati dal CTU “con un leggero e variabile scostamento”.
3. Si costituiva ritualmente la società reclamata, deducendo preliminarmente l'inammissibilità del reclamo per un duplice ordine di motivi:
pag. 3/11 1. perché tardivo, in quanto depositato, in violazione dell'art. 1, co. 58 L. n.92/2012, in data 11/12/2024, oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione della sentenza avvenuta il
05/11/2024;
2. perché formulato in violazione dell'art. 434 c.p.c., come modificato a seguito dell'art. 3
D.lgs. 164/2024 (c.d. “Correttivo Cartabia”), in particolare con riguardo alla mancata indicazione delle violazioni di legge (punto 2, co. 1 art. cit.), con riguardo specifico alle valutazioni del Giudice di I grado rispetto alla CTU espletata.
La società reclamata, deduceva – comunque - l'infondatezza dell'appello nel merito e l'inammissibilità della chiamata a chiarimenti del CTU in quanto tardiva e comunque superflua.
4. In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di tardività del reclamo in quanto l'appello.
Dagli atti, infatti, emerge che la sentenza è stata comunicata in data 05/11/2024 alla sola società ex datrice di lavoro (doc. 38 della parte reclamata) e non anche al difensore domiciliatario del che invero riceveva la notifica della sentenza (cfr. allegato al reclamo) in data Parte_1
12/11/2024 (da parte dell'avv. Moretti, difensore di : deve, pertanto, ritenersi che il CP_1 reclamo - depositato telematicamente il giorno 11/12/2024 – sia tempestivo in quanto anteriore al decorso del termine decadenziale di giorni 30 previsto dall'art. 1, co. 58, L.n. 92/2012.
5. Parimenti non si ravvisa l'eccepita inammissibilità del gravame dedotta con riguardo all'attuale formulazione del disposto di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c.
Sul punto, infatti, si ritiene che la tesi di parte reclamata si fondi su una lettura meramente formalistica dell'appello, che non tiene conto di quanto emergente dal tenore complessivo dell'atto di gravame, che contiene – invero - quanto utile a veicolare le censure alle statuizioni impugnate.
Si rileva, infatti, che con il primo motivo il reclamante ha dedotto l'erroneità, e/o comunque la contraddittorietà della sentenza di primo grado, per non aver fatto buon governo dei principi così come enucleati alla giurisprudenza di legittimità, circa la valutazione in ordine alla sussistenza della giusta causa del licenziamento, in particolare censurando le seguenti parti della sentenza: “La giudice richiama (p.14.21 della sentenza qui reclamata) quanto esposto nella prima ordinanza, rilevando: Considerato tutto quanto sopra esposto, tenuto conto che i comportamenti contestati sono stati reiterati più volte e in precedenza già più volte sanzionati con sanzioni conservative il comportamento tenuto dal ricorrente integrante grave insubordinazione costituisce grave inadempimento tale da legittimare il licenziamento. Si evidenzia, infatti, che la gravità del comportamento risulta dalla reiterazione del medesimo
pag. 4/11 comportamento nonostante le sanzioni già irrogate con conseguente irreparabile lesione del rapporto fiduciario.
Con ciò, la giudicante omette di prendere posizione su quanto affermato nel primo ricorso e nella successiva opposizione, in tema di sussistenza della giusta causa.[…] Su questo punto, la giudicante non ha affermato se non, apoditticamente, “è risultato altrettanto provato che tale condotta concretizzi recidiva specifica e plurima, dal momento che a seguito della lettera
14/06/2017 (cfr. doc. sub. 7 TIE, mediante la quale al ricorrente venne comunicato che, essendo lavoratore c.d. “discontinuo” e non avendo sottoscritto il contratto aziendale di secondo livello egli avrebbe dovuto rispettare l'orario di lavoro di 47 ore alle settimana, suddivise in 9 ore e 24 minuti giornaliere) il più volte alla settimana, senza richiedere alcuna Parte_1 autorizzazione, né fornire in seguito alcuna spiegazione, sforava ripetutamente il predetto orario, tanto da collezionare ben 40 contestazioni disciplinari e relative sanzioni.[…] In realtà, né nell'ordinanza di rigetto, né nella sentenza di rigetto, si dà adeguata motivazione sui seguenti punti: a) non ha precisato di quanto il avrebbe ecceduto le 9 ore e 24 minuti Parte_1 giornalieri, potendosi quindi parlare anche di pochi minuti così come di alcune ore, lasciando nell'indeterminatezza la quantificazione e quindi la gravità del presunto inadempimento, tenuto conto che la ditta non ha ritenuto di produrre e di conservare i tabulati cronotachigrafici, sebbene i rapporti con il sul punto fossero tesi;
b) non ha spiegato in quale modo Parte_1 questo superamento di orario (che si parli di ore o di minuti) abbia reso intollerabile la prosecuzione del rapporto di lavoro, tenuto conto che li ha ritenuti sopportabili per un lungo periodo di tempo.”.
Il reclamante ha inoltre censurato, in modo specifico, la sentenza gravata nella parte in cui il giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente motivato sempre l'aspetto relativo alla giusta causa, segnatamente laddove il Giudice di prime cure affermava: “il licenziamento giunge al culmine di una serie volontaria, consapevole e reiterata di violazioni per le quali il lavoratore non ha mai reso una benché minima spiegazione;
una serie di azioni che si pongono in evidente
e provocatorio contrasto con le disposizioni aziendali in materia di straordinari e autorizzazioni”.
Parimenti deve ritenersi che non si debba ravvisare la dedotta inammissibilità nemmeno con riguardo al secondo motivo di appello;
ed infatti - come sopra anticipato – la parte reclamante ha inteso dedurre la contraddittorietà della sentenza assumendo la violazione, da parte del giudicante, delle norme in materia di valutazione delle prove, laddove - da un lato – ha ritenuto gli esiti della CTU rinnovata inutilizzabili e, dall'altro, ha valorizzato taluni degli accertamenti svolti dallo stesso CTU come argomenti di prova per confutare la tesi di parte lavoratrice.
pag. 5/11 Peraltro, nel dare continuità a tale motivo di reclamo dal punto di vista istruttorio, la parte reclamante chiedeva che venisse chiamato a chiarimenti lo stesso CTU con riguardo alla affermazione contenuta nell'elaborato tecnico secondo cui: “confrontando i tempi di guida totali determinati dallo scrivente CTU con i tempi registrati sui documenti, si rileva che i tempi registrati su documenti sono generalmente inferiori rispetto ai tempi determinati dal CTU, con un leggero e variabile scostamento: ciò dipende dall'aver utilizzato un coefficiente di correzione prudenziale mentre le oscillazioni rientrano ella variabilità delle condizioni stradali
e, pertanto, le percorrenze possono essere definite regolari”.
6. Seppur tempestivo e ammissibile, il reclamo oggetto di disamina deve ritenersi infondato.
Quanto ai due motivi del reclamo – che si ritiene di trattare congiuntamente in quanto tra loro connessi giacché volti a veicolare le deduzioni svolte in I grado circa l'illegittimità del licenziamento - si rileva come la parte reclamante non si sia confrontata con la stessa motivazione impugnata che, invece, fornisce nitida, coerente e convincente esposizione delle motivazioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.
Si rileva, infatti, come il Giudice di prime cure abbia, innanzitutto, posto a fondamento della propria decisione i fatti ritenuti come non contestati dalle parti, giungendo - coerentemente con le stesse – ad affermare: “E' pertanto risultato non solo provato, ma addirittura ammesso, che nei giorni 13, 14 e 15 novembre 2018 il lavoratore abbia effettuato viaggi per conto della società non rispettando l'orario contrattualmente previsto per la normale giornata lavorativa
(ossia 9 ore e 24 minuti/die ovvero 47 ore/settimana in una settimana composta da 5 giorni lavorativi) ed omettendo di chiedere l'autorizzazione allo straordinario, come anche in questo caso previsto dalla disposizione aziendale”.
Peraltro, nel prosieguo della motivazione, coerentemente con gli elementi di prova assunti nel corso del giudizio di I grado e non confutati dalla parte lavoratrice, è giunta a ritenere:
“…altrettanto provato che tale condotta concretizzi recidiva specifica e plurima, dal momento che a seguito della lettera 14/06/2017 (cfr. doc.sub. 7 TIE, mediante la quale al ricorrente venne comunicato che, essendo lavoratore c.d. “discontinuo” e non avendo sottoscritto il contratto aziendale di secondo livello egli avrebbe dovuto rispettare l'orario di lavoro di 47 ore alle settimana, suddivise in 9 ore e 24 minuti giornaliere) il più volte alla settimana, Parte_1 senza richiedere alcuna autorizzazione, né fornire in seguito alcuna spiegazione, sforava ripetutamente il predetto orario, tanto da collezionare ben 40 contestazioni disciplinari e relative sanzioni.
Nello specifico il ricorrente, come risulta dalle produzioni in atti, prima delle contestazioni e
pag. 6/11 delle sanzioni disciplinari ricevute in prossimità del licenziamento, aveva già ricevuto tutti i provvedimenti disciplinari conservativi previsti dal CCNL, ovvero richiamo verbale, richiamo scritto, multa (con progressione da n° 1 a n° 3 ore), in molteplici occasioni n° 1 giorni di sospensione (cfr prodd. 9,10 e 11), n° 3 giorni di sospensione in data 14/06/2018 (cfr. prod. sub. 12), n° 5 giorni di sospensione in data 14/06/2018 (cfr. prod. sub. 13), 7 giorni di sospensione in data 19/06/2018 (cfr. prod. sub. 14) e n° 10 giorni di sospensione in data
03/07/2018 (cfr. prod. sub. 15)”.
Alla luce di tali dati fattuali – come rilevato, in parte non contestati ed in parte incontrovertibilmente provati – il Giudice di I cure, con motivazione adeguata e coerente con i principi in materia, è giunta ad affermare la sussistenza della giusta causa del recesso datoriale, pervenendo a ritenere la sanzione massima applicata nel caso di specie “congrua e proporzionata”, valorizzando le violazioni nel contesto della “pluralità di sanzioni conservative che avevano contrassegnato per il biennio precedente l'attività di lavoro del , Parte_1 sanzioni tutte comminate per l'identica condotta posta in essere nel caso in esame, ossia il costante superamento dell'orario di lavoro standard senza richiedere l'autorizzazione allo straordinario”.
Il Giudice di prime cure ha, quindi, ritenuto il licenziamento impugnato giustificato in ragione della “serie volontaria, consapevole e reiterata di violazioni per le quali il lavoratore non ha mai reso una benché minima spiegazione;
una serie di azioni che si pongono in evidente e provocatorio contrasto con le disposizioni aziendali in materia di straordinari e autorizzazioni”.
Si osserva, inoltre, che, al fine di dare maggiore robustezza a tali considerazioni, il Giudice di I grado ha valorizzato parti significative dell'istruttoria orale da cui è emerso non solo il comportamento deliberatamente violativo delle istruzioni aziendali ben note a tutti i lavoratori in caso di lavoro straordinario, bensì anche il comportamento provocatorio del nei Parte_1 confronti del datore di lavoro, in particolare laddove si legge: “ Peraltro, i testi escussi e citati nell'ordinanza qui opposta hanno riferito, unanimi, di una condotta provocatoria del lavoratore, che non solo deliberatamente violava le direttive aziendali, ma ai colleghi di lavoro affermava di fare quello che gli pareva (cfr. deposizione : “Confermo che il Testimone_1
, anche in mia presenza, diceva che era libero di effettuare le ore lavorative che Parte_1 riteneva;
finite ore lavorative giornaliere e/o settimanali interrompeva il servizio che gli era stato assegnato con conseguente problema lavorativo da risolvere;
diceva anche di non voler pernottare fuori casa qualora avesse dovuto effettuare un lungo viaggio rifiutando il viaggio stesso che veniva riassegnata ad altra persona”) e di non voler pernottare fuori casa.
pag. 7/11 Atteggiamenti che creavano disfunzioni organizzative dovendosi assegnare i viaggi più lunghi ad altro personale”.
Ebbene, sulla base di tali convergenti accertamenti, il giudice dell'opposizione perveniva - motivatamente - a ritenere legittimo il licenziamento comminato per giusta causa in applicazione dei consolidati principi in materia, per avere il lavoratore reiteratamente disatteso le indicazioni aziendali, incidenti sull'organizzazione della stessa, comportamento correttamente ritenuto rilevatore di grave insubordinazione, in quanto significativo della volontà del lavoratore di “disconoscere il potere direttivo del datore di lavoro” e tale da avere reso irreparabile la lesione del rapporto fiduciario sotteso al rapporto di lavoro, in attuazione del criterio ermeneutico delineato dalla giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. Cass. Sez. L. sentenza n. 13411 del 01/07/2020 laddove ha chiarito – per quanto di interesse in tale sede - che: “[…] La nozione di insubordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale”; conforme Cass. Sez. L, Sentenza n. 7795 del 27/03/2017 che ha applicato tale principio, ritenendo giustificato il licenziamento disciplinare quale estrema ratio, nel caso di comportamenti dirette a contestare pubblicamente il potere direttivo del datore di lavoro).
Alla luce di tali valutazioni, il Giudice di prime cure giungeva a ritenere la sanzione del licenziamento, oltre che tempestiva e specifica, giusta e proporzionata, valorizzando – sotto tale ultimo specifico aspetto – anche che tale comportamento seguiva ad altri reiterati comportamenti dello stesso tenore posti in essere dal lavoratore nel corso del biennio, cui erano seguite sanzioni di natura conservativa;
decisione da ritenersi immune da censure, in ragione della chiara esplicitazione della puntuale e ponderata valutazione in concreto della condotta del lavoratore oggetto di accertamento (cfr. sul punto specifico Cass. sentenza n. 13411/2020 cit. laddove chiarisce il percorso decisionale che deve seguire l'Autorità adita, affermando che deve essere condotto: “[…] attraverso un accertamento in concreto della proporzionalità tra sanzione ed infrazione, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo (v. Cass. nn.
9396 e 28492 del 2018, n. 14063 del 2019, nonché Cass. n. 8826 del 2017, n. 27004 del 2018 e
n. 19023 del 2019). Inoltre, ai fini della valutazione di proporzionalità, l'indagine giudiziale deve essere diretta […] anche, attraverso una valutazione in concreto, se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa
pag. 8/11 inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza …v. Cass. 18195 del 2019).
Inoltre, è doveroso osservare – per evidenziare la completezza motivazionale ella sentenza gravata - come il Giudice di primo grado sia giunto a tale conclusione adeguatamente valutando anche la tesi opposta sostenuta alla parte lavoratrice, laddove deduceva di essere stato vittima di un comportamento vessatorio, se non addirittura propriamente mobbizzante, da parte del datore di lavoro.
Ebbene, sul punto, oltre ad avere correttamente posto in rilievo come il lavoratore - del tutto incoerentemente con tale tesi - non abbia mai adottato nessuno dei plurimi strumenti a propria disposizione per contrastare l'asserito ipotetico arbitrio datoriale, il Giudice di prime cure è correttamente giunto alla conclusione circa la mancata ottemperanza all'onere probatorio gravante in capo allo stesso con riguardo al dedotto comportamento emulativo del datore di lavoro, valorizzando le prove orali (cfr. in particolare la dichiarazione resa dal teste Tes_1
da cui è risultato escluso che al venisse fatto cambiare tutti i giorni il mezzo,
[...] Parte_1 con la precisazione che il cambio del veicolo poteva essere accaduto del tutto in via sporadica, solo per la necessità di soddisfare esigenze del cliente.
Il Giudice di prime cure ha, peraltro, posto in rilievo, con riguardo a tale aspetto, come nemmeno la CTU espletata nel corso del giudizio di opposizione abbia fornito i risultati sperati dalla parte reclamante, già ricorrente, circa l'assunto che il datore di lavoro gli avesse scientemente assegnato viaggi che non potevano essere portati a termine nell'orario giornaliero ordinario.
Invero, sul punto specifico – oggetto di specifica doglianza da parte del reclamante – è emerso in sede di sentenza come il Giudice avesse ritenuto inutilizzabile l'elaborato peritale, in quanto privo di linearità e chiarezza nelle sue parti valutative;
cionondimeno, ne ha ritenuto utilizzabili talune parti afferenti a dati oggettivi non controversi – non, dunque, ad aspetti valutativi riconducibili al CTU - elementi che sono stati valutati liberamente, unitamente ad altre risultanze istruttorie alla luce del disposto di cui ai sensi dell'art. 116 c.p.c., portando coerentemente il Giudice “alla convinzione dell'inesistenza di condotte vessatorie in capo alla società, con riguardo all'assegnazione dei viaggi al lavoratore”; significativamente, emerge dalla pronuncia impugnata che “da tali dati raccolti dal consulente si evince che non è vero - come invece sostenuto dal - che lo stesso fosse regolarmente inviato dall'azienda al Parte_1
Porto di Genova;
al contrario il CTU afferma (a pg.17 e nelle appendici allegate)che in genere la merce veniva consegnata presso il Porto di Voltri, e solo in qualche caso la consegna è
pag. 9/11 avvenuta al Porto di Genova…”, peraltro consentendo di porre in rilievo come il tragico crollo del c.d. Ponte Morandi - riferibile all'Agosto del 2018 - non avesse in alcun modo inciso sui tempi di guida del ricorrente, del tutto paragonabili a quelli antecedenti al crollo.
Da quanto esposto si perviene, pertanto, a ritenere che anche il secondo assunte nella fase cotivo del reclamo - afferente nello specifico alla valutazione dell'elaborato peritale - deve ritenersi infondato in quanto il Giudice, da un lato, ha correttamente escluso l'utilizzabilità ai fini decisori delle valutazioni del C.T.U. in quanto non chiare e lineari e, dall'altro, ha parimenti correttamente assunto quali argomenti di prova liberamente apprezzabili, in ossequio al disposto di cui all'art. 116 c.p.c., elementi non derivanti dalla valutazione del tecnico bensì di natura oggettiva, che si sono posti in coerenza con altri elementi di prova, così da consentire di avallare la valutazione conclusiva circa l'assenza di comportamenti vessatori da parte del datore di lavoro. Tali valutazioni rendono, peraltro, del tutto ultronea la richiesta di convocazione a chiarimenti del C.T.U., istanza invero prima ancora inammissibile in quanto svolta per la prima volta in tale sede, in violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c.
Tirando le fila di quanto sopra esposto, si perviene a ritenere la valutazione conclusiva del giudice di primo grado - circa la causa legittima del licenziamento comminato come estrema sanzione a carico del in ragione dei volontari reiterati comportamenti di Parte_1 insubordinazione dello stesso alle regole aziendali, tali ad avere creato una irreparabile cesura al rapporto fiduciario sottostante al rapporto di lavoro - in termini di correttezza ed esaustività, in quanto frutto di un'attenta e meditata disamina delle allegazioni e delle risultante istruttorie e che appaiono immuni da vizi logico-giuridici; correlativamente è stato sopra rilevato come la solidità e la coerenza del ragionamento logico-giuridico del Giudice dell'opposizione, non sia stato in alcun modo scalfito dalle censure del reclamante.
Ne segue il rigetto del reclamo, con assorbimento di ogni altro aspetto non espressamente trattato, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come indicato in dispositivo, avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione il valore indeterminato e la bassa complessità della controversia, oltre al mancato svolgimento di incombenti istruttori.
Infine, in ragione dell'autocertificata condizionale reddituale del reclamante – già esente dal contributo unificato - non trova applicazione il disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n.
115/2002.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro - ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo nella causa rubricata al n. 816/2024 RGA:
- rigetta il reclamo, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata;
- condanna il reclamante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 3.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 06.02.2025.
Il Consigliere est.
dott.ssa Alessandra Martinelli Il Presidente
dott.ssa Marcella Angelini
minuta depositata il _______________________
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