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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 3925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3925 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3621/21 RG, avente ad oggetto
“responsabilità sanitaria”,
Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Napoli Nord n. repert.
3450/21, pubblicata il 29 Giugno 2021; causa posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del Primo Luglio 2025, svoltasi in presenza (senza la concessione dei termini ex art. 190 cpc), e pendente tra:
(P.IVA: , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Gaetano Scuotto ( ), C.F._1
con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
( ), in proprio e quale genitore della minore CP_2 C.F._2 PE
( , entrambi quali eredi del de cuius (nato il
[...] C.F._3 Persona_2
07.12.1946 e deceduto il 24.12.2017), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv.
EM AN ( ), con la quale è elettivamente dom.to presso il C.F._4 seguente indirizzo di PEC:
Email_2
1 Appellato
CONCLUSIONI: All'udienza di conclusioni del Primo Luglio 2025 (svoltasi in presenza) sono comparsi i Difensori delle parti, i quali hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, ed hanno chiesto l'introito in decisione (rinunciando altresì ai termini di cui all'art. 190 cpc, dato che avevano già depositato le comparse ex art. 190 cpc, a seguito del primo introito in decisione).
In particolare, la struttura sanitaria impugnante ha anche insistito nella richiesta istruttoria, di rinnovazione della CTU medico-legale espletata in primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato il 26 Gennaio 2021, (anche nella CP_2
qualità di genitore della minore ) agìva in giudizio, con riferimento alla Persona_1
vicenda del padre deceduto il 24 Dicembre 2017 (all'età di 71 anni). Persona_2
in data Primo Agosto 2017, si era sottoposto ad ecografia dell'addome presso Persona_2
la sita in Mugnano di Napoli. Controparte_1
Dall'esame era emerso il notevole ispessimento delle pareti della colecisti, causato dalla presenza di un calcolo, dal diametro di circa mm. 10,9.
Il successivo 16 Agosto era stato accompagnato dal 118 presso il Pronto Persona_2
Soccorso del Presidio Ospedaliero di Giugliano, a causa di forti dolori addominali.
Il paziente aveva rifiutato il ricovero, ed era stato dimesso con la seguente diagnosi:..calcolosi della colecisti, con colecistite acuta, senza menzione di ostruzione…
Il successivo 25 Settembre il si era ricoverato presso la Chirurgia della Casa di Cura Per_2
Villa dei Fiori, per essere sottoposto ad un intervento di colecistectomia, praticato imprudentemente per via laparoscopica.
L'intervento era stato eseguito il 26.9.2017, ed era durato ben sei ore e trenta minuti.
Due chirurghi si erano succeduti nell'esecuzione dell'intervento.
2 Il primo chirurgo, agendo per via laparoscopica, aveva determinato una lesione dell'albero biliare. Erroneamente, nell'immediatezza la fuoriuscita di bile era stata attribuita ad un
“cistico con due lumi”.
Il chirurgo, resosi conto della difficoltà insorta, aveva deciso di proseguire l'intervento in chirurgia “open”.
A questo punto era subentrato un secondo chirurgo, che aveva completato la colecistectomia.
Dalla descrizione della seconda parte dell'intervento chirurgico, emergeva la presenza della lesione iatrogena del dotto epatico di destra, nonché emergeva la riparazione attraverso una anastomosi biepatica-digiunale.
Altresì emergevano tenaci aderenze, che avrebbero dovuto sconsigliare la colecistectomia laparoscopica.
nel post-operatorio, aveva lamentato sanguinamento gastrico. Persona_2
Il paziente, in data 8 Ottobre 2017, era stato sottoposto a consulenza infettivologica;
era emerso un diffuso stato settico (conseguente all'intervento di colecistectomia), complicato da insufficienza respiratoria.
Nei giorni successivi le condizioni cliniche del paziente erano progressivamente peggiorate.
Era emerso un quadro di peritonite biliare saccata, per incongruità delle anastomosi.
Quindi, il 30 Novembre 2017 il paziente era stato sottoposto ad un secondo intervento chirurgico, al fine di “riconfezionare l'anastomosi bilio-digestiva”.
Tuttavia, il successivo 4 Dicembre, da una radiografia colangiografica era emersa la dislocazione del tubo di Kehr, posizionato nel corso del secondo intervento (il tubo si presentava incongruo, in quanto una delle branche era troppo corta).
Pertanto i sanitari avevano deciso di intervenire chirurgicamente per la terza volta, al fine di riposizionare il tubo di Kehr.
3 Intanto erano insorte problematiche pleuro-polmonari. In particolare, dalla TAC al torace del 12 Dicembre 2017 era emersa una ingravescente affezione pleuro-polmonare di discreta entità. Inoltre la peritonite, prima biliare, veniva complicata da una fase purulenta stercoracea saccata con una fistola enterocutanea da deiscenza parziale della sutura intestinale…
A causa del peggioramento delle condizioni cliniche, i sanitari avevano nuovamente deciso di intervenire chirurgicamente, in data 14 Dicembre 2017. Peraltro, a complicare lo stato infiammatorio causato dalla fistola biliare, si era sovrapposta la deiscenza delle suture anastomotiche ed una deiscenza a livello del colon. Altresì risultava evidente il persistere della peritonite bilio-purulenta saccata.
Così proseguiva il ricorrente nella sua esposizione:...la situazione polmonare CP_2
ed addominale del risultava ormai incontrollabile, e non veniva posta nessun'altra Per_2
indicazione operatoria, peraltro controproducente in uno stato generale tanto scaduto ed irreparabile quale quello presentato dal paziente, ed esitato inevitabilmente nell'exitus dello stesso in data 24 Dicembre 2017 alle ore 14:05…
Il ricorrente evidenziava di avere incardinato ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ante causam.
Il procedimento di istruzione preventiva si era concluso con il deposito, in data 5 Novembre
2020, della relazione medico-legale collegiale, a firma dei consulenti di ufficio dott. Per_3
(medico legale) e dott. (specialista in Chirurgia Oncologica ed
[...] Persona_4
Addominale, Gastroenterologia e malattie dell'apparato respiratorio).
Dalla relazione dei cc.tt.uu. ed emergevano plurimi profili di Per_3 Per_4
responsabilità, a carico dei sanitari della casa Controparte_1
agìva anche in qualità di erede della di lui madre (vedova del CP_2 Persona_5
paziente , deceduta il 27 Maggio 2020, e cioè nelle more dell'espletamento Persona_2
dell'A.T.P..
Dunque formulava le seguenti domande: CP_2
4 Accertarsi la condotta negligente ed imperita dei sanitari della Controparte_1
per l'effetto, accogliersi la domanda risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria resistente;
Dichiararsi che le gravissime lesioni, le sofferenze ed i traumi patiti da ed il suo Persona_2
decesso, si erano verificati per responsabilità esclusiva della e dei Controparte_1
sanitari ivi in servizio;
Condannarsi la resistente al risarcimento, in favore del ricorrente (in proprio e CP_1
nelle qualità dichiarate), di tutti i danni, patrimoniali e non, compresi il danno biologico, morale, esistenziale, da mancato guadagno e da perdita di chance, menomazione della qualità di vita di relazione, oltre ai danni connessi all'evento della morte (anche, jure hereditario, il danno biologico terminale patito da;
Persona_2
Condannarsi la struttura sanitaria resistente anche al risarcimento dei danni jure proprio da perdita del rapporto parentale;
danni patiti dal ricorrente , nonchè dalla minore CP_2
(inoltre, agìva anche quale erede della madre , Persona_1 CP_2 Persona_5
vedova di deceduta nel Maggio del 2020, nelle more dell'espletamento Persona_2
dell'A.T.P., con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale patito dalla medesima ); Per_5
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio (nonchè delle spese inerenti all'A.T.P. ante causam).
Giusta comparsa depositata il 2 Aprile 2021, si costituiva la resistente Controparte_1
chiedendo rigettarsi la domanda attorea.
[...]
Il primo grado è stato definito dal G.M. del Tribunale di Napoli Nord, a mezzo dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc, n. repert. 3450/21, pubblicata il 29 Giugno 2021.
Sotto il profilo dell'an debeatur, il Tribunale ha affermato l'esclusiva responsabilità della per il decesso del paziente Controparte_1 Persona_2
Sotto il profilo del quantum debeatur, il G.M. ha liquidato i seguenti importi, a titolo di danni jure proprio da perdita del rapporto parentale:
5 euro 260.000,00 in favore di , figlio del paziente deceduto CP_2 Persona_2
euro 70.000,00 in favore di , nipote del paziente deceduto;
Persona_1
euro 290.000,00 in favore di , coniuge di (importo invero Persona_5 Persona_2
riconosciuto jure hereditatis a , essendo la deceduta il 27 Maggio CP_2 Per_5
2020);
in totale (a titolo di danni jure proprio da perdita del rapporto parentale) euro 620.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Giudice Monocratico ha affermato la necessità di applicare le tabelle milanesi sulla liquidazione del danno biologico (pur non avendo precisato quale edizione delle suddette tabelle abbia applicato).
Nell'impugnata ordinanza vi è un accenno alle tabelle del 2018 (ma questo soltanto con specifico riferimento alla liquidazione del danno terminale jure hereditatis).
Dunque, oltre al danno jure proprio da perdita del rapporto parentale, il Tribunale ha anche liquidato, in favore di parte attrice, danni jure hereditatis.
Ci si riferisce in primis al danno biologico terminale, patito da consapevole Persona_2
dell'avvicinarsi dell'esito finale, nel lasso temporale compreso tra l'intervento del 26
Settembre 2017 ed il decesso del 24 Dicembre 2017.
Ecco quindi che, a tale titolo, in base alle tabelle del 2018 è stato liquidato l'importo di euro
81.835,00.
Nell'ambito dei danni jure hereditatis il G.M. di Napoli Nord ha anche liquidato ulteriori euro
50.000,00, a titolo di danno da perdita di chance (privazione della possibilità di un migliore risultato).
Scrive il Tribunale: con ogni probabilità l'evento morte non si sarebbe verificato, laddove fosse stata eseguita una colangio-intraoperatoria, e laddove si fosse utilizzata la via laparotomica, anziché laparoscopica.
6 Quindi, a titolo di danni jure hereditario, è stato liquidato il complessivo importo di euro
131.835,00 (euro 81.835,00 + euro 50.000,00), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Inoltre il Tribunale:
Ha condannato al pagamento (in favore di parte ricorrente) Controparte_1
delle spese del giudizio, liquidate in euro 300,00 per esborsi ed euro 27.804,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge, con attribuzione in favore dell'avv.
EM AN;
Ha condannato al pagamento (in favore di parte ricorrente) Controparte_1
delle spese dell'espletato ATP ante causam, liquidate in euro 300,00 per esborsi ed euro
7.327,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge, con attribuzione in favore dell'avv. EM AN;
Infine ha posto le spese della CTU (espletata in sede di Accertamento Tecnico Preventivo ante causam), a carico di Controparte_1
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto appello a mezzo Controparte_1
della citazione notificata in data 27 Luglio 2021, nei confronti di (nelle descritte CP_2
plurime qualità).
La struttura sanitaria reitera la principale richiesta (già formulata in primo grado) di integrale rigetto della domanda risarcitoria attorea;
in via subordinata, sotto il profilo del quantum debeatur, muove articolate censure, con riferimento alle voci di danno Controparte_1
riconosciute a parte attrice;
nonché, sempre in via subordinata, invoca una sensibile riduzione degli importi liquidati (e ciò con particolare riferimento a quanto riconosciuto a titolo di danno da perdita del rapporto parentale);
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Sotto il profilo istruttorio, insiste nella richiesta di rinnovazione Controparte_1
della CTU medico-legale, espletata in sede di ATP ante causam.
Giusta comparsa depositata il 9 Novembre 2021, si è costituito l'appellato , CP_2
chiedendo di rigettarsi il gravame.
7 La Corte, a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 14 Dicembre 2021, ha parzialmente accolto l'istanza di sospensiva avanzata dalla appellante, in ragione della giusta metà degli importi liquidati nell'impugnata ordinanza ex art. 702 bis cpc (in particolare il Collegio ha evidenziato la seria prospettiva di dover rivisitare, sotto il profilo quantitativo, alcune delle voci di danno riconosciute). Al contempo la Corte ha ritenuto superflua l'invocata rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado.
La causa era stata una prima volta introitata in decisione, giusta ordinanza collegiale di introito pubblicata il 19 Febbraio 2024 (all'esito dell'udienza del 13 Febbraio 2024, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta).
Le parti hanno depositato le comparse ex art. 190 cpc.
Successivamente – giusta decreto del 26 Febbraio 2025 – la causa è stata riassegnata ad un nuovo relatore, dato che la precedente relatrice, nelle more del giudizio, era cessata dalle funzioni di Giudice Onorario Aggregato della Corte di Appello di Napoli. Altresì, sempre nel decreto del 26.02.2025, si è evidenziata l'impossibilità, per la precedente relatrice, per sopraggiunti motivi di salute, di portare a compimento il residuale incarico di riferire al
Collegio, per decidere le cause anteriormente assunte in decisione, quale relatrice designata.
Quindi, all'udienza di prosieguo di precisazione delle conclusioni del Primo Luglio 2025
(svoltasi in presenza), sulla documentazione in atti, precisate nuovamente le conclusioni, la causa è stata dalla Corte nuovamente riservata per la decisione, senza la concessione dei termini ex art. 190 cpc (appunto, le parti hanno espressamente e concordemente rinunciato ai termini di cui all'art. 190 cpc, avendo già in precedenza depositato le relative comparse).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la appellante deduce che il primo Giudice erroneamente CP_1
avrebbe respinto la sollevata eccezione di improcedibilità della domanda, per violazione del termine di gg. 90, sancito dal comma terzo dell'art. 8 della Legge n. 24/17 (Legge Gelli-
8 Bianco), in materia di rapporti tra l'Accertamento Tecnico Preventivo ante causam ed il successivo giudizio di merito. Appunto, la impugnante reitera l'eccezione di CP_1
improcedibilità della domanda.
Orbene, il Tribunale di Napoli Nord ha correttamente evidenziato come , a CP_2
fronte della relazione depositata dai cc.tt.uu. ed in data 5 Novembre Per_3 Per_4
2020, abbia depositato il ricorso ex art. 702 bis cpc in data 26 Gennaio 2021, e quindi entro il termine di gg. 90, statuito dal terzo comma del succitato art. 8 L. 24/17.
Invero la disposizione di cui all'art. 8 L. 24/17 prevede un'ipotesi di giurisdizione
“condizionata”, nel senso che, per poter promuovere un'azione in materia di responsabilità medica, è necessario avere previamente promosso un ricorso ex art. 696 bis cpc o, in alternativa, un procedimento di mediazione.
Il succitato terzo comma, con una disposizione di difficile lettura, recita testualmente:…Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro 90 gg. dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il Giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma primo, il ricorso di cui all'art. 702 bis cpc….
Significativamente, nella giurisprudenza di merito si è affermato un orientamento, secondo il quale la domanda va considerata procedibile, anche laddove il giudizio di merito sia stato introdotto oltre il termine dei 90 gg. dal deposito dell'elaborato peritale, redatto in sede di
A.T.P. ante causam.
Infatti, non è chiaro quali siano le conseguenze derivanti dalla violazione del termine dei 90 gg., senza che sia stato instaurato il giudizio di merito.
Il Collegio condivide l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito (cfr. la sentenza del Tribunale di Savona dell'8.10.2019), secondo il quale il termine dei 90 giorni non riguarda la condizione di procedibilità, bensì un'altra problematica, e cioè quella della salvezza degli effetti della domanda, effetti prodotti dalla proposizione del ricorso ex art. 696 bis cpc.
9 Tra le due condizioni di procedibilità previste in alternativa dal Legislatore, mediazione e consulenza ex art. 696 bis cpc, la Legge manifesta una preferenza per quest'ultima, indicando la mediazione come rimedio alternativo.
Però il Legislatore non è coerente laddove, tra le due ipotesi alternative previste come condizione di procedibilità della domanda (mediazione e consulenza), finisce con l'incentivare il ricorso alla mediazione in luogo del ricorso per ATP, prevedendo per quest'ultimo adempimenti ulteriori, non previsti per la mediazione (tra cui, appunto, la necessità di introdurre il giudizio di merito entro un termine ristretto).
Nel caso della mediazione, la mancata conciliazione o il decorso del termine massimo previsto per il procedimento integra definitivamente la condizione di procedibilità, e quindi consente di adìre immediatamente il Giudice per ottenere una pronuncia di merito.
Al contrario, nel caso di proposizione della domanda di consulenza preventiva, lo svolgimento del procedimento ex art. 696 bis cpc non sarebbe sufficiente per dare vita alla fase di merito, in quanto sarebbe necessario promuoverla nel termine ristretto di novanta giorni.
In definitiva, la strada dell'A.T.P. appare più “tortuosa” rispetto al percorso della mediazione.
Per giunta, considerato che il termine di 90 gg. decorre dalla scadenza del termine di sei mesi, a prescindere dal fatto che la CTU sia stata o meno depositata, si avrebbe l'assurdo di un Legislatore che, da un lato, offre uno strumento per la conciliazione e, dall'altro, incentiva la parte ad un ricorso “al buio”, quando ancora non è stata depositata alcuna CTU, e quindi non è neppure prevedibile l'esito della lite.
Dunque, l'unica interpretazione razionale possibile del citato art. 8 co.3 L. 24/17 (conforme al canone ermeneutico del Legislatore consapevole) è quella che considera assolta la condizione di procedibilità unicamente con la conclusione del procedimento per ATP o con il decorso del termine di sei mesi dal deposito del ricorso ex art. 696 bis cpc.
Vale a dire, il termine di 90 giorni non riguarda la condizione di procedibilità, bensì altra problematica, e cioè quella della salvezza degli effetti della domanda – effetti prodotti dalla
10 proposizione del ricorso ex art. 696 bis cpc.
Ci si riferisce agli effetti sostanziali della domanda, tra cui l'effetto interruttivo della prescrizione.
Pertanto, l'osservanza del termine di 90 gg. per depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito, è funzionale ad ancorare taluni effetti della domanda ex art. 702 bis cpc (cfr.
l'effetto interruttivo della prescrizione), al precedente ricorso per Accertamento Tecnico
Preventivo.
Al contrario, appare irrazionale far derivare la conseguenza dell'improcedibilità, oppure un effetto estintivo, dalla proposizione della domanda di merito, che si verifichi oltre i 90 giorni dalla data di deposito della CTU.
Le riflessioni testè svolte testimoniano come, nella giurisprudenza di merito, a giusta ragione sia fortemente contrastata la tesi della maturata improcedibilità, anche laddove (ai fini dell'introduzione del giudizio di merito) non sia stato osservato il termine dei gg. 90 dal deposito dell'elaborato peritale.
A fortiori, nel caso di specie non si può dubitare della procedibilità della domanda, introdotta da a mezzo del ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato il 26 Gennaio 2021. CP_2
Appunto, non erano ancora decorsi i 90 gg. dal deposito della CTU, espletata in sede di ATP ante causam, ed inoltre il procedimento di istruzione preventiva si era ritualmente concluso.
Si ribadisce quindi come l'eccezione di improcedibilità debba essere respinta, al pari di quanto statuito dal primo giudicante.
Con un ulteriore motivo di gravame, si duole del fatto che il Controparte_1
Tribunale di Napoli Nord erroneamente avrebbe respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli originari ricorrenti.
In particolare, la struttura sanitaria insiste nell'evidenziare come (non solo jure CP_2
proprio, ma anche quale genitore di e quale figlio della defunta Persona_1 Per_5
) non avrebbe provato il dedotto status di erede del paziente
[...] Persona_2
Neanche questo motivo può trovare accoglimento.
11 Invero il G.M. di Napoli Nord, nell'impugnata ordinanza, ha correttamente evidenziato gli inequivoci documenti, prodotti in telematico unitamente al ricorso di primo grado, depositato il 26 Gennaio 2021.
Appunto, risulta come (nato il [...]), coniugato con , Persona_2 Persona_5
sia deceduto il 24.12.2017. Altresì è in atti il certificato di famiglia, attestante che Per_2
e fossero coniugati, e come abbiano avuto un unico figlio, appunto
[...] Persona_5
l'odierno appellato , nato il [...]. CP_2
Altresì parte ricorrente ha prodotto in primo grado l'estratto di nascita di , Persona_1
nata il [...], figlia del suddetto e di (quindi non CP_2 Persona_6
può dubitarsi che fosse il nonno paterno di ). Persona_2 Persona_1
Infine è in atti l'estratto di morte di (coniuge di , deceduta il Persona_5 Persona_2
27.5.2020.
Sulla base di tale documentazione non si può dubitare della legittimazione attiva dell'originario ricorrente . In tale contesto, il G.M. di Napoli Nord ha CP_2
correttamente evidenziato come la proposizione del ricorso risarcitorio ex art. 702 bis cpc integri un significativo atto di accettazione tacita dell'eredità di (né sono stati Persona_2
posti in essere comportamenti di segno contrastante).
Si ribadisce quindi come l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in oggetto debba essere respinta.
Con ulteriore motivo di appello, si duole – sotto il profilo Controparte_1
dell'an debeatur – che il primo giudicante abbia ravvisato plurimi aspetti di negligenza ed imperizia nella condotta dei sanitari che ebbero in cura altresì si duole Persona_2
dell'affermato nesso eziologico tra i suddetti profili di colpa e l'esito mortale verificatosi il
24 Dicembre 2017 (nesso causale ricostruito dal Tribunale in ossequio al noto principio del più probabile che non).
In tale contesto, si colloca anche la richiesta di rinnovazione della CTU medico-legale, alla luce delle dedotte contraddittorietà, che caratterizzerebbero la relazione a firma dei dottori
12 ed , redatta in sede di ATP ante causam. Per_3 Per_4
Orbene, le risultanze della succitata CTU risultano inequivoche, e la valutazione espressa dagli ausiliari non si espone ad alcuna censura.
di anni 70, in data 25 Settembre 2017 si ricoverava presso la clinica Persona_2 CP_1
per essere sottoposto ad intervento di colecistectomia per via laparoscopica.
[...]
Il paziente, il 26 Settembre 2017, è stato avviato all'intervento di colecistectomia, con chiara patologia infiammatoria di colecistite acuta, senza uno studio preliminare colangiografico.
Tale studio preliminare avrebbe evidenziato la complessa alterazione anatomica flogistica a carico della via biliare;
altresì il suddetto studio - ove effettuato – avrebbe mostrato le aderenze tra colecisti e dotti epatici, con la conseguente indicazione ad intervento in open e ad eventuale colangiografia intra-operatoria. In tal modo si sarebbero evitati i successivi drammatici eventi.
Il primo chirurgo eseguì accesso laparoscopico, e pur in presenza di estesi fenomeni aderenziali non convertì l'accesso in laparotomia.
Egli non provvide alla riconversione in laparotomia, neanche in presenza di una difficile esposizione della via biliare principale.
Il primo chirurgo non ha individuato correttamente gli elementi della via biliare principale, né ha riconosciuto la confluenza del cistico nel coledoco (da qui il determinarsi delle lesioni iatrogene). Il primo chirurgo ha determinato, per imperizia, la lesione dell'albero biliare a livello del dotto epatico di dx e del coledoco.
Dopodichè è subentrato un secondo chirurgo, il quale decideva di proseguire l'intervento in chirurgia open ed eseguiva una laparotomia sottocostale.
In cartella clinica sono state descritte le gravi lesioni iatrogene, determinate dalla condotta del primo chirurgo intervenuto;
trattasi, appunto, di plurime lesioni della via biliare principale.
Il decorso post-operatorio fu caratterizzato da un'emorragia gastrica e dall'instaurarsi di uno
13 stato ipoproteico compromesso da uno stato settico.
A questo punto si innesta, nella valutazione dei cc.tt.uu., un'ulteriore censura all'operato dei sanitari di per un'ulteriore grave negligenza, e cioè il mancato ricorso alla Controparte_1
nutrizione parenterale.
Tale omissione ha determinato la deiscenza delle suture chirurgiche.
Fin dal 2 Novembre 2017 si era creata una deiscenza della anastomosi bilio-digestiva, con la conseguente peritonite biliare saccata.
Soltanto in data 30 Novembre 2017 si è deciso di re-intervenire.
Un'ulteriore negligenza dei sanitari è consistita nel mancato trattamento, con urgenza, della peritonite biliare, instauratasi per deiscenza delle anastomosi bilio-digestive.
Lo stato settico e la disprotidemia sono responsabili dell'instaurarsi di una fistola biliare, con la contemporanea peritonite biliare.
Ad un certo punto la situazione polmonare ed addominale è divenuta incontrollabile.
Conclusivamente, ad avviso dei consulenti tecnici di ufficio fu imprudente e negligente il comportamento del primo chirurgo, in sede di intervento del 26 Settembre 2017.
Il sanitario, non avendo individuato correttamente gli elementi della via biliare principale, ha determinato le seguenti lesioni iatrogene a carico di interruzione del Persona_2
coledoco a valle del dotto cistico, con apertura di due dotti epatici.
Tali lesioni iatrogene potevano essere evitate con lo studio contrastografico preparatorio della via biliare principale, e con l'esecuzione di una colangio-intraoperatoria. Inoltre un accesso laparotomico, a differenza del praticato accesso laparoscopico, avrebbe determinato una migliore espansione del letto colecistico.
Un ulteriore comportamento negligente si è manifestato nel decorso post-operatorio, per il mancato ricorso alla terapia parenterale nutrizionale.
La conseguenza di tale omissione è stata la deiscenza delle suture della anastomosi bilio- digestiva, con la pedissequa peritonite biliare, divenuta purulenta. Dopodichè, le insorte
14 complicanze pleuro-polmonari hanno condotto all'exitus del 24 Dicembre 2017.
Le valutazioni espresse dai consulenti di ufficio dell'Accertamento Tecnico Preventivo, assistite dalla presunzione di imparzialità, sono il frutto di un attento esame della cartella clinica e della documentazione medica in atti, e non sono per nulla scalfite dalle censure mosse da parte appellante.
La struttura sanitaria impugnante, in sede di gravame, reitera la tesi esposta in primo grado, secondo la quale l'esito fatale del 24 Dicembre 2017 sarebbe stato determinato da complicanze respiratorie ed addominali, imprevenibili ed inevitabili.
A fronte di tale tesi, in modo inequivoco i consulenti tecnici di ufficio hanno dato conto delle lesioni iatrogene, dovute alla negligenza ed imperizia, manifestatesi in occasione dell'intervento del 26 Settembre 2017.
Si trattava di un intervento di rimozione della colecisti, per finalità di trattamento di una calcolosi biliare. Si era quindi dinanzi ad un intervento di ordinaria difficoltà, da effettuarsi su di un soggetto ( , complessivamente in buone condizioni di salute. Persona_2
Pertanto il primo giudicante ha correttamente aderito alle conclusioni dei cc.tt.uu..
Altresì il G.M. di Napoli Nord, in adesione al principio del “più probabile che non”, ha giustamente ravvisato la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta dei sanitari di
[...]
e l'evento fatale, verificatosi il 24 Dicembre 2017. CP_1
In tale contesto, il Collegio non può che ribadire il diniego alla richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali, diniego già espresso nella succitata ordinanza interlocutoria del 14
Dicembre 2021.
In definitiva, l'impugnata ordinanza ex art. 702 bis cpc deve essere confermata, con riferimento alla declaratoria di esclusiva responsabilità dei sanitari di Controparte_1
per il decesso del paziente
[...] Persona_2
A questo punto, vanno esaminati i plurimi motivi di gravame, inerenti al profilo del
15 quantum debeatur
In tale ambito, parte appellante si duole, innanzi tutto, degli importi che sono stati liquidati a titolo di risarcimento del danno jure proprio, da perdita del rapporto parentale.
Viene in rilievo la quantificazione del danno, a tale titolo, spettante alla minore PE
, nipote di
[...] Persona_2
Appunto, si duole del fatto che tale danno, in favore di , sia Controparte_1 Persona_1
stato liquidato nella misura di euro 70.000,00.
Come sopra accennato, il G.M. di Napoli Nord non ha precisato quale edizione delle tabelle milanesi abbia applicato, ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.
Ciò premesso, correttamente parte appellante lamenta la mancata applicazione delle tabelle varate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano nel Marzo 2021 (tabelle vigenti al momento della pubblicazione dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc, risalente al Giugno
2021).
Con riferimento alla posizione di , il Giudice Monocratico è partito Persona_1
dall'importo di euro 63.743,55 (indicato come importo minimo previsto dalle tabelle sul danno da perdita del rapporto parentale, con riferimento al rapporto tra nonno e nipote); dopodichè il G.M. è addivenuto alla quantificazione in euro 70.000,00.
Orbene, a giusta ragione si duole dell'erroneità del calcolo, considerato che le CP_1
tabelle milanesi del Marzo 2021, con riferimento al rapporto “nonno-nipote”, riportavano un minimo pari ad euro 24.350,00 (e non già pari ad euro 63.743,55).
Ed effettivamente è fondata la richiesta di parte appellante di contenimento nel minimo, considerato che la piccola aveva soltanto un anno di vita, allorquando è deceduto il PE
nonno paterno Persona_2
Pertanto, a titolo di danno jure proprio da perdita del rapporto parentale, in favore di
si liquida l'importo di euro 24.350,00 (anziché gli euro 70.000,00 che erano Persona_1
stati riconosciuti dal Tribunale).
16 Inoltre, si duole dell'erronea ed eccessiva quantificazione del danno parentale CP_1
patito da (moglie di , nella misura di euro 290.000,00. Persona_5 Persona_2
Anche con riferimento alla posizione di , la doglianza sul quantum avanzata Persona_5
dalla appellante risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Infatti – come a giusta ragione osservato da parte impugnante – il Tribunale ha del tutto trascurato la circostanza per cui è deceduta il 27 Maggio 2020, prima Persona_5
dell'introduzione del giudizio di merito, ed in definitiva poco più di due anni dopo la scomparsa della “vittima primaria” avvenuta il 24 Dicembre 2017. Persona_2
Quindi, necessariamente il “vulnus” al rapporto parentale patito da va Persona_5
ridimensionato sul piano quantitativo, dato che la è sopravvissuta al coniuge per Per_5
un periodo limitato di tempo.
Ed allora, anche in questo caso, a giusta ragione la appellante invoca il riconoscimento dell'importo minimo previsto dalle tabelle milanesi del Marzo 2021, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, in tema di rapporto tra coniugi (e cioè euro 168.250,00).
Pertanto, a titolo di danno jure proprio da perdita del rapporto parentale, in favore di
(e quindi in favore dell'erede ) si liquida l'importo di euro Persona_5 CP_2
168.250,00 (anziché gli euro 290.000,00 che erano stati riconosciuti dal Tribunale).
In tema di liquidazione del danno jure proprio da perdita del rapporto parentale, la struttura sanitaria appellante si duole anche dell'importo di euro 260.000,00, riconosciuto dal
Tribunale di Napoli Nord in favore di . CP_2
Orbene le tabelle milanesi del Marzo 2021, in materia di danno da perdita del rapporto parentale, con specifico riferimento al rapporto genitore-figlio, contemplano una liquidazione, compresa tra il minimo di euro 168.250,00 ed il massimo di euro 336.500,00.
Ergo, la misura esattamente intermedia tra minimo e massimo corrisponde all'importo di euro 252.375,00.
Ciò premesso, l'importo di euro 260.000,00 è leggermente superiore alla misura intermedia.
17 Ed allora, nel caso di specie, deve parlarsi di liquidazione congrua (non meritevole di modifica peggiorativa); peraltro il G.M., nell'impugnata ordinanza, con riferimento al liquidato importo di euro 260.000,00, correttamente ha fatto riferimento alla circostanza per cui era figlio unico di (circostanza che depone per la natura CP_2 Persona_2
peculiare del rapporto padre-figlio e per un rapporto particolarmente forte).
Quindi si conferma l'importo di euro 260.000,00, già riconosciuto dal G.M. di Napoli Nord a
, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale. CP_2
In definitiva, a titolo di danni jure proprio da perdita del rapporto parentale, è d'uopo riconoscere all'odierno appellato (nelle plurime qualità) l'importo complessivo CP_2
di euro 452.600,00 (euro 260.000,00 + euro 24.350,00 + euro 168.250,00), anzichè gli euro
620.000,00 che erano stati liquidati dal Tribunale.
A questo punto, si debbono esaminare le doglianze di parte appellante, inerenti alle voci di danno non patrimoniale, che sono state riconosciute dal Tribunale jure hereditario.
Innanzi tutto, va esaminato il motivo di impugnazione, relativo alla liquidazione del c.d. danno terminale, riconosciuto nella misura di euro 81.835,00.
Invero il G.M. di Napoli Nord ha fatto riferimento alle tabelle milanesi del 2018, e tuttavia non ha indicato l'iter argomentativo, attraverso il quale è addivenuto a tale cifra.
Il motivo in oggetto è fondato, ed effettivamente non deve riconoscersi alcunchè all'attore a tale titolo. CP_2
Dalla lettura dell'ordinanza impugnata, risulta evidente come il G.M. abbia inteso liquidare il danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico, consistente nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine (cfr., per tutte, Cass. civ., n. 7923/24).
Ciò premesso, osserva il Collegio come il primo giudicante abbia ritenuto che Persona_2
sia stato segnato dalla lucida consapevolezza della fine imminente, per tutto il periodo compreso tra il 26 Settembre 2017 (data in cui fu eseguito l'intervento di colecistectomia
18 presso la casa di cura ed il 24 Dicembre 2017 (data del decesso). Controparte_1
Orbene, il ragionamento del Tribunale di Napoli Nord non può essere condiviso, ed a giusta ragione parte appellante evidenzia come l'attore non abbia assolto all'onere CP_2
probatorio, con riferimento a questa voce di danno.
Invero il susseguirsi degli eventi, come descritto nella cartella clinica (e come riportato dai cc.tt.uu. nel loro elaborato), smentisce le conclusioni cui è pervenuto il primo Giudice.
Infatti dalla cartella clinica risulta come il paziente fosse vigile in data 15 Dicembre 2017, per poi entrare in uno stato soporoso dal 16 Dicembre, e continuativamente fino al decesso del
24 Dicembre.
Per giunta, non può trascurarsi come il paziente in data 14 Dicembre 2017 sia Persona_2
stato sottoposto ad un intervento, di revisione chirurgica delle anastomosi intestinali e bilio- digestive.
Indubbiamente il tentativo del 14 Dicembre rientra nel contesto di un operato imperito ed inadeguato dei sanitari di Però certamente tale intervento depone in senso Controparte_1
contrario alla conclusione del Tribunale, e cioè che fosse maturata in la Persona_2
consapevolezza dell'ineluttabile fine imminente.
Per giunta la cartella clinica smentisce la tesi del primo Giudice, per cui il paziente sarebbe rimasto in condizioni di lucidità per tutto il periodo dal 26.9.2017 al 14.12.2017.
Ed allora, in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, la domanda di riconoscimento del danno terminale jure hereditario deve essere respinta.
La ha impugnato l'ordinanza di prime cure, anche laddove ha Controparte_1
riconosciuto, jure hereditario, ulteriori euro 50.000,00, a titolo di danno da perdita di chance.
Ad avviso della struttura sanitaria, il riconoscimento di tale ulteriore voce di danno è incoerente con l'avvenuta liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale
(liquidazione che si fonda sull'accertato nesso eziologico tra la condotta imperita dei sanitari
19 ed il decesso di . Persona_2
Nell'ottica della srl appellante, il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale sarebbe assorbente rispetto al danno jure hereditario da perdita di chance.
In altri termini, saremmo dinanzi ad una inutile duplicazione.
Il motivo è fondato.
Nel caso di specie il ricorrente , odierno appellato, ha invocato in primo grado CP_2
sia il danno da perdita del rapporto parentale (jure proprio), che il danno da perdita di chance (jure hereditario).
Le due poste risarcitorie traggono ispirazione dal medesimo fondamento, rappresentato dalla perdita anticipata della vita.
Appunto – nel caso in cui l'evento di danno sia costituito non da una possibilità, intesa quale incertezza del risultato sperato, ma dal definitivo sacrificio del risultato stesso – la chance si risolve in un evento non più meramente probabile, ma ormai certo nel suo verificarsi.
Pertanto, ove risulti provato, sul piano eziologico, che la condotta imperita del sanitario abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente o probabilmente) sopravvissuto più a lungo ed in condizioni di vita diverse e migliori, non sarà possibile discorrere di maggiori chances di sopravvivenza.
Piuttosto deve parlarsi di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita o dalla sua peggiore qualità.
Pertanto, ove gli eredi della vittima configurino un'ipotesi di danno da perdita di chance di sopravvivenza e, contestualmente, un danno da perdita della possibilità di godere del rapporto parentale, la domanda si tramuta tout court in domanda da perdita anticipata del rapporto parentale (Cass. civ., n. 28993/19).
Ergo, nel caso di specie l'ulteriore domanda di liquidazione del danno jure hereditario da perdita di chance, resta assorbita, alla luce dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
20 Di conseguenza, in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc, alcunchè va riconosciuto a , a titolo di danni jure hereditario (né il preteso danno CP_2
catastrofale, né il preteso danno da perdita di chance).
Pedissequamente, dal quantum risarcibile complessivo vanno espunti gli euro 131.835,00, che erano stati liquidati dal Tribunale a titolo di danno jure hereditario.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma dell'impugnata ordinanza ex art. 702 bis cpc, la somma complessivamente spettante a (non CP_2
solo in proprio, ma anche quale genitore di e quale figlio di Persona_1 Per_5
), a titolo di danni jure proprio da perdita del rapporto parentale, ed a carico di
[...] [...]
viene rideterminata in euro 452.600,00 (oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione come determinati nell'impugnata ordinanza), anziché gli euro 620.000,00 che erano stati liquidati dal Tribunale.
Altresì – sempre in parziale accoglimento dell'appello – deve essere integralmente rigettata la domanda attorea, di liquidazione dei danni non patrimoniali jure hereditario.
Sotto il profilo quantitativo, il complessivo quantum risarcibile si riduce da euro 751.835,00 ad euro 452.600,00.
Sin da ora si evidenzia come la pronuncia di primo grado debba essere confermata, laddove le spese della CTU espletata in sede di ATP ante causam sono state poste integralmente a carico di Controparte_1
A questo punto, resta da pronunciarsi sulle spese del doppio grado.
Sul regime delle spese del doppio grado
Il parziale accoglimento dell'appello comporta di dover statuire sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (in virtù del cd. “effetto espansivo interno”).
Appunto, si assiste ad una sensibile riduzione dell'importo complessivamente riconosciuto a a titolo di risarcimento danni (da euro 751.835,00 ad euro 452.600,00). CP_2
21 Peraltro, tale riduzione comporta il mutamento dello scaglione di valore;
appunto, si rientra nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00, e non più nello scaglione da euro 520.000,01 in su.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M.
n. 147/22.
In mancanza di nota specifica, si provvede alla liquidazione di ufficio.
In altri termini, con riferimento alle spese del primo grado va confermata l'integrale soccombenza di tuttavia il compenso professionale deve essere Controparte_1
rapportato al quantum risarcibile, definitivamente accertato nella misura di euro 452.600,00
(anziché euro 751.835,00).
Il primo Giudice aveva liquidato euro 27.804,00 a titolo di compenso per il giudizio di merito di primo grado, nonché ulteriori euro 7.327,00, a titolo di compenso specificamente inerente all'Accertamento Tecnico Preventivo ante causam.
Orbene, appare opportuno liquidare un unico compenso, già comprensivo del compenso specificamente relativo al sub-procedimento di istruzione preventiva.
Ciò premesso, risulta equo e congruo determinare il compenso professionale per il primo grado, spettante a , in una misura di poco inferiore ai valori medi, nell'ambito CP_2
dello scaglione di riferimento.
Pertanto, a titolo di compensi del primo grado, si liquida l'importo di euro 20.000,00.
A titolo di esborsi, è d'uopo confermare l'importo di euro 600,00, complessivamente liquidato dal Tribunale (sommatoria di esborsi del giudizio di merito e dell'ATP ante causam).
Rimane da statuire sulle spese del presente grado.
Le spese del grado seguono la parziale soccombenza di Controparte_1
Da un lato si osserva come l'importo (al cui pagamento è tenuta a titolo di Controparte_1
risarcimento danni) risulti sensibilmente ridotto, rispetto al primo grado. Inoltre, in riforma
22 della impugnata ordinanza, si registra il definitivo rigetto della domanda risarcitoria, inerente ai danni jure hereditario.
D'altro canto si registra la parziale soccombenza della odierna appellante, considerato che, in primis, essa aveva chiesto l'integrale rigetto della domanda risarcitoria.
Di conseguenza vince le spese del grado in misura di 1/3; per i residui 2/3 si CP_2
impone la compensazione delle spese medesime tra le parti.
Anche in questo caso si applica lo scaglione compreso tra euro 260.000,01 ed euro
520.000,00.
Quindi, per quel che concerne il compenso professionale del presente grado, appare congruo (“a monte” della riduzione nella misura dei 2/3, dovuta alla compensazione per 2/3) attestarsi sui valori minimi, previsti dallo scaglione di riferimento.
Di conseguenza, al netto della compensazione per i 2/3, a titolo di compensi professionali del presente grado, si liquida, in favore di , l'importo di euro 3.354,00. CP_2
Va liquidato il compenso non soltanto inerente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche quello relativo alla fase istruttoria.
Nulla quaestio sullo svolgimento di attività istruttoria in questo giudizio di appello, considerata la delibazione dell'istanza ex art. 283 cpc, nonché la delibazione dell'istanza istruttoria di rinnovazione della CTU, espletata in sede di ATP ante causam.
Infine, si osserva come si stato difeso dalla medesima avv. EM AN sia CP_2
in primo che in secondo grado.
Il Tribunale aveva correttamente concesso il provvedimento di distrazione in favore dell'avv.
AN, come da richiesta.
Invece, con riferimento al presente grado, in alcun atto difensivo del grado l'avv. AN ha chiesto la distrazione.
Quindi – nella presente sede di rideterminazione delle spese dell'intero giudizio – si concede l'attribuzione all'avv. EM AN, limitatamente al primo grado.
23
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in proprio e quale Controparte_1 CP_2
genitore della minore (entrambi quali eredi di , avverso Persona_1 Persona_2
l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Napoli Nord, n. repert. 3450/21, pubblicata il
29 Giugno 2021, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione;
per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza ex art. 702 bis cpc (nonché in definitivo parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta in primo grado),
A1) RIDETERMINA la somma complessivamente spettante a (non solo in CP_2
proprio, ma anche quale genitore di e quale figlio di ), a Persona_1 Persona_5
titolo di risarcimento dei danni jure proprio da perdita del rapporto parentale, ed a carico di
nella misura di euro 452.600,00 (oltre interessi e rivalutazione Controparte_1
come determinati nell'impugnata ordinanza), anziché gli euro 620.000,00 che erano stati liquidati dal Tribunale;
A2) Rigetta integralmente la domanda attorea, di riconoscimento dei danni non patrimoniali jure hereditario;
B) Condanna al pagamento delle spese del primo grado in Controparte_1
favore di (nelle plurime qualità), spese che liquida in euro 600,00 per esborsi CP_2
ed euro 20.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. EM AN;
C) Condanna al pagamento di 1/3 delle spese del presente Controparte_1
grado in favore di (nelle plurime qualità) – terzo che liquida in euro 3.354,00 CP_2
per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %; dichiara compensate le spese del presente grado tra le medesime parti, in ragione dei residui
2/3.
24 Così deciso, nella camera di consiglio del 22 Luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3621/21 RG, avente ad oggetto
“responsabilità sanitaria”,
Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Napoli Nord n. repert.
3450/21, pubblicata il 29 Giugno 2021; causa posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del Primo Luglio 2025, svoltasi in presenza (senza la concessione dei termini ex art. 190 cpc), e pendente tra:
(P.IVA: , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Gaetano Scuotto ( ), C.F._1
con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
( ), in proprio e quale genitore della minore CP_2 C.F._2 PE
( , entrambi quali eredi del de cuius (nato il
[...] C.F._3 Persona_2
07.12.1946 e deceduto il 24.12.2017), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv.
EM AN ( ), con la quale è elettivamente dom.to presso il C.F._4 seguente indirizzo di PEC:
Email_2
1 Appellato
CONCLUSIONI: All'udienza di conclusioni del Primo Luglio 2025 (svoltasi in presenza) sono comparsi i Difensori delle parti, i quali hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, ed hanno chiesto l'introito in decisione (rinunciando altresì ai termini di cui all'art. 190 cpc, dato che avevano già depositato le comparse ex art. 190 cpc, a seguito del primo introito in decisione).
In particolare, la struttura sanitaria impugnante ha anche insistito nella richiesta istruttoria, di rinnovazione della CTU medico-legale espletata in primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato il 26 Gennaio 2021, (anche nella CP_2
qualità di genitore della minore ) agìva in giudizio, con riferimento alla Persona_1
vicenda del padre deceduto il 24 Dicembre 2017 (all'età di 71 anni). Persona_2
in data Primo Agosto 2017, si era sottoposto ad ecografia dell'addome presso Persona_2
la sita in Mugnano di Napoli. Controparte_1
Dall'esame era emerso il notevole ispessimento delle pareti della colecisti, causato dalla presenza di un calcolo, dal diametro di circa mm. 10,9.
Il successivo 16 Agosto era stato accompagnato dal 118 presso il Pronto Persona_2
Soccorso del Presidio Ospedaliero di Giugliano, a causa di forti dolori addominali.
Il paziente aveva rifiutato il ricovero, ed era stato dimesso con la seguente diagnosi:..calcolosi della colecisti, con colecistite acuta, senza menzione di ostruzione…
Il successivo 25 Settembre il si era ricoverato presso la Chirurgia della Casa di Cura Per_2
Villa dei Fiori, per essere sottoposto ad un intervento di colecistectomia, praticato imprudentemente per via laparoscopica.
L'intervento era stato eseguito il 26.9.2017, ed era durato ben sei ore e trenta minuti.
Due chirurghi si erano succeduti nell'esecuzione dell'intervento.
2 Il primo chirurgo, agendo per via laparoscopica, aveva determinato una lesione dell'albero biliare. Erroneamente, nell'immediatezza la fuoriuscita di bile era stata attribuita ad un
“cistico con due lumi”.
Il chirurgo, resosi conto della difficoltà insorta, aveva deciso di proseguire l'intervento in chirurgia “open”.
A questo punto era subentrato un secondo chirurgo, che aveva completato la colecistectomia.
Dalla descrizione della seconda parte dell'intervento chirurgico, emergeva la presenza della lesione iatrogena del dotto epatico di destra, nonché emergeva la riparazione attraverso una anastomosi biepatica-digiunale.
Altresì emergevano tenaci aderenze, che avrebbero dovuto sconsigliare la colecistectomia laparoscopica.
nel post-operatorio, aveva lamentato sanguinamento gastrico. Persona_2
Il paziente, in data 8 Ottobre 2017, era stato sottoposto a consulenza infettivologica;
era emerso un diffuso stato settico (conseguente all'intervento di colecistectomia), complicato da insufficienza respiratoria.
Nei giorni successivi le condizioni cliniche del paziente erano progressivamente peggiorate.
Era emerso un quadro di peritonite biliare saccata, per incongruità delle anastomosi.
Quindi, il 30 Novembre 2017 il paziente era stato sottoposto ad un secondo intervento chirurgico, al fine di “riconfezionare l'anastomosi bilio-digestiva”.
Tuttavia, il successivo 4 Dicembre, da una radiografia colangiografica era emersa la dislocazione del tubo di Kehr, posizionato nel corso del secondo intervento (il tubo si presentava incongruo, in quanto una delle branche era troppo corta).
Pertanto i sanitari avevano deciso di intervenire chirurgicamente per la terza volta, al fine di riposizionare il tubo di Kehr.
3 Intanto erano insorte problematiche pleuro-polmonari. In particolare, dalla TAC al torace del 12 Dicembre 2017 era emersa una ingravescente affezione pleuro-polmonare di discreta entità. Inoltre la peritonite, prima biliare, veniva complicata da una fase purulenta stercoracea saccata con una fistola enterocutanea da deiscenza parziale della sutura intestinale…
A causa del peggioramento delle condizioni cliniche, i sanitari avevano nuovamente deciso di intervenire chirurgicamente, in data 14 Dicembre 2017. Peraltro, a complicare lo stato infiammatorio causato dalla fistola biliare, si era sovrapposta la deiscenza delle suture anastomotiche ed una deiscenza a livello del colon. Altresì risultava evidente il persistere della peritonite bilio-purulenta saccata.
Così proseguiva il ricorrente nella sua esposizione:...la situazione polmonare CP_2
ed addominale del risultava ormai incontrollabile, e non veniva posta nessun'altra Per_2
indicazione operatoria, peraltro controproducente in uno stato generale tanto scaduto ed irreparabile quale quello presentato dal paziente, ed esitato inevitabilmente nell'exitus dello stesso in data 24 Dicembre 2017 alle ore 14:05…
Il ricorrente evidenziava di avere incardinato ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ante causam.
Il procedimento di istruzione preventiva si era concluso con il deposito, in data 5 Novembre
2020, della relazione medico-legale collegiale, a firma dei consulenti di ufficio dott. Per_3
(medico legale) e dott. (specialista in Chirurgia Oncologica ed
[...] Persona_4
Addominale, Gastroenterologia e malattie dell'apparato respiratorio).
Dalla relazione dei cc.tt.uu. ed emergevano plurimi profili di Per_3 Per_4
responsabilità, a carico dei sanitari della casa Controparte_1
agìva anche in qualità di erede della di lui madre (vedova del CP_2 Persona_5
paziente , deceduta il 27 Maggio 2020, e cioè nelle more dell'espletamento Persona_2
dell'A.T.P..
Dunque formulava le seguenti domande: CP_2
4 Accertarsi la condotta negligente ed imperita dei sanitari della Controparte_1
per l'effetto, accogliersi la domanda risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria resistente;
Dichiararsi che le gravissime lesioni, le sofferenze ed i traumi patiti da ed il suo Persona_2
decesso, si erano verificati per responsabilità esclusiva della e dei Controparte_1
sanitari ivi in servizio;
Condannarsi la resistente al risarcimento, in favore del ricorrente (in proprio e CP_1
nelle qualità dichiarate), di tutti i danni, patrimoniali e non, compresi il danno biologico, morale, esistenziale, da mancato guadagno e da perdita di chance, menomazione della qualità di vita di relazione, oltre ai danni connessi all'evento della morte (anche, jure hereditario, il danno biologico terminale patito da;
Persona_2
Condannarsi la struttura sanitaria resistente anche al risarcimento dei danni jure proprio da perdita del rapporto parentale;
danni patiti dal ricorrente , nonchè dalla minore CP_2
(inoltre, agìva anche quale erede della madre , Persona_1 CP_2 Persona_5
vedova di deceduta nel Maggio del 2020, nelle more dell'espletamento Persona_2
dell'A.T.P., con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale patito dalla medesima ); Per_5
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio (nonchè delle spese inerenti all'A.T.P. ante causam).
Giusta comparsa depositata il 2 Aprile 2021, si costituiva la resistente Controparte_1
chiedendo rigettarsi la domanda attorea.
[...]
Il primo grado è stato definito dal G.M. del Tribunale di Napoli Nord, a mezzo dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc, n. repert. 3450/21, pubblicata il 29 Giugno 2021.
Sotto il profilo dell'an debeatur, il Tribunale ha affermato l'esclusiva responsabilità della per il decesso del paziente Controparte_1 Persona_2
Sotto il profilo del quantum debeatur, il G.M. ha liquidato i seguenti importi, a titolo di danni jure proprio da perdita del rapporto parentale:
5 euro 260.000,00 in favore di , figlio del paziente deceduto CP_2 Persona_2
euro 70.000,00 in favore di , nipote del paziente deceduto;
Persona_1
euro 290.000,00 in favore di , coniuge di (importo invero Persona_5 Persona_2
riconosciuto jure hereditatis a , essendo la deceduta il 27 Maggio CP_2 Per_5
2020);
in totale (a titolo di danni jure proprio da perdita del rapporto parentale) euro 620.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Giudice Monocratico ha affermato la necessità di applicare le tabelle milanesi sulla liquidazione del danno biologico (pur non avendo precisato quale edizione delle suddette tabelle abbia applicato).
Nell'impugnata ordinanza vi è un accenno alle tabelle del 2018 (ma questo soltanto con specifico riferimento alla liquidazione del danno terminale jure hereditatis).
Dunque, oltre al danno jure proprio da perdita del rapporto parentale, il Tribunale ha anche liquidato, in favore di parte attrice, danni jure hereditatis.
Ci si riferisce in primis al danno biologico terminale, patito da consapevole Persona_2
dell'avvicinarsi dell'esito finale, nel lasso temporale compreso tra l'intervento del 26
Settembre 2017 ed il decesso del 24 Dicembre 2017.
Ecco quindi che, a tale titolo, in base alle tabelle del 2018 è stato liquidato l'importo di euro
81.835,00.
Nell'ambito dei danni jure hereditatis il G.M. di Napoli Nord ha anche liquidato ulteriori euro
50.000,00, a titolo di danno da perdita di chance (privazione della possibilità di un migliore risultato).
Scrive il Tribunale: con ogni probabilità l'evento morte non si sarebbe verificato, laddove fosse stata eseguita una colangio-intraoperatoria, e laddove si fosse utilizzata la via laparotomica, anziché laparoscopica.
6 Quindi, a titolo di danni jure hereditario, è stato liquidato il complessivo importo di euro
131.835,00 (euro 81.835,00 + euro 50.000,00), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Inoltre il Tribunale:
Ha condannato al pagamento (in favore di parte ricorrente) Controparte_1
delle spese del giudizio, liquidate in euro 300,00 per esborsi ed euro 27.804,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge, con attribuzione in favore dell'avv.
EM AN;
Ha condannato al pagamento (in favore di parte ricorrente) Controparte_1
delle spese dell'espletato ATP ante causam, liquidate in euro 300,00 per esborsi ed euro
7.327,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge, con attribuzione in favore dell'avv. EM AN;
Infine ha posto le spese della CTU (espletata in sede di Accertamento Tecnico Preventivo ante causam), a carico di Controparte_1
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto appello a mezzo Controparte_1
della citazione notificata in data 27 Luglio 2021, nei confronti di (nelle descritte CP_2
plurime qualità).
La struttura sanitaria reitera la principale richiesta (già formulata in primo grado) di integrale rigetto della domanda risarcitoria attorea;
in via subordinata, sotto il profilo del quantum debeatur, muove articolate censure, con riferimento alle voci di danno Controparte_1
riconosciute a parte attrice;
nonché, sempre in via subordinata, invoca una sensibile riduzione degli importi liquidati (e ciò con particolare riferimento a quanto riconosciuto a titolo di danno da perdita del rapporto parentale);
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Sotto il profilo istruttorio, insiste nella richiesta di rinnovazione Controparte_1
della CTU medico-legale, espletata in sede di ATP ante causam.
Giusta comparsa depositata il 9 Novembre 2021, si è costituito l'appellato , CP_2
chiedendo di rigettarsi il gravame.
7 La Corte, a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 14 Dicembre 2021, ha parzialmente accolto l'istanza di sospensiva avanzata dalla appellante, in ragione della giusta metà degli importi liquidati nell'impugnata ordinanza ex art. 702 bis cpc (in particolare il Collegio ha evidenziato la seria prospettiva di dover rivisitare, sotto il profilo quantitativo, alcune delle voci di danno riconosciute). Al contempo la Corte ha ritenuto superflua l'invocata rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado.
La causa era stata una prima volta introitata in decisione, giusta ordinanza collegiale di introito pubblicata il 19 Febbraio 2024 (all'esito dell'udienza del 13 Febbraio 2024, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta).
Le parti hanno depositato le comparse ex art. 190 cpc.
Successivamente – giusta decreto del 26 Febbraio 2025 – la causa è stata riassegnata ad un nuovo relatore, dato che la precedente relatrice, nelle more del giudizio, era cessata dalle funzioni di Giudice Onorario Aggregato della Corte di Appello di Napoli. Altresì, sempre nel decreto del 26.02.2025, si è evidenziata l'impossibilità, per la precedente relatrice, per sopraggiunti motivi di salute, di portare a compimento il residuale incarico di riferire al
Collegio, per decidere le cause anteriormente assunte in decisione, quale relatrice designata.
Quindi, all'udienza di prosieguo di precisazione delle conclusioni del Primo Luglio 2025
(svoltasi in presenza), sulla documentazione in atti, precisate nuovamente le conclusioni, la causa è stata dalla Corte nuovamente riservata per la decisione, senza la concessione dei termini ex art. 190 cpc (appunto, le parti hanno espressamente e concordemente rinunciato ai termini di cui all'art. 190 cpc, avendo già in precedenza depositato le relative comparse).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la appellante deduce che il primo Giudice erroneamente CP_1
avrebbe respinto la sollevata eccezione di improcedibilità della domanda, per violazione del termine di gg. 90, sancito dal comma terzo dell'art. 8 della Legge n. 24/17 (Legge Gelli-
8 Bianco), in materia di rapporti tra l'Accertamento Tecnico Preventivo ante causam ed il successivo giudizio di merito. Appunto, la impugnante reitera l'eccezione di CP_1
improcedibilità della domanda.
Orbene, il Tribunale di Napoli Nord ha correttamente evidenziato come , a CP_2
fronte della relazione depositata dai cc.tt.uu. ed in data 5 Novembre Per_3 Per_4
2020, abbia depositato il ricorso ex art. 702 bis cpc in data 26 Gennaio 2021, e quindi entro il termine di gg. 90, statuito dal terzo comma del succitato art. 8 L. 24/17.
Invero la disposizione di cui all'art. 8 L. 24/17 prevede un'ipotesi di giurisdizione
“condizionata”, nel senso che, per poter promuovere un'azione in materia di responsabilità medica, è necessario avere previamente promosso un ricorso ex art. 696 bis cpc o, in alternativa, un procedimento di mediazione.
Il succitato terzo comma, con una disposizione di difficile lettura, recita testualmente:…Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro 90 gg. dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il Giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma primo, il ricorso di cui all'art. 702 bis cpc….
Significativamente, nella giurisprudenza di merito si è affermato un orientamento, secondo il quale la domanda va considerata procedibile, anche laddove il giudizio di merito sia stato introdotto oltre il termine dei 90 gg. dal deposito dell'elaborato peritale, redatto in sede di
A.T.P. ante causam.
Infatti, non è chiaro quali siano le conseguenze derivanti dalla violazione del termine dei 90 gg., senza che sia stato instaurato il giudizio di merito.
Il Collegio condivide l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito (cfr. la sentenza del Tribunale di Savona dell'8.10.2019), secondo il quale il termine dei 90 giorni non riguarda la condizione di procedibilità, bensì un'altra problematica, e cioè quella della salvezza degli effetti della domanda, effetti prodotti dalla proposizione del ricorso ex art. 696 bis cpc.
9 Tra le due condizioni di procedibilità previste in alternativa dal Legislatore, mediazione e consulenza ex art. 696 bis cpc, la Legge manifesta una preferenza per quest'ultima, indicando la mediazione come rimedio alternativo.
Però il Legislatore non è coerente laddove, tra le due ipotesi alternative previste come condizione di procedibilità della domanda (mediazione e consulenza), finisce con l'incentivare il ricorso alla mediazione in luogo del ricorso per ATP, prevedendo per quest'ultimo adempimenti ulteriori, non previsti per la mediazione (tra cui, appunto, la necessità di introdurre il giudizio di merito entro un termine ristretto).
Nel caso della mediazione, la mancata conciliazione o il decorso del termine massimo previsto per il procedimento integra definitivamente la condizione di procedibilità, e quindi consente di adìre immediatamente il Giudice per ottenere una pronuncia di merito.
Al contrario, nel caso di proposizione della domanda di consulenza preventiva, lo svolgimento del procedimento ex art. 696 bis cpc non sarebbe sufficiente per dare vita alla fase di merito, in quanto sarebbe necessario promuoverla nel termine ristretto di novanta giorni.
In definitiva, la strada dell'A.T.P. appare più “tortuosa” rispetto al percorso della mediazione.
Per giunta, considerato che il termine di 90 gg. decorre dalla scadenza del termine di sei mesi, a prescindere dal fatto che la CTU sia stata o meno depositata, si avrebbe l'assurdo di un Legislatore che, da un lato, offre uno strumento per la conciliazione e, dall'altro, incentiva la parte ad un ricorso “al buio”, quando ancora non è stata depositata alcuna CTU, e quindi non è neppure prevedibile l'esito della lite.
Dunque, l'unica interpretazione razionale possibile del citato art. 8 co.3 L. 24/17 (conforme al canone ermeneutico del Legislatore consapevole) è quella che considera assolta la condizione di procedibilità unicamente con la conclusione del procedimento per ATP o con il decorso del termine di sei mesi dal deposito del ricorso ex art. 696 bis cpc.
Vale a dire, il termine di 90 giorni non riguarda la condizione di procedibilità, bensì altra problematica, e cioè quella della salvezza degli effetti della domanda – effetti prodotti dalla
10 proposizione del ricorso ex art. 696 bis cpc.
Ci si riferisce agli effetti sostanziali della domanda, tra cui l'effetto interruttivo della prescrizione.
Pertanto, l'osservanza del termine di 90 gg. per depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito, è funzionale ad ancorare taluni effetti della domanda ex art. 702 bis cpc (cfr.
l'effetto interruttivo della prescrizione), al precedente ricorso per Accertamento Tecnico
Preventivo.
Al contrario, appare irrazionale far derivare la conseguenza dell'improcedibilità, oppure un effetto estintivo, dalla proposizione della domanda di merito, che si verifichi oltre i 90 giorni dalla data di deposito della CTU.
Le riflessioni testè svolte testimoniano come, nella giurisprudenza di merito, a giusta ragione sia fortemente contrastata la tesi della maturata improcedibilità, anche laddove (ai fini dell'introduzione del giudizio di merito) non sia stato osservato il termine dei gg. 90 dal deposito dell'elaborato peritale.
A fortiori, nel caso di specie non si può dubitare della procedibilità della domanda, introdotta da a mezzo del ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato il 26 Gennaio 2021. CP_2
Appunto, non erano ancora decorsi i 90 gg. dal deposito della CTU, espletata in sede di ATP ante causam, ed inoltre il procedimento di istruzione preventiva si era ritualmente concluso.
Si ribadisce quindi come l'eccezione di improcedibilità debba essere respinta, al pari di quanto statuito dal primo giudicante.
Con un ulteriore motivo di gravame, si duole del fatto che il Controparte_1
Tribunale di Napoli Nord erroneamente avrebbe respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli originari ricorrenti.
In particolare, la struttura sanitaria insiste nell'evidenziare come (non solo jure CP_2
proprio, ma anche quale genitore di e quale figlio della defunta Persona_1 Per_5
) non avrebbe provato il dedotto status di erede del paziente
[...] Persona_2
Neanche questo motivo può trovare accoglimento.
11 Invero il G.M. di Napoli Nord, nell'impugnata ordinanza, ha correttamente evidenziato gli inequivoci documenti, prodotti in telematico unitamente al ricorso di primo grado, depositato il 26 Gennaio 2021.
Appunto, risulta come (nato il [...]), coniugato con , Persona_2 Persona_5
sia deceduto il 24.12.2017. Altresì è in atti il certificato di famiglia, attestante che Per_2
e fossero coniugati, e come abbiano avuto un unico figlio, appunto
[...] Persona_5
l'odierno appellato , nato il [...]. CP_2
Altresì parte ricorrente ha prodotto in primo grado l'estratto di nascita di , Persona_1
nata il [...], figlia del suddetto e di (quindi non CP_2 Persona_6
può dubitarsi che fosse il nonno paterno di ). Persona_2 Persona_1
Infine è in atti l'estratto di morte di (coniuge di , deceduta il Persona_5 Persona_2
27.5.2020.
Sulla base di tale documentazione non si può dubitare della legittimazione attiva dell'originario ricorrente . In tale contesto, il G.M. di Napoli Nord ha CP_2
correttamente evidenziato come la proposizione del ricorso risarcitorio ex art. 702 bis cpc integri un significativo atto di accettazione tacita dell'eredità di (né sono stati Persona_2
posti in essere comportamenti di segno contrastante).
Si ribadisce quindi come l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in oggetto debba essere respinta.
Con ulteriore motivo di appello, si duole – sotto il profilo Controparte_1
dell'an debeatur – che il primo giudicante abbia ravvisato plurimi aspetti di negligenza ed imperizia nella condotta dei sanitari che ebbero in cura altresì si duole Persona_2
dell'affermato nesso eziologico tra i suddetti profili di colpa e l'esito mortale verificatosi il
24 Dicembre 2017 (nesso causale ricostruito dal Tribunale in ossequio al noto principio del più probabile che non).
In tale contesto, si colloca anche la richiesta di rinnovazione della CTU medico-legale, alla luce delle dedotte contraddittorietà, che caratterizzerebbero la relazione a firma dei dottori
12 ed , redatta in sede di ATP ante causam. Per_3 Per_4
Orbene, le risultanze della succitata CTU risultano inequivoche, e la valutazione espressa dagli ausiliari non si espone ad alcuna censura.
di anni 70, in data 25 Settembre 2017 si ricoverava presso la clinica Persona_2 CP_1
per essere sottoposto ad intervento di colecistectomia per via laparoscopica.
[...]
Il paziente, il 26 Settembre 2017, è stato avviato all'intervento di colecistectomia, con chiara patologia infiammatoria di colecistite acuta, senza uno studio preliminare colangiografico.
Tale studio preliminare avrebbe evidenziato la complessa alterazione anatomica flogistica a carico della via biliare;
altresì il suddetto studio - ove effettuato – avrebbe mostrato le aderenze tra colecisti e dotti epatici, con la conseguente indicazione ad intervento in open e ad eventuale colangiografia intra-operatoria. In tal modo si sarebbero evitati i successivi drammatici eventi.
Il primo chirurgo eseguì accesso laparoscopico, e pur in presenza di estesi fenomeni aderenziali non convertì l'accesso in laparotomia.
Egli non provvide alla riconversione in laparotomia, neanche in presenza di una difficile esposizione della via biliare principale.
Il primo chirurgo non ha individuato correttamente gli elementi della via biliare principale, né ha riconosciuto la confluenza del cistico nel coledoco (da qui il determinarsi delle lesioni iatrogene). Il primo chirurgo ha determinato, per imperizia, la lesione dell'albero biliare a livello del dotto epatico di dx e del coledoco.
Dopodichè è subentrato un secondo chirurgo, il quale decideva di proseguire l'intervento in chirurgia open ed eseguiva una laparotomia sottocostale.
In cartella clinica sono state descritte le gravi lesioni iatrogene, determinate dalla condotta del primo chirurgo intervenuto;
trattasi, appunto, di plurime lesioni della via biliare principale.
Il decorso post-operatorio fu caratterizzato da un'emorragia gastrica e dall'instaurarsi di uno
13 stato ipoproteico compromesso da uno stato settico.
A questo punto si innesta, nella valutazione dei cc.tt.uu., un'ulteriore censura all'operato dei sanitari di per un'ulteriore grave negligenza, e cioè il mancato ricorso alla Controparte_1
nutrizione parenterale.
Tale omissione ha determinato la deiscenza delle suture chirurgiche.
Fin dal 2 Novembre 2017 si era creata una deiscenza della anastomosi bilio-digestiva, con la conseguente peritonite biliare saccata.
Soltanto in data 30 Novembre 2017 si è deciso di re-intervenire.
Un'ulteriore negligenza dei sanitari è consistita nel mancato trattamento, con urgenza, della peritonite biliare, instauratasi per deiscenza delle anastomosi bilio-digestive.
Lo stato settico e la disprotidemia sono responsabili dell'instaurarsi di una fistola biliare, con la contemporanea peritonite biliare.
Ad un certo punto la situazione polmonare ed addominale è divenuta incontrollabile.
Conclusivamente, ad avviso dei consulenti tecnici di ufficio fu imprudente e negligente il comportamento del primo chirurgo, in sede di intervento del 26 Settembre 2017.
Il sanitario, non avendo individuato correttamente gli elementi della via biliare principale, ha determinato le seguenti lesioni iatrogene a carico di interruzione del Persona_2
coledoco a valle del dotto cistico, con apertura di due dotti epatici.
Tali lesioni iatrogene potevano essere evitate con lo studio contrastografico preparatorio della via biliare principale, e con l'esecuzione di una colangio-intraoperatoria. Inoltre un accesso laparotomico, a differenza del praticato accesso laparoscopico, avrebbe determinato una migliore espansione del letto colecistico.
Un ulteriore comportamento negligente si è manifestato nel decorso post-operatorio, per il mancato ricorso alla terapia parenterale nutrizionale.
La conseguenza di tale omissione è stata la deiscenza delle suture della anastomosi bilio- digestiva, con la pedissequa peritonite biliare, divenuta purulenta. Dopodichè, le insorte
14 complicanze pleuro-polmonari hanno condotto all'exitus del 24 Dicembre 2017.
Le valutazioni espresse dai consulenti di ufficio dell'Accertamento Tecnico Preventivo, assistite dalla presunzione di imparzialità, sono il frutto di un attento esame della cartella clinica e della documentazione medica in atti, e non sono per nulla scalfite dalle censure mosse da parte appellante.
La struttura sanitaria impugnante, in sede di gravame, reitera la tesi esposta in primo grado, secondo la quale l'esito fatale del 24 Dicembre 2017 sarebbe stato determinato da complicanze respiratorie ed addominali, imprevenibili ed inevitabili.
A fronte di tale tesi, in modo inequivoco i consulenti tecnici di ufficio hanno dato conto delle lesioni iatrogene, dovute alla negligenza ed imperizia, manifestatesi in occasione dell'intervento del 26 Settembre 2017.
Si trattava di un intervento di rimozione della colecisti, per finalità di trattamento di una calcolosi biliare. Si era quindi dinanzi ad un intervento di ordinaria difficoltà, da effettuarsi su di un soggetto ( , complessivamente in buone condizioni di salute. Persona_2
Pertanto il primo giudicante ha correttamente aderito alle conclusioni dei cc.tt.uu..
Altresì il G.M. di Napoli Nord, in adesione al principio del “più probabile che non”, ha giustamente ravvisato la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta dei sanitari di
[...]
e l'evento fatale, verificatosi il 24 Dicembre 2017. CP_1
In tale contesto, il Collegio non può che ribadire il diniego alla richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali, diniego già espresso nella succitata ordinanza interlocutoria del 14
Dicembre 2021.
In definitiva, l'impugnata ordinanza ex art. 702 bis cpc deve essere confermata, con riferimento alla declaratoria di esclusiva responsabilità dei sanitari di Controparte_1
per il decesso del paziente
[...] Persona_2
A questo punto, vanno esaminati i plurimi motivi di gravame, inerenti al profilo del
15 quantum debeatur
In tale ambito, parte appellante si duole, innanzi tutto, degli importi che sono stati liquidati a titolo di risarcimento del danno jure proprio, da perdita del rapporto parentale.
Viene in rilievo la quantificazione del danno, a tale titolo, spettante alla minore PE
, nipote di
[...] Persona_2
Appunto, si duole del fatto che tale danno, in favore di , sia Controparte_1 Persona_1
stato liquidato nella misura di euro 70.000,00.
Come sopra accennato, il G.M. di Napoli Nord non ha precisato quale edizione delle tabelle milanesi abbia applicato, ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.
Ciò premesso, correttamente parte appellante lamenta la mancata applicazione delle tabelle varate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano nel Marzo 2021 (tabelle vigenti al momento della pubblicazione dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc, risalente al Giugno
2021).
Con riferimento alla posizione di , il Giudice Monocratico è partito Persona_1
dall'importo di euro 63.743,55 (indicato come importo minimo previsto dalle tabelle sul danno da perdita del rapporto parentale, con riferimento al rapporto tra nonno e nipote); dopodichè il G.M. è addivenuto alla quantificazione in euro 70.000,00.
Orbene, a giusta ragione si duole dell'erroneità del calcolo, considerato che le CP_1
tabelle milanesi del Marzo 2021, con riferimento al rapporto “nonno-nipote”, riportavano un minimo pari ad euro 24.350,00 (e non già pari ad euro 63.743,55).
Ed effettivamente è fondata la richiesta di parte appellante di contenimento nel minimo, considerato che la piccola aveva soltanto un anno di vita, allorquando è deceduto il PE
nonno paterno Persona_2
Pertanto, a titolo di danno jure proprio da perdita del rapporto parentale, in favore di
si liquida l'importo di euro 24.350,00 (anziché gli euro 70.000,00 che erano Persona_1
stati riconosciuti dal Tribunale).
16 Inoltre, si duole dell'erronea ed eccessiva quantificazione del danno parentale CP_1
patito da (moglie di , nella misura di euro 290.000,00. Persona_5 Persona_2
Anche con riferimento alla posizione di , la doglianza sul quantum avanzata Persona_5
dalla appellante risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Infatti – come a giusta ragione osservato da parte impugnante – il Tribunale ha del tutto trascurato la circostanza per cui è deceduta il 27 Maggio 2020, prima Persona_5
dell'introduzione del giudizio di merito, ed in definitiva poco più di due anni dopo la scomparsa della “vittima primaria” avvenuta il 24 Dicembre 2017. Persona_2
Quindi, necessariamente il “vulnus” al rapporto parentale patito da va Persona_5
ridimensionato sul piano quantitativo, dato che la è sopravvissuta al coniuge per Per_5
un periodo limitato di tempo.
Ed allora, anche in questo caso, a giusta ragione la appellante invoca il riconoscimento dell'importo minimo previsto dalle tabelle milanesi del Marzo 2021, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, in tema di rapporto tra coniugi (e cioè euro 168.250,00).
Pertanto, a titolo di danno jure proprio da perdita del rapporto parentale, in favore di
(e quindi in favore dell'erede ) si liquida l'importo di euro Persona_5 CP_2
168.250,00 (anziché gli euro 290.000,00 che erano stati riconosciuti dal Tribunale).
In tema di liquidazione del danno jure proprio da perdita del rapporto parentale, la struttura sanitaria appellante si duole anche dell'importo di euro 260.000,00, riconosciuto dal
Tribunale di Napoli Nord in favore di . CP_2
Orbene le tabelle milanesi del Marzo 2021, in materia di danno da perdita del rapporto parentale, con specifico riferimento al rapporto genitore-figlio, contemplano una liquidazione, compresa tra il minimo di euro 168.250,00 ed il massimo di euro 336.500,00.
Ergo, la misura esattamente intermedia tra minimo e massimo corrisponde all'importo di euro 252.375,00.
Ciò premesso, l'importo di euro 260.000,00 è leggermente superiore alla misura intermedia.
17 Ed allora, nel caso di specie, deve parlarsi di liquidazione congrua (non meritevole di modifica peggiorativa); peraltro il G.M., nell'impugnata ordinanza, con riferimento al liquidato importo di euro 260.000,00, correttamente ha fatto riferimento alla circostanza per cui era figlio unico di (circostanza che depone per la natura CP_2 Persona_2
peculiare del rapporto padre-figlio e per un rapporto particolarmente forte).
Quindi si conferma l'importo di euro 260.000,00, già riconosciuto dal G.M. di Napoli Nord a
, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale. CP_2
In definitiva, a titolo di danni jure proprio da perdita del rapporto parentale, è d'uopo riconoscere all'odierno appellato (nelle plurime qualità) l'importo complessivo CP_2
di euro 452.600,00 (euro 260.000,00 + euro 24.350,00 + euro 168.250,00), anzichè gli euro
620.000,00 che erano stati liquidati dal Tribunale.
A questo punto, si debbono esaminare le doglianze di parte appellante, inerenti alle voci di danno non patrimoniale, che sono state riconosciute dal Tribunale jure hereditario.
Innanzi tutto, va esaminato il motivo di impugnazione, relativo alla liquidazione del c.d. danno terminale, riconosciuto nella misura di euro 81.835,00.
Invero il G.M. di Napoli Nord ha fatto riferimento alle tabelle milanesi del 2018, e tuttavia non ha indicato l'iter argomentativo, attraverso il quale è addivenuto a tale cifra.
Il motivo in oggetto è fondato, ed effettivamente non deve riconoscersi alcunchè all'attore a tale titolo. CP_2
Dalla lettura dell'ordinanza impugnata, risulta evidente come il G.M. abbia inteso liquidare il danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico, consistente nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine (cfr., per tutte, Cass. civ., n. 7923/24).
Ciò premesso, osserva il Collegio come il primo giudicante abbia ritenuto che Persona_2
sia stato segnato dalla lucida consapevolezza della fine imminente, per tutto il periodo compreso tra il 26 Settembre 2017 (data in cui fu eseguito l'intervento di colecistectomia
18 presso la casa di cura ed il 24 Dicembre 2017 (data del decesso). Controparte_1
Orbene, il ragionamento del Tribunale di Napoli Nord non può essere condiviso, ed a giusta ragione parte appellante evidenzia come l'attore non abbia assolto all'onere CP_2
probatorio, con riferimento a questa voce di danno.
Invero il susseguirsi degli eventi, come descritto nella cartella clinica (e come riportato dai cc.tt.uu. nel loro elaborato), smentisce le conclusioni cui è pervenuto il primo Giudice.
Infatti dalla cartella clinica risulta come il paziente fosse vigile in data 15 Dicembre 2017, per poi entrare in uno stato soporoso dal 16 Dicembre, e continuativamente fino al decesso del
24 Dicembre.
Per giunta, non può trascurarsi come il paziente in data 14 Dicembre 2017 sia Persona_2
stato sottoposto ad un intervento, di revisione chirurgica delle anastomosi intestinali e bilio- digestive.
Indubbiamente il tentativo del 14 Dicembre rientra nel contesto di un operato imperito ed inadeguato dei sanitari di Però certamente tale intervento depone in senso Controparte_1
contrario alla conclusione del Tribunale, e cioè che fosse maturata in la Persona_2
consapevolezza dell'ineluttabile fine imminente.
Per giunta la cartella clinica smentisce la tesi del primo Giudice, per cui il paziente sarebbe rimasto in condizioni di lucidità per tutto il periodo dal 26.9.2017 al 14.12.2017.
Ed allora, in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, la domanda di riconoscimento del danno terminale jure hereditario deve essere respinta.
La ha impugnato l'ordinanza di prime cure, anche laddove ha Controparte_1
riconosciuto, jure hereditario, ulteriori euro 50.000,00, a titolo di danno da perdita di chance.
Ad avviso della struttura sanitaria, il riconoscimento di tale ulteriore voce di danno è incoerente con l'avvenuta liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale
(liquidazione che si fonda sull'accertato nesso eziologico tra la condotta imperita dei sanitari
19 ed il decesso di . Persona_2
Nell'ottica della srl appellante, il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale sarebbe assorbente rispetto al danno jure hereditario da perdita di chance.
In altri termini, saremmo dinanzi ad una inutile duplicazione.
Il motivo è fondato.
Nel caso di specie il ricorrente , odierno appellato, ha invocato in primo grado CP_2
sia il danno da perdita del rapporto parentale (jure proprio), che il danno da perdita di chance (jure hereditario).
Le due poste risarcitorie traggono ispirazione dal medesimo fondamento, rappresentato dalla perdita anticipata della vita.
Appunto – nel caso in cui l'evento di danno sia costituito non da una possibilità, intesa quale incertezza del risultato sperato, ma dal definitivo sacrificio del risultato stesso – la chance si risolve in un evento non più meramente probabile, ma ormai certo nel suo verificarsi.
Pertanto, ove risulti provato, sul piano eziologico, che la condotta imperita del sanitario abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente o probabilmente) sopravvissuto più a lungo ed in condizioni di vita diverse e migliori, non sarà possibile discorrere di maggiori chances di sopravvivenza.
Piuttosto deve parlarsi di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita o dalla sua peggiore qualità.
Pertanto, ove gli eredi della vittima configurino un'ipotesi di danno da perdita di chance di sopravvivenza e, contestualmente, un danno da perdita della possibilità di godere del rapporto parentale, la domanda si tramuta tout court in domanda da perdita anticipata del rapporto parentale (Cass. civ., n. 28993/19).
Ergo, nel caso di specie l'ulteriore domanda di liquidazione del danno jure hereditario da perdita di chance, resta assorbita, alla luce dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
20 Di conseguenza, in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc, alcunchè va riconosciuto a , a titolo di danni jure hereditario (né il preteso danno CP_2
catastrofale, né il preteso danno da perdita di chance).
Pedissequamente, dal quantum risarcibile complessivo vanno espunti gli euro 131.835,00, che erano stati liquidati dal Tribunale a titolo di danno jure hereditario.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma dell'impugnata ordinanza ex art. 702 bis cpc, la somma complessivamente spettante a (non CP_2
solo in proprio, ma anche quale genitore di e quale figlio di Persona_1 Per_5
), a titolo di danni jure proprio da perdita del rapporto parentale, ed a carico di
[...] [...]
viene rideterminata in euro 452.600,00 (oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione come determinati nell'impugnata ordinanza), anziché gli euro 620.000,00 che erano stati liquidati dal Tribunale.
Altresì – sempre in parziale accoglimento dell'appello – deve essere integralmente rigettata la domanda attorea, di liquidazione dei danni non patrimoniali jure hereditario.
Sotto il profilo quantitativo, il complessivo quantum risarcibile si riduce da euro 751.835,00 ad euro 452.600,00.
Sin da ora si evidenzia come la pronuncia di primo grado debba essere confermata, laddove le spese della CTU espletata in sede di ATP ante causam sono state poste integralmente a carico di Controparte_1
A questo punto, resta da pronunciarsi sulle spese del doppio grado.
Sul regime delle spese del doppio grado
Il parziale accoglimento dell'appello comporta di dover statuire sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (in virtù del cd. “effetto espansivo interno”).
Appunto, si assiste ad una sensibile riduzione dell'importo complessivamente riconosciuto a a titolo di risarcimento danni (da euro 751.835,00 ad euro 452.600,00). CP_2
21 Peraltro, tale riduzione comporta il mutamento dello scaglione di valore;
appunto, si rientra nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00, e non più nello scaglione da euro 520.000,01 in su.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M.
n. 147/22.
In mancanza di nota specifica, si provvede alla liquidazione di ufficio.
In altri termini, con riferimento alle spese del primo grado va confermata l'integrale soccombenza di tuttavia il compenso professionale deve essere Controparte_1
rapportato al quantum risarcibile, definitivamente accertato nella misura di euro 452.600,00
(anziché euro 751.835,00).
Il primo Giudice aveva liquidato euro 27.804,00 a titolo di compenso per il giudizio di merito di primo grado, nonché ulteriori euro 7.327,00, a titolo di compenso specificamente inerente all'Accertamento Tecnico Preventivo ante causam.
Orbene, appare opportuno liquidare un unico compenso, già comprensivo del compenso specificamente relativo al sub-procedimento di istruzione preventiva.
Ciò premesso, risulta equo e congruo determinare il compenso professionale per il primo grado, spettante a , in una misura di poco inferiore ai valori medi, nell'ambito CP_2
dello scaglione di riferimento.
Pertanto, a titolo di compensi del primo grado, si liquida l'importo di euro 20.000,00.
A titolo di esborsi, è d'uopo confermare l'importo di euro 600,00, complessivamente liquidato dal Tribunale (sommatoria di esborsi del giudizio di merito e dell'ATP ante causam).
Rimane da statuire sulle spese del presente grado.
Le spese del grado seguono la parziale soccombenza di Controparte_1
Da un lato si osserva come l'importo (al cui pagamento è tenuta a titolo di Controparte_1
risarcimento danni) risulti sensibilmente ridotto, rispetto al primo grado. Inoltre, in riforma
22 della impugnata ordinanza, si registra il definitivo rigetto della domanda risarcitoria, inerente ai danni jure hereditario.
D'altro canto si registra la parziale soccombenza della odierna appellante, considerato che, in primis, essa aveva chiesto l'integrale rigetto della domanda risarcitoria.
Di conseguenza vince le spese del grado in misura di 1/3; per i residui 2/3 si CP_2
impone la compensazione delle spese medesime tra le parti.
Anche in questo caso si applica lo scaglione compreso tra euro 260.000,01 ed euro
520.000,00.
Quindi, per quel che concerne il compenso professionale del presente grado, appare congruo (“a monte” della riduzione nella misura dei 2/3, dovuta alla compensazione per 2/3) attestarsi sui valori minimi, previsti dallo scaglione di riferimento.
Di conseguenza, al netto della compensazione per i 2/3, a titolo di compensi professionali del presente grado, si liquida, in favore di , l'importo di euro 3.354,00. CP_2
Va liquidato il compenso non soltanto inerente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche quello relativo alla fase istruttoria.
Nulla quaestio sullo svolgimento di attività istruttoria in questo giudizio di appello, considerata la delibazione dell'istanza ex art. 283 cpc, nonché la delibazione dell'istanza istruttoria di rinnovazione della CTU, espletata in sede di ATP ante causam.
Infine, si osserva come si stato difeso dalla medesima avv. EM AN sia CP_2
in primo che in secondo grado.
Il Tribunale aveva correttamente concesso il provvedimento di distrazione in favore dell'avv.
AN, come da richiesta.
Invece, con riferimento al presente grado, in alcun atto difensivo del grado l'avv. AN ha chiesto la distrazione.
Quindi – nella presente sede di rideterminazione delle spese dell'intero giudizio – si concede l'attribuzione all'avv. EM AN, limitatamente al primo grado.
23
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in proprio e quale Controparte_1 CP_2
genitore della minore (entrambi quali eredi di , avverso Persona_1 Persona_2
l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Napoli Nord, n. repert. 3450/21, pubblicata il
29 Giugno 2021, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione;
per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza ex art. 702 bis cpc (nonché in definitivo parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta in primo grado),
A1) RIDETERMINA la somma complessivamente spettante a (non solo in CP_2
proprio, ma anche quale genitore di e quale figlio di ), a Persona_1 Persona_5
titolo di risarcimento dei danni jure proprio da perdita del rapporto parentale, ed a carico di
nella misura di euro 452.600,00 (oltre interessi e rivalutazione Controparte_1
come determinati nell'impugnata ordinanza), anziché gli euro 620.000,00 che erano stati liquidati dal Tribunale;
A2) Rigetta integralmente la domanda attorea, di riconoscimento dei danni non patrimoniali jure hereditario;
B) Condanna al pagamento delle spese del primo grado in Controparte_1
favore di (nelle plurime qualità), spese che liquida in euro 600,00 per esborsi CP_2
ed euro 20.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. EM AN;
C) Condanna al pagamento di 1/3 delle spese del presente Controparte_1
grado in favore di (nelle plurime qualità) – terzo che liquida in euro 3.354,00 CP_2
per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %; dichiara compensate le spese del presente grado tra le medesime parti, in ragione dei residui
2/3.
24 Così deciso, nella camera di consiglio del 22 Luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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