Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 05/04/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. 510/2025 V.G.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 27.2.2025 da
1) Parte_1
nata a [...] l'[...] cittadina italiana codice fiscale , C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Perego (codice fiscale: ; PEC: C.F._2
del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il Email_1 suo studio in Milano, Via Guido d'Arezzo n. 7 e ammessa al patrocinio a spese dello Stato
E
2) Controparte_1
nato a [...] il [...] cittadino italiano codice fiscale , C.F._3
rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Puglisi (codice fiscale: ; PEC: C.F._4
del Foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso il Email_2
suo studio in Seregno (MB), Vicolo Sole n. 9.
visto il ricorso congiunto depositato dalle parti con cui è stata chiesta l'approvazione, dopo l'avvenuta cessazione del rapporto di convivenza more uxorio instaurato dalle parti, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla FIGLIA MINORE:
1) nata a [...] l'[...] Tes_1 CP_1
1
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che le parti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni di cui al ricorso introduttivo e di seguito trascritte:
*1) viene affidata a entrambi i genitori, i quali si impegnano ad assumere di comune Tes_1
accordo tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia e a collaborare nel rapporto educativo, garantendosi reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni che dovranno essere adottate congiuntamente, relative a istruzione, educazione e cura della minore;
mentre ciascuno dei genitori, quando avrà la figlia presso di sé, eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni inerenti le questioni di ordinaria amministrazione.
2) sarà collocata ai fini della residenza anagrafica presso la mamma e frequenterà Tes_1
pariteticamente ciascun genitore e in particolare vedrà il padre con le seguenti modalità, a settimane alterne:
-il lunedì e il martedì con un genitore;
-mercoledì e giovedì con l'altro,
-da venerdì a lunedì mattina, con accompagnamento a scuola, con il genitore che ha tenuto con sé la figlia i primi due giorni della settimana.
3)Ciascun genitore trascorrerà con la figlia i ponti scolastici e gli altri periodi di festività, ripartiti a metà tra le parti, secondo il principio dell'alternanza. In particolare:
-vacanze estive: ciascun genitore potrà tenere con sé per almeno una settimana di Tes_1
vacanza a giugno o luglio e per almeno due settimane consecutive nel mese di agosto (periodo da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno). In difetto di accordo o di comunicazione tra le parti, il padre potrà tenere con sé negli anni dispari le prime due settimane di agosto e Tes_1
per una settimana a giugno, e negli anni pari le ultime due di agosto e per una settimana a luglio.
Resta inteso che fatta eccezione per la settimana di vacanza di giugno o luglio, che ciascun genitore trascorrerà con , per i restanti periodi estivi avranno luogo le normali Tes_1
2 frequentazioni e gli orari dipenderanno dal termine di eventuali campus/centri estivi frequentati.
-vacanze natalizie: i genitori si alternano di anno in anno, per il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio (salvo accordi, per l'anno 2025 il primo periodo verrà trascorso dalla minore presso la madre e il secondo presso il padre);
-vacanze pasquali: i genitori si alternano di anno in anno, per il periodo dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo (salvo accordi, per l'anno
2025 il primo periodo verrà trascorso dal minore presso la madre e il secondo presso il padre);
-i ponti verranno trascorsi da con il genitore cui spetta il relativo fine settimana;
in Tes_1
assenza di ponte avranno luogo le regolari frequentazioni;
la Festa della Mamma verrà sempre trascorsa con quest'ultima, come pure la Festa del Papà con lo stesso indipendentemente dal fatto che si tratti di giorno di spettanza.
Nei periodi di vacanza che trascorrerà con ciascun genitore e, in ogni caso, in occasione Tes_1
dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti delle località in cui si recheranno con la minore e ad assicurare la reperibilità telefonica.
4)La signora entro il 28 febbraio 2025 si trasferirà nell'immobile di proprietà del Parte_1 signor sito in NO (MB) via Borella 8 (foglio 10, part. 404, sub. 3) e i costi relativi CP_1 all'arredo e l'allestimento dell'immobile sito a NO (MB) saranno carico integralmente del signor Le parti danno atto, inoltre, che al momento del rilascio da parte della madre CP_1
della ex casa familiare sita in Carugo (CO), Via Cadorna 16/A, la signora asporterà Parte_1
i propri effetti personali e ogni altro bene la cui proprietà non sia controversa. Ogni spesa relativa alla ex casa familiare continuerà ad essere a carico del signor anche a far CP_1
tempo dal rilascio di essa da parte della signora Parte_1
5)La signora potrà permanere nell'immobile sito in NO (MB) via Borella 8 Parte_1
(foglio 10, part. 404, sub. 3) per la durata di 4 anni dalla data di trasferimento e, a tal fine, il signor riconosce e costituisce a favore della signora diritto di abitazione a CP_1 Parte_1
termine sul predetto immobile;
ogni costo relativo alla costituzione del diritto di abitazione costituito in favore della madre, sarà posto a carico di quest'ultima.
Il diritto di abitazione in favore della signora è condizionato alla non frequentazione Parte_1 dell'immobile da parte di eventuali futuri nuovi compagni della predetta, e che all'interno non vi sia dimora abituale di terze persone. La signora si impegnerà, alla cessazione del Parte_1
diritto di abitazione, a reperire una nuova abitazione che sia idonea a far mantenere a Tes_1
3 le proprie abitudini di vita, e quindi non oltre un raggio di 20 (venti) km dalla predetta unità immobiliare.
Le spese condominiali ordinarie dell'immobile sito in NO (MB), via Borella 8 saranno suddivise nella misura del 60% a carico del sig. e 40% a carico della sig.ra CP_1 Parte_1 le spese condominiali straordinarie saranno integralmente a carico del signor per CP_1
l'intera durata del diritto di abitazione. Le utenze saranno integralmente a carico della signora sino al termine del diritto di abitazione. Parte_1
6)Il padre si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia minore con le modalità Tes_1
in seguito indicate:
-da agosto 2025 (prima mensilità agosto 2025) sino al termine del diritto di abitazione mediante versamento alla madre di una somma mensile pari a € 150,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo indici TA (primo adeguamento l'anno successivo al primo versamento);
-dal termine del diritto di abitazione, mediante versamento di una somma mensile pari a €
250,00 da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di rilascio dell'immobile di NO (MB), da rivalutarsi annualmente secondo indici TA (primo adeguamento l'anno successivo al primo versamento) fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di . Resta intesto che se la signora dovesse rilasciare l'immobile Tes_1 Parte_1
sito a NO (MB), via Borella 8 prima del termine del termine del diritto di abitazione l'assegno dovuto dal signor per il mantenimento di sarà immediatamente (con CP_1 Tes_1 decorrenza dal mese di rilascio dell'immobile di NO) incrementato ad € 250,00 mensili da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo indici
TA (primo adeguamento l'anno successivo al primo versamento) fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di . Tes_1
7)Le spese straordinarie di saranno ripartite nella misura del 40% a carico della madre Tes_1
e 60% a carico del padre (inclusa la mensa scolastica), secondo le Linee Guida del Tribunale di
Como (doc. 4), ad eccezione della retta dell'asilo per il corrente anno scolastico 2024-2025 e le future spese scolastiche sino alla conclusione della scuola elementare (primaria di primo grado) che saranno integralmente a carico del padre.
8)L'assegno unico e ogni altro beneficio che venisse successivamente previsto o riconosciuto verrà percepito al 100% dalla madre con decorrenza dal mese di febbraio 2025 e, a tal fine, il signor si impegna fin d'ora a rinunciare alla quota di sua competenza sottoscrivendo CP_1
dichiarazione in tal senso, ove richiesta.
4 9)I genitori si obbligano a ritirare ogni querela sporta nei confronti dell'altro, provvedendo alla relativa accettazione.
10)Le parti si impegnano ad intraprendere un percorso psicologico e/o di mediazione familiare, al fine di consentire il raggiungimento di un corretto equilibrio relazionale nell'interesse primario di , nonché degli stessi genitori, con modalità e tempistiche che saranno da Tes_1
loro concordati in base alle reciproche necessità ed impegni lavorativi.
11)I genitori si scambiano il consenso al rilascio e al rinnovo di carta d'identità, nonché all'emissione del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio della figlia . Tes_1
12)Spese di lite compensate tra le parti, con rinuncia dei legali delle stesse alla solidarietà ex art. 13 LPF.
Ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013; osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che
l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che
anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che
il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
considerato che
le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto
P.M., ritenuto che, visto l'accordo raggiunto e l'esito processuale, le spese di lite devono essere compensate;
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Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como sul ricorso congiuntamente proposto dalle parti
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 4.4.2025.
SI COMUNICHI
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao
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