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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4919/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4919/2024 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Marco Parte_1
Flavio Torelli;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Marco Flavio Torelli.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“1. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA.
I coniugi continueranno a vivere separati secondo la loro volontà, nel reciproco rispetto sia materiale che morale e con facoltà, per ciascuno, di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno.
2. CASA CONIUGALE.
La casa coniugale in cui è stata localizzata prevalentemente la vita matrimoniale è stata lasciata da entrambi i coniugi i quali, attualmente, hanno ciascuno una propria sistemazione abitativa.
3. MANTENIMENTO DELLA IA . Per_1
- 1 - I coniugi danno atto che il figlio maggiorenne ha un proprio reddito ed è Persona_2
economicamente indipendente, con la conseguenza che non vi è necessità di prevedere alcun obbligo di mantenimento, né a carico di una parte, né a carico dell'altra.
La IG , ancorché maggiorenne, è studentessa presso l'Università degli Persona_3
Studi di Urbino e, pertanto, non dispone di un reddito proprio;
ella, inoltre, vive stabilmente ad
Ancona, in Via Fano n. 13, presso l'unità immobiliare di proprietà esclusiva della IG.ra
[...]
, ove ha la residenza anagrafica. Pt_1
Pertanto, il IG. si impegna e si obbliga a corrispondere, in favore della IG.ra Parte_2
, a titolo di concorso al mantenimento della IG , fino al momento Parte_1 Per_1
in cui diverrà economicamente indipendente, la somma mensile di € 300,00 (Euro trecento/00), annualmente ed automaticamente rivalutata secondo le variazione degli indici ISTAT.
Inoltre, per ciò che attiene alle spese di carattere straordinario che si renderanno necessarie per la IG , così come previste ed individuate nel Protocollo per la Persona_3 disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto dalla Conferenza distrettuale in data 10.07.2024, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, i coniugi concordano che dette spese saranno affrontate interamente dalla IG.ra e che il IG. verserà mensilmente, a titolo di Parte_1 Parte_2
rimborso, alla IG.ra la somma forfettariamente quantificata in € 200,00 (Euro Parte_1
duecento/00), annualmente ed automaticamente rivalutata secondo le variazione degli indici
ISTAT.
Il versamento di detti importi, pari a complessivi € 500,00 mensili (€ 300,00 a titolo di mantenimento ordinario ed € 200,00 a titolo di rimborso forfettariamente quantificato delle spese straordinarie), verrà effettuato dal IG. , entro il giorno 14 di ogni mese, Parte_2
a mezzo bonifico bancario in favore del conto corrente postale intestato alla IG.ra
[...]
, avente codice IBAN: [...]. Pt_1
4. MANTENIMENTO DEL CONIUGE.
Entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile personale, essendo ciascuno indipendente economicamente.
5. CONSENSO ALL'ESPATRIO.
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio.
6. ALTRE QUESTIONI PATRIMONIALI.
- 2 - Ciascun coniuge si farà interamente carico di ogni prestito, obbligazione, mutuo, finanziamento dallo stesso personalmente contratto durante il matrimonio e non ancora estinto, impegnandosi affinché eventuali debiti e/o inadempimenti non gravino anche sull'altro coniuge.
Le parti dichiarano reciprocamente di non aver ulteriori pretese l'una nei confronti dell'altra e di aver definito tra loro ogni questione economica e patrimoniale.
Gli effetti ed oggetti personali sono stati assegnati secondo appartenenza.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto lo Parte_1 Parte_2
scioglimento del matrimonio contratto a OM UV (NA) il 19/03/1998.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che in data 10.12.2024 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 7870 del 22.05.2012 il Tribunale di
Bologna ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 09.05.2012. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato scioglimento del matrimonio contratto a OM UV (NA) il
19/03/1998 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di OM UV al n. 5, parte 1 dell'anno 1998.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della IG maggiorenne ma economicamente non Per_1
ancora autosufficiente.
Nulla con riferimento al primo figlio ella coppia, maggiorenne ed economicamente indipendente.
- 3 - Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a OM Parte_1 Parte_2
UV (NA) il 19/03/1998 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di OM
UV (NA) al n. 5, parte 1 dell'anno 1998; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OM UV (NA) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/02/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4919/2024 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Marco Parte_1
Flavio Torelli;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Marco Flavio Torelli.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“1. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA.
I coniugi continueranno a vivere separati secondo la loro volontà, nel reciproco rispetto sia materiale che morale e con facoltà, per ciascuno, di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno.
2. CASA CONIUGALE.
La casa coniugale in cui è stata localizzata prevalentemente la vita matrimoniale è stata lasciata da entrambi i coniugi i quali, attualmente, hanno ciascuno una propria sistemazione abitativa.
3. MANTENIMENTO DELLA IA . Per_1
- 1 - I coniugi danno atto che il figlio maggiorenne ha un proprio reddito ed è Persona_2
economicamente indipendente, con la conseguenza che non vi è necessità di prevedere alcun obbligo di mantenimento, né a carico di una parte, né a carico dell'altra.
La IG , ancorché maggiorenne, è studentessa presso l'Università degli Persona_3
Studi di Urbino e, pertanto, non dispone di un reddito proprio;
ella, inoltre, vive stabilmente ad
Ancona, in Via Fano n. 13, presso l'unità immobiliare di proprietà esclusiva della IG.ra
[...]
, ove ha la residenza anagrafica. Pt_1
Pertanto, il IG. si impegna e si obbliga a corrispondere, in favore della IG.ra Parte_2
, a titolo di concorso al mantenimento della IG , fino al momento Parte_1 Per_1
in cui diverrà economicamente indipendente, la somma mensile di € 300,00 (Euro trecento/00), annualmente ed automaticamente rivalutata secondo le variazione degli indici ISTAT.
Inoltre, per ciò che attiene alle spese di carattere straordinario che si renderanno necessarie per la IG , così come previste ed individuate nel Protocollo per la Persona_3 disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto dalla Conferenza distrettuale in data 10.07.2024, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, i coniugi concordano che dette spese saranno affrontate interamente dalla IG.ra e che il IG. verserà mensilmente, a titolo di Parte_1 Parte_2
rimborso, alla IG.ra la somma forfettariamente quantificata in € 200,00 (Euro Parte_1
duecento/00), annualmente ed automaticamente rivalutata secondo le variazione degli indici
ISTAT.
Il versamento di detti importi, pari a complessivi € 500,00 mensili (€ 300,00 a titolo di mantenimento ordinario ed € 200,00 a titolo di rimborso forfettariamente quantificato delle spese straordinarie), verrà effettuato dal IG. , entro il giorno 14 di ogni mese, Parte_2
a mezzo bonifico bancario in favore del conto corrente postale intestato alla IG.ra
[...]
, avente codice IBAN: [...]. Pt_1
4. MANTENIMENTO DEL CONIUGE.
Entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile personale, essendo ciascuno indipendente economicamente.
5. CONSENSO ALL'ESPATRIO.
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio.
6. ALTRE QUESTIONI PATRIMONIALI.
- 2 - Ciascun coniuge si farà interamente carico di ogni prestito, obbligazione, mutuo, finanziamento dallo stesso personalmente contratto durante il matrimonio e non ancora estinto, impegnandosi affinché eventuali debiti e/o inadempimenti non gravino anche sull'altro coniuge.
Le parti dichiarano reciprocamente di non aver ulteriori pretese l'una nei confronti dell'altra e di aver definito tra loro ogni questione economica e patrimoniale.
Gli effetti ed oggetti personali sono stati assegnati secondo appartenenza.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto lo Parte_1 Parte_2
scioglimento del matrimonio contratto a OM UV (NA) il 19/03/1998.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che in data 10.12.2024 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 7870 del 22.05.2012 il Tribunale di
Bologna ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 09.05.2012. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato scioglimento del matrimonio contratto a OM UV (NA) il
19/03/1998 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di OM UV al n. 5, parte 1 dell'anno 1998.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della IG maggiorenne ma economicamente non Per_1
ancora autosufficiente.
Nulla con riferimento al primo figlio ella coppia, maggiorenne ed economicamente indipendente.
- 3 - Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a OM Parte_1 Parte_2
UV (NA) il 19/03/1998 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di OM
UV (NA) al n. 5, parte 1 dell'anno 1998; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OM UV (NA) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/02/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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