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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2024, n. 5915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5915 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.sa Monica Montante Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10355 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2021 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domici- Parte_1
liata presso lo studio dell'Avv. MARCATAJO MARCELLA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], elettivamente domicilia- CP_1
to presso lo studio dell'Avv. TAORMINA LIDIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
24.06.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. A seguito della emissione, in data 26.09.2023, della sentenza non definitiva con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti, ossia – in assenza di domande di contenuto economico tra le arti – quella relativa all'affidamento e al mantenimento della IA nata a [...]- Per_1 nico il 30/05/2017, considerato che con riguardo ai figli minori (nato a [...]- Per_2
co il 21/06/2011) ed nato a [...] il [...]) risulta ancora pendente un Per_3 procedimento presso il locale Tribunale per i minorenni (recante il n. 1213/2020) instau- rato in data antecedente al presente procedimento di separazione coniugi, tanto che non sono stati adottati nei loro confronti provvedimenti provvisori e urgenti a seguito dell'udienza presidenziale.
2. Relativamente alla IA , invece, il presidente f.f. ha disposto il regime Per_1
dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso la madre e diritto-dovere del padre di incontrarla, anche in considerazione della disabilità della mi- nore e dell'assenza di rapporti con il padre, presso lo Spazio Neutro del Comune di Pa- lermo.
3. Al riguardo, tuttavia, tale ente ha depositato due relazioni, in data 28.04.2023 e
21.03.2024, dando atto che il resistente – il quale ha riferito agli operatori di non aver più incontrato la IA, oggi settenne, da quando la bambina aveva 9 mesi – non si è mai pre- sentato agli appuntamenti fissati per incontrare la IA, che invece si era presentata in- sieme alla madre, nonostante gli svariati tentativi di rintracciarlo.
4. Le emergenze processuali dimostrano, altresì, che è una bambina disabile affetta Per_1
da una grave forma di epilessia e soggetta a crisi improvvise ed imprevedibili, che richie- dono un pronto e tempestivo intervento nell'arco di pochissimi minuti, e che mettono a repentaglio seriamente la vita della stessa piccola, la quale è stata sinora accudita esclusi- vamente dalla madre, mentre il padre è totalmente scomparso dalla vita della IA.
5. Conseguentemente deve essere disposto l'affidamento esclusivo di alla madre, ri- Per_1
sultando pregiudizievole per la minore l'esercizio condiviso della responsabilità genito- riale;
in ordine al regime di visita da parte del padre, pare opportuno disporre che lo stes- so avvenga, ove vi sia in tal senso iniziativa delle parti, presso i locali del servizio spazio neutro del comune di Palermo.
6. Quanto al mantenimento della minore, va confermato – come previsto già dai provvedi- menti provvisori e urgenti – l'obbligo per il resistente di provvedere al contributo per il mantenimento della IA minore , nella misura richiesta da entrambe le parti di Per_1
euro 140,00 al mese, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmen- te secondo gli indici ISTAT;
il residente dovrà inoltre provvedere al pagamento del 50% delle spese extra assegno di cui alle definizioni e modalità sancite nel “Protocollo su spe-
- 2 - se extra assegno per mantenimento dei figli”, siglato il 02/07/2019.
7. In considerazione del complessivo esito del giudizio, in assenza di addebito della separa- zione, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, richiamata la sentenza non definitiva con la quale è stata pronunziata la separazione personale delle parti:
a. dispone l'affidamento esclusivo della IA minore , nata a [...] il [...], Per_1
alla madre, con regime di visita da parte del padre determinato secondo le modalità indi- cate in parte motiva;
b. pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Parte_2
, la complessiva somma di euro 140,00 mensili, a titolo di contributo al mante-
[...]
nimento della IA , da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su Per_1
base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
c. dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie da so- CP_1
stenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019;
d. nulla dispone in ordine al mantenimento e all'affidamento dei figli minori (nato Per_2
a Partinico il 21/06/2011) ed (nato a [...] il [...]) data la pendenza Per_3 del procedimento n. 1213/2020 presso il locale Tribunale per i minorenni instaurato in data antecedente al presente procedimento di separazione coniugi;
e. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
f. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
g. manda la cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 03/12/2024.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Francesco Micela
- 3 - Michele Guarnotta
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.sa Monica Montante Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10355 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2021 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domici- Parte_1
liata presso lo studio dell'Avv. MARCATAJO MARCELLA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], elettivamente domicilia- CP_1
to presso lo studio dell'Avv. TAORMINA LIDIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
24.06.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. A seguito della emissione, in data 26.09.2023, della sentenza non definitiva con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti, ossia – in assenza di domande di contenuto economico tra le arti – quella relativa all'affidamento e al mantenimento della IA nata a [...]- Per_1 nico il 30/05/2017, considerato che con riguardo ai figli minori (nato a [...]- Per_2
co il 21/06/2011) ed nato a [...] il [...]) risulta ancora pendente un Per_3 procedimento presso il locale Tribunale per i minorenni (recante il n. 1213/2020) instau- rato in data antecedente al presente procedimento di separazione coniugi, tanto che non sono stati adottati nei loro confronti provvedimenti provvisori e urgenti a seguito dell'udienza presidenziale.
2. Relativamente alla IA , invece, il presidente f.f. ha disposto il regime Per_1
dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso la madre e diritto-dovere del padre di incontrarla, anche in considerazione della disabilità della mi- nore e dell'assenza di rapporti con il padre, presso lo Spazio Neutro del Comune di Pa- lermo.
3. Al riguardo, tuttavia, tale ente ha depositato due relazioni, in data 28.04.2023 e
21.03.2024, dando atto che il resistente – il quale ha riferito agli operatori di non aver più incontrato la IA, oggi settenne, da quando la bambina aveva 9 mesi – non si è mai pre- sentato agli appuntamenti fissati per incontrare la IA, che invece si era presentata in- sieme alla madre, nonostante gli svariati tentativi di rintracciarlo.
4. Le emergenze processuali dimostrano, altresì, che è una bambina disabile affetta Per_1
da una grave forma di epilessia e soggetta a crisi improvvise ed imprevedibili, che richie- dono un pronto e tempestivo intervento nell'arco di pochissimi minuti, e che mettono a repentaglio seriamente la vita della stessa piccola, la quale è stata sinora accudita esclusi- vamente dalla madre, mentre il padre è totalmente scomparso dalla vita della IA.
5. Conseguentemente deve essere disposto l'affidamento esclusivo di alla madre, ri- Per_1
sultando pregiudizievole per la minore l'esercizio condiviso della responsabilità genito- riale;
in ordine al regime di visita da parte del padre, pare opportuno disporre che lo stes- so avvenga, ove vi sia in tal senso iniziativa delle parti, presso i locali del servizio spazio neutro del comune di Palermo.
6. Quanto al mantenimento della minore, va confermato – come previsto già dai provvedi- menti provvisori e urgenti – l'obbligo per il resistente di provvedere al contributo per il mantenimento della IA minore , nella misura richiesta da entrambe le parti di Per_1
euro 140,00 al mese, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmen- te secondo gli indici ISTAT;
il residente dovrà inoltre provvedere al pagamento del 50% delle spese extra assegno di cui alle definizioni e modalità sancite nel “Protocollo su spe-
- 2 - se extra assegno per mantenimento dei figli”, siglato il 02/07/2019.
7. In considerazione del complessivo esito del giudizio, in assenza di addebito della separa- zione, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, richiamata la sentenza non definitiva con la quale è stata pronunziata la separazione personale delle parti:
a. dispone l'affidamento esclusivo della IA minore , nata a [...] il [...], Per_1
alla madre, con regime di visita da parte del padre determinato secondo le modalità indi- cate in parte motiva;
b. pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Parte_2
, la complessiva somma di euro 140,00 mensili, a titolo di contributo al mante-
[...]
nimento della IA , da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su Per_1
base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
c. dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie da so- CP_1
stenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019;
d. nulla dispone in ordine al mantenimento e all'affidamento dei figli minori (nato Per_2
a Partinico il 21/06/2011) ed (nato a [...] il [...]) data la pendenza Per_3 del procedimento n. 1213/2020 presso il locale Tribunale per i minorenni instaurato in data antecedente al presente procedimento di separazione coniugi;
e. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
f. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
g. manda la cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 03/12/2024.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Francesco Micela
- 3 - Michele Guarnotta
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