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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 2986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2986 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, all'udienza in data 12/03/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di assistenza al n° 42288 del R.G. dell'anno 2024 promossa da:
Parte_1 iciliata presso lo studio dell'avv. N. Cannas che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE Contro
CP_1 na del legale rappresentante pro tempore
CONTUMACE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/11/24 la ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro e, concludendo, ha chiesto:
“2. il riconoscimento del diritto dell'istante ad ottenere dall'Ente competente l'erogazione di tutti i ratei relativi all'art. 1, L. n. 18/1980, nella misura e con decorrenza di legge, ossia dal 22.02.2023 sino al giorno dell'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, conformemente a quanto già accertato nel Decreto ex art. 445 bis, co. 5°, c.p.c. omologato dal Giudice Dott.ssa Rossella Masi il 21 giugno 2024;
3. per l'effetto, la condanna dell'Ente competente al pagamento dei ratei relativi all'art. 1 L. 18/1980 con decorrenza di legge, ossia dal 22.02.2023 sino al giorno dell'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo;
4. la condanna, in ogni caso, dell'Ente competente, al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali forfetarie) da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria;
” Non si è costituito in giudizio l' sebbene ritualmente citato, e del quale deve essere dichiarata CP_2 la contumacia. Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo e della motivazione all'udienza del 12/03/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, quindi, essere accolto. Parte ricorrente ha dedotto e documentalmente provato che:
“che la ricorrente con istanza del 22.02.2023 chiedeva alla Commissione Medica Periferica Invalidi Civili dell' il riconoscimento del diritto ad ottenere tutti i benefici di cui alle leggi in oggetto;
CP_2
1 - che in relazione a tale istanza la predetta Commissione dell' non sottoponeva la ricorrente ai prescritti CP_2 accertamenti sanitari;
- che l'art. 3 del D.P.R. 21 settembre 1994, n.69, nel regolare gli aspetti organizzativi e operativi della procedura d'invalidità civile, indica il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda per l'effettuazione della prima visita e di 9 mesi per la conclusione dell'intero iter di accertamento sanitario;
- che la condotta dell' risultava ingiusta in quanto, non dando corso all'iter amministrativo previsto CP_2 dalla legge per la va ne delle condizioni sanitarie dell'istante, non stava dando a quest'ultima la possibilità di beneficiare delle prestazioni assistenziali che la legge riconosce a chi, come la predetta, era ed è affetta da patologie la cui gravità ne riducono la capacità lavorativa, come da allegata certificazione medica dalla quale risulta che la è affetta, tra le altre, da: “Stenosi esofagea di grado severo, ernia iatale III Pt_2 grado, pregressa polmoni ezione urinaria, ipertensione arteriosa, depressione, anemia severa, artrosi grave polidistrettuale”;
- che, pertanto, sussistendo nel caso di specie tutte le condizioni per ottenere l'accertamento dell'invalidità civile in misura pari al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui era stata effettuata la domanda amministrativa, essendo la sig.ra Parte_1 affetta dalle gravi patologie sopra meglio descritte ed indicate nei certificati medici allega tutte le condizioni di cui all'art 445 bis c.p.c., quest'ultima proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis c.p.c. per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa relativa alla corresponsione dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento ex art. 1, legge n. 18.02.80;
- che il predetto procedimento giudiziario di A.T.P. si concludeva con il positivo riconoscimento del diritto dell'istante alla prestazione previdenziale invocata sin dal 22.02.2023 (doc. nn. 1, 10);
- che il relativo Decreto di Omologa ex art. 445 bis, co. 5°, c.p.c. del Giudice Dott.ssa Rosella Masi veniva ritualmente notificato all' resistente in data 1.07.2024 (doc. n. 1, 2, 3, 4, 5, 6); CP_3
- che, nonostante tutto qu ra esposto, ossia il positivo riconoscimento del requisito sanitario attribuente il diritto al beneficio previdenziale dell'indennità di accompagnamento, l' non ha mai erogato le predette CP_2 prestazioni all'odierna ricorrente, nonostante la medesima abbia anche p uto a mezzo Patronato Enasc ad inoltrare all' resistente tutta la documentazione necessaria alla liquidazione già in data 27 giugno CP_3 2024 (doc. n. 7, 9);
- che l'Istante, dalla data del riconoscimento della prestazione, è stata ricoverata dal 15.04.2023 al 11.05.2023 presso il Campus Bio Medico di Roma e non ha mai goduto di altre analoghe indennità, coma da atto notorio depositato in atti (doc. n° 11);” Sulla base di tali allegazioni e della documentazione prodotta il ricorso deve, quindi, essere accolto considerata la disciplina prevista dall'art. 445 bis c.p.c. atteso che non costituendosi in CP_2 giudizio, non ha provato di aver adempiuto all'obbligo di correspons ella prestazione per la quale è stata riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario entro il termine di 120 gg. normativamente previsto: consegue la declaratoria del diritto di parte ricorrente alla prestazione richiesta e la condanna in forma generica di a corrispondere i ratei maturati dell'indennità di CP_2 accompagnamento ex art.1 L.n. 18/80 dalla da amministrativa del 22/02/23 e sino alla data di deposito del ricorso. Quanto agli accessori trova applicazione nella fattispecie la stessa disciplina prevista per le prestazioni previdenziali dall'art. 16 sesto comma l. n.412/91 e ciò con riferimento sia alla decorrenza degli interessi sia al cumulo con gli interessi legali, successivamente al 31.12.91, della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali. A norma dell'art. 45 c.6 della L.n. 448/98 tale disposizione si interpreta nel senso che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie sono da ricomprendere anche i trattamenti di invalidità erogati dallo Stato. Ne consegue che, a differenza dei crediti di lavoro, non opera il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria ma gli interessi vengono calcolati sulla somma nominale e la rivalutazione spetta, a titolo di maggior danno, solo quando risulti superiore agli interessi legali. Tali accessori devono riconoscersi con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali;
è un momento che va individuato, argomentando dall'art. 7 della l. n.533 dell'11.8.73 in correlazione con l'art. 1219 comma secondo n. 2 c.c. (Cass. S.U., 30.10.92, n. 11843, e, per il trattamento spettante all'invalido civile ai sensi della l. 118/71, cfr. Cass., 17.3.94 n. 2555), nella
2 data del provvedimento di reiezione della domanda oppure nel centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della medesima senza che l'ente si sia pronunciato. E', poi, pacifico che rivalutazione monetaria ed interessi legali sui crediti previdenziali devono applicarsi prescindendo dalla colpa e, comunque, dall'imputabilità soggettiva, nei confronti del debitore per il suo ritardo nell'adempimento. Va, infine, precisato che “il precetto dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare anche gli aggravamenti delle malattie, nonché tutte le infermità incidenti sul complesso invalidante, verificatesi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione - tenuto presente che esso è espressione d'un principio generale di economia processuale, e valorizzato ai fini interpretativi il precetto costituzionale di razionalità ed uguaglianza - anche per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971 n. 188, di conversione del d.l. 30.1.71 n. 5, e, in particolare, in relazione al diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18. Ciò rileva specificamente ai fini della decorrenza degli interessi e della rivalutazione in forza dell'art. 442 c.p.c. nella portata di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 (salva l'applicabilità della meno favorevole disciplina di cui all'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 per i ratei scaduti successivamente alla sua entrata in vigore), decorrenza che si verifica dalla data stessa di maturazione delle singole rate, sia qualora detti requisiti del diritto sopravvengano nel corso del giudizio, sia anche nel caso in cui intervengano..nel periodo intercorrente tra la chiusura con esito negativo del procedimento amministrativo e la proposizione della domanda giudiziale” (Cass., sez. lav., 6.11.95 n. 11534). In applicazione dei suesposti principi il convenuto va condannato alla corresponsione in favore CP_2 della parte ricorrente, sugli arretrati del riconos eneficio, degli interessi decorrenti dal 121° giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti, nonché dalla successiva maturazione dei ratei fino al saldo. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22), seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e debbono essere distratte in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara il diritto di parte ricorrente alla prestazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.n. 18/80 a decorrere dalla domanda amministrativa del 22/02/23 e, per l'effetto, condanna l' CP_2 al pagamento dei ratei maturati sino alla data di deposito del ricorso, oltre accessori maturazione al soddisfo alle condizioni di legge. Condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre spese CP_2 generali 15 e CPA, da distrarsi. Roma, 12/03/25
IL GIUDICE
Luca Redavid
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