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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 10499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10499 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 29517 RG. 2024.
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Controparte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to A. Pileggi
e
CP_2 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to A. Vallebona e
Controparte_3 rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'avv.to W. A. Calabrò
Controparte_4 rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'avv.to L. Letti SS SE rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'avv.to G. Ferraro e ROSSI ANDREA, CP_5 CP_6
, , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8
, , CP_9 Controparte_10 CP_11
,
[...] Controparte_12 CP_13
, e
[...] CP_14 CP_15
CP_16 contumaci, terzi chiamati all'udienza del 21 ottobre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese di lite;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente avendo partecipato alla selezione per alcuni posti di coordinatore dell'avvocatura bandita con circolare 27/09 (v. doc. CP_2
2 fascicolo parte ricorrente) e ritenendo illegittimo l'iter procedurale (per i motivi che saranno esaminati), ha chiesto la rimodulazione della graduatoria finale diffusa con circolare 3/24 (v. doc. 14 fascicolo parte ricorrente), oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Sostanzialmente il punto di partenza per dirimire la controversia è il seguente: se possano o meno modificarsi in corso di svolgimento le regole individuate nel bando. La risposta è normalmente che ciò non può avvenire.
Tuttavia, il caso in esame è peculiare e la risposta al quesito è affermativa.
Invero, la selezione bandita nel 2009 è stata annullata nel 2012 (v. vircolare 22/12 doc. 3 fascicolo parte ricorrente); tale determinazione è stata annullata a sua volta con sentenza di Questo Tribunale nel 2022, la n. 9648, e la procedura è stata riattivata nel 2023 con determinazione del Direttore Risorse Umane n. 91/23 (v. docc. 4 e 5 fascicolo parte ricorrente).
La valutazione dei candidati si dovrebbe effettuare all'interno del l'arco temporale del triennio precedente il bando, quindi, nel caso in esame del triennio 2006-2009.
Ora è proprio il lasso di tempo intercorso tra il bando della selezione e l'effettuazione concreta della valutazione che impone una qualche modifica delle normali regole di svolgimento. Per due motivi;
il primo è che è incongruo ricercare il miglior coordinatore per il 2024 sulla base non dell'attività del candidato svolta negli ultimi 18 anni ma sulla base dell'attività dallo stesso svolta solo tra il 18° e il 16° anno precedente la valutazione. Il secondo è che i superiori dei candidati che hanno osservato l'attività di questi ultimi nell'arco di riferimento (ossia tra il 18° e il 16° anno precedente) non sono più nel loro ruolo e altri saranno coloro che esprimeranno le valutazioni.
Comunque, è la stessa sentenza che fonda la ripresa della procedura (e che si badi sul punto non è stata impugnata) che autorizza altresì l CP_2
a compiere “tutti gli opportuni eventuali atti integrativi”; pertanto, oggi le modifiche alla procedura apportate dall' non sono contestabili. CP_2
Nel dettaglio delle doglianze, in primo luogo, la ricorrente lamenta che il giudizio “sufficiente” per la capacità manageriale non rispecchia le sue doti dimostrate nel triennio 2006 – 2009 meritando il pieno possesso o i il buon possesso della stessa.
A parte quanto già detto sul periodo di riferimento che non può essere confinato solo al triennio tra il diciottesimo e il sedicesimo anno precedente la valutazione, occorre evidenziare che le schede di valutazione dell'operato della ricorrente attengono alle “funzioni svolte” e all'”impegno profuso” e non alla “capacità di costruire e gestire reti relazionali” e alla “capacità di visione”, espressione della capacità manageriale (v. doc. 0 fascicolo e doc. 7 fascicolo parte CP_2 ricorrente).
Peraltro, si tratta di valutazione discrezionale di più ampio respiro, espressa dal superiore gerarchico, che ha avuto modo di osservare l'operato dei candidati.
Nel caso della ricorrente tale giudizio di possesso sufficiente delle capacità trova conferma anche nella valutazione dei colleghi di lavoro (v. doc. 9 fascicolo parte ricorrente).
Né il riconoscimento dell'incarico di coordinatore medio tempore riconosciuto alla ricorrente dimostrerebbe la tesi attorea, perché tale incarico, nato per un tempo piuttosto breve, si è fondato solo sull'anzianità di servizio e sull'assenza di elementi di merito ostativi e non su una più complessa comparazione meritocratica che si sarebbe concluda di lì a poco (v. doc. 9 fascicolo parte ricorrente e doc. 4 fascicolo . CP_2 Quanto alla doglianza inerente l'esperienza complessivamente maturata in relazione all'attività concretamente svolta, si contesta che nella procedura sono stati imputati alla ricorrente 190 pareri e 85 costituzioni in giudizio, laddove risulterebbero dallo gestionale ISIAWEB l'assegnazione di 317 pratiche alla ricorrente.
Ora, a parte che non si spiega l'incidenza di una tale differenza, l' CP_2 osserva che i dati sono quelli che risultavano all'epoca dell'estrapolazione nel gestionale anzidetto;
comunque, può anche rilevarsi che una cosa è l'assegnazione di una pratica altro è costituirsi in giudizio o emettere un parere.
Quanto alla doglianza sul gradimento espresso dai colleghi e Pt_1
non vi è prova che questi colleghi abbiano espresso il Parte_2 gradimento con riferimento alla ricorrente, anzi risulta il contrario (v. doc. 10 fascicolo . CP_2
Quanto alla doglianza secondo la quale ad alcuni candidati sono stati considerati incarichi di studio e di lavoro non indicati nelle domande, si osserva primariamente che anche in ipotesi di accoglimento il punteggio accordato ai soggetti per i quali si contesta la valutazione non sposterebbe la graduatoria in favore della ricorrente, inoltre, la Commissione di valutazione si è basata sulla documentazione trasmessale (v. docc. 13 – 17 fascicolo . CP_2
Quanto alla doglianza secondo la quale è stato concesso ai candidati (non di modificare le preferenze) di rinunciare ad alcune delle preferenze precedentemente indicate, per quanto detto in premessa può ritenersi che si è trattato di integrazione legittima e opportuna.
Comunque, non è stato dimostrato come le rinunce dei colleghi meglio posizionati abbiano inciso negativamente sulle possibilità di scelta della ricorrente.
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, considerato l'iter anomalo della procedura in esame possono essere integralmente compensate (art. 92, c. 2, c.p.c.). Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 21 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Controparte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to A. Pileggi
e
CP_2 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to A. Vallebona e
Controparte_3 rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'avv.to W. A. Calabrò
Controparte_4 rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'avv.to L. Letti SS SE rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'avv.to G. Ferraro e ROSSI ANDREA, CP_5 CP_6
, , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8
, , CP_9 Controparte_10 CP_11
,
[...] Controparte_12 CP_13
, e
[...] CP_14 CP_15
CP_16 contumaci, terzi chiamati all'udienza del 21 ottobre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese di lite;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente avendo partecipato alla selezione per alcuni posti di coordinatore dell'avvocatura bandita con circolare 27/09 (v. doc. CP_2
2 fascicolo parte ricorrente) e ritenendo illegittimo l'iter procedurale (per i motivi che saranno esaminati), ha chiesto la rimodulazione della graduatoria finale diffusa con circolare 3/24 (v. doc. 14 fascicolo parte ricorrente), oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Sostanzialmente il punto di partenza per dirimire la controversia è il seguente: se possano o meno modificarsi in corso di svolgimento le regole individuate nel bando. La risposta è normalmente che ciò non può avvenire.
Tuttavia, il caso in esame è peculiare e la risposta al quesito è affermativa.
Invero, la selezione bandita nel 2009 è stata annullata nel 2012 (v. vircolare 22/12 doc. 3 fascicolo parte ricorrente); tale determinazione è stata annullata a sua volta con sentenza di Questo Tribunale nel 2022, la n. 9648, e la procedura è stata riattivata nel 2023 con determinazione del Direttore Risorse Umane n. 91/23 (v. docc. 4 e 5 fascicolo parte ricorrente).
La valutazione dei candidati si dovrebbe effettuare all'interno del l'arco temporale del triennio precedente il bando, quindi, nel caso in esame del triennio 2006-2009.
Ora è proprio il lasso di tempo intercorso tra il bando della selezione e l'effettuazione concreta della valutazione che impone una qualche modifica delle normali regole di svolgimento. Per due motivi;
il primo è che è incongruo ricercare il miglior coordinatore per il 2024 sulla base non dell'attività del candidato svolta negli ultimi 18 anni ma sulla base dell'attività dallo stesso svolta solo tra il 18° e il 16° anno precedente la valutazione. Il secondo è che i superiori dei candidati che hanno osservato l'attività di questi ultimi nell'arco di riferimento (ossia tra il 18° e il 16° anno precedente) non sono più nel loro ruolo e altri saranno coloro che esprimeranno le valutazioni.
Comunque, è la stessa sentenza che fonda la ripresa della procedura (e che si badi sul punto non è stata impugnata) che autorizza altresì l CP_2
a compiere “tutti gli opportuni eventuali atti integrativi”; pertanto, oggi le modifiche alla procedura apportate dall' non sono contestabili. CP_2
Nel dettaglio delle doglianze, in primo luogo, la ricorrente lamenta che il giudizio “sufficiente” per la capacità manageriale non rispecchia le sue doti dimostrate nel triennio 2006 – 2009 meritando il pieno possesso o i il buon possesso della stessa.
A parte quanto già detto sul periodo di riferimento che non può essere confinato solo al triennio tra il diciottesimo e il sedicesimo anno precedente la valutazione, occorre evidenziare che le schede di valutazione dell'operato della ricorrente attengono alle “funzioni svolte” e all'”impegno profuso” e non alla “capacità di costruire e gestire reti relazionali” e alla “capacità di visione”, espressione della capacità manageriale (v. doc. 0 fascicolo e doc. 7 fascicolo parte CP_2 ricorrente).
Peraltro, si tratta di valutazione discrezionale di più ampio respiro, espressa dal superiore gerarchico, che ha avuto modo di osservare l'operato dei candidati.
Nel caso della ricorrente tale giudizio di possesso sufficiente delle capacità trova conferma anche nella valutazione dei colleghi di lavoro (v. doc. 9 fascicolo parte ricorrente).
Né il riconoscimento dell'incarico di coordinatore medio tempore riconosciuto alla ricorrente dimostrerebbe la tesi attorea, perché tale incarico, nato per un tempo piuttosto breve, si è fondato solo sull'anzianità di servizio e sull'assenza di elementi di merito ostativi e non su una più complessa comparazione meritocratica che si sarebbe concluda di lì a poco (v. doc. 9 fascicolo parte ricorrente e doc. 4 fascicolo . CP_2 Quanto alla doglianza inerente l'esperienza complessivamente maturata in relazione all'attività concretamente svolta, si contesta che nella procedura sono stati imputati alla ricorrente 190 pareri e 85 costituzioni in giudizio, laddove risulterebbero dallo gestionale ISIAWEB l'assegnazione di 317 pratiche alla ricorrente.
Ora, a parte che non si spiega l'incidenza di una tale differenza, l' CP_2 osserva che i dati sono quelli che risultavano all'epoca dell'estrapolazione nel gestionale anzidetto;
comunque, può anche rilevarsi che una cosa è l'assegnazione di una pratica altro è costituirsi in giudizio o emettere un parere.
Quanto alla doglianza sul gradimento espresso dai colleghi e Pt_1
non vi è prova che questi colleghi abbiano espresso il Parte_2 gradimento con riferimento alla ricorrente, anzi risulta il contrario (v. doc. 10 fascicolo . CP_2
Quanto alla doglianza secondo la quale ad alcuni candidati sono stati considerati incarichi di studio e di lavoro non indicati nelle domande, si osserva primariamente che anche in ipotesi di accoglimento il punteggio accordato ai soggetti per i quali si contesta la valutazione non sposterebbe la graduatoria in favore della ricorrente, inoltre, la Commissione di valutazione si è basata sulla documentazione trasmessale (v. docc. 13 – 17 fascicolo . CP_2
Quanto alla doglianza secondo la quale è stato concesso ai candidati (non di modificare le preferenze) di rinunciare ad alcune delle preferenze precedentemente indicate, per quanto detto in premessa può ritenersi che si è trattato di integrazione legittima e opportuna.
Comunque, non è stato dimostrato come le rinunce dei colleghi meglio posizionati abbiano inciso negativamente sulle possibilità di scelta della ricorrente.
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, considerato l'iter anomalo della procedura in esame possono essere integralmente compensate (art. 92, c. 2, c.p.c.). Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 21 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro