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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2025, n. 5254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5254 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23859/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 23859/2022 promossa da:
(C.F. ) difeso dagli avv.ti COLANGELO MAURIZIO e Parte_1 C.F._1
TRISCHITTA GIUSEPPE;
elettivamente domiciliato presso lo studio in VIA MUZIO CLEMENTI ,
18 00136 ROMA
ATTORE contro
, ( ) difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. FOSSATI MASSIMO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.SO GALILEO
FERRARIS, 71 10128 CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: richiamate le istanze istruttorie
Accertare e dichiarare la responsabilità della , in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, in ordine alla produzione dei danni subiti dai ricorrenti e, per l'effetto, condannare al risarcimento dei seguenti danni: a) Danno Biologico nella misura di € 506.895,50 o in quella somma ritenuta di giustizia;
b) Danno esistenziale la cui liquidazione ci si rimette all'equo apprezzamento del Giudice. c) Danno da perdita di chance nella misura di € 100.000,00 d) Danno di natura patrimoniale - Danno emergente - spese certificate - spese future nella misura di € 3.780,80
1 Per un totale complessivo di € 610.676,3 , oltre al danno esistenziale, ovvero in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta secondo giustizia e comunque entro la competenza del Giudice adito, oltre ad interessi e rivalutazioni dal fatto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari.
Per parte resistente:
Respingere, per le ragioni indicate in atti, le domande avanzate dal Signor in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto Assolvere la conchiudente da ogni avversaria pretesa;
Con vittoria di compensi, spese legali e tecniche, oltre accessori
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.12.2022 ha chiesto il risarcimento del danno Parte_1 patito a seguito dell'intervento chirurgico presso l'ospedale le Molinette di CP_1
Questi i fatti rappresentati dal ricorrente:
• in data 01.04.2016, dopo essersi alzato bruscamente dal letto, veniva colpito da una Parte_1 crisi sincopale di pochi secondi, con sensazione di cardiopalmo, che si risolveva spontaneamente;
• a seguito di tale episodio, in data 08.04.2016, effettuava visita cardiologica presso l'Ospedale
San Camillo di Roma, ove veniva riscontrata: "familiarità positiva per ipertensione arteriosa... orchiectomia sinistra per torsione del funicolo ... pregressa mononucleosi complicata da epatite all'età di 10 anni";
• veniva consigliata al paziente una valutazione aritmologica, in vista di un eventuale studio elettrofisiologico e, pertanto, in data 16.05.2016, il era ricoverato presso il reparto di Pt_1
Cardiologia dell'Azienda ospedaliera "Le Molinette di " dove veniva eseguito uno studio CP_1 elettrofisiologico endocavitario, le cui risultanze mostravano la presenza di un fascio accessorio occulto postero-settale, quindi si procedeva a raccogliere il consenso per un'ablazione transcatetere del fascio;
2 • in data 17.05.2016, si eseguiva sul paziente un “tentativo infruttuoso di ablazione di via accessoria occulta postero-laterale sostenenti AVRT ortodromica complicato da BAV completo nodale”;
• nel corso del suddetto ricovero, il 19.05.2016 si procedeva ad effettuare sul prove Pt_1 ergometriche, interrotte precocemente a causa di una frequenza di 81 BPM pari al 40% di quella ideale;
• in data 20.05.2016 il paziente veniva dimesso con diagnosi di “…Sindrome di OL Parkinson
White (Paziente asintomatico per cardiopalmo e sincope) da via accessoria occulta postero- settale. Ablazione della via accessoria complicato da BAV nodale con ritmo di scappamento giunzionale a QRS stretto FC 66 bpm. Impianto di Loop recorder LinQ;
• in data 15.12.2017, il si sottoponeva ad un test da sforzo cardiopolmonare presso l'Istituto Pt_1 di Medicina e Scienze dello Sport;
• il 17.04.2019 il si sottoponeva a controllo specialistico cardiologico presso il Policlinico Pt_1
Casilino di Roma, ove si rilevava “… BAV completo persistente in corso di tentativo di ablazione TC di via accessoria occulta …in considerazione del quadro clinico strumentale si consiglia impianto di PMK bicamerale definitivo in regime di ricovero elettivo”;
• veniva ricoverato il 17.05.2019, presso il Reparto Cardiologico del per Controparte_3 impiantare un pacemaker bicamerale definitivo;
• In data 18.02.2020, il giungeva presso il a causa di un episodio di Pt_1 Controparte_4 attacco di panico.
L'attore riteneva sussistente una malpractice dell' che aveva determinato Controparte_5 un esito negativo della procedura di ablazione. In particolare sulla scorta della perizia di parte riteneva che "La complicanza verificatasi in occasione dell'intervento chirurgico eseguito presso l' CP_5
'Le Molinette' di di blocco atrioventricolare non può che considerarsi una criticità dovuta a: 1) CP_1 non utilizzo del sistema di navigazione 3D CARTO che da solo può limitare di molto l'insorgenza di queste complicanze;
2) non contiguità anatomica tra una via settale postero-laterale ed il NAV;
3) approccio retrogrado alla procedura ablativa invece che transettale che avrebbe con alta probabilità diminuito l'instabilità di catetere al momento dell'erogazione. Infatti è ragionevole pensare che nel momento 'terapeutico' il catetere si sia spostato dalla sede voluta ed abbia colpito il NAV recando il blocco atrio-ventricolare completo."
Chiedeva quindi il risarcimento del danno non patrimoniale con personalizzazione, nell'ammontare di € 506.895,50, oltre al danno esistenziale ed al danno da perdita di chance nella sua carriera da sportivo nell'ammontare equitativamente determinato di € 100.000,00. Quantificava il
3 danno patrimoniale in € 3.780,00.
A.O.U CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO si è costituita in giudizio ed ha negato ogni responsabilità a suo carico sia per la scelta dell'intervento di ablazione che per le modalità operative con cui questo era stato attuato, contestando sotto il profilo tecnico tutti gli addebiti mossi dalla perizia di controparte.
Evidenziava che il paziente era stato dettagliatamente informato dei rischi dell'intervento ed aveva prestato il suo consenso informato.
Contestava la parcellizzazione dele preteso danno non patrimoniale e la quantificazione dei danni non patrimoniali da parte ricorrente per la quale in ogni caso si deve tenere conto del pregresso stato di salute del ricorrente e dell'esito di cure alternative. Contestava altresì il preteso danno da perdita di chance e la pretesa risarcitoria delle spese stragiudiziali.
Veniva disposto il mutamento del rito e la causa era istruita a mezzo CTU. E' stata trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
********
L'attore ha ritenuto sussistente una malpractice dell' che aveva Controparte_5 determinato un esito negativo della procedura di ablazione sia sotto il profilo dell'opportunità di eseguire questa procedura considerata la sua sintomatologia lieve;
sia per le modalità esecutive con cui era stato condotto l'intervento.
In merito all'indicazione per l'intervento il Collegio ha ritenuto che
➢ il periziato lamentava “tachicardie” dall'età di 13 anni, che si sono sì attenuate dopo la sospensione del fumo, ma che si sono intensificate nell'ultimo periodo, fino all'episodio di tachicardia prolungata dopo sforzo fisico, avvenuto il giorno 01/04/2016, esitato in sincope con perdita di coscienza e caduta a terra;
➢ gli episodi di tachicardia prima del ricovero presso le Molinette si erano intensificati (fino a 21 episodi nel mese);
➢ queste tachicardie non erano mai state registrate e quindi obiettivate per orientare una corretta diagnosi: lo studio elettrofisiologico era indicato in primis per eseguire una corretta diagnosi di definizione del tipo di aritmia, ma anche per una possibile esclusione di inducibilità dell'aritmia stessa;
4 ➢ solo durante lo studio elettrofisiologico è emersa la chiara diagnosi sulla presenza di una via di conduzione accessoria tra atrio e ventricolo;
tale via accessoria era “occulta”, non era cioè evidente sull'elettrocardiogramma basale, e poteva essere evidenziata solo con lo studio elettrofisiologico stesso;
➢ grazie alla corretta diagnosi, accertata durante lo studio, è quindi emersa l'indicazione a procedere in quella stessa sede all'ablazione transcatetere della stessa con energia di
Radiofrequenza (RF);
➢ se il paziente avesse optato per una terapia farmacologica si sarebbe dovuto interrompere la procedura, ed estrarre i cateteri;
➢ la terapia farmacologica, ha esiti incerti riguardo all'efficacia ed alla possibilità, qualora pure sia efficace e ben tollerata, di essere mantenuta a tempo indeterminato;
➢ la possibilità di una eventuale ablazione era già stata prospettata al paziente prima dell'esecuzione dello studio elettrofisiologico, come desumibile dal modulo di consenso informato sottoscritto dal signor in data 17/05/2016, laddove come atto sanitario viene Pt_1 fornito consenso al seguente atto sanitario proposto: “SEF + ev abl” (abl=ablazione).
In conclusione la condotta dei sanitari che hanno eseguito prima lo studio elettrofisiologico e, come conseguenza della diagnosi emersa solo durante lo stesso, e hanno poi praticato la successiva procedura di tentativo di ablazione, appare del tutto aderente alle buone pratiche cliniche.
In merito alle modalità esecutive dell'intervento la CTU ed i chiarimenti resi all'udienza del
13.5.2025 hanno spiegato quanto segue:
➢ la procedura eseguita il 17.5.2016 è stata condotta in modo appropriato, secondo quanto descritto nel referto riportato in cartella clinica:
• Sono stati introdotti il numero corretto di cateteri che, attraverso la via venosa femorale, hanno raggiunto il cuore e sono stati posizionati nei vari punti idonei a “mappare” sia le normali vie di conduzione, sia i fasci accessori;
• sono state eseguite manovre e test elettrici secondo i protocolli standard, finalizzati a localizzare con precisione e tipizzare i fasci accessori (non si entra in merito ai particolari tecnici, che comunque sono stati appropriati);
➢ è condivisibile il posizionamento del catetere ablatore (catetere che veniva “riscaldato” sulla punta attraverso onde di radiofrequenza RF) per via “retrograda” (cioè con raggiungimento del punto di ablazione da una arteria femorale all'aorta e al ventricolo sinistro) piuttosto che
“anterograda” (cioè con raggiungimento del punto di ablazione attraverso il passaggio dall'atrio
5 destro all'atrio sinistro attraverso la puntura “transettale”). L'approccio per via “anterograda” espone a maggiori rischi di complicanze legate alla puntura transettale;
non permette inoltre una efficace ablazione dal lato ventricolare (difficilmente raggiungibile con tale approccio e invece facilmente raggiungibile con l'approccio “retrogrado” adottato); infine non offre in realtà maggiori probabilità di efficacia ma solo una possibile riduzione di esposizione radiologica
(aspetto questo più importante per gli operatori) e di durata delle procedure, come riportato nelle linee guida della Società Europea di Cardiologia del 2019.
➢ Il Collegio non ha condiviso la tesi attorea secondo cui se la mappatura dei fasci accessori fosse stata eseguita con “l'utilizzo del sistema di navigazione 3 D CARTO che provvede a visualizzare in 3D le strutture anatomiche e non solo con la registrazione elettrica dei potenziali, la procedura sarebbe stata più sicura e si sarebbero evitate le complicanze”; ha spiegato infatti che l'utilizzo del sistema di navigazione 3D CARTO era diffuso e utilizzato routinariamente per l'ablazione di altri tipi di aritmie (fibrillazione atriale in primis, tachicardie ectopiche atriali, tachicardie ventricolari), ma non per migliorare l'efficacia e la sicurezza di ablazione di tachicardie reciprocanti da vie accessorie AV occulte;
il mappaggio 3D avrebbe solo confermato la precisa localizzazione del fascio accessorio già sufficientemente localizzato con l'utilizzo dei potenziali elettrici registrati tra atrio e ventricolo.
➢ Il dr (specialista componente il Collegio ) in sede di chiarimenti ha spiegato i vari Tes_1 passaggi dell'intervento: dopo una prima erogazione che aveva avuto successo, la conduzione anomala è ripresa;
è stata fatta una seconda erogazione anche questa con successo, ma di nuovo la conduzione anomala si è manifestata;
questo vuol dire che la zona era stata correttamente individuata, ma esistevano ramificazioni della conduzione anomala anche nella parte mediale.
Non era opportuno terminare l'intervento dopo le prime due erogazioni che non avevano avuto l'effetto sperato, perché la zona era stata correttamente individuata e si trattava di fare un'ulteriore consolidamento. Ed infatti con un risultato parziale non è detto che la situazione migliori, delle volte è anche peggio. Invece di eseguire la seconda ablazione si sarebbe potuto scegliere di sottoporre il paziente ad una terapia farmacologica per tutta la vita ma con esisti incerti;
oppure si sarebbe potuta tentare in altro momento la procedura di ablazione che però avrebbe presentato lo stesso rischio, perché il fascio non si spostava ma era sempre in quel punto vicino alla zona mediale dove in ogni caso si sarebbe dovuto operare. Una alternativa alla ripetizione del tentativo di ablazione con radiofrequenze (RF) avrebbe potuto essere la scelta di erogare una crioenergia (invece che una RF) per tentare di eliminare la via accessoria. Pur comportando minori rischi di blocco AV completo, è tuttavia opinione comune che l'efficacia
6 della è minore della RF quando si tratta di ablare vie accessorie. L'operatore era Parte_2 motivato in quel momento ad andare avanti perché si stavano avendo risultati positivi.
Per questi motivi
vi era l'indicazione terapeutica a procedere.
Il fatto che durante un intervento di ablazione sia necessario fare più radiofrequenze è del tutto normale come è anche normale che se la situazione non è risolta con le prime due radiofrequenze bisogna spingersi verso la zona più mediale ovviamente senza danneggiare o tenendosi il più lontano possibile dal tessuto a conduzione regolare. Il rischio che il tessuto a conduzione regolare venga danneggiato in questa procedura è un rischio contemplato dell'operazione.
➢ Il tessuto a conduzione anomala su cui è stato fatto il terzo trattamento era vicino alla zona mediale cosa che non poteva essere prevista ex ante, prima dell'intervento, e questo era esso stesso un indice di rischio aggiuntivo. Per raggiungere questa zona, è stato danneggiato il tessuto a conduzione regolare. Operare nella zona mediale in questo caso, tuttavia aveva un'indicazione specifica e quindi andava fatto;
con la precisazione che il rischio si accresceva fino all'1-2% mentre nella zona iniziale posteriore era solo dello 0,2%.
➢ Il blocco atrio-ventricolare permanente è stato quindi conseguenza di un tentativo di eseguire una ablazione efficace, che ha esposto il paziente ad un rischio maggiore correlato: o ad uno spostamento più vicino alle normali vie di conduzione atrio-ventricolari; o ad una possibile maggior vicinanza delle normali vie di conduzione alla via accessoria, situazione questa non prevedibile.
➢ A quel punto prendendo atto sia del blocco atrio-ventricolare completo prodotto sia della mancata ablazione invece della via accessoria (che era invero il target della procedura), la procedura è stata obbligatoriamente interrotta;
➢ l'esito infausto dell'intervento, è un fatto meramente accidentale che appunto rientra nell'1%, massimo 2%, dei casi che rappresentano quel rischio imprevedibile a cui il paziente è chiamato a dare il suo consenso.
➢ l'1% di rischio va parametrato alla necessità di conseguire un risultato che, ove non raggiunto, è molto più pericoloso per la salute;
quindi era corretto andare avanti fino a quando la via di trasmissione anomala non fosse stata interrotta definitivamente.
➢ il rischio di operare nella zona mediale era previsto nel consenso informato.
➢ Nel referto della procedura c'è scritto che con il paziente sono stati discussi i rischi ed i benefici dopo aver individuato il fascio anomalo e poi si parte con la prima, seconda e terza ablazione. È verosimile che in quel momento gli operatori non sapessero ancora che fosse necessaria una
7 terza radiofrequenza nella zona mediana.
In definitiva dalla consulenza e dai docenti prodotti ( in particolare il consenso informato), si devono trare le seguenti conclusioni:
❖ Vi era l'indicazione ad eseguire lo studio elettrofisiologico e poi la procedura di ablazione;
❖ È stato corretto il posizionamento del catetere ablatore per via “retrograda” che non ha avuto conseguenze sull'intervento;
❖ Non ha in alcun modo influito sull'esito dell'intervento il mancato utilizzo del sistema di navigazione 3D CARTO perché comunque la zona a conduzione anomale è stata precisamente individuata;
❖ È fatto normale in una procedura di ablazione eseguire più radiofrequenze durante l'intervento per consolidare il risultato con una terza ed anche una eventuale quarta appplicazione.
❖ Nel caso di specie vi erano indicazioni specifiche ad eseguire la terza radiofrequenza nella zona mediale, per interrompere la via di trasmissione anomala, sebbene questo comportasse un innalzamento del rischio da 0,2 a 1-2%
❖ l'1% di rischio va parametrato alla necessità di conseguire un risultato che, ove non raggiunto, è molto più pericoloso per la salute;
❖ Il blocco ventricolare è stato una conseguenza di un tentativo di eseguire una ablazione efficace, che ha esposto il paziente ad un rischio maggiore correlato;
❖ l'esito infausto dell'intervento, è un fatto meramente accidentale che appunto rientra nell'1%, massimo 2%, dei casi che rappresentano quel rischio imprevedibile a cui il paziente è chiamato a dare il suo consenso.
❖ Si deve ritenere che il consenso prestato dal paziente coprisse anche la terza radiofrequenza eseguita dai sanitari poiché in una procedura di ablazione l'intervento è unico e le radiofrequenze possono essere plurime, senza possibilità di sapere a priori quante ne saranno necessarie. Ed infatti nel consenso informato sottoscritto dal la procedura è indicata come Pt_1 ablazione e non vengono quantificate le erogazioni necessarie. Nel consenso è indicata inoltre la possibilità che durante l'intervento sorga la necessità di eseguire manovre non prevedibili in anticipo per le quali potrebbe non essere possibile acquisire il consenso dal paziente. Nel consenso sottoscritto sono indicate tutte le percentuali di rischio fino ad un massimo del 4,5% e comunque indicate nella media dai sanitari delle Molinette del 1,79%, percentuale in linea con il rischio che è stato assunto di procedere nella zona mediale con la terza radiofrequenza.
8 Si deve concludere che nessuna responsabilità può essere ascritta ai sanitari delle Molinette, dovendosi imputare l'evento infausto un fatto meramente accidentale che appunto rientra nel rischio maggiore correlato dell'1%, massimo 2%.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte ricorrente soccombente
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a 1.000.000,00 vengono ridotti al 30% i compensi per la fase istruttoria considerato che non sono state assunte prove, tuttavia è stata svolta una complessa CTU con chiarimenti in udienza.
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 4.607,00 per la fase di studio
€ 3.950,70 ( 3.039 + 30% per collegamenti ipertestuali per la fase introduttiva)
€ 9.473,80 per la fase istruttoria
€ 8.013,00 per la fase decisionale
Totale € 26.044,50
Spese di CTU a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 contro , ogni diversa
[...] Controparte_1 istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
respinge la domanda attorea dichiara tenuto e condanna ll'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Parte_1
, liquidandole in € 26.044,50 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 19.5.2025, a carico di parte ricorrente.
9 Torino, 2/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 23859/2022 promossa da:
(C.F. ) difeso dagli avv.ti COLANGELO MAURIZIO e Parte_1 C.F._1
TRISCHITTA GIUSEPPE;
elettivamente domiciliato presso lo studio in VIA MUZIO CLEMENTI ,
18 00136 ROMA
ATTORE contro
, ( ) difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. FOSSATI MASSIMO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.SO GALILEO
FERRARIS, 71 10128 CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: richiamate le istanze istruttorie
Accertare e dichiarare la responsabilità della , in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, in ordine alla produzione dei danni subiti dai ricorrenti e, per l'effetto, condannare al risarcimento dei seguenti danni: a) Danno Biologico nella misura di € 506.895,50 o in quella somma ritenuta di giustizia;
b) Danno esistenziale la cui liquidazione ci si rimette all'equo apprezzamento del Giudice. c) Danno da perdita di chance nella misura di € 100.000,00 d) Danno di natura patrimoniale - Danno emergente - spese certificate - spese future nella misura di € 3.780,80
1 Per un totale complessivo di € 610.676,3 , oltre al danno esistenziale, ovvero in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta secondo giustizia e comunque entro la competenza del Giudice adito, oltre ad interessi e rivalutazioni dal fatto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari.
Per parte resistente:
Respingere, per le ragioni indicate in atti, le domande avanzate dal Signor in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto Assolvere la conchiudente da ogni avversaria pretesa;
Con vittoria di compensi, spese legali e tecniche, oltre accessori
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.12.2022 ha chiesto il risarcimento del danno Parte_1 patito a seguito dell'intervento chirurgico presso l'ospedale le Molinette di CP_1
Questi i fatti rappresentati dal ricorrente:
• in data 01.04.2016, dopo essersi alzato bruscamente dal letto, veniva colpito da una Parte_1 crisi sincopale di pochi secondi, con sensazione di cardiopalmo, che si risolveva spontaneamente;
• a seguito di tale episodio, in data 08.04.2016, effettuava visita cardiologica presso l'Ospedale
San Camillo di Roma, ove veniva riscontrata: "familiarità positiva per ipertensione arteriosa... orchiectomia sinistra per torsione del funicolo ... pregressa mononucleosi complicata da epatite all'età di 10 anni";
• veniva consigliata al paziente una valutazione aritmologica, in vista di un eventuale studio elettrofisiologico e, pertanto, in data 16.05.2016, il era ricoverato presso il reparto di Pt_1
Cardiologia dell'Azienda ospedaliera "Le Molinette di " dove veniva eseguito uno studio CP_1 elettrofisiologico endocavitario, le cui risultanze mostravano la presenza di un fascio accessorio occulto postero-settale, quindi si procedeva a raccogliere il consenso per un'ablazione transcatetere del fascio;
2 • in data 17.05.2016, si eseguiva sul paziente un “tentativo infruttuoso di ablazione di via accessoria occulta postero-laterale sostenenti AVRT ortodromica complicato da BAV completo nodale”;
• nel corso del suddetto ricovero, il 19.05.2016 si procedeva ad effettuare sul prove Pt_1 ergometriche, interrotte precocemente a causa di una frequenza di 81 BPM pari al 40% di quella ideale;
• in data 20.05.2016 il paziente veniva dimesso con diagnosi di “…Sindrome di OL Parkinson
White (Paziente asintomatico per cardiopalmo e sincope) da via accessoria occulta postero- settale. Ablazione della via accessoria complicato da BAV nodale con ritmo di scappamento giunzionale a QRS stretto FC 66 bpm. Impianto di Loop recorder LinQ;
• in data 15.12.2017, il si sottoponeva ad un test da sforzo cardiopolmonare presso l'Istituto Pt_1 di Medicina e Scienze dello Sport;
• il 17.04.2019 il si sottoponeva a controllo specialistico cardiologico presso il Policlinico Pt_1
Casilino di Roma, ove si rilevava “… BAV completo persistente in corso di tentativo di ablazione TC di via accessoria occulta …in considerazione del quadro clinico strumentale si consiglia impianto di PMK bicamerale definitivo in regime di ricovero elettivo”;
• veniva ricoverato il 17.05.2019, presso il Reparto Cardiologico del per Controparte_3 impiantare un pacemaker bicamerale definitivo;
• In data 18.02.2020, il giungeva presso il a causa di un episodio di Pt_1 Controparte_4 attacco di panico.
L'attore riteneva sussistente una malpractice dell' che aveva determinato Controparte_5 un esito negativo della procedura di ablazione. In particolare sulla scorta della perizia di parte riteneva che "La complicanza verificatasi in occasione dell'intervento chirurgico eseguito presso l' CP_5
'Le Molinette' di di blocco atrioventricolare non può che considerarsi una criticità dovuta a: 1) CP_1 non utilizzo del sistema di navigazione 3D CARTO che da solo può limitare di molto l'insorgenza di queste complicanze;
2) non contiguità anatomica tra una via settale postero-laterale ed il NAV;
3) approccio retrogrado alla procedura ablativa invece che transettale che avrebbe con alta probabilità diminuito l'instabilità di catetere al momento dell'erogazione. Infatti è ragionevole pensare che nel momento 'terapeutico' il catetere si sia spostato dalla sede voluta ed abbia colpito il NAV recando il blocco atrio-ventricolare completo."
Chiedeva quindi il risarcimento del danno non patrimoniale con personalizzazione, nell'ammontare di € 506.895,50, oltre al danno esistenziale ed al danno da perdita di chance nella sua carriera da sportivo nell'ammontare equitativamente determinato di € 100.000,00. Quantificava il
3 danno patrimoniale in € 3.780,00.
A.O.U CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO si è costituita in giudizio ed ha negato ogni responsabilità a suo carico sia per la scelta dell'intervento di ablazione che per le modalità operative con cui questo era stato attuato, contestando sotto il profilo tecnico tutti gli addebiti mossi dalla perizia di controparte.
Evidenziava che il paziente era stato dettagliatamente informato dei rischi dell'intervento ed aveva prestato il suo consenso informato.
Contestava la parcellizzazione dele preteso danno non patrimoniale e la quantificazione dei danni non patrimoniali da parte ricorrente per la quale in ogni caso si deve tenere conto del pregresso stato di salute del ricorrente e dell'esito di cure alternative. Contestava altresì il preteso danno da perdita di chance e la pretesa risarcitoria delle spese stragiudiziali.
Veniva disposto il mutamento del rito e la causa era istruita a mezzo CTU. E' stata trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
********
L'attore ha ritenuto sussistente una malpractice dell' che aveva Controparte_5 determinato un esito negativo della procedura di ablazione sia sotto il profilo dell'opportunità di eseguire questa procedura considerata la sua sintomatologia lieve;
sia per le modalità esecutive con cui era stato condotto l'intervento.
In merito all'indicazione per l'intervento il Collegio ha ritenuto che
➢ il periziato lamentava “tachicardie” dall'età di 13 anni, che si sono sì attenuate dopo la sospensione del fumo, ma che si sono intensificate nell'ultimo periodo, fino all'episodio di tachicardia prolungata dopo sforzo fisico, avvenuto il giorno 01/04/2016, esitato in sincope con perdita di coscienza e caduta a terra;
➢ gli episodi di tachicardia prima del ricovero presso le Molinette si erano intensificati (fino a 21 episodi nel mese);
➢ queste tachicardie non erano mai state registrate e quindi obiettivate per orientare una corretta diagnosi: lo studio elettrofisiologico era indicato in primis per eseguire una corretta diagnosi di definizione del tipo di aritmia, ma anche per una possibile esclusione di inducibilità dell'aritmia stessa;
4 ➢ solo durante lo studio elettrofisiologico è emersa la chiara diagnosi sulla presenza di una via di conduzione accessoria tra atrio e ventricolo;
tale via accessoria era “occulta”, non era cioè evidente sull'elettrocardiogramma basale, e poteva essere evidenziata solo con lo studio elettrofisiologico stesso;
➢ grazie alla corretta diagnosi, accertata durante lo studio, è quindi emersa l'indicazione a procedere in quella stessa sede all'ablazione transcatetere della stessa con energia di
Radiofrequenza (RF);
➢ se il paziente avesse optato per una terapia farmacologica si sarebbe dovuto interrompere la procedura, ed estrarre i cateteri;
➢ la terapia farmacologica, ha esiti incerti riguardo all'efficacia ed alla possibilità, qualora pure sia efficace e ben tollerata, di essere mantenuta a tempo indeterminato;
➢ la possibilità di una eventuale ablazione era già stata prospettata al paziente prima dell'esecuzione dello studio elettrofisiologico, come desumibile dal modulo di consenso informato sottoscritto dal signor in data 17/05/2016, laddove come atto sanitario viene Pt_1 fornito consenso al seguente atto sanitario proposto: “SEF + ev abl” (abl=ablazione).
In conclusione la condotta dei sanitari che hanno eseguito prima lo studio elettrofisiologico e, come conseguenza della diagnosi emersa solo durante lo stesso, e hanno poi praticato la successiva procedura di tentativo di ablazione, appare del tutto aderente alle buone pratiche cliniche.
In merito alle modalità esecutive dell'intervento la CTU ed i chiarimenti resi all'udienza del
13.5.2025 hanno spiegato quanto segue:
➢ la procedura eseguita il 17.5.2016 è stata condotta in modo appropriato, secondo quanto descritto nel referto riportato in cartella clinica:
• Sono stati introdotti il numero corretto di cateteri che, attraverso la via venosa femorale, hanno raggiunto il cuore e sono stati posizionati nei vari punti idonei a “mappare” sia le normali vie di conduzione, sia i fasci accessori;
• sono state eseguite manovre e test elettrici secondo i protocolli standard, finalizzati a localizzare con precisione e tipizzare i fasci accessori (non si entra in merito ai particolari tecnici, che comunque sono stati appropriati);
➢ è condivisibile il posizionamento del catetere ablatore (catetere che veniva “riscaldato” sulla punta attraverso onde di radiofrequenza RF) per via “retrograda” (cioè con raggiungimento del punto di ablazione da una arteria femorale all'aorta e al ventricolo sinistro) piuttosto che
“anterograda” (cioè con raggiungimento del punto di ablazione attraverso il passaggio dall'atrio
5 destro all'atrio sinistro attraverso la puntura “transettale”). L'approccio per via “anterograda” espone a maggiori rischi di complicanze legate alla puntura transettale;
non permette inoltre una efficace ablazione dal lato ventricolare (difficilmente raggiungibile con tale approccio e invece facilmente raggiungibile con l'approccio “retrogrado” adottato); infine non offre in realtà maggiori probabilità di efficacia ma solo una possibile riduzione di esposizione radiologica
(aspetto questo più importante per gli operatori) e di durata delle procedure, come riportato nelle linee guida della Società Europea di Cardiologia del 2019.
➢ Il Collegio non ha condiviso la tesi attorea secondo cui se la mappatura dei fasci accessori fosse stata eseguita con “l'utilizzo del sistema di navigazione 3 D CARTO che provvede a visualizzare in 3D le strutture anatomiche e non solo con la registrazione elettrica dei potenziali, la procedura sarebbe stata più sicura e si sarebbero evitate le complicanze”; ha spiegato infatti che l'utilizzo del sistema di navigazione 3D CARTO era diffuso e utilizzato routinariamente per l'ablazione di altri tipi di aritmie (fibrillazione atriale in primis, tachicardie ectopiche atriali, tachicardie ventricolari), ma non per migliorare l'efficacia e la sicurezza di ablazione di tachicardie reciprocanti da vie accessorie AV occulte;
il mappaggio 3D avrebbe solo confermato la precisa localizzazione del fascio accessorio già sufficientemente localizzato con l'utilizzo dei potenziali elettrici registrati tra atrio e ventricolo.
➢ Il dr (specialista componente il Collegio ) in sede di chiarimenti ha spiegato i vari Tes_1 passaggi dell'intervento: dopo una prima erogazione che aveva avuto successo, la conduzione anomala è ripresa;
è stata fatta una seconda erogazione anche questa con successo, ma di nuovo la conduzione anomala si è manifestata;
questo vuol dire che la zona era stata correttamente individuata, ma esistevano ramificazioni della conduzione anomala anche nella parte mediale.
Non era opportuno terminare l'intervento dopo le prime due erogazioni che non avevano avuto l'effetto sperato, perché la zona era stata correttamente individuata e si trattava di fare un'ulteriore consolidamento. Ed infatti con un risultato parziale non è detto che la situazione migliori, delle volte è anche peggio. Invece di eseguire la seconda ablazione si sarebbe potuto scegliere di sottoporre il paziente ad una terapia farmacologica per tutta la vita ma con esisti incerti;
oppure si sarebbe potuta tentare in altro momento la procedura di ablazione che però avrebbe presentato lo stesso rischio, perché il fascio non si spostava ma era sempre in quel punto vicino alla zona mediale dove in ogni caso si sarebbe dovuto operare. Una alternativa alla ripetizione del tentativo di ablazione con radiofrequenze (RF) avrebbe potuto essere la scelta di erogare una crioenergia (invece che una RF) per tentare di eliminare la via accessoria. Pur comportando minori rischi di blocco AV completo, è tuttavia opinione comune che l'efficacia
6 della è minore della RF quando si tratta di ablare vie accessorie. L'operatore era Parte_2 motivato in quel momento ad andare avanti perché si stavano avendo risultati positivi.
Per questi motivi
vi era l'indicazione terapeutica a procedere.
Il fatto che durante un intervento di ablazione sia necessario fare più radiofrequenze è del tutto normale come è anche normale che se la situazione non è risolta con le prime due radiofrequenze bisogna spingersi verso la zona più mediale ovviamente senza danneggiare o tenendosi il più lontano possibile dal tessuto a conduzione regolare. Il rischio che il tessuto a conduzione regolare venga danneggiato in questa procedura è un rischio contemplato dell'operazione.
➢ Il tessuto a conduzione anomala su cui è stato fatto il terzo trattamento era vicino alla zona mediale cosa che non poteva essere prevista ex ante, prima dell'intervento, e questo era esso stesso un indice di rischio aggiuntivo. Per raggiungere questa zona, è stato danneggiato il tessuto a conduzione regolare. Operare nella zona mediale in questo caso, tuttavia aveva un'indicazione specifica e quindi andava fatto;
con la precisazione che il rischio si accresceva fino all'1-2% mentre nella zona iniziale posteriore era solo dello 0,2%.
➢ Il blocco atrio-ventricolare permanente è stato quindi conseguenza di un tentativo di eseguire una ablazione efficace, che ha esposto il paziente ad un rischio maggiore correlato: o ad uno spostamento più vicino alle normali vie di conduzione atrio-ventricolari; o ad una possibile maggior vicinanza delle normali vie di conduzione alla via accessoria, situazione questa non prevedibile.
➢ A quel punto prendendo atto sia del blocco atrio-ventricolare completo prodotto sia della mancata ablazione invece della via accessoria (che era invero il target della procedura), la procedura è stata obbligatoriamente interrotta;
➢ l'esito infausto dell'intervento, è un fatto meramente accidentale che appunto rientra nell'1%, massimo 2%, dei casi che rappresentano quel rischio imprevedibile a cui il paziente è chiamato a dare il suo consenso.
➢ l'1% di rischio va parametrato alla necessità di conseguire un risultato che, ove non raggiunto, è molto più pericoloso per la salute;
quindi era corretto andare avanti fino a quando la via di trasmissione anomala non fosse stata interrotta definitivamente.
➢ il rischio di operare nella zona mediale era previsto nel consenso informato.
➢ Nel referto della procedura c'è scritto che con il paziente sono stati discussi i rischi ed i benefici dopo aver individuato il fascio anomalo e poi si parte con la prima, seconda e terza ablazione. È verosimile che in quel momento gli operatori non sapessero ancora che fosse necessaria una
7 terza radiofrequenza nella zona mediana.
In definitiva dalla consulenza e dai docenti prodotti ( in particolare il consenso informato), si devono trare le seguenti conclusioni:
❖ Vi era l'indicazione ad eseguire lo studio elettrofisiologico e poi la procedura di ablazione;
❖ È stato corretto il posizionamento del catetere ablatore per via “retrograda” che non ha avuto conseguenze sull'intervento;
❖ Non ha in alcun modo influito sull'esito dell'intervento il mancato utilizzo del sistema di navigazione 3D CARTO perché comunque la zona a conduzione anomale è stata precisamente individuata;
❖ È fatto normale in una procedura di ablazione eseguire più radiofrequenze durante l'intervento per consolidare il risultato con una terza ed anche una eventuale quarta appplicazione.
❖ Nel caso di specie vi erano indicazioni specifiche ad eseguire la terza radiofrequenza nella zona mediale, per interrompere la via di trasmissione anomala, sebbene questo comportasse un innalzamento del rischio da 0,2 a 1-2%
❖ l'1% di rischio va parametrato alla necessità di conseguire un risultato che, ove non raggiunto, è molto più pericoloso per la salute;
❖ Il blocco ventricolare è stato una conseguenza di un tentativo di eseguire una ablazione efficace, che ha esposto il paziente ad un rischio maggiore correlato;
❖ l'esito infausto dell'intervento, è un fatto meramente accidentale che appunto rientra nell'1%, massimo 2%, dei casi che rappresentano quel rischio imprevedibile a cui il paziente è chiamato a dare il suo consenso.
❖ Si deve ritenere che il consenso prestato dal paziente coprisse anche la terza radiofrequenza eseguita dai sanitari poiché in una procedura di ablazione l'intervento è unico e le radiofrequenze possono essere plurime, senza possibilità di sapere a priori quante ne saranno necessarie. Ed infatti nel consenso informato sottoscritto dal la procedura è indicata come Pt_1 ablazione e non vengono quantificate le erogazioni necessarie. Nel consenso è indicata inoltre la possibilità che durante l'intervento sorga la necessità di eseguire manovre non prevedibili in anticipo per le quali potrebbe non essere possibile acquisire il consenso dal paziente. Nel consenso sottoscritto sono indicate tutte le percentuali di rischio fino ad un massimo del 4,5% e comunque indicate nella media dai sanitari delle Molinette del 1,79%, percentuale in linea con il rischio che è stato assunto di procedere nella zona mediale con la terza radiofrequenza.
8 Si deve concludere che nessuna responsabilità può essere ascritta ai sanitari delle Molinette, dovendosi imputare l'evento infausto un fatto meramente accidentale che appunto rientra nel rischio maggiore correlato dell'1%, massimo 2%.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte ricorrente soccombente
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a 1.000.000,00 vengono ridotti al 30% i compensi per la fase istruttoria considerato che non sono state assunte prove, tuttavia è stata svolta una complessa CTU con chiarimenti in udienza.
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 4.607,00 per la fase di studio
€ 3.950,70 ( 3.039 + 30% per collegamenti ipertestuali per la fase introduttiva)
€ 9.473,80 per la fase istruttoria
€ 8.013,00 per la fase decisionale
Totale € 26.044,50
Spese di CTU a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 contro , ogni diversa
[...] Controparte_1 istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
respinge la domanda attorea dichiara tenuto e condanna ll'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Parte_1
, liquidandole in € 26.044,50 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 19.5.2025, a carico di parte ricorrente.
9 Torino, 2/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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