Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione II civile-Crisi d'Impresa
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in data 20.03.2025 nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott.ssa Luisa Vasile Presidente dott. Luca Giani Giudice relatore dott. Francesco Pipicelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento n. 406-1/2025 Ruolo P.U. avente ad oggetto la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale di:
ME-TEK SRL (C.F./P.IVA 02312290972), N. REA MI2084064, in persona del legale rappresentante p.t., Rag Cecchi Adriano, con sede legale in Milano (MI), Corso Buenos Aires n. 37, rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetto Iannone del Foro di Milano (c.f.
[...]), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in
Milano, via Larga, 7, elegge domicilio (p.e.c.: benedeto.iannone@milano.pecavvoca.it - fax
02/36581841), giusta procura agli atti
RICORRENTE IN PROPRIO
letto il ricorso di liquidazione giudiziale presentato in data 18.03.2025 dalla suddetta società; esaminata la documentazione prodotta;
udita la relazione del giudice incaricato dell'istruttoria, ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale e in particolare che:
• sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche), la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi
SEZIONE II CIVILE
principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in
Milano, né risulta altrimenti individuabile un'altra sede principale;
• la società debitrice ha depositato la documentazione prevista dall'art. 39 CCII e ha in particolare dimostrato di essere un'impresa, di fatto inattiva, avente il seguente oggetto sociale “commercio di materiali ferrosi e non ferrosi” come da visura camerale agli atti e di non presentare congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII.
E segnatamente si consideri che dall'ultimo bilancio depositato presso il R.I. (esercizio
2021) risulta il superamento delle soglie dimensionali, come segue: per l'anno 2021: a) attivo € 5.662.967; b) ricavi € 18.307.302; c) debiti € 5.238.967; superamento delle soglie che permane anche per gli anni successivi, come da progetti di bilancio, allegati da parte ricorrente;
in ogni caso si consideri che l'esposizione verso l'Erario come da estratti di ruolo prodotti dal ricorrente in proprio sub doc.ti 16a, 16b e 16c è superiore a 15 milioni di euro.
Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è pertanto complessivamente ben superiore a € 30.000 come da dichiarazioni confessorie di parte debitrice e come da documentazione testé richiamata;
• la ricorrente in proprio si trova in stato di insolvenza secondo quanto previsto dall'art. 121
CCII, come risulta dimostrato dalle sue stesse ammissioni (l'esistenza di ingenti debiti scaduti e non pagati), dalla cessazione dell'attività e dall'assenza di attivo per far fronte alle passività.
PQM
Visti gli articoli 26 e ss CCII;
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di ME-TEK SRL (C.F./P.IVA
02312290972), con sede legale in Milano (MI), Corso Buenos Aires n. 37;
2. DICHIARA che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE)
848/2015;
3. NOMINA giudice delegato il dott. Luca Giani;
4. NOMINA Curatore l'avv. FRANCESCO CAPUTO professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
5. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza,
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
6. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 18.06.2025 alle ore 11,40 davanti al giudice delegato, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
udienza che verrà celebrata con modalità da remoto mediante applicativo Teams utilizzando il seguente link del GD:
Partecipa alla riunione ora
7. ASSEGNA ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
8. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
9. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
6) ad accedere alla Banca dati PRA in regime di esenzione di importi per estrapolare la visura dell'impresa debitrice;
10. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
11. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
12. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile in data 20.03.2025
Il Giudice rel. ed. est.
dott. Luca Giani Il Presidente
dott.sa Luisa Vasile
Pagina nr. 4