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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/04/2025, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott. Silvia Di Matteo - presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano -consigliere dott. Maria Teresa Laurito- giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 5640 del ruolo generale dell'anno
2019
tra
, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Lo Conte Parte 1
- appellante e
rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avvocato Giorgio Cintio
appellata avverso
sentenza Tribunale di Roma n. 2649 dell'anno 2019
oggetto opposizione a precetto conclusioni come in atti
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma accoglieva l'opposizione al precetto proposta da Controparte 1
[...] nei confronti di Parte 1 sulla considerazione che il Pt 1 fosse privo di legittimazione attiva in ordine all'azione di recupero del credito.
Secondo il Tribunale, il Pt 1 non avrebbe potuto agire in via esecutiva sulla base di una sentenza, emessa dal Tribunale di Roma in data 19 luglio 2007 in favore della società Controparte_2 (che rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla
[...]
perché, nel corso di quel giudizio di Controparte_1
opposizione a decreto ingiuntivo, e cioè in data 7 febbraio 2005, la società CP 2 era stata cancellata dal registro delle imprese.
Per il Tribunale - che riferisce di prendere spunto dalle note sentenze delle
Sezioni Unite del 2013 (nn. 6070, 6071 e 6072) - il titolo esecutivo in favore della società doveva ritenersi appartenere alla categoria dei crediti “incerti o illiquidi, la cui non inclusione o citazione nell'atto di scioglimento della società e l'omessa deliberazione di una attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), anche da parte dei soci medesimi, in luogo del soggetto giuridico cessato, consente di ritenere che la società e i soci vi abbiano rinunciato a favore di una più rapida conclusione del processo estintivo".
Avverso la detta sentenza insorgeva il Pt_1
Si costituiva per resistere la Controparte 1
CP_1
[...]
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 16 gennaio
2025 con i termini per il deposito di scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa la richiesta di interruzione del processo sulla riferita circostanza che la
[…]
era stata sottoposta allo scioglimento ex art. Controparte_1
2545 septiesdecies c.c., con nomina di un commissario liquidatore.
In effetti, la causa prosegue, come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza di legittimità (Cass. 21 gennaio 2016, n. 1083; Cass. 10 febbraio
2020, n. 3015), nei confronti del commissario liquidatore.
Nel merito, l'appello è fondato.
Va osservato, in proposito, che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che "Nel caso di cancellazione della società dal registro delle imprese non può ritenersi automaticamente rinunciato il credito controverso (nella specie derivante dall'azione promossa ex art. 2476 c.c.), atteso che la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, salvo la remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c., che deve essere allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore" (Cass. 31 dicembre 2020, n. 30075).
La Suprema Corte "è concorde nell'escludere che la mera cancellazione di una società dal registro delle imprese possa, di per sé sola, per la sua evidente equivocità, reputarsi sufficiente a dedurne la remissione del credito fatto valere in giudizio, la quale deve essere, invece, allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria" (Cass. 14 giugno 2024, n. 16607).
Va anzi rilevato - come è successo nel caso di specie - che “la mancata dichiarazione del difensore, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., ai fini della interruzione del processo e la prosecuzione del medesimo, pur dopo l'avvenuta cancellazione della società, costituisce un elemento in senso contrario rispetto ad un'ipotizzata volontà abdicativa: essendo ragionevolmente presumibile, piuttosto, in generale che il difensore, mandatario della società, avesse in tal senso concordato con la stessa la linea difensiva da tenere, anche nell'interesse dei soci, il cui sostrato personale riemerge proprio nel momento della cancellazione del soggetto collettivo" (Cass. 16607/24).
In questo quadro - stante la totale assenza di una volontà remissoria (e, anzi, esistendo elementi presuntivi di segno contrario) – si deve concludere che il Pt_1 quale socio, è titolare del diritto di credito già accertato giurisdizionalmente in favore della società Controparte 2 di cui il Pt 1 era appunto socio.
Conclusivamente, in riforma della impugnata sentenza, l'opposizione al precetto proposta da Controparte_1
[...] deve essere rigettata.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte 1
del Tribunale di Roma n. 2649 dell'anno 2019 così decide in totale riforma della stessa:
a) rigetta l'opposizione di Controparte 1
[...] ;
b) condanna la CP_1 Controparte_1
[...] alla rifusione, in favore di Parte 1 delle spese di entrambi i gradi del
,
giudizio che si liquidano, quanto al giudizio avanti al Tribunale, in complessivi euro 7.616,00, e, quanto al presente giudizio, in complessivi euro 6.946,00, oltre a rimborso del contributo unificato, e, per entrambi i gradi, del rimborso forfetario
15% e degli oneri accessori di legge se dovuti.
Roma, li 23 aprile
Il Presidente estensore