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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 282/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente RAMONDINI ELIO, Relatore MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6362/2024 depositato il 24/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 002746 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4249/2025 depositato il 18/11/2025 Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/12/2024 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, la cartella di pagamento n. 06820240102905909000 e del ruolo in essa contenuto n. 002746/2024 in relazione ad imposta di Registro per l'anno 2019, premettendo che trattavasi della liquidazione dell'imposta di registro in ordine alla sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 000006756/2019 del 9/7/2019 riformata in appello dalla Corte di Appello di Milano in data 1/2/2022 che annullava la sentenza di primo grado, e lamentando 1) la nullità della iscrizione a ruolo per mancanza del presupposto impositivo atteso che era venuto meno per effetto dell'annullamento della sentenza del Tribunale Civile di Milano da parte della Corte di Appello di Milano che era passata in giudicato, e che la resistente avrebbe dovuto annullare in autonomia la pretesa imposta di registro invece di iscriverla illegittimamente a ruolo. Chiedeva quindi l'annullamento del provvedimento impugnato.
Si costituiva in data 27/1/2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, presentando anche documenti e memorie in data 24/10/2025, controdeducendo in ordine a) alla mancanza di prova del passaggio in giudicato della sentenza di appello, presupposto per l'applicazione dell'art. 37 TUR, rendendosi disponibile a rivedere la propria posizione con il deposito del documento attestante la definitività della sentenza di secondo grado. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18/11/2025 il ricorso veniva discusso e posto in decisione.
Per quanto concerne il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 cpc si rinvia agli atti delle parti, alla documentazione versata in causa ed al verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art 37 del Testo unico dell'imposta di registro “Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato … Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha eseguito la registrazione”.
Il dispositivo dell'art. 77 TUR ribadisce che “Il rimborso dell'imposta, della sanzione amministrativa e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione”.
Tale sistema normativo da un lato legittima la sottoposizione della sentenza del Tribunale Civile di Milano del 9/7/2019 all'imposta di registro, e dall'altro ribadisce le modalità operative e temporali per ricevere il rimborso dell'imposta da parte dell'avente diritto, che dovrà quindi provare la propria posizione soggettiva producendo, nel caso di specie, la prova del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado che ha fatto venire meno il presupposto dell'imposta.
Non risulta, agli atti, prova che il ricorrente abbia fornito alla resistente il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado quale requisito richiesto per il rimborso dall'art. 37 TUR, e tale prova non risulta neanche versata in atti per le eventuali valutazioni della Corte. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Milano, 18 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice estensore
IC ND LI ON
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente RAMONDINI ELIO, Relatore MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6362/2024 depositato il 24/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 002746 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4249/2025 depositato il 18/11/2025 Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/12/2024 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, la cartella di pagamento n. 06820240102905909000 e del ruolo in essa contenuto n. 002746/2024 in relazione ad imposta di Registro per l'anno 2019, premettendo che trattavasi della liquidazione dell'imposta di registro in ordine alla sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 000006756/2019 del 9/7/2019 riformata in appello dalla Corte di Appello di Milano in data 1/2/2022 che annullava la sentenza di primo grado, e lamentando 1) la nullità della iscrizione a ruolo per mancanza del presupposto impositivo atteso che era venuto meno per effetto dell'annullamento della sentenza del Tribunale Civile di Milano da parte della Corte di Appello di Milano che era passata in giudicato, e che la resistente avrebbe dovuto annullare in autonomia la pretesa imposta di registro invece di iscriverla illegittimamente a ruolo. Chiedeva quindi l'annullamento del provvedimento impugnato.
Si costituiva in data 27/1/2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, presentando anche documenti e memorie in data 24/10/2025, controdeducendo in ordine a) alla mancanza di prova del passaggio in giudicato della sentenza di appello, presupposto per l'applicazione dell'art. 37 TUR, rendendosi disponibile a rivedere la propria posizione con il deposito del documento attestante la definitività della sentenza di secondo grado. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18/11/2025 il ricorso veniva discusso e posto in decisione.
Per quanto concerne il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 cpc si rinvia agli atti delle parti, alla documentazione versata in causa ed al verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art 37 del Testo unico dell'imposta di registro “Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato … Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha eseguito la registrazione”.
Il dispositivo dell'art. 77 TUR ribadisce che “Il rimborso dell'imposta, della sanzione amministrativa e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione”.
Tale sistema normativo da un lato legittima la sottoposizione della sentenza del Tribunale Civile di Milano del 9/7/2019 all'imposta di registro, e dall'altro ribadisce le modalità operative e temporali per ricevere il rimborso dell'imposta da parte dell'avente diritto, che dovrà quindi provare la propria posizione soggettiva producendo, nel caso di specie, la prova del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado che ha fatto venire meno il presupposto dell'imposta.
Non risulta, agli atti, prova che il ricorrente abbia fornito alla resistente il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado quale requisito richiesto per il rimborso dall'art. 37 TUR, e tale prova non risulta neanche versata in atti per le eventuali valutazioni della Corte. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Milano, 18 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice estensore
IC ND LI ON