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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 23/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Campobasso
Sezione Civile
Udienza del 23 gennaio 2025
N. R.G. 584/2021
Verbale di Udienza del 23/01/2025 G.I. Dott.ssa F. Girardi
Addì 23 del mese di gennaio 2025, dinanzi alla dott.ssa F. Girardi sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. Marino Paola nonche' la sig.ra AN AR di persona;
Per parte convenuta e' presente l'avv. Nicola Mancini nonche' il sig. AN AN di persona.
I difensori delle parti dichiarano di aver raggiunto un accordo contenuto in una scrittura privata sottoscritta in data odierna dalle parti con integrale compensazione delle spese di lite , Chiedono, pertanto, la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Filomena Girardi Il Giudice
all'esito della camera di consiglio, dando atto che nessuna delle parti si e' trattenuta, provvede come da allegata sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale che viene chiuso alle 15.30.
Il Giudice
Filomena Girardi N. R.G. 584/2021 …segue da verbale di udienza del 23.01.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Filomena Girardi, all'udienza del
23 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 584/2021 promossa da:
La Sig.ra OL AR, nata a [...] il [...] e residente in [...], (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Marino ([...]) del foro di Campobasso, presso il cui studio in Campobasso alla P.za Vittorio Emanuele II n. 20 ha eletto domicilio
Ricorrente- Attrice
Contro
:
Il sig. AN AN, nato il [...] a [...] (codice fiscale: CLN FNC
53R21 H273L) e residente in [...], elettivamente domiciliato in Campobasso (CB) alla via Garibaldi n.47, presso lo studio dell'avv. Nicola
Mancini (codice fiscale: [...]) da cui e' rappr.to e difeso.
Resistente-convenuto in riconvenzionale Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso del 30.03.2021, ritualmente notificato in data 18.05.2021 la sig.ra AN
AR, conveniva in giudizio il germano AN AN, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1) accertare, dichiarare e statuire che la sig.ra AN AR è proprietaria unica ed esclusiva dell'immobile indicato in atti e che sullo stesso non esistono diritti concorrenti da parte di terzi, né servitù, o altri diritti reali di godimento;
2) accertare e dichiarare che il convenuto non ha diritto alcuno sulla res e che la sua occupazione è priva di titolo legittimante e pertanto ordinare al sig. AN AN il rilascio immediato del bene e la sua consegna libero da persone e cose nella piena disponibilità della proprietaria sig.ra AN AR;
3) condannare il convenuto al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di occupazione senza titolo per le ragioni indicate in narrativa e per l'importo di euro
5.000,00 o nella minore misura che riterrà di giustizia;
4) condannare per l'effetto, il sig. AN AN alla rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio il sig. AN AN, il quale contestava integralmente la domanda attorea e spiegava domanda riconvenzionale
La Sig.ra AN è proprietaria di un immobile sito in Campobasso, via Lazio n. 79, censito in catasto fabbricati al foglio 68, particella 293 subb. 3 e 4 graffati, p. S1-T, cat. A/3, classe 3, cons. vani 5,5. Il sig. AN AN, fratello della ricorrente, ha inizialmente occupato l'immobile de quo in virtù di comodato gratuito concesso oralmente dalla sorella. Venuta meno la volontà della sig.ra AN AR di concedere l'uso del cespite al fratello, la stessa ne ha richiesto più volte – ma inutilmente – la restituzione. La
Sig.ra AN avendo interesse ad ottenerne il rilascio e l'immediata restituzione ha proposto ricorso dinanzi a Codesto Tribunale domandando il rilascio del bene ed il riconoscimento dell'indennità da occupazione sine titulo.
Nel giudizio iscritto in R.G. 584/2021 del Tribunale di Campobasso si costituiva il sig.
AN AN, eccependo l'improcedibilità della domanda per il mancato previo esperimento del tentativo di mediazione e domandando, in via riconvenzionale,
l'accertamento dell'intervenuta usucapione del bene.
Veniva, pertanto, disposto l'esperimento iussu iudicis del procedimento di mediazione ed ammessa ed espletata la fase istruttoria del giudizio con l'escussione dei testi indicati da parte resistente.
A conclusione dell'istruzione della causa, le parti tentavano di addivenire ad una conciliazione della lite che contemperasse le esigenze dei fratelli,ma non raggiungevano un accordo. Dopo aver trattenuto la causa in decisione, veniva disposta la rimessione sul ruolo con la formulazione da parte di questo Giudicante di una proposta di conciliazione giudiziale ex art. 185 bis cpc, fissando la data odierna per verificare l'adesione o meno delle parti alla stessa e, in caso negativo, la decisione della causa.
Ma alla odierna udienza, le parti, comparse personalmente, ed i rispettivi difensori dichiaravano di aver raggiunto un accordo extra giudiziale e chiedevano congiuntamente la pronuncia della cessata materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
Preso atto della concorde manifestazione di volonta' delle parti presenti e delle relative dichiarazioni di aver transatto la lite, deve pertanto rilevarsi che, per quanto innanzi, va' dichiarata la cessazione della materia del contendere dell'intero rapporto e, quindi,
l'estinzione del giudizio.
La materia del contendere risulta effettivamente quindi cessata alla luce dell'intervenuto accordo dichiarato delle parti.
Ed infatti, come noto, al di la' delle richieste formulate dalle parti, la cessazione della materia del contendere è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e viene attestata con sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.(Cfr. ordinanza n. 20182 della Corte di Cassazione, VI Sezione civile, pubblicata in data 31 luglio 2018).
Nessun dubbio sussiste in ordine alla rilevabilita' ex officio ed alla correlativa pronuncia della cessazione della materia del contendere venendo meno l'interesse delle parti di cui all'art. 100 cpc. Atteso che la pronuncia di cessazione della materia “ deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venire meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza”, posto che essa non costituisce “una vera e propria domanda essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso”( cfr. Cass. 24.01.2020
n.1625)
Difatti, l'interesse ad agire è condizione o presupposto processuale dell'azione, ossia è un requisito per l'esame del merito della domanda e, pertanto, deve sussistere quando il giudice emette il provvedimento decisorio. In mancanza, detto provvedimento sarà viziato e tale difetto sarà rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (cfr. Cass., n.
5593/1999, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019). Ove, nel corso del giudizio, sopravvengano fatti che determinano il venir meno dell'interesse innanzi indicato quindi del contrasto tra le parti, potrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere” (Cass., n. 26299/2018, richiamata da Cass. civ., n. 14546/2019) e, quindi, «La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto» (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019).
Va al riguardo richiamato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte nella sentenza n. 1048 del 28 settembre 2000, nella quale, a composizione di un contrasto che si era manifestato nella giurisprudenza di legittimità, è stato affermato che nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate per espressa richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di CAMPOBASSO, nella persona del Giudice Onorario, Filomena Girardi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio per la intervenuta transazione tra le parti della presente controversia;
Compensa integralmente le spese tra le parti.
Cosi' deciso in Campobasso il 23 gennaio 2025
Il Giudice
Filomena Girardi
Sezione Civile
Udienza del 23 gennaio 2025
N. R.G. 584/2021
Verbale di Udienza del 23/01/2025 G.I. Dott.ssa F. Girardi
Addì 23 del mese di gennaio 2025, dinanzi alla dott.ssa F. Girardi sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. Marino Paola nonche' la sig.ra AN AR di persona;
Per parte convenuta e' presente l'avv. Nicola Mancini nonche' il sig. AN AN di persona.
I difensori delle parti dichiarano di aver raggiunto un accordo contenuto in una scrittura privata sottoscritta in data odierna dalle parti con integrale compensazione delle spese di lite , Chiedono, pertanto, la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Filomena Girardi Il Giudice
all'esito della camera di consiglio, dando atto che nessuna delle parti si e' trattenuta, provvede come da allegata sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale che viene chiuso alle 15.30.
Il Giudice
Filomena Girardi N. R.G. 584/2021 …segue da verbale di udienza del 23.01.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Filomena Girardi, all'udienza del
23 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 584/2021 promossa da:
La Sig.ra OL AR, nata a [...] il [...] e residente in [...], (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Marino ([...]) del foro di Campobasso, presso il cui studio in Campobasso alla P.za Vittorio Emanuele II n. 20 ha eletto domicilio
Ricorrente- Attrice
Contro
:
Il sig. AN AN, nato il [...] a [...] (codice fiscale: CLN FNC
53R21 H273L) e residente in [...], elettivamente domiciliato in Campobasso (CB) alla via Garibaldi n.47, presso lo studio dell'avv. Nicola
Mancini (codice fiscale: [...]) da cui e' rappr.to e difeso.
Resistente-convenuto in riconvenzionale Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso del 30.03.2021, ritualmente notificato in data 18.05.2021 la sig.ra AN
AR, conveniva in giudizio il germano AN AN, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1) accertare, dichiarare e statuire che la sig.ra AN AR è proprietaria unica ed esclusiva dell'immobile indicato in atti e che sullo stesso non esistono diritti concorrenti da parte di terzi, né servitù, o altri diritti reali di godimento;
2) accertare e dichiarare che il convenuto non ha diritto alcuno sulla res e che la sua occupazione è priva di titolo legittimante e pertanto ordinare al sig. AN AN il rilascio immediato del bene e la sua consegna libero da persone e cose nella piena disponibilità della proprietaria sig.ra AN AR;
3) condannare il convenuto al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di occupazione senza titolo per le ragioni indicate in narrativa e per l'importo di euro
5.000,00 o nella minore misura che riterrà di giustizia;
4) condannare per l'effetto, il sig. AN AN alla rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio il sig. AN AN, il quale contestava integralmente la domanda attorea e spiegava domanda riconvenzionale
La Sig.ra AN è proprietaria di un immobile sito in Campobasso, via Lazio n. 79, censito in catasto fabbricati al foglio 68, particella 293 subb. 3 e 4 graffati, p. S1-T, cat. A/3, classe 3, cons. vani 5,5. Il sig. AN AN, fratello della ricorrente, ha inizialmente occupato l'immobile de quo in virtù di comodato gratuito concesso oralmente dalla sorella. Venuta meno la volontà della sig.ra AN AR di concedere l'uso del cespite al fratello, la stessa ne ha richiesto più volte – ma inutilmente – la restituzione. La
Sig.ra AN avendo interesse ad ottenerne il rilascio e l'immediata restituzione ha proposto ricorso dinanzi a Codesto Tribunale domandando il rilascio del bene ed il riconoscimento dell'indennità da occupazione sine titulo.
Nel giudizio iscritto in R.G. 584/2021 del Tribunale di Campobasso si costituiva il sig.
AN AN, eccependo l'improcedibilità della domanda per il mancato previo esperimento del tentativo di mediazione e domandando, in via riconvenzionale,
l'accertamento dell'intervenuta usucapione del bene.
Veniva, pertanto, disposto l'esperimento iussu iudicis del procedimento di mediazione ed ammessa ed espletata la fase istruttoria del giudizio con l'escussione dei testi indicati da parte resistente.
A conclusione dell'istruzione della causa, le parti tentavano di addivenire ad una conciliazione della lite che contemperasse le esigenze dei fratelli,ma non raggiungevano un accordo. Dopo aver trattenuto la causa in decisione, veniva disposta la rimessione sul ruolo con la formulazione da parte di questo Giudicante di una proposta di conciliazione giudiziale ex art. 185 bis cpc, fissando la data odierna per verificare l'adesione o meno delle parti alla stessa e, in caso negativo, la decisione della causa.
Ma alla odierna udienza, le parti, comparse personalmente, ed i rispettivi difensori dichiaravano di aver raggiunto un accordo extra giudiziale e chiedevano congiuntamente la pronuncia della cessata materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
Preso atto della concorde manifestazione di volonta' delle parti presenti e delle relative dichiarazioni di aver transatto la lite, deve pertanto rilevarsi che, per quanto innanzi, va' dichiarata la cessazione della materia del contendere dell'intero rapporto e, quindi,
l'estinzione del giudizio.
La materia del contendere risulta effettivamente quindi cessata alla luce dell'intervenuto accordo dichiarato delle parti.
Ed infatti, come noto, al di la' delle richieste formulate dalle parti, la cessazione della materia del contendere è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e viene attestata con sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.(Cfr. ordinanza n. 20182 della Corte di Cassazione, VI Sezione civile, pubblicata in data 31 luglio 2018).
Nessun dubbio sussiste in ordine alla rilevabilita' ex officio ed alla correlativa pronuncia della cessazione della materia del contendere venendo meno l'interesse delle parti di cui all'art. 100 cpc. Atteso che la pronuncia di cessazione della materia “ deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venire meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza”, posto che essa non costituisce “una vera e propria domanda essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso”( cfr. Cass. 24.01.2020
n.1625)
Difatti, l'interesse ad agire è condizione o presupposto processuale dell'azione, ossia è un requisito per l'esame del merito della domanda e, pertanto, deve sussistere quando il giudice emette il provvedimento decisorio. In mancanza, detto provvedimento sarà viziato e tale difetto sarà rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (cfr. Cass., n.
5593/1999, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019). Ove, nel corso del giudizio, sopravvengano fatti che determinano il venir meno dell'interesse innanzi indicato quindi del contrasto tra le parti, potrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere” (Cass., n. 26299/2018, richiamata da Cass. civ., n. 14546/2019) e, quindi, «La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto» (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019).
Va al riguardo richiamato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte nella sentenza n. 1048 del 28 settembre 2000, nella quale, a composizione di un contrasto che si era manifestato nella giurisprudenza di legittimità, è stato affermato che nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate per espressa richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di CAMPOBASSO, nella persona del Giudice Onorario, Filomena Girardi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio per la intervenuta transazione tra le parti della presente controversia;
Compensa integralmente le spese tra le parti.
Cosi' deciso in Campobasso il 23 gennaio 2025
Il Giudice
Filomena Girardi