TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 15/04/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
composto dai magistrati:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 341/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE
e DIVORZIO SU DOMANDA CONGIUNTA DEI CONIUGI
Promossa con ricorso depositato
DA
, nato il [...] a [...] e Parte_1
residente in [...]
Cod. Fisc. avv. BASSO DARIA C.F._1
E
, nata il [...] a [...] ed ivi residente Controparte_1
Cod. Fisc. avv. BASSO DARIA C.F._2 E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
10.3.2025 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
precisate dalle parti come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate entro il termine dell'1.4.2025:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto,
2. Dichiarare la separazione dei coniugi, matrimonio contratto il 06 luglio 1997 nel comune di Levanto, anno 1997, numero 4, parte I, Serie Ufficio 1.
3. Assegnare la casa familiare sita in Levanto, Piazza del Popolo, 10, di proprietà della moglie con ogni arredo e pertinenza alla moglie.
4. I figli manterranno la residenza presso l'abitazione della madre in Levanto,
Piazza del Popolo, 10.
5. Il padre verserà alla moglie entro il giorno 15 di ogni mese la cifra di € 500,00 mensili per nr° 60 mesi a partire dal mese di gennaio 2025, di cui € 350,00 per il mantenimento di ed € 150,00 per il mantenimento di Per_1 Per_2
6. inoltre il padre si farà carico della quota del 50% delle spese per retta universitaria e per spese mediche a favore della figlia e della quota del Per_1
50% delle spese mediche a favore del figlio ” Per_2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, premettendo di aver contratto in data 6.7.1997 in Levanto (SP) matrimonio civile (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del predetto Comune al n. 4 parte I anno 1997), di aver avuto due figli e , nati rispettivamente l'11.11.1997 e il 23.2.2002, maggiorenni Per_2 Per_1
ma non ancora economicamente autosufficienti), di essere in regime di separazione dei beni e di essere venuta meno la comunione materiale e spirituale propria del matrimonio, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione personale alle condizioni riportate in epigrafe.
In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis 51 c.p.c., le parti hanno rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Nel termine assegnato è stata quindi depositata apposita nota, sottoscritta dalle parti, con la quale i coniugi hanno confermato la rinuncia a comparire all'udienza, la volontà di non riconciliarsi e le condizioni di separazione.
Il pubblico ministero ha apposto il visto in data 10.3.2025
Tanto premesso, si osserva che:
- le parti hanno congiuntamente dichiarato la volontà di porre fine alla convivenza matrimoniale, ribadendo di non volersi riconciliare: la domanda di separazione va pertanto accolta alla stregua dell'art. 158 c.c.
- le parti hanno confermato le condizioni della separazione concordate come in epigrafe: le condizioni concordate quali genitori sono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente;
le ulteriori statuizioni economiche non sono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico
Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio in oggetto, non essendo tale domanda ancora procedibile, prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 comma 1 n. 2 lett. b) L. 898/70 e succ. mod., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore con separata ordinanza
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, non definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
generalizzati come in epigrafe, omologando le Controparte_1
seguenti condizioni concordate:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto,
3. Assegnare la casa familiare sita in Levanto, Piazza del Popolo, 10, di proprietà della moglie con ogni arredo e pertinenza alla moglie.
4. I figli manterranno la residenza presso l'abitazione della madre in Levanto,
Piazza del Popolo, 10.
5. Il padre verserà alla moglie entro il giorno 15 di ogni mese la cifra di € 500,00 mensili per nr° 60 mesi a partire dal mese di gennaio 2025, di cui € 350,00 per il mantenimento di ed € 150,00 per il mantenimento di Per_1 Per_2
6. inoltre il padre si farà carico della quota del 50% delle spese per retta universitaria e per spese mediche a favore della figlia e della quota del 50% delle spese Per_1
mediche a favore del figlio Per_2
Dispone con separata ordinanza la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato d.ssa Lucia Sebastiani per la trattazione della domanda di divorzio
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 10.4.2025
Il Presidente estensore
Lucia SEBASTIANI