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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/11/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7139/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7139/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Azzurra Elia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novate Milanese (MI), via Giuseppe Di RI n. 38 (pec:
; Email_1 contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Controparte_2 C.F._1
Intonato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Seveso (MB), via
Cristoforo Colombo, n. 16 (pec: . Email_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni: parte opponente, “...In via preliminare: - per le indicate ragioni in fatto ed in diritto, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico opposto n. 2635/2024 (R.G. n. 5338/2024), emesso dal
Tribunale Ordinario di Monza in data 17/09/2024, pubblicato in data 20/09/2024 e notificato all'opponente in data 26/09/2024. Nel merito: In via principale - in accoglimento dell'opposizione proposta, per le indicate ragioni in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto al sig. da parte della Controparte_2
e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di ogni effetto giuridico il Controparte_1 decreto ingiuntivo telematico opposto n. 2635/2024 (R.G. n. 5338/2024), emesso dal Tribunale Ordinario di
Monza in data 17/09/2024, pubblicato in data 20/09/2024 e notificato all'opponente in data 26/09/2024. In via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi in cui la debba corrispondere, Controparte_1 all'esito dell'istruttoria di causa, delle somme a qualunque titolo al sig. rideterminare la Controparte_2 somma effettivamente dovuta dalla al sig. in quella, Controparte_1 Controparte_2 eventualmente diversa e minore, che sarà accertata in corso di causa, e revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di
pagina 1 di 10 ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo telematico opposto n. 2635/2024 (R.G. n. 5338/2024), emesso dal
Tribunale Ordinario di Monza in data 17/09/2024, pubblicato in data 20/09/2024 e notificato all'opponente in data 26/09/2024. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse: Prova per testi e interrogatorio formale:...” (cfr. memoria 11.09.2025); parte opposta, “Nel merito - Ritenere e dichiarare ogni azione, domanda, eccezione e difesa di parte opponente inammissibile, irrituale, improcedibile, attinta da decadenza e/o prescrizione, carente d'interesse ad agire, nonché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto rigettarle integralmente;
- per l'effetto, confermare il Decreto
Ingiuntivo opposto n. 2635/2024 in ogni sua parte;
In via subordinata - Accertare e dichiarare in ogni caso il diritto al risarcimento del danno subito dal Sig. da corrispondersi da parte della Controparte_2 per l'importo pari ad €.22.705,18= oltre agli interessi ex art. 1284 IV comma Controparte_1
c.c. dalla domanda sino al saldo effettivo, oltre il diritto al risarcimento in favore del Sig. CP_2 dell'importo di €.7.769,61=, quale rimborso delle spese tecniche e legali sostenute dal Sig. e quindi CP_2 complessivamente di €.30.474,79=, oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda al saldo, per tutte le ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente, - Condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentate pro tempore, al pagamento in favore del Sig. dell'importo di Controparte_2
€.30.474,79= (IVA inclusa) oltre agli interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda al saldo effettivo, ovvero di quella maggiore o minore somma determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
- Il tutto secondo anche diversa e più opportuna pronuncia e/o qualificazione giuridica del caso;
In ogni caso - Con condanna dell'attrice opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria di spese di eventuale C.T.U., C.T.P. nonché di spese e compensi di causa, oltre a spese generali di studio in misura del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, 4%
C.P.A. ex art. 11 D.M. 576/80 ed IVA come per legge...” (cfr. memoria 11.09.2025).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 2635/2024, emesso da questo Tribunale, in data 17.09.2024, con il quale le è stato ingiunto di pagare, in favore di la complessiva somma di € 30.474,79 (oltre Controparte_2 accessori di legge), e precisamente: - € 22.705,18 (IVA compresa), a titolo di ristoro del danno, così come quantificato dal C.T.U. nel corso del procedimento di ATP (R.G. 1195/2024); - € 4.068,71, quale compenso corrisposto al predetto perito per l'attività prestata in detto procedimento (cfr. fatture n.
07/2024 del 05/04/2024 e n. 14/2024 del 09/07/2024, doc. 5 e 6); - € 3.700,90 (oneri di legge e spese esenti comprese) quali spese legali sostenute per la procedura di ATP (doc. 7).
In breve, ha contestato la pretesa ingiunta, chiedendo la revoca del decreto Controparte_1 opposto. A fondamento dell'opposizione, la predetta società ha affermato di aver adempiuto alle pagina 2 di 10 obbligazioni contrattuali sulla stessa gravanti, precisando che “Le uniche opere a carico di sono CP_1 state correttamente eseguite nei termini pattuiti e ... nessuna contestazione è mai giunta da parte del sig. in merito, il quale ha avuto modo di effettuare diversi sopralluoghi prima di sottoscrivere i CP_2 menzionati accordi e, da ultimo, prima di siglare l'atto di compravendita”. Ha, poi, contestato la consulenza tecnica d'ufficio depositata all'esito del procedimento di ATP, in quanto svolta in contumacia, fondata
“su un'erronea ricostruzione dei fatti” e perché “non tiene conto degli effettivi accordi intercorsi tra le Parti”.
Inoltre, sempre secondo l'opponente, “La quantificazione dei danni così come prospettata dal C.T.U. ...non può che considerarsi lacunosa ed imprecisa, riportando voci di danno certamente... non dovute;
anche per quanto concerne le opere svolte e ritenute non eseguite ...” (cfr. atto di citazione in opposizione).
Si è costituito in giudizio che, contestate le difese dell'opponente, ha chiesto di Controparte_2 rigettare l'opposizione e, per l'effetto, di confermare il decreto opposto;
inoltre, ha comunque domandato di condannare al pagamento dell'importo di € 30.474,79 Controparte_1 ovvero “di quella maggiore o minore somma determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia”. In particolare, l'opposto ha ribadito la responsabilità dell'opponente per aver eseguito soltanto parte dei lavori posti a suo carico e per i vizi e difetti dell'immobile compravenduto nonché la fondatezza del credito ingiunto e la corretta quantificazione dello stesso effettuata dal consulente d'ufficio nel corso del procedimento per ATP, sottolineando che l'opponente ha volontariamente scelto di rimanere contumace e di non partecipare a detto procedimento (cfr. memoria di costituzione).
Tentata inutilmente la conciliazione della causa, disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e proposta un'ipotesi transattiva della vertenza (cfr. ordinanza
04.04.2025), la causa è stata istruita, sulla base delle istanze istruttorie articolate dalle parti e ritenute rilevanti per la presente decisione, con l'interrogatorio formale delle parti e l'escussione dei testimoni indicati (cfr. verbale di causa).
Dopodichè la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
Brevemente riepilogati i fatti di causa e le posizioni delle parti, reputa questo Giudice di accogliere la domanda di ristoro del danno formulata da parte opposta nei seguenti termini.
Sulla base degli atti versati in causa, è emerso che:
- in data 28.11.2021, l'opposto ha sottoscritto la proposta d'acquisto, accettata dall'opponente, relativa all'immobile “in costruzione con consegna prevista il 15.02.2022”, sito in Misinto, via
RI ET snc, al prezzo, stabilito “a corpo”, pari ad € 145.000,00, e le parti hanno meglio specificato con appositi allegati “A” (riferito alle “1. opere di completamento cantiere” e alla “2
pagina 3 di 10 scelta del capitolato interno ed esterno balconi”) e “B” (riferito ai “lavori da finire a carico impresa
) i lavori ancora da realizzare (doc. 2 opponente); Controparte_1
- in data 16.12.2022, le parti hanno stipulato il contratto preliminare di compravendita relativo allo stesso immobile e, tra l'altro, hanno statuito che “parte promittente venditrice dichiara alla parte acquirente che l'immobile verrà completato in ogni sua parte in quanto attualmente in fase di ristrutturazione e completato, inoltre come da accordi preventivamente presi tra le parti le opere saranno eseguite a carico del venditore e di seguito elencate:...“(cfr. art. 8, doc. 3 opponente);
- in data 04.08.2023, le parti hanno firmato una scrittura privata con la quale, riferendosi agli accordi tra le stesse intercorsi (cfr. mail allegate al doc. 5 di parte opposta), hanno scontato dal prezzo di vendita dell'immobile € 20.000, scorporando alcuni lavori (non precisati nella stessa scrittura, ma espressamente individuati con lo scambio di comunicazioni e.mail intervenuto tra le parti ed allegato al doc.5 di parte opponente) inizialmente previsti a carico dell'opponente, da essa non eseguiti, dei quali l'opposto si è accollato l'esecuzione; nella detta scrittura, invece, sono elencati i lavori rimasti di competenza della venditrice (doc. 14 opposta);
- in data 25.09.2023, le parti hanno stipulato il contratto di compravendita relativo all'immobile
(ancora) in costruzione ed oggetto di causa (“appartamento disposto su due livelli (piano terra e sotterraneo primo, collegati da scala esterna) composto da due locali oltre servizio, guardaroba, due balconi e area a giardino di pertinenza al piano terra, vano cantina, ripostiglio e lavanderia al piano sotterraneo primo, con annesso pertinenziale vano autorimessa al piano terra in corpo staccato”), precisando, per quanto qui di interesse, che “parte venditrice si obbliga ad eseguire a perfetta regola
d'arte entro e non oltre 35 (trentacinque) giorni da oggi i seguenti lavori a sua cura e spese: “... cancelletto pedonale;
ripristino pluviale tetto e facciata danneggiata dalla grandine;
- guaina box;
- zoccolino e stucco balconi;
-spostamento tubi condizionatori” (cfr. atto di compravendita, doc. 6 opponente).
Ciò posto, con il presente giudizio, ha domandato di condannare Controparte_2 [...] al ristoro del danno subito a causa della condotta inadempiente di detta società e, in Controparte_1 particolare, per il mancato completamento delle opere la cui esecuzione era a carico della stessa società, nonché per i vizi e difetti delle opere eseguite dalla medesima sull'”immobile in costruzione”.
Di contro, parte opponente, senza negare l'esistenza del rapporto contrattuale in essere con l'opposto, ha affermato di avere eseguito già ottobre 2023 tutti gli interventi previsti a suo carico, ad eccezione della sola copertura del box (opera, questa, che la stessa ha ammesso di non avere eseguito in quanto,
l'opposto non le avrebbe consentito di accedere ai luoghi per eseguire l'intervento in questione).
pagina 4 di 10 Orbene, le parti hanno stipulato un contratto misto di vendita ed appalto e, secondo il principio della causa prevalente (cfr. Cass.n. 17855/2023), la fattispecie risulta disciplinata dagli artt. 1490 e 1494 cc.
E' noto che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all'articolo 1490 cc, il compratore è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza e della rilevanza dei vizi.
Nella specie, la prova di detti vizi è emersa nel corso del procedimento di ATP, radicato (a febbraio
2024) da parte opposta e nel quale parte opponente ha scelto di rimanere contumace. In particolare, il perito nominato è stato incaricato di accertare, in riferimento al rapporto contrattuale in esame, le opere che sono state realizzate, quelle che, pur da eseguirsi, non sono state portate a termine, i vizi ed i difetti esistenti nonchè di quantificare i costi degli interventi necessari per l'eliminazione degli stessi e per l'esecuzione dei lavori mancanti (cfr. fascicolo di ATP).
Il fascicolo relativo a detto procedimento di ATP è stato ritualmente acquisito nel presente giudizio
(cfr. ordinanza del 04.04.2025). Esaminata la relazione peritale depositata nonché gli allegati alla stessa, si ritiene di poter condividere le conclusioni assunte dal perito incaricato dall'Ufficio, in quanto le stesse risultano esenti da vizi logici e motivazionali, nonché fondate sull'esame attento e scrupoloso dei documenti allegati e dello stato dei luoghi accertato nel corso dei sopralluoghi e documentato con i rilievi fotografici allegati alla stessa perizia. In particolare, il consulente fornisce una descrizione precisa dell'immobile, individua i lavori eseguiti/non eseguiti nonché quantifica i costi necessari per l'eliminazione dei vizi ovvero per il completamento degli interventi (precisando che “Per la valutazione delle opere necessarie e dei costi, sono stati impiegati i prezzi unitari desunti dal “Prezziario – Recupero, ristrutturazione, manutenzione” Edito da e riferito ai prezzi del primo semestre 2024...”, pag. 28 CP_3 relazione). Del resto, al di là di generiche contestazioni in merito alla stima delle opere, parte opponente ha omesso di formulare, anche nel presente giudizio, rilievi critici alle conclusioni del perito e/o di allegare qualsivoglia elemento idoneo a confutarle.
Peraltro, è noto che “...l'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito ed è liberamente valutabile dal giudice, che può trarne elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo Pur essendo privo di ogni efficacia di prova privilegiata nel successivo giudizio di merito, esso costituisce comunque un documento pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito. Esso entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio, è quindi liberamente apprezzabile dal giudice ed utilizzabile per fondarvi il proprio convincimento nei confronti di tutte le parti del giudizio, anche di quelle che non ebbero a partecipare all'accertamento tecnico (Cass. n. 18567 del 2018). Ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto pagina 5 di 10 non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (v. in tal senso Cass. n. 13229 del 2015 ).
In particolare, la relazione conclusiva dell'ATP al quale una delle parti non abbia partecipato, che sia stata ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, può essere valutata dal giudice come prova atipica, e quindi idonea a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, adeguatamente motivato (v. Cass. n. 25162 del 2020, sulla possibilità di valorizzare e porre a base del convincimento del giudice, come prova atipica, anche la parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta)”
(cfr. Cass.n.8496/2023).
Ciò detto, passando ad esaminare le doglianze di parte opposta, il perito ha premesso che l'immobile in questione “è stato oggetto negli ultimi due anni di una ristrutturazione che, pur essendo precedente alla compravendita, non è ancora stata completata. Dai sopralluoghi effettuati, infatti, appare che alcune opere non sono state realizzate ed altre sono ancora incomplete o eseguite in maniera assolutamente non conforme alla regola d'arte” (pag.6 relazione peritale) e ha poi concluso che: “- dagli accertamenti e dai sopralluoghi effettuati ho potuto rilevare che, allo stato attuale, sussistono i problemi lamentati dal ricorrente;
-
l'osservazione dello stato dei luoghi e le informazioni raccolte tramite la documentazione ...mi induce a ritenere che le opere eseguite dall'impresa, in alcuni casi in maniera assolutamente non conforme alla regola d'arte, mentre in altri casi incomplete o non ripristinate in modo adeguato siano le principali cause dello stato di degrado dei locali del ricorrente...” (pag. 31 relazione peritale).
Il consulente ha poi indicato nello specifico le opere di cui ha accertato la mancata realizzazione ovvero l'esecuzione non a regola d'arte. Tra queste, le seguenti risultano riconducibili a quelle espressamente individuate con il contratto di compravendita a carico di parte opponente (che si è obbligata ad eseguirle “a perfetta regola d'arte entro e non oltre 35 (trentacinque) giorni da oggi i seguenti lavori a sua cura e spese”):
- “opere di ripristino cancelletto elettrico pedonale: risulta tagliata la copertina in pietra sul muro di recinzione ingresso, per poter far scorrere il cancello carraio. E' quindi necessario rimuovere la copertina esistente, posare nuova copertina con gocciolatoio, di dimensioni più strette in modo da permettere lo scorrimento del cancello € 547,80”
- “opere di ripristino lattoneria danneggiata da gradine: in questo caso occorre procedere alla sostituzione della lattonerie che risultano danneggiate da grandine, attraverso la posa di nuovi pluviali, nuove fasce sottobalcone, scossaline e canali di copertura, lato Nord, Ovest (lavori conteggiati al 50%) € 1.012,40”;
- “opere di ripristino facciata lato Ovest: ..., sono stati eseguiti interventi di ripristino da grandine, in maniera poco accurata che rendono necessari nuovi interventi di sistemazione. Occorre quindi allestire un ponteggio, scrostare l'intonaco nei vari punti ammalorati, posa di nuovo intonaco e pittura della facciata (Lavori conteggiati al 50%) € 5.384,34” pagina 6 di 10 - “opere di ripristino copertura autorimessa: si rileva la mancanza di guaina sulla copertura del box esterno al P.T., oltre alla mancanza di canale di gronda e pluviale di scolo acque”, prevedendo un costo per l'esecuzione di tale intervento di € 2.371,10”;
- “opere di ripristino zoccolino balcone...si rileva la presenza di zoccolino su balcone, con presenza di sbavature di colla sopra lo zoccolino, sull'intonaco di facciata....€ 1.396,68”;
- “opere di ripristino predisposizione condizionatore su balcone lato sud est....€ 1.227,87”.
Invece, in riferimento alle ulteriori opere oggetto della domanda di ristoro del danno e per le quali il consulente ha accertato la mancata e/o negligente esecuzione, le eccezioni di parte opponente devono essere in parte accolte.
Infatti, con la scrittura privata 04.08.2023 (doc. 14 opposta) ed in connessa corrispondenza e.mail (doc.
5 parte opponente) le parti, per un verso, hanno indicato l'importo da scorporare dal prezzo di vendita in ragione dell'accollo di talune opere da parte dell'acquirente/opposto (si precisa che le opere scorporate sono elencate nelle citate comunicazioni e.mail allegate al doc.5, scambiate tra le parti prima e successivamente la firma di detta scrittura privata); e, per altro verso, hanno elencato una serie di opere, non scorporate, non esplicitate nel contratto di compravendita, ma l'esecuzione delle quali si confermava in carico all'opponente.
In particolare, risultano a carico di parte opponente le seguenti opere menzionate alle pagg. 29 e ss della relazione peritale:
- “Opere di ripristino tegole su copertura” si tratta di un intervento riconducibile tra quelli a carico di parte opponente (cfr. doc. 5 di parte opponente: e.mail 13 settembre 2023) ed effettivamente eseguito dalla stessa (cfr. deposizione testimoniale di titolare della ditta Persona_1
Edilyas srls, verbale di causa); ed in relazione ad esso, il consulente d'ufficio ha accertato che “la posa delle tegole sulle falde di copertura è stata effettuata in modo molto approssimativo, con un taglio delle stesse scalettato, senza seguire una linea retta e sotto filo. Bisogna quindi integrare le tegole con nuove tegole, con taglio in linea retta” e ha stimato il costo di dette opere in “€ 550,00”;
- “Allacciamenti”, anche detto intervento risulta a carico di parte opponente come da scrittura
04.08.2023 (doc. 14) ed in merito ad esso il consulente incaricato ha rilevato che “non risultano eseguiti gli allacciamenti per il gas ed energia elettrica” e ha quantificato i relativi costi in “€ 1.200”.
Non risultano, invece, a carico dell'opponente le seguenti ulteriori opere menzionate alle pagg. 29 e ss della relazione peritale:
- opere di finitura relative alla “Scala interna”, combinando la scrittura privata 04.08.2023 e la corrispondenza e.mail 17.05.2023 se ne deduce l'accollo da parte dell'opposto (“scala interna: dovrò provvedere io per completarla di verniciatura, base gradini, corrimano e muretto laterale”, doc. 5 opponente);
pagina 7 di 10 - “Opere di ripristino frontalini balconi lato Nord” (non menzionate come a carico dell'opponente nel contratto di compravendita e neppure nella scrittura privata 04.08.2023);
- “Opere di ripristino fori vespaio su cortile lato Ovest” (anche in relazione a tali opere, non è dimostrato in causa che detto intervento rientrasse tra quelli a carico dell'opponente e comunque la voce “ripristino giardino” risulta tra le opere oggetto di scorporo: cfr. mail del 13.09.2023, doc. 5 opponente);
- “Ripristino rivestimento bagno P.T. “ e “ripristino serramenti esterni P.T.” (il ripristino dei serramenti è chiaramente indicato come scorporato nella e.mail del 13.09.2023, e quanto al rispristino del bagno non vi sono risultanze che lo imputino all'opponente).
A fronte di tale quadro probatorio, la domanda di ristoro del danno formulata da parte opposta merita di essere accolta per la minore somma di € 13.690,19 oltre interessi legali, ex art. 1284, primo comma, cc dalla data del 26.09.2024 (data di notifica del decreto ingiuntivo) al saldo.
Del resto, parte opponente ha omesso di allegare qualsivoglia elemento idoneo a confutare la situazione di fatto accertata dal ctu e la stima dei costi necessari per il rispristino e/o completamento delle opere risultanti come di sua competenza. Inoltre, le argomentazioni addotte per escludere la responsabilità della stessa risultano condivisibili solo per gli aspetti sopra precisati.
Invece, non vi è prova che la denuncia da parte dell'opposta dei vizi e difetti relativi alle opere eseguite sia stata tardiva e neppure che la stessa abbia accettato le opere così come eseguite dall'opponente. In punto, l'opponente si è limitata ad eccepire, senza meglio precisare, che “ CP_2 mai ha contestato le stesse se non con l'intervento del proprio legale nel gennaio 2024 e, dunque, ampiamente decorsi termini di legge” e che “oltre ad evidenziare ancora una volta la non contestazione da parte del sig.
(che deve, pertanto, ritenersi decaduto alla luce della pacifica accettazione delle opere)”. Infatti, CP_2 dall'istruttoria svolta non è emersa una data precisa di realizzazione dei diversi lavori: le deposizioni rese nel corso delle prove orali sul punto, infatti, risultano non collimanti e non è possibile individuare, in assenza di un riscontro oggettivo, un momento di decorrenza del termine. In punto,
titolare della ditta Edilyas srls, che ha eseguito i lavori per conto di Persona_1 parte opponente, ha affermato: “...credo di ricordare però che i lavori sono stati fatti ad inizio 2024, quando è grandinato ... ho fatto il cancelletto pedonale, il rispristino della facciata e la sostituzione delle tegole sul tetto (ho cambiato/sostituito circa 50 tegole rotte). Per ripristino facciata, intendo dire che dove erano presenti i buchi della grandine ho rasato il muro e con il colore esistente ho colorato il punto. Secondo me i buchi presenti erano circa una centinaia per tutta la facciata. Ho saldato il telaio del cancelletto e lo abbiamo montato. Non ho fatto nulla sul pluviale del tetto. Ho messo il battiscopa di ceramica nei balconi e lo stucco” (cfr. verbale di causa).
pagina 8 di 10 E' poi documentato che l'opposto ha sollecitato (invano) già nei mesi di ottobre e novembre la società opponente chiedendo di posare la guaina di copertura del box (cfr. doc.24) e che ha contestato tutti i lavori (eseguiti e mancanti) a gennaio 2024 (doc. 18).
Peraltro, è noto che il termine per la denuncia dei vizi decorre per il committente dal momento in cui
“consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie, dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti” (cfr. Cass.n.777/2020).
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. In accoglimento della domanda di parte opposta, l'opponente deve essere condannata al pagamento, per quanto già precisato, dell'importo di € 13.690,19, oltre interessi legali, ex art. 1284, primo comma, cc dalla data del
26.09.2024 al saldo.
Quanto alle ulteriori voci di danno oggetto della domanda di parte opposta, va precisato che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto. (Cass. n. 15672/2005; n. 14268/2017) del
27/07/2005). In altre parole, i costi sostenuti nella fase dell'ATP, comprensive di quelle per le prove ed indagini
e quelle per il pagamento dei professionisti che hanno assistito la parte come consulenti, costituiscono spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di compensazione (Cass. n. 12759/1993; n. 1690/2000)” (cfr.
Cass.n.13154/2025).
Non sussistono, infine, ad avviso di questo Giudice gli estremi per accogliere la domanda promossa dall'opposta a norma dell'art. 96 cpc, non ricorrendo elementi tali da far ritenere che la difesa sia stata coltivata con malafede o colpa grave (Cass. n.19948/2023).
Le ulteriori eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del DM n.
147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva €
777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori. Inoltre, parte opponente deve essere condanna al pagamento in favore dell'opposto delle spese legali relative al procedimento di ATP (cfr. Cass.n. 35510/2021) da liquidarsi, sempre sulla base pagina 9 di 10 del DM n.147/22, nella somma pari ad € 2.234,00 (per la fase di studio € 567,00, per quella introduttiva
€ 709,00 e per quella istruttoria € 1.061,00 ) oltre accessori di legge.
A carico di parte opponente vanno, poi, poste le spese relative alla consulenza tecnica depositata nel procedimento di ATP come già liquidate nel medesimo procedimento.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n.7139/2024, per le ragioni indicate in motivazione:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- in accoglimento della domanda di ristoro del danno formulata da parte opposta, per le ragioni indicate in motivazione, condanna l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, dell'importo complessivo di € 13.690,19 oltre interessi legali, ex art. 1284, primo comma, cc dalla data del 26.09.2024 al saldo;
- condanna, altresì, parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, riferite al presente procedimento, nella misura di € 5.077,00, nonché di quelle riferite al procedimento di ATP nella misura di € 2.234,00, il tutto oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%;
- pone definitivamente a carico di parte opponente le spese relative alla consulenza tecnica depositata nel procedimento di ATP, come liquidate nel relativo procedimento.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 27 novembre 2025
Il Giudice dott. Carla Caldaroni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7139/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Azzurra Elia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novate Milanese (MI), via Giuseppe Di RI n. 38 (pec:
; Email_1 contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Controparte_2 C.F._1
Intonato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Seveso (MB), via
Cristoforo Colombo, n. 16 (pec: . Email_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni: parte opponente, “...In via preliminare: - per le indicate ragioni in fatto ed in diritto, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico opposto n. 2635/2024 (R.G. n. 5338/2024), emesso dal
Tribunale Ordinario di Monza in data 17/09/2024, pubblicato in data 20/09/2024 e notificato all'opponente in data 26/09/2024. Nel merito: In via principale - in accoglimento dell'opposizione proposta, per le indicate ragioni in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto al sig. da parte della Controparte_2
e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di ogni effetto giuridico il Controparte_1 decreto ingiuntivo telematico opposto n. 2635/2024 (R.G. n. 5338/2024), emesso dal Tribunale Ordinario di
Monza in data 17/09/2024, pubblicato in data 20/09/2024 e notificato all'opponente in data 26/09/2024. In via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi in cui la debba corrispondere, Controparte_1 all'esito dell'istruttoria di causa, delle somme a qualunque titolo al sig. rideterminare la Controparte_2 somma effettivamente dovuta dalla al sig. in quella, Controparte_1 Controparte_2 eventualmente diversa e minore, che sarà accertata in corso di causa, e revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di
pagina 1 di 10 ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo telematico opposto n. 2635/2024 (R.G. n. 5338/2024), emesso dal
Tribunale Ordinario di Monza in data 17/09/2024, pubblicato in data 20/09/2024 e notificato all'opponente in data 26/09/2024. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse: Prova per testi e interrogatorio formale:...” (cfr. memoria 11.09.2025); parte opposta, “Nel merito - Ritenere e dichiarare ogni azione, domanda, eccezione e difesa di parte opponente inammissibile, irrituale, improcedibile, attinta da decadenza e/o prescrizione, carente d'interesse ad agire, nonché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto rigettarle integralmente;
- per l'effetto, confermare il Decreto
Ingiuntivo opposto n. 2635/2024 in ogni sua parte;
In via subordinata - Accertare e dichiarare in ogni caso il diritto al risarcimento del danno subito dal Sig. da corrispondersi da parte della Controparte_2 per l'importo pari ad €.22.705,18= oltre agli interessi ex art. 1284 IV comma Controparte_1
c.c. dalla domanda sino al saldo effettivo, oltre il diritto al risarcimento in favore del Sig. CP_2 dell'importo di €.7.769,61=, quale rimborso delle spese tecniche e legali sostenute dal Sig. e quindi CP_2 complessivamente di €.30.474,79=, oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda al saldo, per tutte le ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente, - Condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentate pro tempore, al pagamento in favore del Sig. dell'importo di Controparte_2
€.30.474,79= (IVA inclusa) oltre agli interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda al saldo effettivo, ovvero di quella maggiore o minore somma determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
- Il tutto secondo anche diversa e più opportuna pronuncia e/o qualificazione giuridica del caso;
In ogni caso - Con condanna dell'attrice opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria di spese di eventuale C.T.U., C.T.P. nonché di spese e compensi di causa, oltre a spese generali di studio in misura del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, 4%
C.P.A. ex art. 11 D.M. 576/80 ed IVA come per legge...” (cfr. memoria 11.09.2025).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 2635/2024, emesso da questo Tribunale, in data 17.09.2024, con il quale le è stato ingiunto di pagare, in favore di la complessiva somma di € 30.474,79 (oltre Controparte_2 accessori di legge), e precisamente: - € 22.705,18 (IVA compresa), a titolo di ristoro del danno, così come quantificato dal C.T.U. nel corso del procedimento di ATP (R.G. 1195/2024); - € 4.068,71, quale compenso corrisposto al predetto perito per l'attività prestata in detto procedimento (cfr. fatture n.
07/2024 del 05/04/2024 e n. 14/2024 del 09/07/2024, doc. 5 e 6); - € 3.700,90 (oneri di legge e spese esenti comprese) quali spese legali sostenute per la procedura di ATP (doc. 7).
In breve, ha contestato la pretesa ingiunta, chiedendo la revoca del decreto Controparte_1 opposto. A fondamento dell'opposizione, la predetta società ha affermato di aver adempiuto alle pagina 2 di 10 obbligazioni contrattuali sulla stessa gravanti, precisando che “Le uniche opere a carico di sono CP_1 state correttamente eseguite nei termini pattuiti e ... nessuna contestazione è mai giunta da parte del sig. in merito, il quale ha avuto modo di effettuare diversi sopralluoghi prima di sottoscrivere i CP_2 menzionati accordi e, da ultimo, prima di siglare l'atto di compravendita”. Ha, poi, contestato la consulenza tecnica d'ufficio depositata all'esito del procedimento di ATP, in quanto svolta in contumacia, fondata
“su un'erronea ricostruzione dei fatti” e perché “non tiene conto degli effettivi accordi intercorsi tra le Parti”.
Inoltre, sempre secondo l'opponente, “La quantificazione dei danni così come prospettata dal C.T.U. ...non può che considerarsi lacunosa ed imprecisa, riportando voci di danno certamente... non dovute;
anche per quanto concerne le opere svolte e ritenute non eseguite ...” (cfr. atto di citazione in opposizione).
Si è costituito in giudizio che, contestate le difese dell'opponente, ha chiesto di Controparte_2 rigettare l'opposizione e, per l'effetto, di confermare il decreto opposto;
inoltre, ha comunque domandato di condannare al pagamento dell'importo di € 30.474,79 Controparte_1 ovvero “di quella maggiore o minore somma determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia”. In particolare, l'opposto ha ribadito la responsabilità dell'opponente per aver eseguito soltanto parte dei lavori posti a suo carico e per i vizi e difetti dell'immobile compravenduto nonché la fondatezza del credito ingiunto e la corretta quantificazione dello stesso effettuata dal consulente d'ufficio nel corso del procedimento per ATP, sottolineando che l'opponente ha volontariamente scelto di rimanere contumace e di non partecipare a detto procedimento (cfr. memoria di costituzione).
Tentata inutilmente la conciliazione della causa, disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e proposta un'ipotesi transattiva della vertenza (cfr. ordinanza
04.04.2025), la causa è stata istruita, sulla base delle istanze istruttorie articolate dalle parti e ritenute rilevanti per la presente decisione, con l'interrogatorio formale delle parti e l'escussione dei testimoni indicati (cfr. verbale di causa).
Dopodichè la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
Brevemente riepilogati i fatti di causa e le posizioni delle parti, reputa questo Giudice di accogliere la domanda di ristoro del danno formulata da parte opposta nei seguenti termini.
Sulla base degli atti versati in causa, è emerso che:
- in data 28.11.2021, l'opposto ha sottoscritto la proposta d'acquisto, accettata dall'opponente, relativa all'immobile “in costruzione con consegna prevista il 15.02.2022”, sito in Misinto, via
RI ET snc, al prezzo, stabilito “a corpo”, pari ad € 145.000,00, e le parti hanno meglio specificato con appositi allegati “A” (riferito alle “1. opere di completamento cantiere” e alla “2
pagina 3 di 10 scelta del capitolato interno ed esterno balconi”) e “B” (riferito ai “lavori da finire a carico impresa
) i lavori ancora da realizzare (doc. 2 opponente); Controparte_1
- in data 16.12.2022, le parti hanno stipulato il contratto preliminare di compravendita relativo allo stesso immobile e, tra l'altro, hanno statuito che “parte promittente venditrice dichiara alla parte acquirente che l'immobile verrà completato in ogni sua parte in quanto attualmente in fase di ristrutturazione e completato, inoltre come da accordi preventivamente presi tra le parti le opere saranno eseguite a carico del venditore e di seguito elencate:...“(cfr. art. 8, doc. 3 opponente);
- in data 04.08.2023, le parti hanno firmato una scrittura privata con la quale, riferendosi agli accordi tra le stesse intercorsi (cfr. mail allegate al doc. 5 di parte opposta), hanno scontato dal prezzo di vendita dell'immobile € 20.000, scorporando alcuni lavori (non precisati nella stessa scrittura, ma espressamente individuati con lo scambio di comunicazioni e.mail intervenuto tra le parti ed allegato al doc.5 di parte opponente) inizialmente previsti a carico dell'opponente, da essa non eseguiti, dei quali l'opposto si è accollato l'esecuzione; nella detta scrittura, invece, sono elencati i lavori rimasti di competenza della venditrice (doc. 14 opposta);
- in data 25.09.2023, le parti hanno stipulato il contratto di compravendita relativo all'immobile
(ancora) in costruzione ed oggetto di causa (“appartamento disposto su due livelli (piano terra e sotterraneo primo, collegati da scala esterna) composto da due locali oltre servizio, guardaroba, due balconi e area a giardino di pertinenza al piano terra, vano cantina, ripostiglio e lavanderia al piano sotterraneo primo, con annesso pertinenziale vano autorimessa al piano terra in corpo staccato”), precisando, per quanto qui di interesse, che “parte venditrice si obbliga ad eseguire a perfetta regola
d'arte entro e non oltre 35 (trentacinque) giorni da oggi i seguenti lavori a sua cura e spese: “... cancelletto pedonale;
ripristino pluviale tetto e facciata danneggiata dalla grandine;
- guaina box;
- zoccolino e stucco balconi;
-spostamento tubi condizionatori” (cfr. atto di compravendita, doc. 6 opponente).
Ciò posto, con il presente giudizio, ha domandato di condannare Controparte_2 [...] al ristoro del danno subito a causa della condotta inadempiente di detta società e, in Controparte_1 particolare, per il mancato completamento delle opere la cui esecuzione era a carico della stessa società, nonché per i vizi e difetti delle opere eseguite dalla medesima sull'”immobile in costruzione”.
Di contro, parte opponente, senza negare l'esistenza del rapporto contrattuale in essere con l'opposto, ha affermato di avere eseguito già ottobre 2023 tutti gli interventi previsti a suo carico, ad eccezione della sola copertura del box (opera, questa, che la stessa ha ammesso di non avere eseguito in quanto,
l'opposto non le avrebbe consentito di accedere ai luoghi per eseguire l'intervento in questione).
pagina 4 di 10 Orbene, le parti hanno stipulato un contratto misto di vendita ed appalto e, secondo il principio della causa prevalente (cfr. Cass.n. 17855/2023), la fattispecie risulta disciplinata dagli artt. 1490 e 1494 cc.
E' noto che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all'articolo 1490 cc, il compratore è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza e della rilevanza dei vizi.
Nella specie, la prova di detti vizi è emersa nel corso del procedimento di ATP, radicato (a febbraio
2024) da parte opposta e nel quale parte opponente ha scelto di rimanere contumace. In particolare, il perito nominato è stato incaricato di accertare, in riferimento al rapporto contrattuale in esame, le opere che sono state realizzate, quelle che, pur da eseguirsi, non sono state portate a termine, i vizi ed i difetti esistenti nonchè di quantificare i costi degli interventi necessari per l'eliminazione degli stessi e per l'esecuzione dei lavori mancanti (cfr. fascicolo di ATP).
Il fascicolo relativo a detto procedimento di ATP è stato ritualmente acquisito nel presente giudizio
(cfr. ordinanza del 04.04.2025). Esaminata la relazione peritale depositata nonché gli allegati alla stessa, si ritiene di poter condividere le conclusioni assunte dal perito incaricato dall'Ufficio, in quanto le stesse risultano esenti da vizi logici e motivazionali, nonché fondate sull'esame attento e scrupoloso dei documenti allegati e dello stato dei luoghi accertato nel corso dei sopralluoghi e documentato con i rilievi fotografici allegati alla stessa perizia. In particolare, il consulente fornisce una descrizione precisa dell'immobile, individua i lavori eseguiti/non eseguiti nonché quantifica i costi necessari per l'eliminazione dei vizi ovvero per il completamento degli interventi (precisando che “Per la valutazione delle opere necessarie e dei costi, sono stati impiegati i prezzi unitari desunti dal “Prezziario – Recupero, ristrutturazione, manutenzione” Edito da e riferito ai prezzi del primo semestre 2024...”, pag. 28 CP_3 relazione). Del resto, al di là di generiche contestazioni in merito alla stima delle opere, parte opponente ha omesso di formulare, anche nel presente giudizio, rilievi critici alle conclusioni del perito e/o di allegare qualsivoglia elemento idoneo a confutarle.
Peraltro, è noto che “...l'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito ed è liberamente valutabile dal giudice, che può trarne elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo Pur essendo privo di ogni efficacia di prova privilegiata nel successivo giudizio di merito, esso costituisce comunque un documento pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito. Esso entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio, è quindi liberamente apprezzabile dal giudice ed utilizzabile per fondarvi il proprio convincimento nei confronti di tutte le parti del giudizio, anche di quelle che non ebbero a partecipare all'accertamento tecnico (Cass. n. 18567 del 2018). Ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto pagina 5 di 10 non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (v. in tal senso Cass. n. 13229 del 2015 ).
In particolare, la relazione conclusiva dell'ATP al quale una delle parti non abbia partecipato, che sia stata ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, può essere valutata dal giudice come prova atipica, e quindi idonea a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, adeguatamente motivato (v. Cass. n. 25162 del 2020, sulla possibilità di valorizzare e porre a base del convincimento del giudice, come prova atipica, anche la parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta)”
(cfr. Cass.n.8496/2023).
Ciò detto, passando ad esaminare le doglianze di parte opposta, il perito ha premesso che l'immobile in questione “è stato oggetto negli ultimi due anni di una ristrutturazione che, pur essendo precedente alla compravendita, non è ancora stata completata. Dai sopralluoghi effettuati, infatti, appare che alcune opere non sono state realizzate ed altre sono ancora incomplete o eseguite in maniera assolutamente non conforme alla regola d'arte” (pag.6 relazione peritale) e ha poi concluso che: “- dagli accertamenti e dai sopralluoghi effettuati ho potuto rilevare che, allo stato attuale, sussistono i problemi lamentati dal ricorrente;
-
l'osservazione dello stato dei luoghi e le informazioni raccolte tramite la documentazione ...mi induce a ritenere che le opere eseguite dall'impresa, in alcuni casi in maniera assolutamente non conforme alla regola d'arte, mentre in altri casi incomplete o non ripristinate in modo adeguato siano le principali cause dello stato di degrado dei locali del ricorrente...” (pag. 31 relazione peritale).
Il consulente ha poi indicato nello specifico le opere di cui ha accertato la mancata realizzazione ovvero l'esecuzione non a regola d'arte. Tra queste, le seguenti risultano riconducibili a quelle espressamente individuate con il contratto di compravendita a carico di parte opponente (che si è obbligata ad eseguirle “a perfetta regola d'arte entro e non oltre 35 (trentacinque) giorni da oggi i seguenti lavori a sua cura e spese”):
- “opere di ripristino cancelletto elettrico pedonale: risulta tagliata la copertina in pietra sul muro di recinzione ingresso, per poter far scorrere il cancello carraio. E' quindi necessario rimuovere la copertina esistente, posare nuova copertina con gocciolatoio, di dimensioni più strette in modo da permettere lo scorrimento del cancello € 547,80”
- “opere di ripristino lattoneria danneggiata da gradine: in questo caso occorre procedere alla sostituzione della lattonerie che risultano danneggiate da grandine, attraverso la posa di nuovi pluviali, nuove fasce sottobalcone, scossaline e canali di copertura, lato Nord, Ovest (lavori conteggiati al 50%) € 1.012,40”;
- “opere di ripristino facciata lato Ovest: ..., sono stati eseguiti interventi di ripristino da grandine, in maniera poco accurata che rendono necessari nuovi interventi di sistemazione. Occorre quindi allestire un ponteggio, scrostare l'intonaco nei vari punti ammalorati, posa di nuovo intonaco e pittura della facciata (Lavori conteggiati al 50%) € 5.384,34” pagina 6 di 10 - “opere di ripristino copertura autorimessa: si rileva la mancanza di guaina sulla copertura del box esterno al P.T., oltre alla mancanza di canale di gronda e pluviale di scolo acque”, prevedendo un costo per l'esecuzione di tale intervento di € 2.371,10”;
- “opere di ripristino zoccolino balcone...si rileva la presenza di zoccolino su balcone, con presenza di sbavature di colla sopra lo zoccolino, sull'intonaco di facciata....€ 1.396,68”;
- “opere di ripristino predisposizione condizionatore su balcone lato sud est....€ 1.227,87”.
Invece, in riferimento alle ulteriori opere oggetto della domanda di ristoro del danno e per le quali il consulente ha accertato la mancata e/o negligente esecuzione, le eccezioni di parte opponente devono essere in parte accolte.
Infatti, con la scrittura privata 04.08.2023 (doc. 14 opposta) ed in connessa corrispondenza e.mail (doc.
5 parte opponente) le parti, per un verso, hanno indicato l'importo da scorporare dal prezzo di vendita in ragione dell'accollo di talune opere da parte dell'acquirente/opposto (si precisa che le opere scorporate sono elencate nelle citate comunicazioni e.mail allegate al doc.5, scambiate tra le parti prima e successivamente la firma di detta scrittura privata); e, per altro verso, hanno elencato una serie di opere, non scorporate, non esplicitate nel contratto di compravendita, ma l'esecuzione delle quali si confermava in carico all'opponente.
In particolare, risultano a carico di parte opponente le seguenti opere menzionate alle pagg. 29 e ss della relazione peritale:
- “Opere di ripristino tegole su copertura” si tratta di un intervento riconducibile tra quelli a carico di parte opponente (cfr. doc. 5 di parte opponente: e.mail 13 settembre 2023) ed effettivamente eseguito dalla stessa (cfr. deposizione testimoniale di titolare della ditta Persona_1
Edilyas srls, verbale di causa); ed in relazione ad esso, il consulente d'ufficio ha accertato che “la posa delle tegole sulle falde di copertura è stata effettuata in modo molto approssimativo, con un taglio delle stesse scalettato, senza seguire una linea retta e sotto filo. Bisogna quindi integrare le tegole con nuove tegole, con taglio in linea retta” e ha stimato il costo di dette opere in “€ 550,00”;
- “Allacciamenti”, anche detto intervento risulta a carico di parte opponente come da scrittura
04.08.2023 (doc. 14) ed in merito ad esso il consulente incaricato ha rilevato che “non risultano eseguiti gli allacciamenti per il gas ed energia elettrica” e ha quantificato i relativi costi in “€ 1.200”.
Non risultano, invece, a carico dell'opponente le seguenti ulteriori opere menzionate alle pagg. 29 e ss della relazione peritale:
- opere di finitura relative alla “Scala interna”, combinando la scrittura privata 04.08.2023 e la corrispondenza e.mail 17.05.2023 se ne deduce l'accollo da parte dell'opposto (“scala interna: dovrò provvedere io per completarla di verniciatura, base gradini, corrimano e muretto laterale”, doc. 5 opponente);
pagina 7 di 10 - “Opere di ripristino frontalini balconi lato Nord” (non menzionate come a carico dell'opponente nel contratto di compravendita e neppure nella scrittura privata 04.08.2023);
- “Opere di ripristino fori vespaio su cortile lato Ovest” (anche in relazione a tali opere, non è dimostrato in causa che detto intervento rientrasse tra quelli a carico dell'opponente e comunque la voce “ripristino giardino” risulta tra le opere oggetto di scorporo: cfr. mail del 13.09.2023, doc. 5 opponente);
- “Ripristino rivestimento bagno P.T. “ e “ripristino serramenti esterni P.T.” (il ripristino dei serramenti è chiaramente indicato come scorporato nella e.mail del 13.09.2023, e quanto al rispristino del bagno non vi sono risultanze che lo imputino all'opponente).
A fronte di tale quadro probatorio, la domanda di ristoro del danno formulata da parte opposta merita di essere accolta per la minore somma di € 13.690,19 oltre interessi legali, ex art. 1284, primo comma, cc dalla data del 26.09.2024 (data di notifica del decreto ingiuntivo) al saldo.
Del resto, parte opponente ha omesso di allegare qualsivoglia elemento idoneo a confutare la situazione di fatto accertata dal ctu e la stima dei costi necessari per il rispristino e/o completamento delle opere risultanti come di sua competenza. Inoltre, le argomentazioni addotte per escludere la responsabilità della stessa risultano condivisibili solo per gli aspetti sopra precisati.
Invece, non vi è prova che la denuncia da parte dell'opposta dei vizi e difetti relativi alle opere eseguite sia stata tardiva e neppure che la stessa abbia accettato le opere così come eseguite dall'opponente. In punto, l'opponente si è limitata ad eccepire, senza meglio precisare, che “ CP_2 mai ha contestato le stesse se non con l'intervento del proprio legale nel gennaio 2024 e, dunque, ampiamente decorsi termini di legge” e che “oltre ad evidenziare ancora una volta la non contestazione da parte del sig.
(che deve, pertanto, ritenersi decaduto alla luce della pacifica accettazione delle opere)”. Infatti, CP_2 dall'istruttoria svolta non è emersa una data precisa di realizzazione dei diversi lavori: le deposizioni rese nel corso delle prove orali sul punto, infatti, risultano non collimanti e non è possibile individuare, in assenza di un riscontro oggettivo, un momento di decorrenza del termine. In punto,
titolare della ditta Edilyas srls, che ha eseguito i lavori per conto di Persona_1 parte opponente, ha affermato: “...credo di ricordare però che i lavori sono stati fatti ad inizio 2024, quando è grandinato ... ho fatto il cancelletto pedonale, il rispristino della facciata e la sostituzione delle tegole sul tetto (ho cambiato/sostituito circa 50 tegole rotte). Per ripristino facciata, intendo dire che dove erano presenti i buchi della grandine ho rasato il muro e con il colore esistente ho colorato il punto. Secondo me i buchi presenti erano circa una centinaia per tutta la facciata. Ho saldato il telaio del cancelletto e lo abbiamo montato. Non ho fatto nulla sul pluviale del tetto. Ho messo il battiscopa di ceramica nei balconi e lo stucco” (cfr. verbale di causa).
pagina 8 di 10 E' poi documentato che l'opposto ha sollecitato (invano) già nei mesi di ottobre e novembre la società opponente chiedendo di posare la guaina di copertura del box (cfr. doc.24) e che ha contestato tutti i lavori (eseguiti e mancanti) a gennaio 2024 (doc. 18).
Peraltro, è noto che il termine per la denuncia dei vizi decorre per il committente dal momento in cui
“consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie, dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti” (cfr. Cass.n.777/2020).
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. In accoglimento della domanda di parte opposta, l'opponente deve essere condannata al pagamento, per quanto già precisato, dell'importo di € 13.690,19, oltre interessi legali, ex art. 1284, primo comma, cc dalla data del
26.09.2024 al saldo.
Quanto alle ulteriori voci di danno oggetto della domanda di parte opposta, va precisato che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto. (Cass. n. 15672/2005; n. 14268/2017) del
27/07/2005). In altre parole, i costi sostenuti nella fase dell'ATP, comprensive di quelle per le prove ed indagini
e quelle per il pagamento dei professionisti che hanno assistito la parte come consulenti, costituiscono spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di compensazione (Cass. n. 12759/1993; n. 1690/2000)” (cfr.
Cass.n.13154/2025).
Non sussistono, infine, ad avviso di questo Giudice gli estremi per accogliere la domanda promossa dall'opposta a norma dell'art. 96 cpc, non ricorrendo elementi tali da far ritenere che la difesa sia stata coltivata con malafede o colpa grave (Cass. n.19948/2023).
Le ulteriori eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del DM n.
147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva €
777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori. Inoltre, parte opponente deve essere condanna al pagamento in favore dell'opposto delle spese legali relative al procedimento di ATP (cfr. Cass.n. 35510/2021) da liquidarsi, sempre sulla base pagina 9 di 10 del DM n.147/22, nella somma pari ad € 2.234,00 (per la fase di studio € 567,00, per quella introduttiva
€ 709,00 e per quella istruttoria € 1.061,00 ) oltre accessori di legge.
A carico di parte opponente vanno, poi, poste le spese relative alla consulenza tecnica depositata nel procedimento di ATP come già liquidate nel medesimo procedimento.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n.7139/2024, per le ragioni indicate in motivazione:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- in accoglimento della domanda di ristoro del danno formulata da parte opposta, per le ragioni indicate in motivazione, condanna l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, dell'importo complessivo di € 13.690,19 oltre interessi legali, ex art. 1284, primo comma, cc dalla data del 26.09.2024 al saldo;
- condanna, altresì, parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, riferite al presente procedimento, nella misura di € 5.077,00, nonché di quelle riferite al procedimento di ATP nella misura di € 2.234,00, il tutto oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%;
- pone definitivamente a carico di parte opponente le spese relative alla consulenza tecnica depositata nel procedimento di ATP, come liquidate nel relativo procedimento.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 27 novembre 2025
Il Giudice dott. Carla Caldaroni
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