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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/02/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3909/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del
D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 27/02/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3909/2023 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Donatella Vicari
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta il ricorso.
2. Dichiara irripetibili le spese processuali.
3. Pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 4987/2021 CP_1 liquidate con separato decreto.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 20.07.2023 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa (o da altra data che sarà accertata all'esito del giudizio), a causa delle patologie di cui è affetto, deve ritenersi invalido civile in misura pari o superiore al 74% o comunque al 67% (ed ha quindi diritto all'assegno di assistenza mensile per gli invalidi civili di cui all'art. 13 della L. 118/1971 o quanto nel all'esenzione parziale dal pagamento della quota della spesa sanitaria di cui alla L.
407/1990 e art. 6 del DM 1.02.1991). Riferisce di avere presentato la domanda per il riconoscimento dell'invalidità all' il 7.01.2020 e che la CMC, dopo averlo sottoposto CP_1
a visita il 18.06.2021, lo riconosceva invalido al 36% per cui presentava ricorso di ATPO, iscritto al n. 4987/2021 RGAL, al cui esito il CTU nominato dal Tribunale di Velletri confermava il giudizio negativo espresso nella fase amministrativa. Contestava, quindi, le conclusioni del CTU dando così corso all'odierno giudizio di merito.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine, ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto dei termini fissati nel verbale di conferimento incaico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente e con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 4987/2021.
L'istanza di rinnovazione della CTU medico-legale non veniva accolta per le ragioni di seguito esposte. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, osserva il giudicante che, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel procedimento di ATPO, il CTU, Dr. , previo Persona_1 esame della documentazione sanitaria in atti e sottoposto il ricorrente a visita medico-
pagina 2 di 4 legale, pone la diagnosi di: - Anosmia totale e ageusia parziale (riferite) in esito a emorragia subaracnoidea da trauma cranico (2019).
4- Diabete mellito NID non complicato in terapia con farmaci orali- Ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico non associata a documentate complicazioni d'organo.
Premette che le patologie di cui è risultato affetto il ricorrente devono essere valutate con riferimento alle previsioni di cui alla tabella ministeriale emanata con D.M. 5.2.1992.
Pertanto: con riferimento alla Anosmia totale e ageusia parziale (riferite) in esito a emorragia subaracnoidea da trauma cranico (perdita dell'olfatto e del gusto), evidenzia che l'esame neurologico del periziato si è sempre mantenuto negativo, persino in fase acuta, come attesta chiaramente la documentazione in atti, per cui la sintomatologia riferita dal ricorrente non trova riscontri obiettivi, pur essendo plausibile che sia esito dell'evento traumatico/emorragico ed infatti la stessa CMC dell' l'ha valutata CP_1 attribuendole il codice 6801: ANOSMIA 20; per quanto riguarda il Diabete mellito NID riferisce che non sono però presenti complicazioni di sorta e la patologia è gestita con l'ausilio di soli farmaci orali, né peraltro risulta che il ricorrente si sia sottoposto a visite specialistiche endocrinologiche prima o dopo il ricovero del 2019 dovuto all'evento traumatico di cui innanzi, per cui, in assenza di esplicite indicazioni tabellari, gli riconosce un grado di menomazione non superiore al 20%; con riferimento alla Ipertensione arteriosa si tratta di condizione documentata esclusivamente dal foglio di dimissione relativo al suddetto ricovero nel corso del quale un controllo accertò un lieve incremento dei valori pressori (140/90 mm Hg), per cui, trattandosi di una condizione interpretabile più come possibile fattore di rischio cardiovascolare che non come vera e propria patologia, ritiene che non superi la soglia valutabile del 10%.
In conclusione, applicando, la formula riduttiva IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2) concorda con la valutazione espressa dal Centro Medico Legale dell' ossia che debba CP_1 Parte_1 essere riconosciuto invalido civile in misura pari al 36%, quindi insufficiente per conseguire entrambi i benefici richiesti.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalle parti ricorrenti e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali. Ne è prova che le parti, ricevuta la bozza della relazione, non hanno fatto pervenire al CTU osservazioni critiche.
Il ricorso è, quindi, infondato e non merita di essere accolto.
pagina 3 di 4 Le spese processuali vengono regolate tenuto conto della presenza dei requisiti per l'esonero della parte ricorrente dal loro pagamento, ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c., come risulta dall'autocertificazione prodotta in atti in relazione ai redditi del nucleo familiare.
Per le stesse ragioni le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 4987/2021 liquidate con separato decreto sono poste a carico dell' CP_1
Velletri, 28 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del
D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 27/02/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3909/2023 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Donatella Vicari
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta il ricorso.
2. Dichiara irripetibili le spese processuali.
3. Pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 4987/2021 CP_1 liquidate con separato decreto.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 20.07.2023 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa (o da altra data che sarà accertata all'esito del giudizio), a causa delle patologie di cui è affetto, deve ritenersi invalido civile in misura pari o superiore al 74% o comunque al 67% (ed ha quindi diritto all'assegno di assistenza mensile per gli invalidi civili di cui all'art. 13 della L. 118/1971 o quanto nel all'esenzione parziale dal pagamento della quota della spesa sanitaria di cui alla L.
407/1990 e art. 6 del DM 1.02.1991). Riferisce di avere presentato la domanda per il riconoscimento dell'invalidità all' il 7.01.2020 e che la CMC, dopo averlo sottoposto CP_1
a visita il 18.06.2021, lo riconosceva invalido al 36% per cui presentava ricorso di ATPO, iscritto al n. 4987/2021 RGAL, al cui esito il CTU nominato dal Tribunale di Velletri confermava il giudizio negativo espresso nella fase amministrativa. Contestava, quindi, le conclusioni del CTU dando così corso all'odierno giudizio di merito.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine, ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto dei termini fissati nel verbale di conferimento incaico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente e con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 4987/2021.
L'istanza di rinnovazione della CTU medico-legale non veniva accolta per le ragioni di seguito esposte. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, osserva il giudicante che, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel procedimento di ATPO, il CTU, Dr. , previo Persona_1 esame della documentazione sanitaria in atti e sottoposto il ricorrente a visita medico-
pagina 2 di 4 legale, pone la diagnosi di: - Anosmia totale e ageusia parziale (riferite) in esito a emorragia subaracnoidea da trauma cranico (2019).
4- Diabete mellito NID non complicato in terapia con farmaci orali- Ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico non associata a documentate complicazioni d'organo.
Premette che le patologie di cui è risultato affetto il ricorrente devono essere valutate con riferimento alle previsioni di cui alla tabella ministeriale emanata con D.M. 5.2.1992.
Pertanto: con riferimento alla Anosmia totale e ageusia parziale (riferite) in esito a emorragia subaracnoidea da trauma cranico (perdita dell'olfatto e del gusto), evidenzia che l'esame neurologico del periziato si è sempre mantenuto negativo, persino in fase acuta, come attesta chiaramente la documentazione in atti, per cui la sintomatologia riferita dal ricorrente non trova riscontri obiettivi, pur essendo plausibile che sia esito dell'evento traumatico/emorragico ed infatti la stessa CMC dell' l'ha valutata CP_1 attribuendole il codice 6801: ANOSMIA 20; per quanto riguarda il Diabete mellito NID riferisce che non sono però presenti complicazioni di sorta e la patologia è gestita con l'ausilio di soli farmaci orali, né peraltro risulta che il ricorrente si sia sottoposto a visite specialistiche endocrinologiche prima o dopo il ricovero del 2019 dovuto all'evento traumatico di cui innanzi, per cui, in assenza di esplicite indicazioni tabellari, gli riconosce un grado di menomazione non superiore al 20%; con riferimento alla Ipertensione arteriosa si tratta di condizione documentata esclusivamente dal foglio di dimissione relativo al suddetto ricovero nel corso del quale un controllo accertò un lieve incremento dei valori pressori (140/90 mm Hg), per cui, trattandosi di una condizione interpretabile più come possibile fattore di rischio cardiovascolare che non come vera e propria patologia, ritiene che non superi la soglia valutabile del 10%.
In conclusione, applicando, la formula riduttiva IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2) concorda con la valutazione espressa dal Centro Medico Legale dell' ossia che debba CP_1 Parte_1 essere riconosciuto invalido civile in misura pari al 36%, quindi insufficiente per conseguire entrambi i benefici richiesti.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalle parti ricorrenti e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali. Ne è prova che le parti, ricevuta la bozza della relazione, non hanno fatto pervenire al CTU osservazioni critiche.
Il ricorso è, quindi, infondato e non merita di essere accolto.
pagina 3 di 4 Le spese processuali vengono regolate tenuto conto della presenza dei requisiti per l'esonero della parte ricorrente dal loro pagamento, ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c., come risulta dall'autocertificazione prodotta in atti in relazione ai redditi del nucleo familiare.
Per le stesse ragioni le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 4987/2021 liquidate con separato decreto sono poste a carico dell' CP_1
Velletri, 28 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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