Articolo 23 della Legge 22 novembre 1988, n. 516
Articolo 22Articolo 24
Versione
17 dicembre 1988
Art. 23. 1. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. Gli enti ecclesiastici avventisti, civilmente riconosciuti, possono svolgere attivita' diverse da quelle di religione o di culto.
3. Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalita' di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988