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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/04/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2988/2021 R.G.A.C.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A all'udienza del 17.04.2025, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n.
2988/2021 r.g.a.c., vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Visone unitamente al quale elettivamente domicilia in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Scopari n. 41;
Attrice
E
(c.f.: ), in persona del Procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. France- sco Napolitano unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Augusto
n. 162;
Convenuta
OGGETTO: Assicurazione sulla vita.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione in scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di avente ad oggetto la richiesta di restituzione delle Controparte_1
somme versate a titolo di premi per una polizza vita, nonché il risarcimento del danno derivante dal presunto inadempimento contrattuale e dalla mala gestio dell'assicuratore.
L'attrice sostiene di aver stipulato con la compagnia assicurativa, in data 12 dicembre
2014, una polizza vita a premi ricorrenti presso l'agenzia sub-mandataria Ambrosio In- surance, affermando di non aver mai ricevuto copia del fascicolo informativo e delle
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appendici contrattuali. Dopo il decorso di tre anni dalla stipula, l'attrice avrebbe più vol- te richiesto il riscatto della polizza, senza tuttavia ottenere risposta o adeguati chiari- menti da parte della compagnia, lamentando altresì lo storno ingiustificato di alcuni im- porti versati. Ritenendo la condotta della convenuta gravemente inadempiente, l'attrice ha adito l'IVASS e successivamente il presente Tribunale, domandando la restituzione della somma complessiva versata, pari a € 6.611,92, oltre interessi e rivalutazione mo- netaria, nonché il risarcimento del danno ex art. 1224 c.c., quantificato in € 3.000,00.
La costituitasi in giudizio, ha contestato integralmente le pretese Controparte_1 attoree, sostenendo che la polizza stipulata dall'attrice rientrasse nella categoria delle assicurazioni a vita intera multiramo con capitale in parte rivalutabile. La convenuta ha evidenziato che la sig.ra fosse pienamente consapevole delle caratteristiche del Pt_1
prodotto finanziario sottoscritto, che includeva specifiche condizioni relative al versa- mento delle prime tre annualità di premio, condizione necessaria affinché la polizza ma- turasse il diritto di riscatto.
La convenuta ha inoltre eccepito che, a seguito dell'interruzione del pagamento dei premi avvenuta il 12 agosto 2017, la polizza fosse entrata in stato di quiescenza, con conseguente diritto dell'attrice alla riattivazione, previa corresponsione degli arretrati e degli interessi maturati al momento della richiesta. Tuttavia, l'istante si sarebbe limitata al versamento di sole tre mensilità, sufficienti a completare il pagamento del terzo anno richiesto per il riscatto, ma non anche a determinare la riattivazione del rapporto, condi- zione necessaria affinché il diritto al riscatto potesse effettivamente maturare. CP_1
ha, infatti, sostenuto che la risoluzione di diritto del contratto fosse avvenuta per manca- to versamento dei premi arretrati entro i termini previsti, come da comunicazioni tra- smesse all'attrice, e che, al momento della risoluzione, le condizioni per il riscatto non fossero ancora maturate, escludendo pertanto qualsiasi obbligo restitutorio a carico della compagnia.Sulla base di tali premesse, la convenuta ha richiesto il rigetto della doman- da attorea, la conferma della risoluzione del contratto per effetto dell'art. 1924 c.c., e la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
Tenutasi la prima udienza, concessi i termini di cui all'art 183 co 6 cpc, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata alla presente udienza per la discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Nel caso di mancato pagamento dei premi successivi al primo, l'assicuratore sulla vita non può costringere il contraente all'adempimento, poiché il secondo comma dell'art. 1924 c.c. prevede, in questa ipotesi, la risoluzione automatica del contratto.
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Questa disciplina si distingue significativamente da quella prevista per l'assicurazione contro i danni.
Si ritiene comunemente che tale disposizione riconosca al contraente la facoltà di rece- dere liberamente dal contratto e che il mancato pagamento del premio costituisca una manifestazione valida di questa volontà.
A seguito della risoluzione, i premi già versati restano acquisiti dall'assicuratore, a com- pensazione del rischio corso e delle spese di acquisizione e conclusione del contratto, salvo diversa previsione contrattuale. Inoltre, va evidenziato che la risoluzione non pre- clude la possibilità di riduzione o riscatto della polizza, qualora ne ricorrano le condi- zioni.
Il meccanismo previsto dal secondo comma dell'art. 1924 c.c. stabilisce che, in caso di mancato pagamento dei premi successivi al primo, l'assicurazione resti comunque in vi- gore per un periodo di tolleranza, pari a venti giorni in assenza di diverse previsioni contrattuali. Durante tale periodo, l'assicurato non è considerato in mora (Cass. I, n.
8558/1994).
Si ritiene che la disciplina dettata dall'art. 1924 c.c. possa essere modificata convenzio- nalmente, non rientrando tra le norme inderogabili ai sensi dell'art. 1932 c.c. Anche la giurisprudenza ha confermato questa impostazione (Cass. I, n. 8558/1994). Inoltre, si è affermato che un eventuale patto che disciplini diversamente la materia non possa essere considerato vessatorio o oneroso ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., e quindi, se inse- rito nelle condizioni generali del contratto, non necessiti di un'approvazione specifica per iscritto (Cass. I, n. 1883/1977).
In questo contesto si inserisce la cosiddetta clausola di riattivazione, che prevede la pos- sibilità di evitare la risoluzione automatica del contratto. Tale clausola attribuisce al contraente, dopo la scadenza del termine di tolleranza, il diritto di riattivare il contratto entro un periodo convenzionale di sospensione, mediante il pagamento dei premi arre- trati, degli interessi e delle spese.
Decorso inutilmente tale termine, viene sovente previsto che la riattivazione possa esse- re esercitata entro un ulteriore termine pattizio. Anche in questo caso si prevede solita- mente che il contraente dovrà versare i premi arretrati e gli interessi e potrà essere ri- chiesta la sia sottoposizione a una nuova visita medica.
Se anche questo termine viene superato, il contratto si risolve definitivamente e i premi versati restano acquisiti dall'assicuratore, salvo che sussistano i presupposti per la ridu- zione della polizza.
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Si evidenzia, infine, che la riattivazione non determina la stipula di un nuovo contratto, ma consente la ripresa degli effetti del rapporto originario, il quale, a causa del mancato pagamento del premio, era entrato in una fase di sospensione (Cass. I, n. 8558/1994).
Ai sensi dell'art 1925, poi, il contratto di assicurazione sulla vita presenta la possibilità per il contraente di modificare unilateralmente i propri impegni senza perdere quanto versato fino a quel momento, attraverso gli strumenti del riscatto e della riduzione.
L'assicuratore è obbligato a disciplinare nel contratto il diritto di riscatto e di riduzione, in modo che l'assicurato possa conoscere in qualsiasi momento quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione della polizza.
L'art. 1925 c.c. non fornisce una definizione esplicita di questi diritti, ma è evidente che il riscatto consista nella possibilità per l'assicurato di ottenere una somma ridotta rispet- to al capitale previsto, nel caso in cui receda dal contratto prima della sua naturale sca- denza o in cui si verifichi la risoluzione automatica ai sensi dell'art. 1924 c.c.
In alternativa al riscatto, l'assicurato può optare per la riduzione, mantenendo il contrat- to in vigore senza versare ulteriori premi, ma con una prestazione assicurativa ridotta in proporzione ai premi già versati.
Il diritto di riscatto è subordinato alla formazione della riserva matematica e alla certez- za della prestazione dell'assicuratore, indipendentemente dal momento in cui questa sa- rebbe stata erogata. Poiché il riscatto anticipa la prestazione dell'assicuratore, è necessa- rio che vi sia la garanzia che tale prestazione sarebbe comunque stata dovuta nel caso in cui il contratto fosse rimasto in vigore fino al verificarsi dell'evento assicurato.
Per questo motivo, il riscatto è ammesso nelle assicurazioni di sopravvivenza con con- troassicurazione, nonché nelle assicurazioni per il caso di morte a vita intera. Sono in- vece escluse dal riscatto le assicurazioni temporanee per il caso di morte e le assicura- zioni di sopravvivenza senza controassicurazione.
In sintesi, il riscatto è consentito solo nelle polizze in cui vi sia una prestazione garanti- ta, mentre è escluso nelle assicurazioni in cui il pagamento della prestazione dipende da condizioni incerte.
Il valore del riscatto non corrisponde esattamente alla riserva matematica, poiché su di essa vengono applicate detrazioni, e dipende dal numero di anni trascorsi dalla stipula del contratto.
Il riscatto si configura come un atto di recesso da un contratto di durata, esercitabile dal contraente senza necessità di giustificazioni particolari. L'esercizio di questo diritto comporta l'estinzione anticipata del rapporto assicurativo, a differenza della riduzione,
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che modifica solo alcuni elementi del contratto. Esso avviene mediante una dichiarazio- ne unilaterale e recettizia, con cui il contraente richiede all'assicuratore l'erogazione an- ticipata della prestazione maturata. La dichiarazione produce effetti dal momento in cui perviene all'assicuratore, salvo che il contraente non decida di differire gli effetti del ri- scatto alla cessazione della copertura assicurativa, nel rispetto del principio di corrispet- tività tra pagamento del premio e assunzione del rischio da parte dell'assicuratore (Cass.
I, n. 401/1988).
In linea con i principi generali la revoca del riscatto è negozio giuridico unilaterale che produce effetti a condizione che venga comunicata all'assicuratore prima della dichiara- zione di riscatto.
Il diritto di riscatto spetta al contraente anche quando l'assicurazione è stipulata a favore di un terzo, con la conseguenza che il riscatto implica una revoca implicita del beneficio precedentemente concesso.
Infine, il riscatto è considerato un atto di straordinaria amministrazione, poiché compor- ta l'estinzione del rapporto contrattuale e ha effetti rilevanti sulla posizione economica del contraente.
Ciò posto in punto di diritto, va osservato, nel caso di specie, che parte attrice ha inteso esercitare il diritto di riscatto in assenza delle condizioni per il suo esercizio.
Ed infatti, tale diritto era pattiziamente riconosciuto solo con il versamento di tre annua- lità di premi, a cui parte attrice non aveva adempiuto al momento della comunicazione alla compagnia di voler esercitare il riscatto.
Si badi, in proposito, che la richiesta di riscatto è stata avanzata “nell'anno 2018” (vd pg
2 atto di citazione) e che la circostanza del versamento di tutte le rate fino alla decorren- za di tre anni è rimasta sul piano meramente assertivo, a fronte della contestazione della controparte.
Quest'ultima ha infatti più precisamente evidenziato che il termine triennale del rappor- to andava individuato tra la data del 12.12.2014 e la data del 12.12.2017, mentre parte attrice aveva versato i premi sino al 12/8/2017, con la conseguenza che la risoluzione di diritto ex art 1924 co II c.c. (posto che le CGC non prevedono un diverso termine) deve ritenersi avvenuta in data 2/10/2017 (venti giorni dalla scadenza della rata di settembre
2017).
A fronte di tali considerazioni, è evidente che alla data del 2018 non era esercitabile il riscatto, con la conseguenza che non era possibile negare alla compagnia il diritto alla ritenzione dei premi versati (art 1924 co II e 10 CGC) se non previa riattivazione della
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polizza la quale, a sua volta, presupponeva il versamento dei premi che sarebbero matu- rati alla data della richiesta (2018) e non semplicemente di quelli necessari al compi- mento dei tre anni.
Peraltro la riattivazione, se avvenuta nel secondo semestre (ma pur sempre entro l'anno) decorrente dalla scadenza del termine di versamento dell'ultima rata non corrisposta, avrebbe necessitato della richiesta scritta dell'assicurato e dell'accettazione parimenti scritta dell'assicurazione (vd art 11 CGC).
Si noti, in proposito, che il versamento delle ultime tre rate per il compimento del trien- nio necessario al riscatto è avvenuto, per la prima volta, solo in data 21/6/2018, quando erano ormai maturate rate dal settembre 2017 a giugno 2018.
Tale considerazione era stata espressa chiaramente nella missiva del 29/5/2018 (doc 2 parte convenuta), nella quale si evidenziava che il versamento dei premi era stato inter- rotto in data 12/8/2017 e che la ripresa dei versamenti avrebbe evitato la risoluzione del rapporto. Era stata poi ribadita nel preventivo di riattivazione del 21/1/2019 (doc. 3 di parte convenuta), nel quale erano indicate chiaramente tutte le rate da corrispondersi per procedere alla riattivazione.
Ne deriva che, per poter esercitare il riscatto parte attrice avrebbe dovuto preventiva- mente riattivare la polizza mediante il pagamento di tutti i ratei scaduti anche successi- vamente al dicembre 2018.
In tale prospettiva, si palesa come inconferente l'eccezione di vessatorietà dell'art 11 delle CGC (riattivazione della polizza).
Innanzitutto, va ribadito che non si ravvisa alcuna ipotesi di vessatorietà, come sopra evidenziato, e come si rileva dal fatto che la riattivazione rappresenta una facoltà non tipizzata normativamente, contrattualmente riconosciuta in via aggiuntiva al cliente, il quale gode pertanto di un ampliamento delle proprie facoltà.
In secondo luogo, va osservato che in assenza della clausola di riattivazione, stante la mancata sussistenza delle condizioni per il riscatto (versamento di rate per tre annuali- tà), troverebbe applicazione solo l'art 1924 co II c.c., che prevede il diritto di ritenzione dei premi versati, con la conseguenza che un'eventuale disapplicazione della disposi- zione contrattuale non risulterebbe di giovamento a parte attrice.
In altre parole, vuoi per l'astratta inefficacia della clausola che prevede la riattivazione
(eccepita dalla stessa attrice), vuoi per il mancato esercizio, in concreto, del diritto alla riattivazione da parte dell'attrice (testimoniato peraltro dal comportamento processuale con il quale si chiede proprio la disapplicazione della clausola di riattivazione), il diritto
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della compagnia a ritenere le somme versate troverebbe in ogni caso fondamento nell'art 1924 co II c.c., a fronte dell'indiscusso mancato versamento delle ultime tre rate per il raggiungimento delle tre annualità e, quindi, dell'insussistenza delle condizioni per il riscatto.
In altre parole, l'inefficacia dell'art 11 delle condizioni generali di contratto non giove- rebbe alla posizione di parte attrice, poiché tali condizioni ampliano il diritto di riscatto e non lo limitano, subordinandolo però, com'è naturale che sia, alla preventiva riattiva- zione del rapporto.
Ciò posto, va, ad abundantiam, rilevato che risultano del tutto inconferenti e contraddit- torie le difese della parte attrice, la quale dichiara di non aver mai ricevuto le condizioni generali di contratto e di non aver mai ricevuto alcun tipo di informazione, sia in sede precontrattuale che in corso di rapporto.
Ed infatti questa, del tutto tardivamente, precisamente con memoria di terzo termine, deduce che il preventivo di riattivazione della polizza (doc. n. 3 allegato già alla com- parsa di costituzione della convenuta) non sarebbe “accompagnato dalla ricevuta di ritorno della raccomandata”. Trattasi della contestazione di un fatto (ricezione della comunicazione di preventivo di riattivazione) avvenuta in spregio ai principi di parità delle armi e del contraddittorio. Ed invero parte convenuta ha depositato il documento allegandolo alla comparsa di costituzione e parte attrice non aveva mai contestato tale documento, né la sua ricezione. Solo con memoria depositata in data 6/12/2022 sembra adombrare la circostanza di non aver ricevuto tale preventivo. Tale memoria, tuttavia, è stata depositata dopo il deposito della terza memoria della convenuta (5/12/2022). Tale difesa appare del tutto tardiva in quanto intervenuta in un segmento processuale in cui era già definito il thema probandum, e con modalità tali che non avrebbero consentito alla convenuta, in ragione della maturazione delle preclusioni istruttorie, di dimostrare la circostanza, sino a quel momento mai contestata, dalla ricezione della comunicazione predetta. Inoltre, la contestazione della ricezione di una missiva allegata in comparsa di costituzione non può certamente rientrare nel novero delle “prove contrarie”, cui solo è destinata la memoria di terzo termine.
Inoltre, con memoria di primo termine parte attrice asserisce espressamente di aver ri- cevuto istruzioni di allineamento della polizza con richiesta di pagamento dei ratei di maggio, giugno e luglio 2017, facendo riferimento ad una “mail depositata in atti”. Trat- tasi, per quanto è dato desumere, della mail del 3/5/2018 (data in cui, si badi bene, il rapporto già risulterebbe risolto di diritto, come sopra visto) con la quale non CP_1
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invitava la a versare tre rate per poter provvedere al riscatto ma rappresentava la Pt_1
circostanza ostativa al riscatto, consistente nel mancato versamento di tre rate, cioè a di- re della mancanza delle condizioni del riscatto.
Disconosce poi, con memoria di terzo termine, la firma apposta sulla proposta contrat- tuale ma non quella apposta sulla polizza assicurativa (vedi documento depositato da parte convenuta con memoria di terzo termine), in particolare quella apposta a pagina 4 della predetta polizza e volta a sugellare la dichiarazione di conoscenza e ricezione della nota informativa, delle condizioni generali di contratto e del fascicolo informativo.
Ne consegue che tali condizioni generali di contratto, in particolare l'art 10 che prevede la condizione del riscatto nel versamento di tre annualità di premio assicurativo, devono ritenersi parte del contratto, ai sensi dell'art 1341 c.c.
Quale ulteriore conseguenza discende che al momento del recesso per mancato versa- mento dei premi non sussistevano le condizioni per il riscatto e pertanto i premi versati restano acquisiti all'assicuratore, in applicazione dell'art 1924 c.c., anche per effetto del mancato esercizio del diritto alla riattivazione del rapporto da parte dell'attrice.
Resta assorbita la domanda risarcitoria, peraltro formulata genericamente in relazione all'individuazione dei pregiudizi patiti.
Non si ravvisano, d'altro canto, i presupposti dell'azione intentata con mala fede o colpa grave ai fini della condanna ex art 96 cpc, pur richiesta da parte convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applica- zione dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Condanna la sig.ra al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 5077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e
[...]
rimborso spese forfettario come per legge.
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A all'udienza del 17.04.2025, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n.
2988/2021 r.g.a.c., vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Visone unitamente al quale elettivamente domicilia in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Scopari n. 41;
Attrice
E
(c.f.: ), in persona del Procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. France- sco Napolitano unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Augusto
n. 162;
Convenuta
OGGETTO: Assicurazione sulla vita.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione in scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di avente ad oggetto la richiesta di restituzione delle Controparte_1
somme versate a titolo di premi per una polizza vita, nonché il risarcimento del danno derivante dal presunto inadempimento contrattuale e dalla mala gestio dell'assicuratore.
L'attrice sostiene di aver stipulato con la compagnia assicurativa, in data 12 dicembre
2014, una polizza vita a premi ricorrenti presso l'agenzia sub-mandataria Ambrosio In- surance, affermando di non aver mai ricevuto copia del fascicolo informativo e delle
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appendici contrattuali. Dopo il decorso di tre anni dalla stipula, l'attrice avrebbe più vol- te richiesto il riscatto della polizza, senza tuttavia ottenere risposta o adeguati chiari- menti da parte della compagnia, lamentando altresì lo storno ingiustificato di alcuni im- porti versati. Ritenendo la condotta della convenuta gravemente inadempiente, l'attrice ha adito l'IVASS e successivamente il presente Tribunale, domandando la restituzione della somma complessiva versata, pari a € 6.611,92, oltre interessi e rivalutazione mo- netaria, nonché il risarcimento del danno ex art. 1224 c.c., quantificato in € 3.000,00.
La costituitasi in giudizio, ha contestato integralmente le pretese Controparte_1 attoree, sostenendo che la polizza stipulata dall'attrice rientrasse nella categoria delle assicurazioni a vita intera multiramo con capitale in parte rivalutabile. La convenuta ha evidenziato che la sig.ra fosse pienamente consapevole delle caratteristiche del Pt_1
prodotto finanziario sottoscritto, che includeva specifiche condizioni relative al versa- mento delle prime tre annualità di premio, condizione necessaria affinché la polizza ma- turasse il diritto di riscatto.
La convenuta ha inoltre eccepito che, a seguito dell'interruzione del pagamento dei premi avvenuta il 12 agosto 2017, la polizza fosse entrata in stato di quiescenza, con conseguente diritto dell'attrice alla riattivazione, previa corresponsione degli arretrati e degli interessi maturati al momento della richiesta. Tuttavia, l'istante si sarebbe limitata al versamento di sole tre mensilità, sufficienti a completare il pagamento del terzo anno richiesto per il riscatto, ma non anche a determinare la riattivazione del rapporto, condi- zione necessaria affinché il diritto al riscatto potesse effettivamente maturare. CP_1
ha, infatti, sostenuto che la risoluzione di diritto del contratto fosse avvenuta per manca- to versamento dei premi arretrati entro i termini previsti, come da comunicazioni tra- smesse all'attrice, e che, al momento della risoluzione, le condizioni per il riscatto non fossero ancora maturate, escludendo pertanto qualsiasi obbligo restitutorio a carico della compagnia.Sulla base di tali premesse, la convenuta ha richiesto il rigetto della doman- da attorea, la conferma della risoluzione del contratto per effetto dell'art. 1924 c.c., e la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
Tenutasi la prima udienza, concessi i termini di cui all'art 183 co 6 cpc, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata alla presente udienza per la discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Nel caso di mancato pagamento dei premi successivi al primo, l'assicuratore sulla vita non può costringere il contraente all'adempimento, poiché il secondo comma dell'art. 1924 c.c. prevede, in questa ipotesi, la risoluzione automatica del contratto.
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Questa disciplina si distingue significativamente da quella prevista per l'assicurazione contro i danni.
Si ritiene comunemente che tale disposizione riconosca al contraente la facoltà di rece- dere liberamente dal contratto e che il mancato pagamento del premio costituisca una manifestazione valida di questa volontà.
A seguito della risoluzione, i premi già versati restano acquisiti dall'assicuratore, a com- pensazione del rischio corso e delle spese di acquisizione e conclusione del contratto, salvo diversa previsione contrattuale. Inoltre, va evidenziato che la risoluzione non pre- clude la possibilità di riduzione o riscatto della polizza, qualora ne ricorrano le condi- zioni.
Il meccanismo previsto dal secondo comma dell'art. 1924 c.c. stabilisce che, in caso di mancato pagamento dei premi successivi al primo, l'assicurazione resti comunque in vi- gore per un periodo di tolleranza, pari a venti giorni in assenza di diverse previsioni contrattuali. Durante tale periodo, l'assicurato non è considerato in mora (Cass. I, n.
8558/1994).
Si ritiene che la disciplina dettata dall'art. 1924 c.c. possa essere modificata convenzio- nalmente, non rientrando tra le norme inderogabili ai sensi dell'art. 1932 c.c. Anche la giurisprudenza ha confermato questa impostazione (Cass. I, n. 8558/1994). Inoltre, si è affermato che un eventuale patto che disciplini diversamente la materia non possa essere considerato vessatorio o oneroso ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., e quindi, se inse- rito nelle condizioni generali del contratto, non necessiti di un'approvazione specifica per iscritto (Cass. I, n. 1883/1977).
In questo contesto si inserisce la cosiddetta clausola di riattivazione, che prevede la pos- sibilità di evitare la risoluzione automatica del contratto. Tale clausola attribuisce al contraente, dopo la scadenza del termine di tolleranza, il diritto di riattivare il contratto entro un periodo convenzionale di sospensione, mediante il pagamento dei premi arre- trati, degli interessi e delle spese.
Decorso inutilmente tale termine, viene sovente previsto che la riattivazione possa esse- re esercitata entro un ulteriore termine pattizio. Anche in questo caso si prevede solita- mente che il contraente dovrà versare i premi arretrati e gli interessi e potrà essere ri- chiesta la sia sottoposizione a una nuova visita medica.
Se anche questo termine viene superato, il contratto si risolve definitivamente e i premi versati restano acquisiti dall'assicuratore, salvo che sussistano i presupposti per la ridu- zione della polizza.
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Si evidenzia, infine, che la riattivazione non determina la stipula di un nuovo contratto, ma consente la ripresa degli effetti del rapporto originario, il quale, a causa del mancato pagamento del premio, era entrato in una fase di sospensione (Cass. I, n. 8558/1994).
Ai sensi dell'art 1925, poi, il contratto di assicurazione sulla vita presenta la possibilità per il contraente di modificare unilateralmente i propri impegni senza perdere quanto versato fino a quel momento, attraverso gli strumenti del riscatto e della riduzione.
L'assicuratore è obbligato a disciplinare nel contratto il diritto di riscatto e di riduzione, in modo che l'assicurato possa conoscere in qualsiasi momento quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione della polizza.
L'art. 1925 c.c. non fornisce una definizione esplicita di questi diritti, ma è evidente che il riscatto consista nella possibilità per l'assicurato di ottenere una somma ridotta rispet- to al capitale previsto, nel caso in cui receda dal contratto prima della sua naturale sca- denza o in cui si verifichi la risoluzione automatica ai sensi dell'art. 1924 c.c.
In alternativa al riscatto, l'assicurato può optare per la riduzione, mantenendo il contrat- to in vigore senza versare ulteriori premi, ma con una prestazione assicurativa ridotta in proporzione ai premi già versati.
Il diritto di riscatto è subordinato alla formazione della riserva matematica e alla certez- za della prestazione dell'assicuratore, indipendentemente dal momento in cui questa sa- rebbe stata erogata. Poiché il riscatto anticipa la prestazione dell'assicuratore, è necessa- rio che vi sia la garanzia che tale prestazione sarebbe comunque stata dovuta nel caso in cui il contratto fosse rimasto in vigore fino al verificarsi dell'evento assicurato.
Per questo motivo, il riscatto è ammesso nelle assicurazioni di sopravvivenza con con- troassicurazione, nonché nelle assicurazioni per il caso di morte a vita intera. Sono in- vece escluse dal riscatto le assicurazioni temporanee per il caso di morte e le assicura- zioni di sopravvivenza senza controassicurazione.
In sintesi, il riscatto è consentito solo nelle polizze in cui vi sia una prestazione garanti- ta, mentre è escluso nelle assicurazioni in cui il pagamento della prestazione dipende da condizioni incerte.
Il valore del riscatto non corrisponde esattamente alla riserva matematica, poiché su di essa vengono applicate detrazioni, e dipende dal numero di anni trascorsi dalla stipula del contratto.
Il riscatto si configura come un atto di recesso da un contratto di durata, esercitabile dal contraente senza necessità di giustificazioni particolari. L'esercizio di questo diritto comporta l'estinzione anticipata del rapporto assicurativo, a differenza della riduzione,
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che modifica solo alcuni elementi del contratto. Esso avviene mediante una dichiarazio- ne unilaterale e recettizia, con cui il contraente richiede all'assicuratore l'erogazione an- ticipata della prestazione maturata. La dichiarazione produce effetti dal momento in cui perviene all'assicuratore, salvo che il contraente non decida di differire gli effetti del ri- scatto alla cessazione della copertura assicurativa, nel rispetto del principio di corrispet- tività tra pagamento del premio e assunzione del rischio da parte dell'assicuratore (Cass.
I, n. 401/1988).
In linea con i principi generali la revoca del riscatto è negozio giuridico unilaterale che produce effetti a condizione che venga comunicata all'assicuratore prima della dichiara- zione di riscatto.
Il diritto di riscatto spetta al contraente anche quando l'assicurazione è stipulata a favore di un terzo, con la conseguenza che il riscatto implica una revoca implicita del beneficio precedentemente concesso.
Infine, il riscatto è considerato un atto di straordinaria amministrazione, poiché compor- ta l'estinzione del rapporto contrattuale e ha effetti rilevanti sulla posizione economica del contraente.
Ciò posto in punto di diritto, va osservato, nel caso di specie, che parte attrice ha inteso esercitare il diritto di riscatto in assenza delle condizioni per il suo esercizio.
Ed infatti, tale diritto era pattiziamente riconosciuto solo con il versamento di tre annua- lità di premi, a cui parte attrice non aveva adempiuto al momento della comunicazione alla compagnia di voler esercitare il riscatto.
Si badi, in proposito, che la richiesta di riscatto è stata avanzata “nell'anno 2018” (vd pg
2 atto di citazione) e che la circostanza del versamento di tutte le rate fino alla decorren- za di tre anni è rimasta sul piano meramente assertivo, a fronte della contestazione della controparte.
Quest'ultima ha infatti più precisamente evidenziato che il termine triennale del rappor- to andava individuato tra la data del 12.12.2014 e la data del 12.12.2017, mentre parte attrice aveva versato i premi sino al 12/8/2017, con la conseguenza che la risoluzione di diritto ex art 1924 co II c.c. (posto che le CGC non prevedono un diverso termine) deve ritenersi avvenuta in data 2/10/2017 (venti giorni dalla scadenza della rata di settembre
2017).
A fronte di tali considerazioni, è evidente che alla data del 2018 non era esercitabile il riscatto, con la conseguenza che non era possibile negare alla compagnia il diritto alla ritenzione dei premi versati (art 1924 co II e 10 CGC) se non previa riattivazione della
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polizza la quale, a sua volta, presupponeva il versamento dei premi che sarebbero matu- rati alla data della richiesta (2018) e non semplicemente di quelli necessari al compi- mento dei tre anni.
Peraltro la riattivazione, se avvenuta nel secondo semestre (ma pur sempre entro l'anno) decorrente dalla scadenza del termine di versamento dell'ultima rata non corrisposta, avrebbe necessitato della richiesta scritta dell'assicurato e dell'accettazione parimenti scritta dell'assicurazione (vd art 11 CGC).
Si noti, in proposito, che il versamento delle ultime tre rate per il compimento del trien- nio necessario al riscatto è avvenuto, per la prima volta, solo in data 21/6/2018, quando erano ormai maturate rate dal settembre 2017 a giugno 2018.
Tale considerazione era stata espressa chiaramente nella missiva del 29/5/2018 (doc 2 parte convenuta), nella quale si evidenziava che il versamento dei premi era stato inter- rotto in data 12/8/2017 e che la ripresa dei versamenti avrebbe evitato la risoluzione del rapporto. Era stata poi ribadita nel preventivo di riattivazione del 21/1/2019 (doc. 3 di parte convenuta), nel quale erano indicate chiaramente tutte le rate da corrispondersi per procedere alla riattivazione.
Ne deriva che, per poter esercitare il riscatto parte attrice avrebbe dovuto preventiva- mente riattivare la polizza mediante il pagamento di tutti i ratei scaduti anche successi- vamente al dicembre 2018.
In tale prospettiva, si palesa come inconferente l'eccezione di vessatorietà dell'art 11 delle CGC (riattivazione della polizza).
Innanzitutto, va ribadito che non si ravvisa alcuna ipotesi di vessatorietà, come sopra evidenziato, e come si rileva dal fatto che la riattivazione rappresenta una facoltà non tipizzata normativamente, contrattualmente riconosciuta in via aggiuntiva al cliente, il quale gode pertanto di un ampliamento delle proprie facoltà.
In secondo luogo, va osservato che in assenza della clausola di riattivazione, stante la mancata sussistenza delle condizioni per il riscatto (versamento di rate per tre annuali- tà), troverebbe applicazione solo l'art 1924 co II c.c., che prevede il diritto di ritenzione dei premi versati, con la conseguenza che un'eventuale disapplicazione della disposi- zione contrattuale non risulterebbe di giovamento a parte attrice.
In altre parole, vuoi per l'astratta inefficacia della clausola che prevede la riattivazione
(eccepita dalla stessa attrice), vuoi per il mancato esercizio, in concreto, del diritto alla riattivazione da parte dell'attrice (testimoniato peraltro dal comportamento processuale con il quale si chiede proprio la disapplicazione della clausola di riattivazione), il diritto
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della compagnia a ritenere le somme versate troverebbe in ogni caso fondamento nell'art 1924 co II c.c., a fronte dell'indiscusso mancato versamento delle ultime tre rate per il raggiungimento delle tre annualità e, quindi, dell'insussistenza delle condizioni per il riscatto.
In altre parole, l'inefficacia dell'art 11 delle condizioni generali di contratto non giove- rebbe alla posizione di parte attrice, poiché tali condizioni ampliano il diritto di riscatto e non lo limitano, subordinandolo però, com'è naturale che sia, alla preventiva riattiva- zione del rapporto.
Ciò posto, va, ad abundantiam, rilevato che risultano del tutto inconferenti e contraddit- torie le difese della parte attrice, la quale dichiara di non aver mai ricevuto le condizioni generali di contratto e di non aver mai ricevuto alcun tipo di informazione, sia in sede precontrattuale che in corso di rapporto.
Ed infatti questa, del tutto tardivamente, precisamente con memoria di terzo termine, deduce che il preventivo di riattivazione della polizza (doc. n. 3 allegato già alla com- parsa di costituzione della convenuta) non sarebbe “accompagnato dalla ricevuta di ritorno della raccomandata”. Trattasi della contestazione di un fatto (ricezione della comunicazione di preventivo di riattivazione) avvenuta in spregio ai principi di parità delle armi e del contraddittorio. Ed invero parte convenuta ha depositato il documento allegandolo alla comparsa di costituzione e parte attrice non aveva mai contestato tale documento, né la sua ricezione. Solo con memoria depositata in data 6/12/2022 sembra adombrare la circostanza di non aver ricevuto tale preventivo. Tale memoria, tuttavia, è stata depositata dopo il deposito della terza memoria della convenuta (5/12/2022). Tale difesa appare del tutto tardiva in quanto intervenuta in un segmento processuale in cui era già definito il thema probandum, e con modalità tali che non avrebbero consentito alla convenuta, in ragione della maturazione delle preclusioni istruttorie, di dimostrare la circostanza, sino a quel momento mai contestata, dalla ricezione della comunicazione predetta. Inoltre, la contestazione della ricezione di una missiva allegata in comparsa di costituzione non può certamente rientrare nel novero delle “prove contrarie”, cui solo è destinata la memoria di terzo termine.
Inoltre, con memoria di primo termine parte attrice asserisce espressamente di aver ri- cevuto istruzioni di allineamento della polizza con richiesta di pagamento dei ratei di maggio, giugno e luglio 2017, facendo riferimento ad una “mail depositata in atti”. Trat- tasi, per quanto è dato desumere, della mail del 3/5/2018 (data in cui, si badi bene, il rapporto già risulterebbe risolto di diritto, come sopra visto) con la quale non CP_1
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invitava la a versare tre rate per poter provvedere al riscatto ma rappresentava la Pt_1
circostanza ostativa al riscatto, consistente nel mancato versamento di tre rate, cioè a di- re della mancanza delle condizioni del riscatto.
Disconosce poi, con memoria di terzo termine, la firma apposta sulla proposta contrat- tuale ma non quella apposta sulla polizza assicurativa (vedi documento depositato da parte convenuta con memoria di terzo termine), in particolare quella apposta a pagina 4 della predetta polizza e volta a sugellare la dichiarazione di conoscenza e ricezione della nota informativa, delle condizioni generali di contratto e del fascicolo informativo.
Ne consegue che tali condizioni generali di contratto, in particolare l'art 10 che prevede la condizione del riscatto nel versamento di tre annualità di premio assicurativo, devono ritenersi parte del contratto, ai sensi dell'art 1341 c.c.
Quale ulteriore conseguenza discende che al momento del recesso per mancato versa- mento dei premi non sussistevano le condizioni per il riscatto e pertanto i premi versati restano acquisiti all'assicuratore, in applicazione dell'art 1924 c.c., anche per effetto del mancato esercizio del diritto alla riattivazione del rapporto da parte dell'attrice.
Resta assorbita la domanda risarcitoria, peraltro formulata genericamente in relazione all'individuazione dei pregiudizi patiti.
Non si ravvisano, d'altro canto, i presupposti dell'azione intentata con mala fede o colpa grave ai fini della condanna ex art 96 cpc, pur richiesta da parte convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applica- zione dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Condanna la sig.ra al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 5077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e
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rimborso spese forfettario come per legge.
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
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