Sentenza 7 aprile 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/01/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00531/2025REG.PROV.COLL.
N. 05529/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5529 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ermes Coffrini, Massimo Colarizi, Marcello Coffrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Colarizi in Roma, via Giovanni Antonelli 49;
contro
Comune di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marta Mengozzi in Roma, viale XXI Aprile 11;
per la riforma
della sentenza del Tar Parma n. 90/2021 pubblicata il 7 aprile 2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Marcello Coffrini e Carlo Masi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, ricorrenti in primo grado, sono, rispettivamente, promittente venditore e promissario acquirente di un terreno sito nel Comune di Parma, il cui acquisto è stato sottoposto alla condizione sospensiva relativa all’ottenimento, da parte dell’architetto -OMISSIS-, dei necessari titoli abilitativi da parte del Comune di Parma per la realizzazione, sul medesimo terreno, di un impianto di stoccaggio e distribuzione di Gas naturale liquido.
A tal fine, in data 30 novembre 2018, l’architetto -OMISSIS- ha presentato al Comune di Parma un’istanza volta al rilascio di permesso di costruire per la costruzione del sopra menzionato distributore stradale di gas naturale GNL-GNC in via Casello Poldi.
In data 13 marzo 2019 l’Amministrazione comunale ha comunicato il rigetto della richiesta di permesso di costruire, sulla base di plurime motivazioni, tra cui anche il contrasto con il PSC
vigente, in quanto il nuovo impianto di distribuzione carburanti avrebbe pregiudicato la realizzazione della viabilità pubblica di progetto collegante viale Europa con strada Mezzo Moletolo.
Avverso il suddetto provvedimento l’architetto -OMISSIS- ha proposto ricorso, che è stato rigettato dal Tar Parma con sentenza n. 252/2019, oggetto di successiva impugnazione innanzi al Consiglio di Stato.
Nelle more di tale ultimo giudizio, il Comune di Parma, con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 22 luglio 2019, avente ad oggetto “ Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) - Approvazione e contestuale riadozione parziale ai sensi dell'art. 32 della L.R. 24.03.2000 n. 20 e ss.mm. e degli artt. 3 e 4 della L.R. 21.12.2017 n. 24 e ss.mm. ”, ha confermato la viabilità di progetto collegante viale Europa con strada Mezzo Moletolo e ha riclassificato, altresì, la strada – di tipo “D” anziché di tipo “F1” – in sede di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni, riserve e pareri pervenuti a seguito dell’adozione della Variante Generale al PSC adottata con atto del Consiglio Comunale n. 64 del 14 febbraio 2018.
Tale Delibera è stata impugnata dai ricorrenti, che ne hanno chiesto l’annullamento sulla base delle seguenti censure: 1) violazione dell’art. 32 L.R. n. 20/2000; 2) eccesso di potere; difetto di istruttoria e di motivazione.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Parma ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
Con sentenza n. 90/2021 il TAR Parma ha rigettato, nel merito, il proposto ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale l’arch. -OMISSIS- ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’art. 32 L.R. n. 20/2020; illogicità; travisamento; 2) contraddittorietà, travisamento.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Parma ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza del 15.1.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
2.1. Come sopra anticipato, in data 30.11.2018 l’odierno appellante (nonché promissario acquirente del terreno sul quale, in base al progetto, avrebbe dovuto sorgere l’impianto di distribuzione carburanti) ha presentato al Comune di Parma istanza acquisita al prot. n. 3548/18, volta al rilascio di permesso di costruire avente ad oggetto un intervento di nuova costruzione relativo ad un distributore stradale di gas naturale GNL-GNC.
Con provvedimento del 15.3.2019 il Comune di Parma ha negato il rilascio del chiesto titolo, per contrasto:
- con l’art. 3.2.72 delle NTA al RUE per superamento del “ limite della fascia di rispetto alla viabilità ”, nonché, delle prescrizioni in tema di “ altezza massima dei fabbricati ”;
- con gli artt. 3.3.1 e 3.3.2 delle NTA al RUE in ragione della localizzazione dell’impianto “ in diretta contiguità ad una viabilità di progetto ” comprimendo, in tal modo “ la corretta progettazione esecutiva dell’infrastruttura ”;
- con l’art. 6.6.2 delle NTA al RUE per omessa considerazione dell’incidenza del “ vincolo di tutela soggiacente nell’area ” in tema di “ elettrodotti e relative fasce di rispetto ”,
- con l’art. 6.1.7 delle NTA del RUE in tema di compatibilità idraulico ambientale;
nonché:
- per difetto della prescritta Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex d.P.R. n. 59/2013;
- per omesso rispetto delle prescrizioni dettate con la DGR n. 1300/2016 in materia di “ gestione del rischio alluvioni ”;
- per violazione dell’art. 18 della L.R. n. 15/2013, per omessa allegazione di documentazione essenziale.
2.2. L’odierno appellante ha proposto ricorso innanzi al TAR Parma avverso il suddetto diniego.
2.3. Il Tar Parma, con sentenza n. 252/19, ha rigettato il ricorso, e tale pronuncia, a seguito di appello, è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1370/24.
2.4. Pertanto, a prescindere dalla fondatezza delle questioni oggetto del presente giudizio (sulle quali si tornerà a breve), costituisce circostanza non più soggetta ad impugnazione l’irrealizzabilità del progetto in esame, stante la presenza dei suddetti, plurimi profili di criticità, ognuno dei quali di per sé sufficiente a fondare il predetto diniego.
3. Tanto premesso, e venendo ora all’oggetto del presente giudizio, lo stesso ha ad oggetto lo scrutinio di legittimità della DCC n. 53/19, emessa successivamente al diniego del permesso di costruire relativo all’impianto di carburanti, la cui legittimità è stata definitivamente riconosciuta con la citata sentenza di questo Consiglio di Stato n. 1370/2024.
In particolare, con l’impugnata DCC n. 53/19 è stata confermata la viabilità di progetto, preesistente all’adozione, collegante viale Europa con strada Mezzo Moletolo ed è stata riclassificata, altresì, la strada - di tipo “D” anziché di tipo “F1”.
4. Ciò chiarito, con il primo motivo di gravame l’appellante lamenta la violazione dell’art. 32 L.R. n. 20/2000, per omessa ripubblicazione del piano a seguito della nuova classificazione della strada di progetto, la qual cosa avrebbe impedito l’effettivo svolgersi di un pieno contraddittorio con l’interessato.
Il motivo è infondato.
4.1. Questo Consiglio ha da tempo chiarito che: “ Secondo un risalente e non superato insegnamento giurisprudenziale ribadito anche di recente dalla Sezione (cfr. Cons. Stato, IV, 2 gennaio 2023, n. 21) "l'eventualità che le previsioni del piano urbanistico comunale (o di altro strumento urbanistico) subiscano, in sede di approvazione definitiva, delle modifiche rispetto a quelle contenute nel piano (o nello strumento) adottato, è un effetto del tutto connaturale al procedimento di formazione del suddetto strumento urbanistico, che, per l'appunto, contempla, all'atto dell'approvazione definitiva, la possibilità di cambiamenti in conseguenza dell'accoglimento delle osservazioni pervenute; pertanto, soltanto laddove chi ha interesse dimostri che le modifiche introdotte incidono sulle caratteristiche essenziali dello strumento stesso e sui suoi criteri di impostazione, si rende necessario riprendere da capo il relativo procedimento di formazione; l'eventuale necessità di "ripubblicazione" sorge solo a seguito di apporto di innovazioni tali da mutare radicalmente l'impostazione di Piano stesso. Costituisce, perciò, principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui si rende necessaria la ripubblicazione del piano solo quando, a seguito dell'accoglimento delle osservazioni presentate dopo l'adozione, vi sia stata una "rielaborazione complessiva" del piano stesso, e cioè un "mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che presiedono alla sua impostazione" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2020, n. 6944; 21 settembre 2011, n. 5343, 26 aprile 2006 n. 2297, 31 gennaio 2005, n. 259; 10 agosto 2004, n. 5492), mentre tale obbligo non sussiste nel caso in cui le modifiche non comportino uno stravolgimento dello strumento adottato ovvero un profondo mutamento dei suoi stessi criteri ispiratori, ma consistano in variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l'impianto originario, quand'anche queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree (Cons. Stato, sez. IV, 13 novembre 2020, n. 7027; sez. IV, 4 dicembre 2013, n. 5769) ” (C.d.S, IV, 28.3.2023, n. 3168).
4.2. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, emerge dalla documentazione in atti (cfr. osservazioni dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Parma) che la strada di collegamento tra via Europa e via Moletolo c’era prima della variante generale di P.S.C, ed è stata mantenuta anche dopo, con lo stesso tracciato e la stessa consistenza urbanistica, seppur con una diversa classificazione.
Alla stessa stregua, la riclassificazione della strada da urbana locale a urbana di scorrimento non influisce sull’identità strutturale della strada in esame, che sussisteva tal quale anche in sede di adozione dello strumento urbanistico.
Per tali ragioni, venendo in rilievo semplici rettifiche allo strumento adottato, poste in essere allo scopo di allineare la situazione di diritto a quella fattuale già esistente, non sussisteva alcun obbligo di ripubblicazione del Piano.
4.3. Alla luce di tali considerazioni, la relativa censura di parte appellante è infondata, e va dunque disattesa.
5. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante censura il difetto di motivazione in ordine alla classificazione della strada di collegamento tra via Europa e via Moletolo da strada F1 a strada D.
Il motivo è infondato.
5.1. Premette il Collegio che, per pacifica giurisprudenza amministrativa: “ L'obbligo di una puntuale motivazione delle scelte urbanistiche nell'ipotesi di una variante urbanistica che interessi aree determinate del piano urbanistico comunale (P.U.C.) è attenuato in presenza dell'adozione di un nuovo strumento urbanistico o di una variante generale al piano regolatore che diano vita a una nuova e complessiva definizione del territorio comunale; è intuitivo, infatti, che in tali ipotesi non è in discussione la destinazione di una singola area, ma il complessivo disegno di governo del territorio da parte dell'ente locale, di modo che la motivazione non può riguardare ogni singola revisione (o zonizzazione), ma deve avere riguardo, secondo criteri di sufficienza e congruità, al complesso delle scelte effettuate dall'ente con il nuovo strumento urbanistico ” (C.d.S, II, 25.9.2024, n. 7773).
5.2. Orbene, nella specie, venendo in rilievo una variante al locale strumento urbanistico, interessante una pluralità di zone, e non soltanto quella in cui insiste il terreno in esame, non occorreva una motivazione puntuale per ogni singola scelta urbanistica, come quella – rilevante nella fattispecie oggetto del presente scrutinio – di riclassificare la strada da F1 a D.
Già soltanto per tali ragioni, la censura di parte appellante è infondata.
5.3. A ciò aggiungasi altresì che, nella specie, il Comune si è limitato unicamente a confermare l’esistenza della strada in esame, non indicata puntualmente in sede di adozione del Piano, sicché anche sotto tale profilo, non venendo in rilievo alcun tipo di innovazione rispetto al tessuto urbano esistente, non si imponeva alcun particolare onere motivazionale.
5.4. Per tali considerazioni, il secondo motivo di appello è infondato, e va dunque disatteso.
6. Va altresì respinto il terzo motivo di gravame, con il quale l’appellante lamenta l’acritico ricorso, da parte del giudice di prime cure, alle ragioni fondanti il primo diniego di rilascio del titolo, oggetto dell’iniziale ricorso innanzi al TAR Parma (ric. n. 112/2019 R.G.).
Sul punto, è sufficiente osservare che questo Consiglio, con la citata pronuncia n. 1370/24, ha affermato, per un verso, che: “ nel caso di lotti adiacenti, non possono essere autorizzati distributori la cui area di pertinenza dell’impianto disti meno di 200 m. dagli edifici soggetti alla tutela dell’art. 6.3.3. E’ inconferente il fatto che il R.U.E. non abbia previsto l’area pertinenziale dell’edificio 1 e 2: l’impianto è a distanza inferiore di 200 m. dall’edificio vincolato, il che lo rende già di per sé incompatibile con la destinazione urbanistico-edilizia della zona ” (cfr. sent. n. 1370/24 cit, punto n. 9)
In secondo luogo, questo Consiglio ha altresì affermato che: “ Come lo stesso provvedimento di diniego sottolinea e come può evincersi dal progetto depositato l’area dell’impianto è aderente alla strada e ricompreso nella fascia di rispetto stradale ” (cfr. sent. cit, punto n. 11.1).
Pertanto, l’insostenibilità del progetto, alla luce della situazione viabilistica esistente, è stata affermata da questo Consiglio con sentenza passata in giudicato, le cui argomentazioni sono pertanto idonee a supportare analogo rigetto delle corrispondenti censure proposta in questa sede, non essendo le stesse idonee a scalfire il dato – non più oggetto di contestazione in sede giudiziale – secondo il quale il progetto in esame deve ritenersi del tutto incompatibile con l’assetto urbano esistente, e per tali ragioni (a prescindere anche dalla natura della strada in questione, e dalla sua classificazione – da F1 a D), non poteva – e non può – essere assentito.
Ne consegue il rigetto della relativa censura.
7. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
8. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO