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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/5911
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana Vita De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 5911/2024 promossa da: ato in Argentina il 27.03.1994; , nato in [...] Parte_1 Parte_2
il 13.01.1997 entrambi elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Augusto Aubry n.
3 - Int. 22, presso lo studio dell'Avv. Guido Giudice (C.F. ) del Foro di Roma, che li CodiceFiscale_1
rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Daniela Tiani (C.F.
) del Foro di Roma pec: - C.F._2 Email_1
come da procura in atti Email_2
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare la sussistenza dei relativi presupposti per l'effetto dichiarare i ricorrenti, cittadini italiani “jure sanguinis“ dalla nascita con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al Controparte_1
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre a IVA e CPA come per legge.” MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata Controparte_2
in Robilante (CN) il 09.05.1883, figlia di e di (cfr. doc. in Persona_1 Controparte_2
atti n. 2, nel ricorso viene precisato, inoltre, che con tali diverse generalità si identifica la medesima ed identica persona nonché successive rettifiche, giusta sentenza emessa dal Tribunale Civile di
Cordoba N. 192 Anno 2023 Volume 2 Folio 301-302 – N. 10 Anno 2023 Volume 1 Folio 21/28, allegata al presente atto – cfr. doc. in atti n. 2.1), emigrava in Argentina ed in data 21.12.1901 si univa in matrimonio con il Sig. (cfr. doc. in atti n. 3) ove decedeva in data 19.05.1957 Persona_2
(cfr. doc. in atti n. 3.1), senza mai naturalizzarsi cittadina argentina come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dalla Corte Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della Nazione Argentina), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Si attesta che nella Corte Nazionale degli Elettori, in cui iscritti tutti i cittadini argentini: nativi e per opzione dai sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni, non è registrato alla data di cui sotto , nata a [...], CP_2 Controparte_3
Robilante, Italia, il 09 maggio 1883. Deceduta.” (cfr. doc. in atti n. 13).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero in data 5.06.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
I ricorrenti insistevano nell'accoglimento del ricorso mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che: - dall'unione tra l'ava e nasceva in Argentina in data Controparte_2 Persona_2
21.04.1905 (cfr. doc. in atti n. 4 – la sua morte si registra in Persona_3
data 30.01.1985 cfr. doc. in atti n. 5.3);
- quest'ultima, in data 14.03.1928, si univa in matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 5 – CP_4
che decedeva in data 13.05.1933 cfr. doc. in atti n. 5.1) dalla cui unione nasceva in Argentina Per_4
in data 06.06.1929 (cfr. doc. in atti n. 6 – la cui morte si registra in data Controparte_5
24.04.2010 cfr. doc. in atti n. 7.1) e dopo la morte del primo marito Persona_3
si risposava con in data 1.04.1968 (cfr. doc. in atti n. 5.2);
[...] Persona_5
- in data 13.10.1949, si univa in matrimonio con Controparte_5 Controparte_6
(cfr. doc. in atti n. 7) e dalla coppia nasceva in Argentina in data 15.02.1955 Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 8);
- in data 10.10.1975, si univa in matrimonio con (cfr. Persona_6 Controparte_7
doc. in atti n. 9) e dalla loro unione nasceva in Argentina in data 13.05.1977 Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 10);
[...]
- dall'unione more uxorio tra nascevano in Parte_3 Controparte_8
Argentina due figli, ricorrenti: 27.03.1994 (cfr. doc. in atti n. 11) e Parte_1
il 13.01.1997 (cfr. doc. in atti n. 12). Parte_2
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita (cfr. doc. Controparte_2
in atti n. 2) e dal certificato di morte dal quale si evince che fosse di nazionalità italiana (cfr. doc. in atti n. 3.1), nonché dal certificato negativo di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 13). In quanto italiana, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia Controparte_2
nata in data [...] (cfr. doc. in atti n. 4), la quale dalla Persona_3
relazione con il primo marito, , partoriva il figlio nato il 6.0.6.1929 CP_4 Controparte_5
(cfr. doc. in atti n. 6). Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa perché ai sensi Controparte_2 dell'art. 1 L. 555/1912 la trasmissione della cittadinanza poteva avvenire solo per via paterna.
Tuttavia, l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte
Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che , cittadina italiana per nascita, Controparte_2
potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto donna e per il fatto che perdeva ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948. Tuttavia, L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana trasmetteva la cittadinanza a sua Controparte_2
volta alla propria figlia e anche ai relativi discendenti, Persona_3
compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, Parte_1 Parte_2
, determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di
[...]
cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
In ragione del principio esposto dalla giurisprudenza di legittimità, sopra richiamato, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti ato in Parte_1
Argentina il 27.03.1994; , nato in [...] il [...] il diritto alla Parte_2
cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_9
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irrepetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 5.4.2025.
Il giudice unico
Dr.ssa Tiziana Vita De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana Vita De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 5911/2024 promossa da: ato in Argentina il 27.03.1994; , nato in [...] Parte_1 Parte_2
il 13.01.1997 entrambi elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Augusto Aubry n.
3 - Int. 22, presso lo studio dell'Avv. Guido Giudice (C.F. ) del Foro di Roma, che li CodiceFiscale_1
rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Daniela Tiani (C.F.
) del Foro di Roma pec: - C.F._2 Email_1
come da procura in atti Email_2
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare la sussistenza dei relativi presupposti per l'effetto dichiarare i ricorrenti, cittadini italiani “jure sanguinis“ dalla nascita con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al Controparte_1
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre a IVA e CPA come per legge.” MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata Controparte_2
in Robilante (CN) il 09.05.1883, figlia di e di (cfr. doc. in Persona_1 Controparte_2
atti n. 2, nel ricorso viene precisato, inoltre, che con tali diverse generalità si identifica la medesima ed identica persona nonché successive rettifiche, giusta sentenza emessa dal Tribunale Civile di
Cordoba N. 192 Anno 2023 Volume 2 Folio 301-302 – N. 10 Anno 2023 Volume 1 Folio 21/28, allegata al presente atto – cfr. doc. in atti n. 2.1), emigrava in Argentina ed in data 21.12.1901 si univa in matrimonio con il Sig. (cfr. doc. in atti n. 3) ove decedeva in data 19.05.1957 Persona_2
(cfr. doc. in atti n. 3.1), senza mai naturalizzarsi cittadina argentina come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dalla Corte Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della Nazione Argentina), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Si attesta che nella Corte Nazionale degli Elettori, in cui iscritti tutti i cittadini argentini: nativi e per opzione dai sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni, non è registrato alla data di cui sotto , nata a [...], CP_2 Controparte_3
Robilante, Italia, il 09 maggio 1883. Deceduta.” (cfr. doc. in atti n. 13).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero in data 5.06.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
I ricorrenti insistevano nell'accoglimento del ricorso mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che: - dall'unione tra l'ava e nasceva in Argentina in data Controparte_2 Persona_2
21.04.1905 (cfr. doc. in atti n. 4 – la sua morte si registra in Persona_3
data 30.01.1985 cfr. doc. in atti n. 5.3);
- quest'ultima, in data 14.03.1928, si univa in matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 5 – CP_4
che decedeva in data 13.05.1933 cfr. doc. in atti n. 5.1) dalla cui unione nasceva in Argentina Per_4
in data 06.06.1929 (cfr. doc. in atti n. 6 – la cui morte si registra in data Controparte_5
24.04.2010 cfr. doc. in atti n. 7.1) e dopo la morte del primo marito Persona_3
si risposava con in data 1.04.1968 (cfr. doc. in atti n. 5.2);
[...] Persona_5
- in data 13.10.1949, si univa in matrimonio con Controparte_5 Controparte_6
(cfr. doc. in atti n. 7) e dalla coppia nasceva in Argentina in data 15.02.1955 Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 8);
- in data 10.10.1975, si univa in matrimonio con (cfr. Persona_6 Controparte_7
doc. in atti n. 9) e dalla loro unione nasceva in Argentina in data 13.05.1977 Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 10);
[...]
- dall'unione more uxorio tra nascevano in Parte_3 Controparte_8
Argentina due figli, ricorrenti: 27.03.1994 (cfr. doc. in atti n. 11) e Parte_1
il 13.01.1997 (cfr. doc. in atti n. 12). Parte_2
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita (cfr. doc. Controparte_2
in atti n. 2) e dal certificato di morte dal quale si evince che fosse di nazionalità italiana (cfr. doc. in atti n. 3.1), nonché dal certificato negativo di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 13). In quanto italiana, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia Controparte_2
nata in data [...] (cfr. doc. in atti n. 4), la quale dalla Persona_3
relazione con il primo marito, , partoriva il figlio nato il 6.0.6.1929 CP_4 Controparte_5
(cfr. doc. in atti n. 6). Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa perché ai sensi Controparte_2 dell'art. 1 L. 555/1912 la trasmissione della cittadinanza poteva avvenire solo per via paterna.
Tuttavia, l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte
Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che , cittadina italiana per nascita, Controparte_2
potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto donna e per il fatto che perdeva ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948. Tuttavia, L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana trasmetteva la cittadinanza a sua Controparte_2
volta alla propria figlia e anche ai relativi discendenti, Persona_3
compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, Parte_1 Parte_2
, determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di
[...]
cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
In ragione del principio esposto dalla giurisprudenza di legittimità, sopra richiamato, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti ato in Parte_1
Argentina il 27.03.1994; , nato in [...] il [...] il diritto alla Parte_2
cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_9
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irrepetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 5.4.2025.
Il giudice unico
Dr.ssa Tiziana Vita De Fazio