Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00241/2026REG.PROV.COLL.
N. 00855/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 855 del 2025, proposto da
Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B2D5A12087, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Saitta, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
IB NE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difeso dagli avvocati Andrea Abbamonte, Carlo Morace e Andrea Scuderi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Ufficio Territoriale del Governo di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182;
RO RO s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giacomo Falcone, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione prima) n. 2380/2025, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di IB NE s.p.a.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Trapani;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di RO RO s.r.l.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 12 febbraio 2026 il Cons. AN OT e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
RO RO s.r.l.s. impugnava avanti al Tar Catania, sostenendone l’illegittimità, tutti gli atti concretanti l’aggiudicazione a IB NE s.p.a. della procedura aperta a evidenza pubblica, bandita con decreto commissariale n. 157/2024 dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, per la selezione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di un’impresa o di un gruppo di imprese cui assentire in concessione demaniale marittima decennale, ex art. 36 Cod. nav., la gestione delle aree e dei beni demaniali marittimi denominati “Terminal Passeggeri”, ubicati sul Molo Luigi Rizzo e in località Acqueviole e dei “Piazzali di sosta”, in località Acqueviole del Comune di Milazzo; estendeva l’impugnativa, occorrendo, alla formula matematica prevista dalla lex specialis per attribuzione del punteggio alle offerte economiche dei concorrenti.
L’Autorità di Sistema si costituiva in resistenza.
IB NE proponeva ricorso incidentale; sosteneva la nullità della clausola del disciplinare di gara prevedente, quale requisito soggettivo di partecipazione alla procedura, a pena di esclusione, l’obbligo di iscrizione nella c.d. “white list”.
Con la sentenza in epigrafe l’adito Tar:
A) accoglieva il ricorso incidentale, dichiarando la nullità della clausola ivi gravata;
B) accoglieva il quarto e ultimo motivo del ricorso principale, ritenendo l’illegittimità della formula prevista dalla legge di gara per l’assegnazione del punteggio alle offerte economiche;
C) per l’effetto, annullava i provvedimenti con questo gravati, chiarendo che “ La fondatezza dell’ultimo motivo del ricorso principale implica l’accoglimento del correlato profilo prospettato con il ricorso incidentale con la conseguente sostituzione della formula matematica in contestazione e la riedizione della gara quantomeno dalla fase di presentazione delle offerte economiche onde garantire la neutralità del criterio ed eliminare qualsiasi sospetto di elaborazione della formula alla luce delle offerte presentate ”;
D) compensava tra le parti le spese del giudizio.
L’Autorità di Sistema ha proposto appello avverso i capi di sentenza sopra riassunti sub B) e C).
Ha dedotto l’Autorità: 1) Error in iudicando in relazione al quarto motivo del ricorso principale; 2) Error in iudicando , sotto altro profilo, in relazione al quarto motivo del ricorso principale; 3) Error in iudicando in relazione all’effetto conformativo disposto in conseguenza dell’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale. Ha domandato la riforma della sentenza gravata, con reiezione del ricorso principale di primo grado.
IB NE si è costituita in giudizio sostenendo la fondatezza delle ragioni dell’appello.
L’Ufficio Territoriale del Governo di Trapani si è costituito in giudizio. Segnalata la propria estraneità alle questioni controverse in questa sede, ha concluso per la valutazione del gravame secundum legem e, ove fondato, per il suo accoglimento.
RO RO si è costituita in giudizio sostenendo l’infondatezza dell’appello e concludendo per la sua reiezione.
Con ordinanza n. 297/2025 questo Consiglio ha respinto la domanda cautelare formulata dall’appellante.
Nel prosieguo, l’Autorità appellante e IB NE hanno depositato memorie difensive.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 12 febbraio 2026.
DIRITTO
1. Con il quarto motivo del ricorso principale di primo grado l’odierna appellata RO RO s.r.l.s. sosteneva l’irragionevolezza della formula prevista dalla lex specialis della procedura di cui in fatto per l’assegnazione del punteggio relativo alle offerte economiche. Ciò evidenziando che:
- all’aggiudicataria IB NE s.p.a., che aveva offerto il rialzo dello 0,10% sull’importo a base d’asta, erano stati attribuiti 27,17 punti;
- alla sua offerta, portante il ben maggiore rialzo del 10.54%, era stato attribuito il punteggio, massimo, di 30.
2. Il Tar ha accolto il motivo, osservando che:
“ Incontestata tra le parti la corretta applicazione della formula matematica in questione, emerge come a fronte di notevoli differenze in ordine all’offerta economica proposto, l’attribuzione del punteggio sia totalmente disancorata dal rapporto dei prezzi offerti con ciò disattendendo non solo l’orientamento giurisprudenziale (di cui a Cons. di Stato, sez. V, 28 agosto 2017, n. 4081; ma cfr. anche Cons. Stato, V, 7 giugno 2017, n. 2739; 22 marzo 2016, n. 1186; 15 luglio 2013, n. 3802; 31 marzo 2012, n. 1899) secondo cui ‘nell’ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è necessario che nell’assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo, al fine di evitare uno svuotamento di efficacia
sostanziale della componente economica dell’offerta’, ma anche quello che, pur ammettendo formule matematiche funzionali a ridurre il peso marginale della parte economica ai fini dell’aggiudicazione (Cons. Stato, sez. V, 26 novembre 2020, n. 7436; Id., 23 dicembre 2019, n. 8688, 23 novembre 2018, n. 6639), condiziona tale possibilità alla previsione di una necessaria differenziazione del punteggio delle offerte economiche notevolmente diverse.
Né tantomeno tale principio può ritenersi depotenziato – come affermato in sede di ricorso incidentale – dall’art. 108, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, laddove chiarisce che l’offerta economicamente più vantaggiosa implica per la stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, la necessaria valorizzazione degli ‘elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici’.
Infatti, non solo la disposizione detta i ‘criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture’ e non già per le concessioni, ma non consente, in alcun modo, il possibile azzeramento delle differenze con riferimento all’offerta economica, giacché il criterio così inteso sarebbe integralmente snaturato.
Emerge ictu oculi che la formula matematica di attribuzione di punteggi ha l’effetto di sterilizzare totalmente le differenze tra i ribassi offerti configurandosi così come criterio contraddittorio, irragionevole ed arbitrario, alterando (dequotandolo) il peso della componente prezzo nell’ambito dell’equilibrio complessivo con la componente tecnica (Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2020, n. 2356).
Sul punto non meritano accoglimento le eccezioni sollevate in sede di ricorso incidentale con riferimento: i) alla mancata allegazione della prova di resistenza poiché l’illogicità del parametro adottato, non esclude in assoluto che una formula matematica, diversa da quella in esame, possa modificare l’esito della gara, tenuto conto che la distanza tra i due concorrenti (61,75 e 38,50 punti = 23,25) in sede di offerta tecnica non è superiore ai 27,17 punti assegnati alla controinteressata; ii) al tenore del d.lgs. n. 36/2023 che sollecita il confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta ”.
3. Si tratta di argomentazioni che resistono alle censure proposte dall’appellante Autorità.
4. Il primo e il secondo motivo dell’appello, che si rivolgono avverso la statuizione riassunta in fatto sub B), possono essere unitariamente esaminati.
4.1. Con il primo motivo, premesso che la formula matematica è stata utilizzata dall’Autorità di Sistema in precedenti procedure di gara senza mai ricevere contestazioni di sorta, l’Autorità sostiene che il Tar non si sia avveduto dell’inammissibilità del motivo di ricorso accolto, in quanto mirante a sindacare una scelta discrezionale dell’Amministrazione.
In particolare, l’Autorità, esponendo di essersi avvalsa, per l’affidamento della concessione per cui è causa, del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e di avere attribuito, come di norma, maggior peso alla componente tecnica e qualitativa dell’offerta (punti 70 su 100) rispetto alla componente economica (punti 30 su 100), sostiene che la formula utilizzata per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica, contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, non presenta tratti di illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, arbitrarietà e irragionevolezza, in quanto premia con il punteggio massimo il maggior rialzo offerto sul canone concessorio posto a base d’asta, e non “sterilizza” totalmente le differenze tra i ribassi offerti nelle offerte economiche, tant’è che le offerte dei due concorrenti qui in rilievo hanno ottenuto un differenziale di punteggio pari a 2,83. Sempre per l’Autorità, la formula matematica in parola presenta il vantaggio di contenere gli effetti distorsivi che si avrebbero nel caso di offerte in rialzo oltremodo eccessive e insostenibili sul piano economico-finanziario.
In altre parole, per l’Autorità, il criterio de quo , quale frutto di una scelta squisitamente discrezionale, perseguirebbe l’obiettivo dell’individuazione della migliore offerta sotto il profilo tecnico e qualitativo rispetto all’interesse a ottenere un maggior ritorno economico, secondo la ratio di cui all’art. 37 Cod. nav., norma che, nel concorso di più istanze volte a ottenere una concessione demaniale marittima, stabilisce la preferenza per il richiedente che offre maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e ne propone un uso che, a giudizio dell’Amministrazione, risponde a un più rilevante interesse pubblico, così attribuendo, come da giurisprudenza, prevalenza al criterio della maggiore soddisfazione dell’interesse collettivo, mediante la valorizzazione degli aspetti qualitativi del progetto rispetto al dato quantitativo, pur rilevante, del canone concessorio.
In conclusione, l’Autorità sostiene che la doglianza accolta dal Tar è inammissibile per evidente sconfinamento nel merito della scelta discrezionale tecnica dell’Amministrazione, congrua e razionale, e rammenta la giurisprudenza secondo cui trattasi di determinazioni sindacabili in giudizio solo in casi di abnormità, sviamento e manifesta illogicità.
4.2. Con il secondo motivo l’Autorità, sulla base della giurisprudenza ivi compendiata, sostiene la logicità, la razionalità, e la funzionalità al miglior interesse pubblico della formula in parola.
5. I motivi in trattazione non meritano una favorevole valutazione.
5.1. Per la giurisprudenza (Cons. Stato, III, 22 gennaio 2024, n. 8463; V, 17 maggio 2024, n. 4410; 3 ottobre 2023, n. 8641; 26 novembre 2020, n. 7436; 23 dicembre 2019, n. 8688; V, 23 novembre 2018, n. 6639), l’Amministrazione, nelle procedure competitive, dispone del potere di individuare i criteri con cui procedere all’attribuzione dei punteggi alle offerte dei concorrenti, anche calibrandoli in modo da valorizzare l’offerta tecnica rispetto all’offerta economica (c.d. “dequotazione” dell’offerta economica), scelta soggetta ai limiti che incontra il sindacato del giudice amministrativo a fronte dell’esercizio di discrezionalità tecnica (tra altre, Cons. Stato, III, 22 gennaio 2024, n. 8463; V, 26 novembre 2020, n. 7436).
Il principio, però, contrariamente a quanto sembra ritenere l’Autorità appellante, non ha carattere assoluto.
In particolare, e in linea generale, l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prescelto nel procedimento de quo , comporta, di suo, la necessità che nell’assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo, al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta (Cons. Stato, V, 10 aprile 2020, n. 2356; 28 agosto 2017, n. 4081; 7 giugno 2017, n. 2739; 22 marzo 2016, n. 1186; 15 luglio 2013, n. 3802; 31 marzo 2012, n. 1899). Sicchè “ formule matematiche di attribuzione di punteggi che hanno l’effetto di sterilizzare le differenze fatte registrare tra i ribassi offerti non potrebbero sottrarsi a eventuali censure di contraddittorietà, irragionevolezza ed arbitrarietà, nella misura in cui abbiano l’effetto di alterare il peso della componente prezzo nell’ambito dell’equilibrio complessivo con la componente tecnica ”, ciò che costituirebbe elemento valutabile in chiave sintomatica di un non corretto esercizio della pur ampia discrezionalità di cui sopra (così, Cons. Stato, V, n. 2356/2020, cit.).
Tanto vale, a maggior ragione, laddove il criterio sia utilizzato ai fini della stipula di un contratto c.d. “attivo” per l’Amministrazione, quale quello di specie, in relazione al quale la giurisprudenza, pur affermando la non contrarietà a legge e la non irragionevolezza delle formule matematiche volte a rendere marginale il peso degli elementi economici attraverso elementi correttivi finalizzati all’esigenza di privilegiare l’offerta tecnica, segnala tuttavia la concorrente esigenza dell’Amministrazione di massimizzare l’entrata, ed evidenzia la non ravvisabilità di ragioni volte a limitare significativamente la competizione sul prezzo, da cui l’illegittimità di un appiattimento del confronto tra offerte economiche derivante da formule matematiche non imperniate su valori percentuali (in tal senso, Cons. Stato, V, n. 7436/2020, cit., che richiama Cons. Stato, V, 2 agosto 2018, n. 4778).
Un siffatto appiattimento non può ritenersi legittimato neanche dall’art. 37 Cod. nav..
La valorizzazione conferita dalla norma alla proficua utilizzazione del bene demaniale marittimo nell’ottica dell’uso corrispondente all’interesse pubblico ritenuto più rilevante si inserisce infatti nell’alveo del principio di concorrenzialità che informa la previsione, e che impone un effettivo confronto tra le istanze di partecipazione alla procedura di scelta del concessionario. In tale ambito, il canone si profila elemento essenziale, quale “ uno dei molteplici parametri di riferimento da tenere in adeguata considerazione ” (Cons. Stato, VII, 16 giugno 2023, n. 5930).
Deve quindi concludersi che, in una procedura retta dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il potere dell’Amministrazione di attribuire rilevanza preponderante alle componenti qualitative dell’offerta rispetto a quelle economiche non refluisce, tantomeno alla luce dell’art. 37 Cod. nav., nella possibilità di annullare o comprimere eccessivamente la valutazione della componente costituita dal prezzo.
Ne consegue, per un verso, che la censura di primo grado che ha denunziato l’irragionevolezza della formula matematica prescelta per l’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche presentate nella procedura de qua , comportante, come attestano gli esiti della sua applicazione, il sostanziale azzeramento della differenza, pur notevole, tra le due offerte economiche da comparare qui in rilievo, si rivela pienamente ammissibile; per altro verso, che bene ha fatto il Tar, per la stessa ragione, a ritenerla fondata, restando solo da aggiungere che la circostanza che la formula sia stata incontestatamente utilizzata in altre procedure è elemento di mero fatto, che nulla dice in ordine alla valutazione della legittimità della formula stessa.
Non vale, in contrario avviso, il richiamo alle sentenze amministrative (Cons. Stato, V, 28 ottobre 2019, n. 7389; 3 ottobre 2023, n. 8641) in cui si esaurisce il secondo motivo, che, in relazione ad altre procedure, e sul presupposto della già richiamata discrezionalità tecnica di cui gode l’Amministrazione in materia – di cui non si intende qui dubitare –, hanno escluso che l’unico criterio legittimo di assegnazione del relativo punteggio sia quello che assegna il punteggio massimo al maggior ribasso e il punteggio zero al minore ribasso, o hanno legittimato criteri volti a rendere marginale il peso degli elementi economici, ovvero il valore ponderale della progressione del ribasso, al fine di attribuire rilevanza centrale alle componenti qualitative dell’offerta.
Invero, nella specie, in cui l’Autorità si limita a indicare che tra le due offerte economiche in parola vi è stato comunque un differenziale di punteggio (2,83), non vi è alcuna dimostrazione – né questa è oggettivamente percepibile – del fatto che, come negli invocati precedenti, la contestata formula matematica consenta di non escludere il “ collegamento proporzionale tra l’entità del ribasso e il punteggio attribuito ” (Cons. Stato, n. 7389/2019 cit.), ovvero realizzi, mediante la c.d. “formula concava”, un “ ragionevole criterio di progressività ” (Cons. Stato, n. 8641/2023).
6. Con il terzo e ultimo motivo l’Autorità contesta il capo di sentenza di cui in fatto, sub C), con cui il Tar ha chiarito che “ La fondatezza dell’ultimo motivo del ricorso principale implica l’accoglimento del correlato profilo prospettato con il ricorso incidentale con la conseguente sostituzione della formula matematica in contestazione e la riedizione della gara quantomeno dalla fase di presentazione delle offerte economiche onde garantire la neutralità del criterio ed eliminare qualsiasi sospetto di elaborazione della formula alla luce delle offerte presentate ”.
6.1. Sostiene in particolare l’Autorità l’illogicità e l’irrazionalità dell’indicazione relativa alla reintegrazione della lex specialis , in quanto essa comporta la determinazione di un nuovo criterio di valutazione delle offerte economiche, sulla cui base consentire la presentazione di nuove offerte economiche da parte dei due operatori economici concorrenti, che, restando ferme le offerte tecniche presentate e la loro valutazione, non garantirebbe la neutralità del nuovo criterio, in particolare non allontanando il sospetto che la sua individuazione tenga conto delle offerte tecniche già graduate.
6.2. La censura è inammissibile in quanto non sostenuta da un interesse concreto alla sua proposizione.
La piana lettura del capo in contestazione fa emergere che il Tar non ha in alcun modo escluso la riedizione dell’intera gara, e, anzi, l’ha posta in primo piano rispetto alla diversa scelta qui contestata (retta dal “ quantomeno ”), sicchè la qui illustrata impossibilità di reintegrare la lex specialis nel senso ivi indicato non comporta l’impossibilità dell’Autorità di conformarsi alla decisione.
Tanto, del resto, è stato riconosciuto dalla stessa appellante nella memoria da ultimo depositata, ove si narra che l’Autorità ha preso in considerazione, già in pendenza dell’odierno appello, l’indizione di una nuova procedura a evidenza pubblica per l’affidamento in parola.
7. In definitiva, l’appello va respinto.
Le spese del giudizio seguono in parte la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, e per il restante possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo rigetta.
Condanna l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e IB NE s.p.a., in solido, alla refusione in favore di RO RO s.r.l.s. delle spese del grado, che liquida nell’importo pari a € 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre oneri di legge. Compensa le altre.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NO de CI, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
AN OT, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OT | NO de CI |
IL SEGRETARIO