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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 22/07/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.P.U: n. 196-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Procedure Concorsuali
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al
R.G.P.U. n. 196-1/2024, esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata il 9/10/2024 dal Sig.
(C.F.: ) nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Luca Giovacchini (C.F. ) presso il cui C.F._2
studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliato in Livorno alla Via Grande 87 ed alla PEC: Email_1
Ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Il ricorrente versa in una condizione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI, norma applicabile ratione temporis stante il deposito del ricorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Avvalendosi dell'assistenza della Dott.ssa in qualità di Persona_1
Parte
ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.
2. La situazione di sovraindebitamento che affligge il ricorrente deriva dal ricorso a finanziamenti per il mantenimento del ménage familiare nel 2010/2011 e poi dalla perdita del proprio posto di lavoro nel 2008 per il fallimento della Società per cui lavorava e della
R.G.P.U. N. 196-1/2024 Pagina 1 di 12 difficoltà di mantenere un reddito costante e sufficiente negli anni successivi, tenuto anche coto della situazione reddituale della moglie, insegnante precaria solo successivamente stabilizzatasi.
3. Dall'esposizione che precede risulta con evidenza che il ricorrente è qualificabile come “consumatore” ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto le suindicate obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
4. Sulla ricorrente grava un'esposizione debitoria che può essere così sintetizzata:
La debitoria, come si evince dal prospetto sopra riportato nonché dalle osservazioni formulate sul punto dal Professionista attestatore (cfr. p. 9 e ss. della relazione), ammonta a complessivi € 82.402,49 ed è per la massima parte composta dai debiti
(attualmente verso IFIS) per i finanziamenti richiesti dalla sovraindebitata per far fronte alle spese familiari. I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrente, nonché mediante l'attività
R.G.P.U. N. 196-1/2024 Pagina 2 di 12 di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi ed attraverso le altre attività di controllo meglio dettagliate nella relazione particolareggiata.
Nella stima dell'esposizione debitoria del ricorrente occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.
5. Il patrimonio del ricorrente, risulta composto da due mobili registrati, segnatamente un motoveicolo Honda immatricolato nel 2004 (tg CD38710) valutato complessivamente euro 1.500 ed un motociclo Piaggio MP3 immatricolato nell'anno 2009 (tg DN39730) valutato euro 500 nonché dal suo reddito personale, essa difatti percepisce circa € 1.900 al mese per 13 mesi, quale autotrasportatore a tempo indeterminato presso la società ATI
– S.C.A.r.l.
6. Il nucleo familiare della ricorrente, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia allegato al ricorso, è composto, dal medesimo ricorrente, dalla moglie, , Persona_2
la prima figlia, di anni 18, ed il secondo figli, di anni tre. Le spese necessarie al fabbisogno del nucleo familiare vengono quantificate dal ricorrente in euro € 2.950.
Tale deve perciò essere detratto dalle somme disponibili ai fini della presente procedura.
La stima è stata giudicata congrua e ragionevole dall'OCC tenuto conto deli indici ISTAT applicati alla suindicata composizione del nucleo familiare.
Sul punto questo GD con provvedimento dell'11/3/2025 ha osservato che “molte delle spese indicate all'allegato n. 5 non risultano documentate né giustificate (ad es. quelle mediche e per la casa, nonché quelle di trasporto, atteso che il nucleo dispone di almeno due mezzi di locomozione) che quelle relative alla cessione del quinto dello stipendio non risulteranno dovute dopo l'apertura della procedura e ritenuto altresì che le spese per il possesso e la manutenzione di tre mezzi di locomozione, nessuno dei quali verrà ricompreso nell'attivo della procedura, pare mal attagliarsi alle condizioni di sovraindebitamento”. Il ricorrente con le note di trattazione del 15/4/2025 ha chiarito il contributo fornito dalla moglie al mantenimento del nucleo familiare e fornito un più chiaro dettaglio delle spese a tal fine necessarie. Quanto ai mezzi di locomozione ha
R.G.P.U. N. 196-1/2024 Pagina 3 di 12 affermato quanto segue “Entrambi i mezzi, ripetitivamente di 16 e 21 anni, rappresentano l'unica forma di mobilità personale del debitore, che svolge la propria attività lavorativa come autotrasportatore.
Quanto all'autoveicolo (intestato alla moglie) si specifica che si tratta di un'autovettura utilizzata oltre che dalla moglie anche dalla suocera, che la impiega anche per esigenze personali. Tale veicolo, pertanto, rientra solo parzialmente nella effettiva disponibilità del nucleo familiare del debitore, né viene da questo utilizzato in via esclusiva”.
7. Per far fronte al proprio indebitamento il ricorrente ha presentato un'istanza al
Tribunale di Pisa. Successivamente è stato nominato, con funzioni di OCC, la Dott.ssa
Conseguentemente, con ausilio del professionista direttamente Persona_1
nominato, è stata elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.
8. La proposta formulata prevede la corresponsione della complessiva somma di €
25.200, comprensiva delle somme da destinarsi a copertura dei costi di procedura, mediante versamenti di una rata mensile dell'importo di € 600 per la durata di 42 mensilità. L'attivo disponibile è costituito da una quota del reddito mensile delle ricorrenti corrispondente, circa, alla differenza tra il loro reddito complessivo e l'importo necessario al mantenimento della sua famiglia. In aggiunta il conferimento del veicolo
Piaggio MP3, che verrà valorizzato e liquidato secondo quanto previsto nel piano.
9. Il piano su cui si fonda la proposta prevede la soddisfazione dilazionata e non integrale mediante il versamento a cadenza mensile della somma suindicata per la durata di sei anni, che sarà così ripartita:
“ il soddisfacimento integrale delle spese di giustizia e prededucibili;
il soddisfacimento integrale dei creditori muniti di privilegio generale mobiliare entro il primo anno di instaurazione della procedura;
il soddisfacimento parziale dei creditori chirografari, nella misura percentuale del 16,29
% del loro credito”.
Per quanto attiene alle tempistiche del piano queste risultano riassunte nella seguente tabella (v. pag. 21 della nuova relazione particolareggiata):
R.G.P.U. N. 196-1/2024 Pagina 4 di 12 9. Nella relazione ex art. 68 CCI il Gestore della Crisi ha espresso un giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta.
10. Per quanto concerne la valutazione di fattibilità della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 68 CCI l'OCC ha attestato che il piano, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile, potendosi ragionevolmente prevedere che il sovraindebitato mantenga costante il proprio reddito almeno per la durata del paino.
11. L'esecuzione del presente piano appare più conveniente dell'alternativa liquidatoria costituita dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI, atteso che la sovraindebitata non è titolare altro che del proprio reddito personale che nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata potrebbe essere appreso per un massimo di 3 anni in luogo dei cinque offerti con il presente piano. A ciò si aggiunga il
R.G.P.U. N. 196-1/2024 Pagina 5 di 12 maggior costo della liquidazione controllata nella quale occorrerebbe remunerare anche il Liquidatore qui assente.
12. Si dà atto del regolare svolgimento della procedura.
Atteso che la proposta appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 67 e 68 CCI, il GD con decreto ha stabilito la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it, la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il Gd ha inoltre disposto che l'OCC ed il ricorrente riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori.
L'OCC con memoria del 13/6/2025 ha attestato di aver svolto le comunicazioni prescritte e dando atto al contempo che non sono state presentate osservazioni.
14. Conclusivamente appare sussistano i presupposti per procedere all'omologa della domanda di ristrutturazione. Per cui
OSSERVATO che:
Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 67 e 68 CCI, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.
L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;
Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 67 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode;
Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;
RITENUTO che:
Il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal CCI;
R.G.P.U. N. 196-1/2024 Pagina 6 di 12 Esso non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 72 CCI o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale
La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi;
P.Q.M.
OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto dal Sig. (C.F.: ) nato a Parte_1 C.F._1
Napoli, il 16/1/1977 e residente in [...]
DICHIARA la chiusura della procedura di sovraindebitamento.
DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione del piano;
3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
DISPONE che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti.
DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.
DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.
DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale.
R.G.P.U. N. 196-1/2024 Pagina 7 di 12 Pisa, 17/7/2025
R.G.P.U. N. 196-1/2024
Il giudice
Dott. Marco Zinna
Pagina 8 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Procedure Concorsuali
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al
R.G.P.U. n. 196-1/2024, esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata il 9/10/2024 dal Sig.
(C.F.: ) nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Luca Giovacchini (C.F. ) presso il cui C.F._2
studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliato in Livorno alla Via Grande 87 ed alla PEC: Email_1
Ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Il ricorrente versa in una condizione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI, norma applicabile ratione temporis stante il deposito del ricorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Avvalendosi dell'assistenza della Dott.ssa in qualità di Persona_1
Parte
ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.
2. La situazione di sovraindebitamento che affligge il ricorrente deriva dal ricorso a finanziamenti per il mantenimento del ménage familiare nel 2010/2011 e poi dalla perdita del proprio posto di lavoro nel 2008 per il fallimento della Società per cui lavorava e della
R.G.P.U. N. 196-1/2024 Pagina 1 di 12 difficoltà di mantenere un reddito costante e sufficiente negli anni successivi, tenuto anche coto della situazione reddituale della moglie, insegnante precaria solo successivamente stabilizzatasi.
3. Dall'esposizione che precede risulta con evidenza che il ricorrente è qualificabile come “consumatore” ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto le suindicate obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
4. Sulla ricorrente grava un'esposizione debitoria che può essere così sintetizzata:
La debitoria, come si evince dal prospetto sopra riportato nonché dalle osservazioni formulate sul punto dal Professionista attestatore (cfr. p. 9 e ss. della relazione), ammonta a complessivi € 82.402,49 ed è per la massima parte composta dai debiti
(attualmente verso IFIS) per i finanziamenti richiesti dalla sovraindebitata per far fronte alle spese familiari. I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrente, nonché mediante l'attività
R.G.P.U. N. 196-1/2024 Pagina 2 di 12 di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi ed attraverso le altre attività di controllo meglio dettagliate nella relazione particolareggiata.
Nella stima dell'esposizione debitoria del ricorrente occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.
5. Il patrimonio del ricorrente, risulta composto da due mobili registrati, segnatamente un motoveicolo Honda immatricolato nel 2004 (tg CD38710) valutato complessivamente euro 1.500 ed un motociclo Piaggio MP3 immatricolato nell'anno 2009 (tg DN39730) valutato euro 500 nonché dal suo reddito personale, essa difatti percepisce circa € 1.900 al mese per 13 mesi, quale autotrasportatore a tempo indeterminato presso la società ATI
– S.C.A.r.l.
6. Il nucleo familiare della ricorrente, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia allegato al ricorso, è composto, dal medesimo ricorrente, dalla moglie, , Persona_2
la prima figlia, di anni 18, ed il secondo figli, di anni tre. Le spese necessarie al fabbisogno del nucleo familiare vengono quantificate dal ricorrente in euro € 2.950.
Tale deve perciò essere detratto dalle somme disponibili ai fini della presente procedura.
La stima è stata giudicata congrua e ragionevole dall'OCC tenuto conto deli indici ISTAT applicati alla suindicata composizione del nucleo familiare.
Sul punto questo GD con provvedimento dell'11/3/2025 ha osservato che “molte delle spese indicate all'allegato n. 5 non risultano documentate né giustificate (ad es. quelle mediche e per la casa, nonché quelle di trasporto, atteso che il nucleo dispone di almeno due mezzi di locomozione) che quelle relative alla cessione del quinto dello stipendio non risulteranno dovute dopo l'apertura della procedura e ritenuto altresì che le spese per il possesso e la manutenzione di tre mezzi di locomozione, nessuno dei quali verrà ricompreso nell'attivo della procedura, pare mal attagliarsi alle condizioni di sovraindebitamento”. Il ricorrente con le note di trattazione del 15/4/2025 ha chiarito il contributo fornito dalla moglie al mantenimento del nucleo familiare e fornito un più chiaro dettaglio delle spese a tal fine necessarie. Quanto ai mezzi di locomozione ha
R.G.P.U. N. 196-1/2024 Pagina 3 di 12 affermato quanto segue “Entrambi i mezzi, ripetitivamente di 16 e 21 anni, rappresentano l'unica forma di mobilità personale del debitore, che svolge la propria attività lavorativa come autotrasportatore.
Quanto all'autoveicolo (intestato alla moglie) si specifica che si tratta di un'autovettura utilizzata oltre che dalla moglie anche dalla suocera, che la impiega anche per esigenze personali. Tale veicolo, pertanto, rientra solo parzialmente nella effettiva disponibilità del nucleo familiare del debitore, né viene da questo utilizzato in via esclusiva”.
7. Per far fronte al proprio indebitamento il ricorrente ha presentato un'istanza al
Tribunale di Pisa. Successivamente è stato nominato, con funzioni di OCC, la Dott.ssa
Conseguentemente, con ausilio del professionista direttamente Persona_1
nominato, è stata elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.
8. La proposta formulata prevede la corresponsione della complessiva somma di €
25.200, comprensiva delle somme da destinarsi a copertura dei costi di procedura, mediante versamenti di una rata mensile dell'importo di € 600 per la durata di 42 mensilità. L'attivo disponibile è costituito da una quota del reddito mensile delle ricorrenti corrispondente, circa, alla differenza tra il loro reddito complessivo e l'importo necessario al mantenimento della sua famiglia. In aggiunta il conferimento del veicolo
Piaggio MP3, che verrà valorizzato e liquidato secondo quanto previsto nel piano.
9. Il piano su cui si fonda la proposta prevede la soddisfazione dilazionata e non integrale mediante il versamento a cadenza mensile della somma suindicata per la durata di sei anni, che sarà così ripartita:
“ il soddisfacimento integrale delle spese di giustizia e prededucibili;
il soddisfacimento integrale dei creditori muniti di privilegio generale mobiliare entro il primo anno di instaurazione della procedura;
il soddisfacimento parziale dei creditori chirografari, nella misura percentuale del 16,29
% del loro credito”.
Per quanto attiene alle tempistiche del piano queste risultano riassunte nella seguente tabella (v. pag. 21 della nuova relazione particolareggiata):
R.G.P.U. N. 196-1/2024 Pagina 4 di 12 9. Nella relazione ex art. 68 CCI il Gestore della Crisi ha espresso un giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta.
10. Per quanto concerne la valutazione di fattibilità della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 68 CCI l'OCC ha attestato che il piano, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile, potendosi ragionevolmente prevedere che il sovraindebitato mantenga costante il proprio reddito almeno per la durata del paino.
11. L'esecuzione del presente piano appare più conveniente dell'alternativa liquidatoria costituita dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI, atteso che la sovraindebitata non è titolare altro che del proprio reddito personale che nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata potrebbe essere appreso per un massimo di 3 anni in luogo dei cinque offerti con il presente piano. A ciò si aggiunga il
R.G.P.U. N. 196-1/2024 Pagina 5 di 12 maggior costo della liquidazione controllata nella quale occorrerebbe remunerare anche il Liquidatore qui assente.
12. Si dà atto del regolare svolgimento della procedura.
Atteso che la proposta appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 67 e 68 CCI, il GD con decreto ha stabilito la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it, la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il Gd ha inoltre disposto che l'OCC ed il ricorrente riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori.
L'OCC con memoria del 13/6/2025 ha attestato di aver svolto le comunicazioni prescritte e dando atto al contempo che non sono state presentate osservazioni.
14. Conclusivamente appare sussistano i presupposti per procedere all'omologa della domanda di ristrutturazione. Per cui
OSSERVATO che:
Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 67 e 68 CCI, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.
L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;
Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 67 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode;
Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;
RITENUTO che:
Il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal CCI;
R.G.P.U. N. 196-1/2024 Pagina 6 di 12 Esso non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 72 CCI o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale
La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi;
P.Q.M.
OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto dal Sig. (C.F.: ) nato a Parte_1 C.F._1
Napoli, il 16/1/1977 e residente in [...]
DICHIARA la chiusura della procedura di sovraindebitamento.
DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione del piano;
3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
DISPONE che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti.
DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.
DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.
DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale.
R.G.P.U. N. 196-1/2024 Pagina 7 di 12 Pisa, 17/7/2025
R.G.P.U. N. 196-1/2024
Il giudice
Dott. Marco Zinna
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