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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/12/2025, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Paola Galdo , all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 2 dicembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nella controversia iscritta al n. 7108/23 RG
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Pt_1
Avv.to Stefano Azzano, giusta procura generale alle liti, come in atti
- ricorrente -
in qualità di genitore esercente la potestà CP_1 sulla minore rappresentata e difesa dall'Avv.to Persona_1
FI FE me in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Parte resistente del presente giudizio proponeva con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/9, all'esito del procedimento amministrativo conclusosi infruttuosamente.
1 Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione accertando la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
L' previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del Pt_1 ci rt. 445 bis, con ricorso depositato il 15 novembre 2023, proponeva rituale opposizione, chiedendo il rigetto della originaria domanda e quindi l'assenza dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento delle prestazioni invocate.
La difesa dell' ricorrente ha censurato la valutazione Pt_1 espressa nel pr ento di ATPO e ha lamentato una errata valutazione del quadro patologico, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, censurando in particolare la sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dei benefici ex art 3 comma 3 L. 104/92 stante l'assenza nel caso, della minore, della necessità di un'assistenza continuativa permanente e globale dedotta, nella prospettiva dell dalla mera necessità di accompagnamento alle visite Pt_1
e/o controlli.
Nel corso del giudizio ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
E' stata quindi disposta un'integrazione della consulenza medico legale ed il CTU ha confermato le conclusioni rassegnate nella precedente fase.
In via preliminare va rilevato che in relazione all'indennità di frequenza in data successiva al giudizio la minore è stata convocata a visita e all'esito con verbale del 5 giugno 2023 è stata riconosciuta l'indennità di frequenza a far data dalla domanda amministrativa, per tanto limitatamente a tale prestazione va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per il resto il ricorso è infondato e va rigettato.
Le censure dell si sostanziano invero in un dissenso Pt_1 diagnostico risp alle conclusioni dell'ausiliario e lungi dall'evidenziare illogicità o contraddizioni, introducono una diversa valutazione dell'incidenza delle patologie sul quadro
2 morboso e sull'impossibilità di adempiere “in modo globale e continuativo autonomamente le proprie funzioni”. Le doglianze di parte ricorrente sono incentrate sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe adeguatamente valutato i requisiti legittimanti il beneficio, sostanzialmente asserendo che il quadro patologico risulterebbe meno grave di quanto apprezzato dall'ausiliario. Ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rileverebbero invece eventuali errori o lacune che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Peraltro il quadro patologico della minore è ulteriormente documentato dall'esito della visita della Commissione medica (cfr. all. istanza dep. in data 17.1.24 da parte resistente) che appalesa le gravi condizioni della minore, vagliate dal ctu di cui da adeguatamente conto sia nella relazione depositata in fase di ATP che nella nota integrativa in cui ha confermato la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dall'art. 3 comma 3 L. 104 e dunque che la minore si trovi nelle condizioni di usufruire del beneficio richiesto.
Va rilevato che il CTU ha indicato le patologie da cui la minore è affetta valutando il complesso morboso ai fini del giudizio di necessità di assistenza continuativa e globale dando conto altresì della visita espletata. Il contenuto dell'elaborato è certamente utilizzabile da questo Giudice per la formazione del proprio convincimento e si ritiene di doverlo condividere in quanto sviluppato in modo coerente e logico. L'opposizione va dunque respinta. Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza- tenuto conto che il riconoscimento del beneficio dell'indennità di frequenza è avvenuto in corso di causa - e si liquidano come da dispositivo.
3
P.Q.M.
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento alla minore dei benefici ex art 3 comma 3 Persona_1
L. 104/ alla domanda amministrativa (8.10.21); 2) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'indennità di frequenza; 2) condanna l in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore Pt_1 della parte resistente delle spese di lite che liquidano in complessivi euro 2.303,70 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% IVA e CPA, se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario Si comunichi. Così deciso in Torre Annunziata, il 15 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro Paola Galdo
4
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Paola Galdo , all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 2 dicembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nella controversia iscritta al n. 7108/23 RG
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Pt_1
Avv.to Stefano Azzano, giusta procura generale alle liti, come in atti
- ricorrente -
in qualità di genitore esercente la potestà CP_1 sulla minore rappresentata e difesa dall'Avv.to Persona_1
FI FE me in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Parte resistente del presente giudizio proponeva con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/9, all'esito del procedimento amministrativo conclusosi infruttuosamente.
1 Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione accertando la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
L' previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del Pt_1 ci rt. 445 bis, con ricorso depositato il 15 novembre 2023, proponeva rituale opposizione, chiedendo il rigetto della originaria domanda e quindi l'assenza dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento delle prestazioni invocate.
La difesa dell' ricorrente ha censurato la valutazione Pt_1 espressa nel pr ento di ATPO e ha lamentato una errata valutazione del quadro patologico, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, censurando in particolare la sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dei benefici ex art 3 comma 3 L. 104/92 stante l'assenza nel caso, della minore, della necessità di un'assistenza continuativa permanente e globale dedotta, nella prospettiva dell dalla mera necessità di accompagnamento alle visite Pt_1
e/o controlli.
Nel corso del giudizio ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
E' stata quindi disposta un'integrazione della consulenza medico legale ed il CTU ha confermato le conclusioni rassegnate nella precedente fase.
In via preliminare va rilevato che in relazione all'indennità di frequenza in data successiva al giudizio la minore è stata convocata a visita e all'esito con verbale del 5 giugno 2023 è stata riconosciuta l'indennità di frequenza a far data dalla domanda amministrativa, per tanto limitatamente a tale prestazione va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per il resto il ricorso è infondato e va rigettato.
Le censure dell si sostanziano invero in un dissenso Pt_1 diagnostico risp alle conclusioni dell'ausiliario e lungi dall'evidenziare illogicità o contraddizioni, introducono una diversa valutazione dell'incidenza delle patologie sul quadro
2 morboso e sull'impossibilità di adempiere “in modo globale e continuativo autonomamente le proprie funzioni”. Le doglianze di parte ricorrente sono incentrate sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe adeguatamente valutato i requisiti legittimanti il beneficio, sostanzialmente asserendo che il quadro patologico risulterebbe meno grave di quanto apprezzato dall'ausiliario. Ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rileverebbero invece eventuali errori o lacune che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Peraltro il quadro patologico della minore è ulteriormente documentato dall'esito della visita della Commissione medica (cfr. all. istanza dep. in data 17.1.24 da parte resistente) che appalesa le gravi condizioni della minore, vagliate dal ctu di cui da adeguatamente conto sia nella relazione depositata in fase di ATP che nella nota integrativa in cui ha confermato la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dall'art. 3 comma 3 L. 104 e dunque che la minore si trovi nelle condizioni di usufruire del beneficio richiesto.
Va rilevato che il CTU ha indicato le patologie da cui la minore è affetta valutando il complesso morboso ai fini del giudizio di necessità di assistenza continuativa e globale dando conto altresì della visita espletata. Il contenuto dell'elaborato è certamente utilizzabile da questo Giudice per la formazione del proprio convincimento e si ritiene di doverlo condividere in quanto sviluppato in modo coerente e logico. L'opposizione va dunque respinta. Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza- tenuto conto che il riconoscimento del beneficio dell'indennità di frequenza è avvenuto in corso di causa - e si liquidano come da dispositivo.
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P.Q.M.
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento alla minore dei benefici ex art 3 comma 3 Persona_1
L. 104/ alla domanda amministrativa (8.10.21); 2) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'indennità di frequenza; 2) condanna l in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore Pt_1 della parte resistente delle spese di lite che liquidano in complessivi euro 2.303,70 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% IVA e CPA, se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario Si comunichi. Così deciso in Torre Annunziata, il 15 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro Paola Galdo
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