TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino all'udienza del 3 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2414/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Parte_1 avv. ti CANTALUPO GIANQUIRINO e PICHILLI VERONICA, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to
[...]
COLANTUONO ANNARITA, come da mandato in atti
Resistente
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti D'AURIA MONICA, DI DONATO STEFANIA e
RO IR, come da procura in atti
Resistente Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.04.2024 il ricorrente esponeva di essere Professore associato presso l'UNISA – Biochimica del Dipartimento di Medicina e Chirurgia sin dall'1.11.2011. Rappresentava che il suo nominativo era stato inserito nell'allegato B correlato al Protocollo d'intesa tra IO AM e Università degli Studi di Salerno avente n. 114/2016, nell'elenco del personale universitario docente e ricercatore afferente al Dipartimento di Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria del quale l'Azienda si sarebbe dovuta avvalere per l'espletamento dell'attività assistenziale. Assumeva che con delibera n.
573/2017 il Direttore Generale dell' gli conferiva l'incarico annuale di Controparte_1
Responsabile Dipartimentale di “Ricerca di nuovi approcci per il monitoraggio e la predizione di eventi avversi nei pazienti con scompenso cardiaco attraverso biomarcatori” e che, in data 31.08.2017, in esecuzione della detta delibera, stipulava, per il periodo 01.09.2017-
31.08.2018, un contratto individuale di lavoro per il conferimento all'assistenza con attribuzione dell'incarico annuale di Responsabile del suddetto Programma Dipartimentale afferente al DAI Cardio Toraco Vascolare, contratto poi rinnovato per l'anno successivo fino al 31.08.2019. Evidenziava che in data 06.09.2019, prima della scadenza del contratto, il
Direttore del Dipartimento di Medicina chiedeva il rinnovo del suo contratto al Rettore dell'Università che a sua volta comunicava al Direttore Generale dell'AOU il rinnovo del conferimento all'attività assistenziale;
che in data 22.11.2019 il Direttore UOC Gestione
Risorse Umane dell' comunicava al Sub-Commissario Sanitario, la Controparte_1 proposta di rinnovo dei contratti scaduti in data 31.08.2019; che, tuttavia, il 27.11.2019, il sub-commissario sanitario, con comunicazione n. 29609, proponeva azioni correttive e migliorative chiedendo una “relazione del Direttore UOC o del Dipartimento in merito ai risultati assistenziali dei programmi svolti, con proposta di rinnovo e dichiarazione di coerenza dell'incarico con le finalità dell'UOC”. Deduceva che, atteso il mancato rinnovo del contratto, in data 27.09.2022, aveva costituito in mora l Controparte_3 convenute invitandole al rinnovo del contratto con richiesta di risarcimento dei danni subiti;
che la risposta dell'Università, giunta in data 10.10.2022, era incentrata sulla sua mancanza di competenza in ordine alla stipula dei contratti per lo svolgimento di attività assistenziale ed al relativo trattamento economico il cui onere gravava sui fondi del Servizio Sanitario
Nazionale, unico soggetto giuridico abilitato al conferimento dei relativi incarichi, mentre l in data 3.11.2022 comunicava che non si era proceduto con la stipula Controparte_1 dei contratti scaduti in data 31/08/2019 in quanto il Sub Commissario Sanitario, esaminati i programmi assistenziali proposti dai professori, aveva ritenuto gli stessi non coerenti con l'incarico e le finalità aziendali, non essendo emersa la parte assistenziale, come contributo all'erogazione di prestazioni sanitarie appropriate rientranti nei Livelli Essenziali di
Assistenza.
Lamentava la violazione delle disposizioni normative di cui al D. Lgs. 517/99 che sanciscono l'inscindibilità dell'attività didattico scientifica e dell'attività di assistenza ospedaliera affidate al personale medico universitario e la lesione del principio enunciato dal comma 10 del nuovo protocollo d'intesa deliberato con decreto n. 114 dell'11.10.2016 secondo cui “Ai sensi dell'art. 5 co.2 del D. Lgs. 517/99, il diritto all'esercizio dell'attività assistenziale per i professori e i ricercatori è sospeso nei (soli) casi di aspettativa o congedo ai sensi dell'art. 12, 13 e 16 del DPR 382/80. Ribadiva dunque il suo diritto/obbligo di svolgere l'attività assistenziale per la quale era stato incaricato come da Protocollo di Intesa e da delibera n.
573 del 2017 dell' , mai revocata, riferendo come altri suoi colleghi Controparte_1 ugualmente incaricati avevano invece visto regolarmente prorogati i loro contratti. Si doleva altresì delle retribuzioni percepite in costanza di contratto inferiori a quelle cui avrebbe avuto diritto sulla scorta del principio dell'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianità, mentre, per le annualità successive all'1.09.2019, chiedeva di essere risarcito del danno da perdita di chance subito per il mancato percepimento delle retribuzioni nel periodo in cui non gli era stato consentito lo svolgimento dell'attività assistenziale, e del danno professionale. Chiedeva altresì ai sensi del combinato disposto degli artt. 2932 c.c.
e 63 co.3 del D. Lgs 165/2001, una sentenza di accertamento, costitutiva e di condanna nei confronti dell' che tenesse luogo del contratto di lavoro Controparte_1 non concluso.
Per i suesposti motivi il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire:” Ritenere, accertare e dichiarare il diritto/obbligo del prof.
, nato a [...] il [...] ed ivi residente al Vico Primo P.zza Parte_1
Gregorio Caloprese n. 3, C. Fisc: , nella qualità di Professore C.F._1 associato di - Biochimica (BIO10) - Dipartimento di Medicina e Chirurgia, dell'Università degli Studi di Salerno, di svolgere l'attività assistenziale presso l
[...]
Controparte_4
ai sensi del D.Lgs 517/1999 e, per l'effetto, Condannare l
[...] [...]
Controparte_4 in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in
[...] favore del ricorrente delle differenze retributive maturate in applicazione dei principi enunciati nel corpo del ricorso e relative al periodo 01/01/2019 al 31/08/2019 pari ad Euro
299,44, oltre rivalutazione ed interessi e/o a quella maggiore o minore somma che l'On.Le
Giudicante riterrà di giustizia, da quantificare anche a mezzo CTU che fin da ora si richiede in caso di contestazione motivata dei conteggi che vengono depositati a firma del
Consulente del lavoro dott. (Allegato n. 30). Condannare altresì, in solido e/o Persona_1 per quanto di ragione, l Controparte_4
in persona del suo legale
[...] rapp.te p.t. e l , in persona del suo legale rapp.te Controparte_2
p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno per il periodo dal 01/09/2019 al 31/03/2024 quantificato, in applicazione dei principi enunciati nel corpo del ricorso, nella misura di Euro 57.686,33, oltre rivalutazione ed interessi, e/o a quella maggiore o minore somma che l'On.Le Giudicante riterrà di giustizia, da quantificare anche a mezzo CTU che fin da ora si richiede in caso di contestazione motivata dei conteggi che vengono depositati a firma del Consulente del lavoro dott. Per_1
(Allegato n. 30). Condannare altresì, in solido e/o per quanto di ragione, l
[...] [...]
Controparte_4
in persona del suo legale rapp.te p.t. e l
[...] [...]
, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore Controparte_2 del ricorrente di una somma a titolo di danno professionale subito relativo al depauperamento professionale da quantificare equitativamente dall'On.le Giudicante non avendo potuto il prof , svolgere l'attività di ricerca così come impostogli dal D.Lgs. Pt_1
517/1999, dal Protocollo di Intesa e dalla Delibera dell'AOU 573/2017, per quasi un quinquennio;
Emettere Sentenza costitutiva del contratto assistenziale non concluso ex art.
2932 cod. civ., ed art. 63 comma 2 D.Lgs 165/2001 nei confronti dell'
[...]
Controparte_4
, in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in
[...]
al Largo Città Ippocrate, sulla scorta degli elementi essenziali contenuti nella CP_2 delibera n. 573/2017 e nei CCNL applicabili. Condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite da liquidarsi a favore degli avvocati antistatari”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Università degli Studi di Salerno
e, insistendo sulla sua totale estraneità alla vicenda dedotta in giudizio in ordine al mancato rinnovo dell'incarico assistenziale, chiedeva in via principale la sua estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, essendo il rapporto contrattuale assistenziale tra il ricorrente e l rispetto a quello di docenza con Controparte_5
l'Università. Sottolineava allo scopo che anche il trattamento economico previsto era posto ad esclusivo carico della struttura sanitaria. Evidenziava come l'Università avesse inserito nei cedolini stipendiali mensili del ricorrente anche la voce relativa all'indennità per l'attività assistenziale svolta presso l'Azienda in conto anticipazione e di aver ottenuto il rimborso delle somme corrisposte trattandosi di spesa gravante sui fondi del Servizio Sanitario
Nazionale. Concludeva in via subordinata per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva altresì, seppur tardivamente, l convenuta e deduceva Controparte_1
l'assenza a suo carico di un obbligo di rinnovo dei contratti assistenziali, dovendo piuttosto bilanciare i vari interessi coinvolti alla luce della necessità di programmazione e controllo della spesa sanitaria. Al contempo evidenziava come nessuna responsabilità le potesse essere addebitata in quanto il mancato rinnovo del contratto assistenziale era dipeso dalla carenza della componente assistenziale del programma di cui era titolare il , fermo Pt_1 restando che l'Università non le aveva trasmesso alcuna relazione richiesta. Contestava in ogni caso i conteggi prodotti insistendo per l'infondatezza della richiesta risarcitoria avanzata e non provata. Concludeva per il rigetto del ricorso. Spese vinte.
Il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 03.12.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito illustrati.
1.SUI FATTI CAUSA
Il ricorrente è in servizio presso l'UNISA - Biochimica (BIO10) - Dipartimento di Medicina e
Chirurgia dal 01/11/1999 ed è Professore associato dal 01/11/2011.
In data 15.01.2013, la IO AM e l'Università degli Studi di Salerno stipulavano, ai sensi del D.lgs n. 517 del 21 dicembre 1999, nonché del DPCM del 24 maggio 2001,
Protocollo di Intesa per la costituzione dell'
[...]
. Controparte_4
Con lo stesso DCA n. 7 del 16.01.2013 si procedeva all'approvazione del Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Salerno e la IO AM per il triennio 2013-2015.
Con la nota protocollo n. 15052 del 07.07.2016 l'Università degli Studi di Salerno comunicava al Direttore Generale dell' Parte_2
” che il docente dott. , in servizio presso il Dipartimento
[...] Parte_1 di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “ ”, si era reso disponibile Controparte_4 ad essere conferito all'attività assistenziale.
In data 11/10/2016 la IO AM emetteva decreto n. 114 avente ad oggetto:
"Protocollo d'Intesa IO AM e Università degli Studi di Salerno. Determinazioni" con il quale decretava l'approvazione del Protocollo di Intesa precedentemente stipulato con un'unica modifica all'art. 13 comma 9.
Nell'allegato B al Protocollo di Intesa tra IO AM e Università degli Studi di
Salerno avente n. 114/2016, veniva inserito il nominativo del ricorrente nell'elenco del personale universitario docente e ricercatore afferente al Dipartimento di Medicina,
Chirurgia ed Odontoiatria, quale avente titolo al conferimento all'assistenza.
Con delibera n. 573/2017 del 30/08/2017 del Direttore Generale dell'
[...]
” veniva conferito al prof. Parte_2 Parte_1
l'incarico annuale di Responsabile Dipartimentale di "Ricerca di nuovi approcci per
[...] il monitoraggio e la predizione di eventi avversi nei pazienti con scompenso cardiaco attraverso biomarcatori", afferente al DAI "Cardio Toraco Vascolare", con decorrenza dal
01/09/2017, per l'impegno orario assistenziale settimanale di 24 ore e l'equiparazione economica all'incarico di Responsabile di Struttura Semplice, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 517/1999. In data 31/08/2017, in forza della detta delibera, veniva stipulato, per il periodo 01/09/2017- 31/08/2018, il contratto individuale di lavoro per il conferimento all'assistenza del Prof. con l'attribuzione dell'incarico annuale di Parte_1
Responsabile del Programma Dipartimentale di "Ricerca di nuovi approcci per il monitoraggio e la predizione di eventi avversi nei pazienti con scompenso cardiaco attraverso biomarcatori" afferente al DAI "Cardio Toraco Vascolare”.
In data 14/06/2018, il Direttore Gestione Risorse Umane dell Controparte_1
con nota assunta al protocollo n.
[...] Parte_2
15999 del 2018 comunicava al Dipartimento di Medicina Chirurgia e Odontoiatria la scadenza al 01.09.2018 degli incarichi di attività assistenziale, tra cui quello del ricorrente.
Con nota del 27/07/2018, il Direttore di Dipartimento di Medicina Chirurgia e Odontoiatria dell'Università degli Studi di Salerno chiedeva al Rettore della stessa Università il rinnovo del contratto per il Prof. . Parte_1
Con nota del 07/09/2018, assunta al protocollo N. 190274, il Rettore dell'Università degli
Studi di Salerno comunicava al Direttore Generale dell' Controparte_1
“ ” la richiesta di rinnovo del contratto relativo all'attività Parte_2 assistenziale svolta dal prof. . Pertanto, il contratto per il periodo Parte_1
01/09/2018 - 31/08/2019 veniva rinnovato.
In data 14/06/2019 l Parte_2 comunicava nuovamente al Direttore di Dipartimento di Medicina Chirurgia e
[...]
Odontoiatria la scadenza del contratto al 01/09/2019. Con nota del 06/09/2019 il Direttore di Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria richiedeva Controparte_4 al Rettore dell'Università, il rinnovo dell'incarico assistenziale per il prof. . Parte_1
In data 10/09/2019, con comunicazione assunta al prot. n. 232785, il Rettore dell'Università Contr degli Studi di Salerno comunicava al Direttore Generale dell' Controparte_4
" il rinnovo del conferimento all'attività assistenziale del Prof. .
[...] Pt_1
In data 22/11/2019 il Direttore UOC Gestione risorse Umane dell Controparte_1 comunicava al Sub- Commissario Sanitario la proposta di rinnovo dei contratti scaduti in data 31/08/2019 tra cui quello del Prof. , allegando le delibere ed i relativi Parte_1
Programmi assistenziali.
In data 27/11/2019 il Sub Commissario Sanitario dell' con CP_1 Controparte_1 comunicazione n. 29609 rappresentava che il programma del ricorrente denominato
“Ricerca di nuovi approcci per il monitoraggio e la predizione di eventi avversi nei pazienti con scompenso cardiaco attraverso biomarcatori” era privo della “componente assistenziale”, come contributo alla erogazione di prestazioni sanitarie appropriate rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza. Chiedeva all'uopo una relazione del Direttore
UOC/Direttore Dipartimento Medicina Chirurgia Odontoiatrica in merito ai risultati, in termini assistenziali, del programma svolto.
Con nota del 10.10.2022 prot. n. 0312392 l'Università Degli Studi di Salerno rappresentava al ricorrente di non avere alcuna competenza né in ordine alla stipula dei contratti per lo svolgimento di attività assistenziale da parte dei docenti e dei ricercatori universitari presso l , né in ordine al relativo trattamento economico. Controparte_1
Con nota del 3.11.2022 prot. 2022/27712 il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane dell' convenuta comunicava che per il Prof. non si era Controparte_1 Pt_1 proceduto con la stipula del contratto scaduto in data 31.08.2019 in quanto il Sub
Commissario Sanitario, esaminato il programma assistenziale proposto dal suddetto professore, aveva ritenuto lo stesso non coerente con l'incarico e le finalità aziendali, non essendo emersa la parte assistenziale. Aggiungeva peraltro che non era pervenuta alcuna relazione richiesta sui risultati, in termini assistenziali, del programma svolto. Ciò detto, il ricorrente si duole in primo luogo del mancato rinnovo del contratto assistenziale, scaduto in data 31.08.2019, ponendo a fondamento del diritto alla stipula del detto contratto, il d.lgs. 517/1999, l'inserimento del suo nominativo nell'allegato B del protocollo di intesa tra la IO AM e l'Università degli Studi di Salerno e la delibera del Direttore Generale dell' Controparte_1
del 30.08.2017 n. 573/2017 con la quale la detta Azienda gli aveva conferito
[...]
l'incarico di Responsabile del Programma Dipartimentale di “Ricerca di nuovi approcci per il monitoraggio e la predizione di eventi avversi nei pazienti con scompenso cardiaco attraverso biomarcatori”, afferente al DAI “Cardio Toraco Vascolare”.
Ha invocato una responsabilità “in solido e/o per quanto di ragione” dell'Università e dell' “per non aver stipulato o consentito la stipula dei contratti di Controparte_1 rinnovo per lo svolgimento dell'attività assistenziale” “a cagione di una colpevole inerzia”.
Ha chiesto pertanto il risarcimento sia del danno patrimoniale da perdita di chance subito in conseguenza della mancata percezione delle retribuzioni relative al periodo durante il quale non gli era stato rinnovato il contratto assistenziale con il conferimento del richiamato incarico che del danno professionale, e la costituzione del contratto assistenziale non concluso sulla base degli elementi contenuti nella delibera n. 573/2017.
2. SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI SALERNO
Come visto, il ricorrente invoca una responsabilità dell'Università “in solido” con l'Azienda ospedaliera “e/o per quanto di ragione” perché, “a cagione di una colpevole inerzia” non avrebbe consentito la stipula dei contratti di rinnovo per lo svolgimento dell'attività assistenziale.
Dalla ricostruzione in ricorso dei fatti di causa e dalla lettura dei capitoli di prova tale colpevole inerzia sarebbe consistita nella mancata trasmissione da parte del Direttore del
Dipartimento di Medicina e Chirurgia Odontoiatrica dell'UNISA all' Parte_3
sui risultati, in termini assistenziali, del programma svolto dal Professore .
[...] Pt_1
Giova rammentare che la "legitimatio ad causam", attiva e passiva consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (cfr. Cass. n.
14468 del 30/05/2008). Tale carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso
è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (cfr. Cass.
SS.UU.2951/2016).
Deve essere a tal punto precisato che a partire dalla legge 18 marzo 1958, n. 311 - la quale, nel ridefinire lo stato dei professori universitari, ebbe a prevedere che le esercitazioni nei laboratori e nelle cliniche fossero elencate tra i doveri di insegnamento (art. 6, tuttora vigente, ai sensi del comma 1 dell'art. 1, d.lgs. 10 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 213) - la stretta connessione ed inscindibilità dell'attività di assistenza ospedaliera con quella didattico-scientifica affidate al personale medico universitario rappresenta un principio-cardine del sistema, che nel corso degli anni è stato oggetto di ulteriori riconoscimenti legislativi, sempre più incisivi (vedi: Corte costituzionale: sentenze n.
71 del 2001, 136 del 1997, n. 126 del 1981, n. 103 del 1977; vedi anche Cons. Stato, Sez.
VI, 10 marzo 2011, n. 1539 e Cons. Stato, Sez. III, 15 giugno 2017, n. 2933).
In questo rapporto inscindibile convivono: un rapporto di impiego nei confronti dell'Università ed un rapporto di servizio con l , secondo quanto prevede Controparte_1 il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.
Il rapporto si instaura direttamente con l quanto alla Controparte_1 prestazione del servizio ed alle responsabilità connesse alla gestione dell'attività lavorativa
(cfr Cass. SU n. 26673/2020; Cass. 11765/2021).
Peraltro, è altrettanto pacifico che i due suddetti tipi di attività, pur integrandosi, restano distinti per molti aspetti, a partire - per quel che riguarda la giurisprudenza della Suprema
Corte - dall'individuazione del giudice cui sono devolute, rispettivamente, le relative controversie.
Infatti, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte regolatrice, le controversie riguardanti sia l'esercizio dell'attività assistenziale svolta dai professori e dai ricercatori universitari, sia il loro rapporto con le Aziende sanitarie, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario perché ad esse si applicano le norme stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale e rispetto ad esse la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo mentre l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell' , determinandosi Parte_4 perciò l'operatività del principio generale di cui all'art. 63, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Invece, le controversie che riguardano direttamente il rapporto di lavoro del professore con l'Università sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi del comma 4 dell'art. 63 citato (vedi, per tutte: Cass. SU
18475/2023; Cass., S.U., n. 26673 del 2020; Cass. SU n. 25048/2016; Cass. civ. SU n.
15304/2014; 6 maggio 2013, n. 10406; Cass. SU 15 maggio 2012 n. 7503; Cass. SU 5 maggio 2011 n. 9847; Cass. SU 15 febbraio 2007 n. 3370).
La suindicata integrazione, reiteratamente affermata nella legislazione nazionale, deriva dal riconoscimento della natura necessariamente teoricopratica dell'insegnamento della medicina, a livello sia universitario sia postuniversitario, non solo da sempre presente nella normativa nazionale ma ribadito anche dalla normativa UE in tema di reciproco riconoscimento dei diplomi medici, nel corso del tempo, resa operante nel nostro ordinamento con d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 (attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia), con d.lgs. 8 luglio 2003, n. 277 (attuazione della direttiva 2001/19/CE), con d.lgs.
9 novembre 2007, n. 206 (attuazione della direttiva 2005/36/CE etc.) nonché con il d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 (attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE etc.).
Anche nel d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, che viene qui in considerazione, si attribuisce grande rilievo a tale caratteristica dell'insegnamento della medicina, sottolineandosi la necessaria complementarità dell'attività assistenziale rispetto a quella didattica e di ricerca, ma anche ribadendosi l'autonomia di tali attività, sotto diversi profili.
Infatti, nei primi due commi dell'art. 1 del d.lgs. n. 517 cit. si stabilisce che le funzionalità e coerenza dell'attività assistenziale con le esigenze della didattica e della ricerca deve essere assicurata da specifici Protocolli d'intesa stipulati dalla IO con le Università ubicate nel proprio territorio relativi anche al collegamento della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale. Poi, nei primi due commi del successivo art. 5 (Norme in materia di personale), si specifica che: a) l'individuazione dei professori e ricercatori universitari, che svolgono attività assistenziale presso le aziende sanitarie del SSN deve avvenire con apposito atto del Direttore generale dell'Azienda di riferimento d'intesa con il Rettore, in conformità ai criteri stabiliti nel Protocollo d'intesa tra la IO e l'Università relativi anche al collegamento della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale;
b) ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, "fermo restando il loro stato giuridico", si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le Aziende e a quello con il
Direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale;
c) le attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e ricerca;
d) dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al Direttore generale.
Ebbene, nella fattispecie che ci occupa, è indubbio che l'Università non ha alcuna competenza né nell'affidamento né nello svolgimento degli incarichi di attività assistenziale, non potendosi ingerire nell'organizzazione dell' cui spettano in via Controparte_1 esclusiva le funzioni datoriali rispetto al rapporto di lavoro di natura assistenziale dei docenti e dei ricercatori universitari.
Come ampiamente ribadito, la prestazione di lavoro del personale universitario utilizzato per l'attività assistenziale si inserisce nella autonoma organizzazione dell'AOU, la quale ha la diretta gestione del rapporto di lavoro al quale l'Università rimane del tutto estranea sotto il profilo direttivo e organizzativo. E' altresì indubbio che è l'AOU direttamente coinvolta nella gestione del rapporto di lavoro quanto alla prestazione di servizio e alle responsabilità connesse alla gestione dell'attività lavorativa.
Tuttavia, come detto, il ricorrente ha dedotto fatti in astratto idonei a fondare la pretesa azionata, limitatamente al paventato danno da perdita di chance, ossia l'omessa trasmissione di una relazione sui risultati del programma svolto che, a suo dire, non avrebbe consentito il rinnovo poi da parte dell' dell'incarico di attività Controparte_1 assistenziale (nella specie, l'incarico di Responsabile del Programma Dipartimentale di
“Ricerca di nuovi approcci per il monitoraggio e la predizione di eventi avversi nei pazienti con scompenso cardiaco attraverso biomarcatori”).
Pertanto, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta
Università, salvo poi la verifica nel merito della fondatezza della pretesa fatta valere in giudizio.
3. SULL'INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DELL' Controparte_1
e/o
[...] Controparte_7
Venendo al merito della controversia, come visto, il ricorrente, premettendo il suo diritto/obbligo a svolgere l'attività assistenziale presso l convenuta, Controparte_1 lamenta in primo luogo un danno da perdita di chance quale conseguenza di un inadempimento contrattuale posto in essere dall' e/o dall'Università Controparte_1 degli Studi di Salerno per non aver rinnovato il contratto per il conferimento all'assistenza con l'attribuzione dell'incarico di Responsabile Dipartimentale del programma di “Ricerca di nuovi approcci per il monitoraggio e la predizione di eventi avversi nei pazienti con scompenso cardiaco attraverso biomarcatori”, afferente al DAI “Cardio Torace Vascolare”.
Chiede altresì la costituzione del contratto non concluso, fondando l'asserito diritto al rinnovo del detto contratto sul d.lgs. 517/99, sul dato dell'inserimento del suo nominativo nell'allegato B del protocollo di intesa tra IO AM ed Università degli Studi di
Salerno e sulla delibera dell'Azienda Ospedaliera n. 573 del 2017.
Ciò detto, spetta ora verificare la sussistenza di violazioni di obblighi normativi e/o contrattuali da parte del convenuto ente ospedaliero, per come esplicitate in ricorso.
Tale disamina richiede un richiamo alla normativa ed agli approdi giurisprudenziali che rilevano nella fattispecie che ci occupa ed al contratto stipulato dal ricorrente con l
[...]
nell'anno 2017. CP_1
Il D.Lgs. n. 517 del 1999, nel disciplinare i rapporti fra Servizio sanitario nazionale e
Università, come già ricordato, sottolinea la necessaria complementarità dell'attività assistenziale rispetto a quella didattica e di ricerca, e ad un tempo, afferma l'autonomia di tali attività (si v., Cass., S.U., n. 26673 del 2020).
L'art. 1 del d.lgs. cit. prevede, per quanto qui interessa, che “L'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità
e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla IO con le università ubicate nel proprio territorio (comma 1). I protocolli d'intesa di cui al comma 1 sono stipulati in conformità ad apposite linee guida contenute in atti di indirizzo e coordinamento emanati, su proposta dei Ministri della
[...]
, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 Controparte_8 marzo 1997, n. 59 […] (comma 2).
L'art. 5 (“Norme in materia di personale”) prescrive che “
1. I professori e i ricercatori universitari, che svolgono attività assistenziale presso le aziende e le strutture di cui all'art. 2 sono individuati con apposito atto del direttore generale dell'azienda di riferimento d'intesa con il rettore, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d'intesa tra la regione e l'università relativi anche al collegamento della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale. Con lo stesso atto, è stabilita l'afferenza dei singoli professori e ricercatori universitari ai dipartimenti di cui all'art. 3, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta e l'attività del dipartimento. I protocolli d'intesa tra università e regione determinano, in caso di conferimento di compiti didattici, l'attribuzione di funzioni assistenziali alle figure equiparate di cui all'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'art. 6.
2. Ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del
Servizio sanitario nazionale. Fermo restando l'applicazione del presente decreto, apposite linee guida emanate con decreti dei , d'intesa con la Controparte_9
Conferenza Stato-regioni, possono stabilire specifiche modalità attuative in relazione alle esigenze di didattica e di ricerca. Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al direttore generale. Le attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e ricerca. L'obbligo dell'esercizio dell'attività assistenziale per i professori e per i ricercatori è sospeso nei casi di aspettativa o congedo ai sensi degli articoli 12, 13 e 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Le autorizzazioni di cui al predetto art. 17 sono concesse dal rettore, previa intesa con il direttore generale, per assicurare la compatibilità con l'ordinario esercizio dell'attività assistenziale. Non è altrimenti consentito al predetto personale recedere dall'attività assistenziale.
3. Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 15, 15- bis , 15- ter , 15- quater ,
15- quinques , 15- sexies e 1- nonies , comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni.
4. Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il direttore generale, sentito il rettore, affida, comunque la responsabilità o la gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonchè al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale. La responsabilità e la gestione di analoghi programmi può essere affidata, in relazione alla minore complessità e rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di direzione semplice o complessa. Gli incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di responsabilità rispettivamente di struttura complessa e di struttura semplice. I professori di prima fascia che non accettano gli incarichi di responsabilità e di gestione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma non possono svolgere funzioni di direzione nell'ambito delle disposizioni attuative del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, limitatamente alle scuole di specializzazione.
5. L'attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori universitari dell'incarico di direzione di una struttura, individuata come complessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il direttore di dipartimento. L'attribuzione è effettuata senza esperimento delle procedure di cui all'art. 15- ter, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992 fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484. L'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 15, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni può essere sostituito da altro titolo dichiarato equipollente, con decreto dei Ministri della . Controparte_8
Fino alla costituzione dei dipartimenti, si prescinde dal parere del direttore di dipartimento.
6. L'attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori universitari degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è effettuata dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza, previo accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 15, 15- bis e 15- ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
7. I professori e i ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria i sensi dell'art. 15- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e secondo le tipologie di cui alle lettere a ), b ), c ) e d ) del comma 2 dello stesso articolo, di seguito definita come attività assistenziale esclusiva, ovvero per l'esercizio di attività libero professionale extramuraria. L'opzione per l'attività assistenziale esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ai ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura nonchè dei programmi di cui al comma 4.
8. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i professori e i ricercatori universitari, in servizio alla predetta data ovvero che saranno nominati in ruolo a seguito di procedure di reclutamento indette prima della predetta data, esercitano o rinnovano l'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7. In assenza di comunicazione entro il termine, si intende che abbia optato per l'attività assistenziale esclusiva.
9. I professori e i ricercatori universitari che hanno optato per l'attività libero professionale extramuraria possono modificare l'opzione al 31 dicembre di ogni anno […] 13. Gli incarichi di natura professionale e quelli di direzione di struttura semplice o complessa nonchè quella di direzione dei programmi, attribuiti a professori o ricercatori universitari, sono soggetti alle valutazioni e verifiche previste dalle norme vigenti per il personale del servizio sanitario nazionale, secondo le modalità indicate da apposito collegio tecnico disciplinato nell'atto aziendale di cui all'art.
3. Sono, altresì, soggetti a valutazione i professori di prima fascia di cui all'ultimo periodo nel comma 4. Nel caso di valutazione negativa nei confronti di professori o ricercatori universitari il direttore ne dà comunicazione al rettore per i conseguenti provvedimenti
[…]”.
Come di recente evidenziato dalla Corte regolatrice (cfr Cass. 21/11/2025, n. 30660), è vero che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, legge n. 230/2005 le funzioni assistenziali dei professori di materie cliniche sono inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 legge n. 240/2010, le Università devono inserire, nei propri statuti, previsione di garanzia dell'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca, ma ciò può avvenire solo nei limiti di quanto previsto dalla norma richiamata, e cioè di quanto stabilito dall'art. 5 del d.lgs. n. 517/99, con il riferimento, appunto, alle modalità ed ai limiti concertati con la IO di ubicazione.
Ai fini dello svolgimento dell'attività assistenziale è indispensabile il convenzionamento che deve essere compatibile con l'organizzazione dell' e con le disponibilità Controparte_1 finanziarie.
Se è vero che l'art. 5 del d.lgs. n. 517/1999 individua la possibilità di incarichi residui rispetto a quelli di direzione di struttura stabilendo, al comma 4, che: «Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il direttore generale, sentito il rettore, affida, comunque la responsabilità o la gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonchè al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale. La responsabilità e la gestione di analoghi programmi può essere affidata, in relazione alla minore complessità e rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di direzione semplice o complessa […]» tuttavia quella prevista dal legislatore (per i professori di seconda fascia come, del resto, per quelli di prima fascia cui non è stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa) è una mera possibilità che presuppone, per una sua concretizzazione, di espresse determinazioni aziendali. Come dalla Suprema Corte affermato (v. Cass. 2 marzo 2025, n. 5493), con riferimento al conferimento di qualunque incarico nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, e, quindi, in ordine alla dirigenza medica, ma, più in generale, per quel che qui interessa, con riguardo ai soggetti, anche non medici, potenzialmente beneficiari della c.d. indennità
[...]
è imposto il rispetto di una programmazione organizzativa e finanziaria. Tale Pt_5 conferimento è, pertanto, sempre condizionato all'esistenza di posti disponibili, secondo l'assetto organizzativo dell'ente fissato dall'atto aziendale, alla copertura finanziaria e al superamento delle forme di selezione regolate dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
E' stato precisato che dal richiamato comma 2, dell'art. 5, del d.lgs. n. 517 del 1999 non può evincersi l'esistenza di un obbligo assoluto e inderogabile, a carico dei professori ordinari di svolgere le prestazioni richieste presso l'Azienda ospedaliera ove dovrebbero prestare la loro opera, affermando che “L'atto del direttore generale dell'azienda di riferimento adottato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 517 del 1999, d'intesa con il rettore, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d'intesa tra la regione e l'università, non può destinare allo svolgimento delle attività presso le aziende e le strutture di cui all'art. 2 del medesimo d.lgs. i professori e ricercatori universitari menzionati dal citato art. 5, comma
1, ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa o affidare la responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale” e che
“L'atto con il quale il direttore generale dell'azienda di riferimento, d'intesa con il rettore, affida, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 517 del 1999, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d'intesa tra la regione e l'università di cui al precedente comma 1 e relativi anche al collegamento della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale, ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, la responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali, finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale, è condizionato all'esistenza di posti disponibili, secondo l'assetto organizzativo dell'ente fissato dall'atto aziendale, alla copertura finanziaria e al superamento delle forme di selezione regolate dalla legge o dalla contrattazione collettiva” (cfr Cass. 5493/2025). Del resto, come visto, l'art. 5, comma 4, citato è chiaro nel prevedere che ai professori di seconda fascia cui non sia stato conferito un incarico direzione semplice o complessa,
l'indicata responsabilità e la gestione di analoghi programmi, in relazione alla minore complessità e rilevanza degli stessi, «può essere affidata», senza alcun automatismo.
Nella recente sentenza sopra richiamata (Cass. 21/11/2025, n. 30660), la Suprema Corte, in conclusione, ha affermato che “non sussiste un diritto allo svolgimento dell'attività assistenziale a prescindere dall'incarico senza, dunque, una previa individuazione del Parte preposto con atto del Direttore generale della di riferimento d'intesa con il Rettore dell'Università ovvero a prescindere da altra specifica determinazione aziendale di affidamento di responsabilità e gestione”, ribadendo “che l'attribuzione delle attività assistenziali al personale universitario non deriva, in sé, automaticamente dall'attività di docenza (non essendo, d'altra parte, prevista alcuna automatica riserva o priorità in favore di medici universitari rispetto ai medici del Servizio Sanitario Nazionale), né da intese raggiunte, in termini generali, tra gli Enti interessati, rappresentando tale attività il frutto di un vero e proprio potere di codecisione tra il Direttore Generale dell'azienda Sanitaria Locale
e il Rettore dell'Università che presuppone la sussistenza di tutte le condizioni organizzative per una sua concreta attuazione”.
Trattasi, dunque, di un diritto non incondizionato, ma che presuppone la previa verifica, nell'ambito delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 517/1999 ovvero degli incarichi residui di cui al comma 4, della necessità di una attività assistenziale del docente universitario rispetto agli obiettivi programmati del Servizio Sanitario Nazionale
e della compatibilità sul piano organizzativo e finanziario.
Tanto precisato, si osserva che nel caso in esame si discute della scelta dell'
[...]
di non rinnovare un incarico precedentemente conferito al Professore CP_1 Pt_1
e non della revoca di un incarico in corso di espletamento.
A ben vedere, il nominativo del ricorrente veniva inserito nell'allegato B al Protocollo di
Intesa tra IO AM e , dopo la manifestata Parte_7 disponibilità dello stesso allo svolgimento dell'attività assistenziale.
Siffatto protocollo, in conformità alle disposizioni di cui al richiamato art. 5, prevede il diritto ed obbligo del personale docente e ricercatore già assunto dall'Università per le esigenze dei settori scientifico – disciplinari del Dipartimento di Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria, di esercitare l'attività assistenziale, salvo i casi di sospensione per aspettativa o congedo
(art. 13 commi 9 e 10). Precisa altresì che il conferimento dell'incarico assistenziale, disciplinato dall'atto aziendale, avviene a seguito di stipula di apposito contratto con il Direttore Generale, in cui sono indicati gli elementi essenziali del rapporto di servizio quali la durata dell'incarico, le funzioni le responsabilità, gli obiettivi dell'incarico, nonché le modalità per la valutazione e la verifica dei risultati e delle attività, l'orario di lavoro, le cause di sospensione e revoca dell'incarico, il trattamento economico (comma 13).
Nel caso di specie, come detto, con deliberazione n. 573 del 30.08.2017 il Direttore
Generale dell'Azienda convenuta, considerata la opportunità e la coerenza con la natura e la missione dell'Azienda di “conseguire il livello massimo di coerenza tra esigenze della didattica e della ricerca da un lato e delle attività assistenziali dall'altro in ossequio agli indirizzi della Giunta Regionale AM e dal Commissario ad Acta per piano del Rientro
Sanitario” conferiva al Prof. l'incarico “annuale” di “Direttore del Responsabile Pt_1
Dipartimentale di Ricerca di nuovi approcci per il monitoraggio e la predizione di eventi avversi nei pazienti con scompenso cardiaco attraverso biomarcatori”, afferente al “DAI
Cardio Torace Vascolare”. Di poi, in esecuzione della detta deliberazione, veniva stipulato tra il ricorrente e l'ente ospedaliero convenuto un contratto individuale di lavoro per il conferimento all'assistenza con l'attribuzione dell'incarico annuale di “Responsabile del
Programma Dipartimentale di Ricerca di nuovi approcci per il monitoraggio e la predizione di eventi avversi nei pazienti con scompenso cardiaco attraverso biomarcatori”, afferente al
DAI Cardio Torace Vascolare”.
All'art. 2 si stabiliva che il Professore avrebbe esercitato le funzioni professionali connesse alla tipologia di incarico, così come dalle norme contrattuali di lavoro vigenti per il personale del SSN nel quale il contratto trova fonte di riferimento, secondo le disposizioni dettate dagli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 517 del 1999, nell'ambito del DAI “Cardio Torace Vascolare” dell'Azienda.
L'art. 3 del detto contratto stabiliva che “L'incarico ha durata di anni uno decorrente dal
01.09.2017 al 31.08.2018 ed è comunque fatta salva la possibilità di rinnovo o, comunque, di risoluzione automatica, anche prima della scadenza dell'anno, nel caso di gravi ed accertare inadempienze connesse ai doveri d'ufficio ed all'incarico ricoperto, commesse dal
Prof. secondo l'attuale normativa prevista per il personale dirigente del Parte_1
S.S.N. L'incarico può altresì cessare o modificarsi sia a seguito del nuovo atto aziendale successivo alla costituzione dell' Controparte_10
che in relazione ad eventuali modifiche del
[...] rapporto di lavoro intercorrente con l'Università degli Studi di Salerno […]”.
Tale incarico veniva poi rinnovato dal 01.09.2018 al 31.08.2019. Dalla documentazione richiamata di provenienza dell' del 27.11.2019 Controparte_1
e del 3.11.2022 risulta che il mancato rinnovo dell'incarico di cui si discorre è dipeso dall'assenza della componente assistenziale del programma proposto dal Professore odierno ricorrente. Il Sub Commissario Sanitario dell' convenuta, in Controparte_1 seguito alla richiesta di rinnovo del contratto da parte dell'Università, esaminato il suddetto programma, l'ha ritenuto non coerente con l'incarico e la finalità aziendale, non essendo emersa “la parte assistenziale, come contributo all'erogazione di prestazioni sanitarie appropriate rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza”.
Tale essendo la ragione del mancato rinnovo del richiamato contratto assistenziale, non si comprende in cosa sia consistita la “inerzia” dell' . Controparte_1
Si osserva in primo luogo che il protocollo d'intesa IO/Università (doc 1 e 3 allegati al ricorso introduttivo) e la delibera n. 573 del 30.08.2017 non sono idonei a creare alcun diritto soggettivo in capo al ricorrente inerente al rinnovo dell'incarico di Responsabile del
Programma Dipartimentale sopra richiamato. Tantomeno tale diritto può essere desunto dalla disciplina legislativa (art. 5 l. n. 517/1999), che rimette proprio all'intesa tra Azienda e
Università, nel quadro dei criteri dettati in accordo con la IO, l'individuazione dei professori che svolgono attività assistenziale e dunque anche della struttura presso la quale svolgerla e del tipo di incarico, prevedendo, per i professori di seconda fascia ai quali non sia conferito un incarico di direzione semplice o complessa, la possibilità (“può”) che il
Direttore generale, sentito il rettore, affidi loro la responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdisciplinari finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca.
Dalla disposizione richiamata non sembra enuclearsi un diritto soggettivo perfetto ed incondizionato al rinnovo del programma assistenziale laddove, come nel caso di specie, riesaminato il contenuto del detto programma – sebbene già precedentemente espletato - non si è ritenuto lo stesso coerente con l'incarico e le finalità aziendali in quanto privo della componente assistenziale.
La stessa delibera n. 537 del 30 agosto 2017, nel conferire al Prof. l'incarico Pt_1
“annuale” di cui si discorre, richiamava appunto la necessità di conseguire il livello massimo di coerenza tra esigenze della didattica e della ricerca da un lato e delle attività assistenziali dall'altro.
Come ricordato, in primo luogo, il diritto allo svolgimento dell'attività assistenziale presuppone la previa verifica della necessità di un'attività assistenziale del docente universitario rispetto agli obiettivi programmati del Servizio Sanitario Nazionale e della compatibilità sul piano organizzativo e finanziario. Non siamo, dunque, in presenza di una posizione giuridica soggettiva piena ed incondizionata.
In secondo luogo, in nessuna delle fonti normative richiamate trova fondamento il diritto soggettivo al conferimento dell'incarico e tanto più una pretesa di scegliere la struttura sanitaria in cui svolgere la propria attività.
E' stato chiarito che “anche l'inscindibile legame tra attività didattico-scientifica e l'attività assistenziale non riconosce alcuno spazio a posizioni soggettive piene ovvero a preferenze individuali, essendo la strutturazione dei docenti universitari regolata sulla scorta di convenzioni, intese, protocolli e autorizzazioni regionali, conformemente a linee guida ministeriali, per come fatto palese sin dall'art. 1 del d.lgs. n. 517/1999, rispondendo l'intero assetto normativo a ragioni di interesse pubblico prevalenti e certamente ben più ampie degli interessi e delle aspirazioni personali dei singoli professori o ricercatori universitari, dovendo le prime tenere conto anche dei vincoli imposti dalla programmazione sanitaria regionale e dalla finanza pubblica (si pensi solo al fatto che la 'strutturazione' assistenziale comporta obbligo dell'ospedale di corrispondere al docente la differenza stipendiale tra il trattamento base riconosciuto dall'Università e la retribuzione contrattuale prevista per i dirigenti medici del SSN)” (cfr in tal senso Cass. 30660/2025 cit.).
Diversa, ovviamente, è la posizione di interesse legittimo di diritto privato correlato all'obbligo imposto alla pubblica amministrazione di agire nel rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento consacrati nell'art. 97 Cost., sicché non si può pretendere dal giudice un intervento sostitutivo e chiedere l'attribuzione dell'incarico, ma si può agire per il risarcimento del danno, ove il pregiudizio si correli all'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione.
A ben vedere, il mancato rinnovo dell'incarico in esame rientra nel pieno delle scelte discrezionali della attinenti alla definizione dell'architettura dei Controparte_1 servizi assistenziali e rispetto alle quali nessun diritto soggettivo né aspettativa tutelabile può essere fatto valere. Non possono quindi che essere catalogate come il frutto di valutazioni tecniche, organizzative e produttive, le quali, lungi dall'apparire pretestuose, risultano finalizzate ad una massimizzazione dell'offerta assistenziale.
In realtà, la pretesa allo svolgimento dell'attività assistenziale in posizione strutturata, con le connesse corrispondenze funzionali e correlata indennità, è di certo tutelabile in capo al docente universitario medico, ma non può dirsi che essa si fondi su una posizione di incondizionato diritto, non potendo l'ente ospedaliero adempiere obbligatoriamente se vi sia l'impedimento obiettivo della non disponibilità della struttura o del correlato posto di organico;
dall'altro, rispetto alle scelte che riguardano l'organizzazione, e quindi la funzionalità dell'Azienda ospedaliera di riferimento, in caso di contrasto di valutazioni rispetto all'Università, deve ritenersi preminente la volontà della prima, sicché il convenzionamento del singolo medico non può costituire un obbligo indissolubile.
L'organizzazione delle attività dirette ad assicurare la tempestività e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa rientra nei poteri amministrativi di gestione di stretta spettanza dei vertici dell' . CP_1
Per questo, di norma, come detto, non si ravvisa alcuna peculiare posizione di diritto soggettivo di un professore universitario (come per qualunque altro dipendente apicale) che, in antitesi con i vertici politici-amministrativi, possa imporre una determinata organizzazione all'amministrazione di appartenenza in funzione dei suoi interessi particolari.
In tale direzione è stato affermato che in capo ad un medico e professore universitario non può essere riconosciuto il diritto al risarcimento da demansionamento, a causa dell'impossibilità di utilizzo dei locali dell'Ospedale per le operazioni chirurgiche, derivante da obiettive ragioni (cfr Consiglio di Stato sez. VI 08 settembre 2017 n. 4254).
L' è titolare di obblighi e di poteri di carattere pubblicistico e deve tener Controparte_1 conto dei vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse.
E che non sussiste comunque un diritto perenne e duraturo a mantenere l'incarico di responsabilità o gestione del programma assistenziale lo si desume altresì anche dal comma 13 dell'art. 5 a mente del quale “Gli incarichi di natura professionale e quelli di direzione di struttura semplice o complessa nonché quella di direzione dei programmi, attribuiti a professori o ricercatori universitari, sono soggetti alle valutazioni e verifiche previste dalle norme vigenti per il personale del servizio sanitario nazionale, secondo le modalità indicate da apposito collegio tecnico disciplinato nell'atto aziendale di cui all'art. 3..”.
Si tratta del resto degli stessi principi per i quali, in base al consolidato orientamento della
Suprema Corte (cfr Sez. L - , Ordinanza n. 5546 del 28/02/2020) in tema di pubblico impiego privatizzato, il dirigente, rispetto ad una illegittima cessazione anticipata dell'incarico, è titolare di un diritto soggettivo che, se ritenuto sussistente, dà titolo alla reintegrazione (ove possibile) nella funzione dirigenziale ed al risarcimento del danno, mentre, a fronte del mancato conferimento di un nuovo incarico, può far valere un interesse legittimo di diritto privato, correlato all'obbligo per l'amministrazione di agire secondo i canoni della correttezza e buona fede, nonchè dei principi di imparzialità, efficienza e buona andamento di cui all'art. 97 Cost., la cui eventuale lesione non legittima la domanda di attribuzione dell'incarico ma solo quella di ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti.
Sussistono dunque due distinte situazioni giuridiche soggettive, perché rispetto alla cessazione anticipata dell'incarico il dirigente è titolare di un diritto soggettivo che, ove ritenuto sussistente, dà titolo alla reintegrazione (se possibile) nella funzione dirigenziale ed al risarcimento del danno, mentre a fronte del mancato conferimento di un nuovo incarico può essere fatto valere un interesse legittimo di diritto privato, che, se ingiustamente mortificato, non legittima il dirigente a richiedere l'attribuzione dell'incarico non conferito ma può essere posto a fondamento della domanda di ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti
(v. Cass. 13 novembre 2018, n. 29169; Cass. 10 dicembre 2017, n. 28879; Cass. 3 febbraio
2017, n. 2972; Cass. 18 giugno 2014, n. 13867).
Non vanno, dunque, confusi il diritto soggettivo al conferimento dell'incarico e l'interesse legittimo di diritto privato correlato all'obbligo imposto alla pubblica amministrazione di agire nel rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento consacrati nell'art. 97 Cost., sicché il dirigente non può pretendere dal giudice un intervento sostitutivo e chiedere l'attribuzione dell'incarico, ma può agire per il risarcimento del danno, ove il pregiudizio si correli all'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione (v. Cass. 23 settembre 2013,
n. 21700; Cass. 24 settembre 2015, n. 18972; Cass. 14 aprile 2015, n. 7495).
E' stato altresì escluso il diritto al rinnovo automatico di un contratto di conferimento di incarico dirigenziale, in quanto il potere datoriale, afferendo ad ineludibili scelte che attengono alla struttura e ai fini dell'organizzazione pubblica, deve manifestarsi "ex novo" all'atto del possibile rinnovo, con l'osservanza dello stesso procedimento previsto per la prima stipulazione, valutando in quel momento, in modo combinato, risultati pregressi e piani ed obiettivi futuri (cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 11376 del 07/04/2022).
Chiarito dunque che il mancato rinnovo dell'incarico assistenziale è dipeso dalla valutazione aziendale di non pertinenza del programma assistenziale proposto dal odierno Parte_8 ricorrente con l'incarico e le finalità aziendali, in quanto carente proprio della componente assistenziale e che tale valutazione rientra nell'ambito della discrezionalità dell'amministrazione e della necessità di assicurare una stretta conciliazione tra attività didattica e attività assistenziale, come detto, non può il giudice sostituirsi all'Amministrazione
e costituire, come richiesto, il contratto assistenziale non concluso sulla scorta degli elementi contenuti nella delibera n. 573 del 2017 ossia quella con cui al Professore odierno ricorrente veniva conferito l'incarico “annuale” di Responsabile proprio di quel Programma ritenuto poi non coerente con l'incarico e con le finalità aziendali in assenza di un contributo alla erogazione di prestazioni sanitarie appropriate rientranti nei LEA.
Né invero sussiste, nella specie, alcuna lesione dell'interesse legittimo di diritto privato, ad eventuali fini risarcitori, non rinvenendosi, nella complessiva ricostruzione degli accadimenti come sopra ricordata, alcuna violazione da parte dell'Azienda degli obblighi di imparzialità
e buon andamento ex art. 97 Cost. trattandosi di scelte politico- gestionali intese, al contrario, a rendere il servizio massimamente efficiente ed efficace, al fine prioritario di assicurare un effettivo e reale contributo all'erogazione di prestazioni sanitarie appropriate rientranti nei LEA.
Né si ritiene configurata la invocata responsabilità per lesione del legittimo affidamento.
Come ricordato, se non è configurabile un diritto soggettivo a conservare un determinato incarico, d'altro canto è legittimo il controllo giudiziale circa il mancato rinnovo dell'incarico, ove si traduca in un'indagine sul rispetto delle garanzie procedimentali previste, nonchè sull'osservanza delle regole di correttezza e buona fede (cfr Cass.
2.03.09 n. 5025; Cass.
4979/2014).
Ed invero, la responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa ha quale presupposto il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla P.A. (cfr
Sez. U - , Ordinanza n. 1567 del 19/01/2023).
E' stato affermato che l'affidamento del privato sulla legittima attività dell'Amministrazione si configura in ragione del convincimento ragionevole del legittimo esercizio del potere pubblico e del convincimento ragionevole dell'operato dell'amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, individuandosi in ciò il duplice parametro al quale ancorare la fiducia, il convincimento o l'aspettativa del privato (così, Cons. Stato, Ad. plen.
n. 19 del 2021, §. 14; Consiglio di Stato sez. II, 19/03/2025, n.2252).
Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'affidamento costituisce un "principio regolatore di ogni rapporto giuridico", compresi quelli di diritto amministrativo (Cons. Stato,
Ad. plen., 29 novembre 2021 n. 20, §. 6), "che trae origine nei rapporti di diritto civile e che risponde all'esigenza di riconoscere tutela alla fiducia ragionevolmente riposta sull'esistenza di una situazione apparentemente corrispondente a quella reale, da altri creata" (Cons. Stato, Ad. plen., 29 novembre 2021 n. 20, §. 5; nella sentenza Cons. Stato,
Ad. plen., 29 novembre 2021 n. 19, §. 11, si parla di tutela della
"buona fede ragionevolmente riposta"). Oltre che nei termini suindicati di "fiducia ragionevolmente riposta" sull'esistenza di una situazione apparente, il principio viene anche "definito come" e "identificato con" il
"convincimento ragionevole" della spettanza di un bene della vita (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 20 del 2021, §. 17, ribadita da Cons. Stato, sez. IV, 31 luglio 2023 n. 7406, §. 2.3.2.)
o, ancora, con "l'aspettativa al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico sorto a seguito" dell'attività della pubblica amministrazione (Cons. Stato, Ad. plen., n. 19 del 2021,
§. 11, che richiama il decisum di Cons. Stato, VI, 13 agosto 2020, n. 5011) o, infine, declinata come ""aspettativa del privato alla legittimità del provvedimento amministrativo rilasciato", che se frustrata può essere fonte di responsabilità della prima" (Cons. Stato, Ad. plen., n.
20 del 2021, §. 6).
Nella tutela dell'affidamento risulta centrale la "dimensione soggettiva", ma, nondimeno, si
è messo in risalto che sussistono "limiti fisiologici" alla tutela dell'affidamento, riconducibili alle caratteristiche del rapporto amministrativo ed alla esigenza di proteggere anche altri principi ritenuti pari-ordinati o superiori alle aspettative di profitto dei singoli. Si pensi, a titolo di esempio: a) alle evenienze legate alla durata del rapporto nel tempo, al venire meno dell'elemento fiduciario, alla necessità di tenere conto di sopravvenienze normative, all'esercizio di poteri pianificatori e programmatori (Cons. Stato, sez. IV, n. 3018 del 2022;
n. 2460 del 2022; n. 2057 del 2022; n. 6470 del 2021; n. 2999 del 2021; n. 2194 del
2021; Corte cost. n. 202 del 2021; n. 179 del 2019); b) alla prevalenza del principio di neutralità in sede di procedure lato sensu comparative;
alle scelte di politica economica;
alla necessità di superare prassi amministrative illegittime sia pure reiterate nel tempo (Corte di giustizia UE, sez. VI, 5 marzo 2020, C-211/18; 11 aprile 2018, C-532/16; 1 febbraio 2017,
C-430/15; 21 gennaio 2016, C-335/14) (in tal senso Cons. Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2024,
n. 10415).
La tutela del legittimo affidamento è dunque subordinata a tre condizioni: la prima ha natura oggettiva, e riguarda il vantaggio che la parte consegue dalla situazione giuridica apparente creata dal comportamento oggettivo della pubblica amministrazione;
in secondo luogo, è necessario che la parte intenda difendere una utilità ottenuta in buona fede;
infine, che la situazione di cui si chiede tutela si sia consolidata nel tempo, mostrando una sicura stabilità
(cfr Consiglio di Stato sez. V, 18/02/2025, n.1305).
Ebbene, nel caso di specie, l non ha posto in essere alcun atto o Controparte_1 comportamento in grado di generare una posizione di vantaggio in modo certo e univoco a favore del ricorrente dal momento che, come ricordato, l'incarico di cui si discorre aveva espressamente la durata di un anno con la previsione altrettanto espressa della mera possibilità di rinnovo (“fatta salva la possibilità di rinnovo”: art. 3 contratto).
Alcun legittimo affidamento era ravvisabile a fronte della previsione di un termine di durata dell'incarico. Né non può ritenersi comunque contraria ai principi di buona fede e correttezza la condotta aziendale che ha riesaminato il programma assistenziale proposto dal Prof.
– sebbene precedentemente valutato in termini positivi – ritenendo lo stesso privo Pt_1 della parte assistenziale “come contributo all'erogazione di prestazioni sanitarie appropriate rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza”, alla luce delle finalità aziendali, essendo l tenuta a garantire prioritariamente la funzionalità del servizio nel rispetto dei criteri CP_1 di economicità ed efficacia assistenziale, fermo restando che la circostanza evidenziata da parte ricorrente alla prima udienza “cartolare”, ossia che il P.O.F.A. (Piano di
Organizzazione e Funzionamento Aziendale), allegato all'atto aziendale del 6.12.2016 prevedesse il programma “Biomarcatori innovativi per la prevenzione ed il monitoraggio dello scompenso cardiaco” non significa che quello in concreto proposto dal Professore contemplasse la richiesta parte assistenziale e che, dunque, fosse coerente con l'incarico e le finalità aziendali. Inoltre, solo per completezza motivazionale, rileva evidenziare che il
P.O.F.A. prevedeva il programma “Biomarcatori innovativi per la prevenzione ed il monitoraggio dello scompenso cardiaco” ma nell'ambito del DAI di Igiene e Medicina
Valutativa, mentre il programma di cui era responsabile parte attrice “Ricerca nuovi approcci per il monitoraggio e la predizione di eventi avversi nei pazienti con scompenso cardiaco attraverso biomarcatori” era afferente al DAI “Cardio Toraco Vascolare”.
In assenza, dunque, di un inadempimento contrattuale come denunciato dalla parte ricorrente, risultano assorbiti i profili relativi all'esistenza dei vari danni lamentati – prospettati quale conseguenza del denunciato inadempimento - e del nesso causale tra fatto illecito e danno.
Quanto alla responsabilità dell'Università, si è già detto dell'assenza di titolarità, in capo alla stessa, del potere di influire sulla determinazione negoziale di una in Controparte_1 ordine alla scelta di rinnovare o meno un incarico di responsabilità in favore di un determinato Professore.
L'Università non è certo titolare del potere di incidere sulle determinazioni gestionali di un' . Giammai, infatti, potrebbe esservi una ingerenza dell'Università Controparte_1 sull'assetto organizzativo dell'Azienda tanto da interferire nel rapporto che si instaura tra l'Azienda ed il docente medesimo. L'Università, pertanto, a fronte di un impedimento obiettivo dell'Azienda che prevale sulle proprie diverse valutazioni, non può considerarsi obbligata ad ottenere l'attribuzione in favore del proprio docente di un determinato incarico
(cfr in tal senso Cass. 30661/2025).
Tuttavia, il ricorrente sostiene che l'Università sia responsabile, per sua colpevole inerzia, nel mancato rinnovo di tale contratto in quanto non avrebbe trasmesso la relazione sui risultati, in termini assistenziali, del programma svolto.
Come ricordato, l'Università, come avvenuto negli anni pregressi, aveva richiesto all'Azienda ospedaliera il rinnovo del contratto assistenziale in scadenza. Tuttavia, come già detto, il Sub Commissario Sanitario, nell'esaminare il contenuto del programma proposto dal Professore odierno ricorrente, ha ritenuto detto programma privo della componente assistenziale, chiedendo all'Università una relazione sui risultati, in termini assistenziali, del programma svolto.
Pertanto, potrebbe astrattamente configurarsi una responsabilità dell'Università nella causazione del danno da perdita di chance come rivendicato dal ricorrente.
Tuttavia, sul punto si riscontra un evidente difetto di allegazione e di prova.
In proposito, va evidenziato che è consolidato l'orientamento della Suprema Corte, fatto proprio anche dalle Sezioni Unite, secondo cui in tema di risarcimento del danno da perdita di chance, incombe sul singolo dipendente l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenimento del bene della vita rivendicato (v. Cass., Sez.
Un., n. 21678/2013 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 4014/2016; Cass. n.
11165/2018; Cass. n. 13483/2018);” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 03/11/2021 n.31479;
Cass. 1884/2022; Cass. 7110/2023; Cass. 11058/2025).
Avuto riguardo al caso in esame, quanto all' “inadempimento datoriale”, come ampiamente evidenziato, l'Università non ha alcuna competenza in ordine a questioni che involgono l'attività assistenziale espletata dai Professori universitari per l'azienda sanitaria. Inoltre, anche a voler ritenere che l'Università fosse tenuta alla trasmissione di una relazione sui risultati, in termini assistenziali, del programma svolto dal Professore , questi ha Pt_1 circoscritto le sue allegazioni sui profili di colpa dell'Università, limitandosi ad affermare che la inerzia di quest'ultima non ha consentito il rinnovo dell'incarico assistenziale. Tali affermazioni, tuttavia, non attengono alla deduzione della concreta sussistenza della probabilità di ottenimento del bene della vita rivendicato, ossia il rinnovo del contratto da parte dell' , laddove l'Università avesse trasmesso la relazione sui Controparte_1 risultati del programmo svolto dal Professore. La ragione risarcitoria fatta valere dal ricorrente (prospettata come perdita di chance) non può avere come fondamento solo la generica deduzione della mancata trasmissione da parte dell'Università della indicata relazione dato che, come visto, l Controparte_1 aveva chiaramente valutato il programma di cui era stata conferita la responsabilità nei due anni pregressi come mancante proprio della componente assistenziale. La ragione del mancato rinnovo, come già chiarito e come risulta ampiamente anche nella richiamata nota del 3.11.2022 (prot. 27712/2022) dell' è da ravvisarsi nell'accertata non Controparte_1 coerenza del programma assistenziale proposto dal Prof. con l'incarico e le finalità Pt_1 aziendali, per non essere emersa la parte assistenziale, come contributo alla erogazione di prestazioni sanitarie appropriate rientranti nei LEA.
La domanda di risarcimento del danno è dunque carente in punto di allegazioni e di prova e va respinta. Ciò ha reso superflua l'ammissione dei mezzi istruttori con cui parte attrice voleva accertare la trasmissione all'Università proprio della nota con cui il Sub Commissario richiedeva la più volte citata relazione, fermo restando che trattasi di circostanza non contestata nel presente giudizio.
Di contro, è fondata la domanda attorea volta alla condanna dell' al Controparte_1 pagamento della somma di euro 299,44 oltre accessori di legge a titolo di differenze retributive maturate nel periodo dal 01.01.2019 al 31.08.2019 tenuto conto del principio dell'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, in assenza di qualsivoglia specifica contestazione da parte dell' in ordine sia all'an che al quantum della Parte_9 pretesa invocata.
Rileva ricordare che il d.lgs. n. 517/1999 – nel dettare una nuova disciplina dei rapporti fra
Servizio Sanitario Nazionale e Università - ha previsto all'art. 6, quanto al trattamento economico del personale universitario, che: <<
1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'art. 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università: a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
2. I trattamenti di cui al comma
1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'art. 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992
e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. I protocolli d'intesa prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del
S.S.N., che operano nei dipartimenti ad attività integrata, impegnati in attività didattica, ai fondi di ateneo di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. 4. Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo>>.
L' art. 13 del Protocollo n. 114 dell'11.10.2016, al comma 3 testualmente prevede che: <<3.
Al personale docente e ricercatore, oltre agli emolumenti derivanti dallo stato giuridico universitario a carico del bilancio dello Stato e quindi dell'Università, spetta: a. un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità assistenziali connesse ai diversi tipi di incarico affidati dall'Azienda in rapporto all'impegno orario secondo i criteri stabiliti dai CCNL per il personale della dirigenza del SSN, nei limiti delle disponibilità del fondo di riferimento, formato da: - retribuzione di posizione minima unificata - retribuzione di posizione variabile aziendale (comprensiva della maggiorazione prevista nel caso di conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento); b. un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca, nei limiti della disponibilità del fondo di riferimento;
c. compensi legati alle particolari condizioni di lavoro ove spettanti
(indennità di rischio radiologico, di turno, di pronta reperibilità, ecc.), nei limiti della disponibilità del fondo di riferimento;
d. l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro solo per coloro che hanno optato per l'attività professionale intramoenia secondo quanto previsto dal CCNL dell'area della dirigenza per la quale tale attività è prevista. I trattamenti riconosciuti di cui ai punti precedenti devono essere erogati nei limiti delle risorse attribuite ai sensi dell'art. 102 del DPR 382/1980 e s.m.i. globalmente considerate e devono essere definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste dal medesimo scopo dal CCNL di cui all'art. 15 del D.lgs. 502/ 92 e s.m.i. e dall'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 517/99. I provvedimenti di concessione e liquidazione delle indennità spettanti al personale in applicazione dell'art. 31 DPR 761/79 nonché di ogni altra normativa riguardante la corrispondenza funzionale con il personale del comparto sanità sono adottati dal Direttore
Generale dell'AOU, il quale se ne assume in via esclusiva ogni responsabilità. I provvedimenti così adottati saranno comunicati all'Università, che si limiterà a recepirli per gli ulteriori adempimenti di una competenza, ove esistenti>>.
La richiamata disposizione protocollare, che richiama ed attua il dettato dell'art. 6 del D.Lgs.
n. 517/99 risulta, inoltre, fondamentalmente consonante con quelle contenute anche all'interno del contratto individuale di lavoro di durata annuale sottoscritto dal ricorrente prof.
con l'AOU di . Pt_1 CP_2
Il ricorso va dunque accolto nei limiti sopra evidenziati.
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione totale delle spese, specie considerando l'esito complessivo del giudizio, la novità della questione trattata e la obiettiva difficoltà dell'apprezzamento dei fatti di causa.
PQM
- Accoglie il ricorso nei confronti dell' Controparte_1
per quanto di ragione e condanna la
[...] stessa al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 299,44 oltre accessori di legge;
- Rigetta il ricorso per la parte restante;
- Rigetta il ricorso nei confronti dell' ; Controparte_2
- Compensa tra le parti le spese processuali
Salerno, 03.12.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino