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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 506/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 506/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIANPAOLO CORSINI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in
Livorno, Piazza della Repubblica n. 59,
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
GIANPAOLO CORSINI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in
Livorno, Piazza della Repubblica n. 59
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 16.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.4.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
1 FATTO
Con ricorso in data 13/02/2025, i sig.ri e Parte_2 Parte_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in
Rosignano MO in data 22 maggio 2004 e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, il 9.10.2002, la figlia e, il 23.05.2006, il figlio minore R_
. Per_2
Con provvedimento in data 21.2.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 16.4.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 16.4.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli dei ricorrenti, maggiorenni non economicamente indipendenti, condizioni che appaiono al Collegio conformi all'interesse della prole;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
2 Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_2
e rdinando all'Ufficiale di Stato civile di Rosignano
[...] Parte_1
MO (LI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Rosignano MO in data 22 maggio 2004 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 33 – parte 2 – serie C – Anno 2004)
DISPONE CHE
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi, dichiarando di essere economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente, alla richiesta di un contributo economico per il loro mantenimento;
3) L'abitazione di Viale Città del Vaticano n. 120 resterà nella disponibilità della SI.ra che continuerà ad abitarvi insieme ai figli Parte_1 corrispondendo il relativo canone di locazione e gli oneri condominiali a Casa
Livorno e Provincia Spa;
4) Il SI. , entro mesi tre dalla omologa del presente accordo, Parte_2 trasferirà la propria residenza altrove;
5) Il SI. corrisponderà direttamente ai due figli, e Parte_2 R_
, la somma mensile di euro 150,00 ciascuno, rivalutabili annualmente Per_2 secondo indice ISTAT, a titolo di contributo per il loro mantenimento, oltre al
50% delle eventuali spese straordinarie, da concordare previamente con la madre;
Resteranno, inoltre, a carico del SI. le seguenti spese: Parte_2
- Bolletta della luce relativa all'abitazione di Viale Città del Vaticano n. 120
Livorno;
- Bolletta del telefono e del servizio internet relativi all'abitazione di cui sopra;
6) L'autovettura Smart Forfour Tg. FR 457 DH ed il motociclo Honda SH 125 cc
Tg. EW 58110 rimarranno nella disponibilità del SI. ; Parte_2
7) L'autovettura Opel Tg. FM 999 ZD rimarrà nella disponibilità della SI.ra
; Parte_1
3 8) I ricorrenti dichiarano di aver già regolato a parte, prima del deposito del presente ricorso, la divisione tra di loro dei beni mobili personali e dei doni ricevuti in occasione delle nozze e di non aver altro da pretendere l'uno dall'altra, reciprocamente;
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 16/04/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 506/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIANPAOLO CORSINI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in
Livorno, Piazza della Repubblica n. 59,
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
GIANPAOLO CORSINI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in
Livorno, Piazza della Repubblica n. 59
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 16.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.4.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
1 FATTO
Con ricorso in data 13/02/2025, i sig.ri e Parte_2 Parte_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in
Rosignano MO in data 22 maggio 2004 e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, il 9.10.2002, la figlia e, il 23.05.2006, il figlio minore R_
. Per_2
Con provvedimento in data 21.2.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 16.4.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 16.4.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli dei ricorrenti, maggiorenni non economicamente indipendenti, condizioni che appaiono al Collegio conformi all'interesse della prole;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
2 Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_2
e rdinando all'Ufficiale di Stato civile di Rosignano
[...] Parte_1
MO (LI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Rosignano MO in data 22 maggio 2004 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 33 – parte 2 – serie C – Anno 2004)
DISPONE CHE
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi, dichiarando di essere economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente, alla richiesta di un contributo economico per il loro mantenimento;
3) L'abitazione di Viale Città del Vaticano n. 120 resterà nella disponibilità della SI.ra che continuerà ad abitarvi insieme ai figli Parte_1 corrispondendo il relativo canone di locazione e gli oneri condominiali a Casa
Livorno e Provincia Spa;
4) Il SI. , entro mesi tre dalla omologa del presente accordo, Parte_2 trasferirà la propria residenza altrove;
5) Il SI. corrisponderà direttamente ai due figli, e Parte_2 R_
, la somma mensile di euro 150,00 ciascuno, rivalutabili annualmente Per_2 secondo indice ISTAT, a titolo di contributo per il loro mantenimento, oltre al
50% delle eventuali spese straordinarie, da concordare previamente con la madre;
Resteranno, inoltre, a carico del SI. le seguenti spese: Parte_2
- Bolletta della luce relativa all'abitazione di Viale Città del Vaticano n. 120
Livorno;
- Bolletta del telefono e del servizio internet relativi all'abitazione di cui sopra;
6) L'autovettura Smart Forfour Tg. FR 457 DH ed il motociclo Honda SH 125 cc
Tg. EW 58110 rimarranno nella disponibilità del SI. ; Parte_2
7) L'autovettura Opel Tg. FM 999 ZD rimarrà nella disponibilità della SI.ra
; Parte_1
3 8) I ricorrenti dichiarano di aver già regolato a parte, prima del deposito del presente ricorso, la divisione tra di loro dei beni mobili personali e dei doni ricevuti in occasione delle nozze e di non aver altro da pretendere l'uno dall'altra, reciprocamente;
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 16/04/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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