Art. 1.
Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato delle categorie e dei profili professionali dei settori stazioni, viaggiante, macchina, tecnico di tutti i servizi e navi traghetto, di cui al quadro n. 2, annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42 , che, nell'esercizio delle funzioni inerenti alla circolazione dei treni e delle attivita' direttamente connesse, cagioni un danno all'Azienda e' tenuto al risarcimento solo nel caso di danno arrecato per dolo o colpa grave.
La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilita' del personale, ivi indicato, verso l'Azienda che abbia risarcito il terzo del danno cagionatogli.
Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato delle categorie e dei profili professionali dei settori stazioni, viaggiante, macchina, tecnico di tutti i servizi e navi traghetto, di cui al quadro n. 2, annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42 , che, nell'esercizio delle funzioni inerenti alla circolazione dei treni e delle attivita' direttamente connesse, cagioni un danno all'Azienda e' tenuto al risarcimento solo nel caso di danno arrecato per dolo o colpa grave.
La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilita' del personale, ivi indicato, verso l'Azienda che abbia risarcito il terzo del danno cagionatogli.