TRIB
Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/11/2025, n. 11022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11022 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 30/10/2025, nella causa R.G. n. 20948/2024 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
*****
TRA
(21/09/1975) rappresentato e difeso dall'avv. De Paoli Angelo, per Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
E
- Controparte_1 Controparte_2
, in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., rappresentati e
[...] difesi dal funzionario ex art. 417-bis cod. proc. civ. avv. Cavallo Alessia, per procura in atti;
RESISTENTE
^^^^^
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, rigettato nel resto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero del servizio militare (e/o civile assimilato) svolto non in costanza di nomina scolastica, come specificato e documentato in atti in ordine alla tipologia ed al periodo di svolgimento;
2) accerta e dichiara il correlativo diritto del ricorrente al riconoscimento, con effetti
“definitivi”, del punteggio in misura piena pari a punti 6 per singolo anno e/o punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 6 punti annui), con obbligo a carico del e relativi Ambiti e/o Istituti Controparte_1
Scolastici Capofila, alla determinazione e/o rideterminazione dei punteggi del ricorrente nella III Fascia delle Graduatorie d'Istituto del personale ATA a valere nel corrente triennio ed in ogni successivo periodo di aggiornamento, con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante in ogni profilo professionale opzionato nella domanda di aggiornamento;
3) dichiara compensate per ½ le spese processuali tra le parti in ragione dei mutamenti giurisprudenziali in materia e condanna il al Controparte_3 pagamento della residua metà liquidata in € 1.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA, e refusione del contributo unificato, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Roma, 30 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 30/10/2025, nella causa R.G. n. 20948/2024 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
*****
TRA
(21/09/1975) rappresentato e difeso dall'avv. De Paoli Angelo, per Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
E
- Controparte_1 Controparte_2
, in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., rappresentati e
[...] difesi dal funzionario ex art. 417-bis cod. proc. civ. avv. Cavallo Alessia, per procura in atti;
RESISTENTE
^^^^^
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, rigettato nel resto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero del servizio militare (e/o civile assimilato) svolto non in costanza di nomina scolastica, come specificato e documentato in atti in ordine alla tipologia ed al periodo di svolgimento;
2) accerta e dichiara il correlativo diritto del ricorrente al riconoscimento, con effetti
“definitivi”, del punteggio in misura piena pari a punti 6 per singolo anno e/o punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 6 punti annui), con obbligo a carico del e relativi Ambiti e/o Istituti Controparte_1
Scolastici Capofila, alla determinazione e/o rideterminazione dei punteggi del ricorrente nella III Fascia delle Graduatorie d'Istituto del personale ATA a valere nel corrente triennio ed in ogni successivo periodo di aggiornamento, con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante in ogni profilo professionale opzionato nella domanda di aggiornamento;
3) dichiara compensate per ½ le spese processuali tra le parti in ragione dei mutamenti giurisprudenziali in materia e condanna il al Controparte_3 pagamento della residua metà liquidata in € 1.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA, e refusione del contributo unificato, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Roma, 30 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile