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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 9396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9396 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 22254 R.G.2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MANCUSI Parte_1 C.F._1
SERGIO MASSIMO _ con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico;
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.TETI MARIA PIA TERESA , con elezione di CP_1
domicilio in VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso N. RG. 22254/2025 ritualmente notificato all' Parte_2
ha agito chiedendo al giudice adito di accertare e dichiarare di trovarsi
[...] nelle condizioni di invalido civile in misura pari al 74% ex art. 13 l. n. 118/1 e nelle condizioni per poter beneficiare dell' esenzione ticket Con vittoria di spese Esponeva la parte ricorrente che in sede di ATP non erano stati riconosciuti i requisiti sanitari sottesi alla prestazione sopra indicata . L' si è costituito contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 siccome infondato. Il giudice non disponeva la CTU e alla odierna udienza decideva con sentenza contestuale. Va preliminarmente osservato che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Giova rilevare anche che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Non può pertanto ritenersi sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta, con argomentazioni specifiche, e sorrette da conferenti dimostrazioni a confutazione. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità. Nel caso di specie il CTU ha accertato :” Trattasi di soggetto di anni 28, che, per quanto in atti documentato ed emerso, risulta affetto da “Disturbo ansioso-depressivo endoreattivo medio-grave, non in trattamento farmacologico o psicoterapeutico in pregresso disturbo specifico dell'apprendimento”. Per le condizioni cliniche di cui attualmente il ricorrente è portatore, per quanto documentato, a parere del sottoscritto, lo stesso può essere ritenuto invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura 40%. Tale conclusione in riferimento alle tabelle allegate al D.M. del 5.02.92, anche in via analogica ai codice 2206 ( sindrome depressiva endoreattiva grave 31-40%). Tale condizione con decorrenza dal gennaio 2025, in considerazione della unica certificazione specialistica in atti e sopra riportata. Le condizioni in diagnosi riportate, pertanto, non concretizzano le condizioni utili ai fini dell'esenzione dal ticket (67%) e né le condizioni di cui all'art. 13 L 118/71. Il ricorrente, pertanto, non si trova attualmente nelle condizioni invalidità richieste ex L 118/71. CONCLUSIONI MEDICO LEGALI Si può così rispondere ai quesiti posti dal sig. Giudice, Dr.ssa A. M. LIONETTI: Esaminati gli atti ed i documenti di causa, sottoposto a visita il sig. , di Parte_1 anni 28, visto le infermità rilevate e le considerazioni fatte, si ritiene che lo stesso:
- Non presenta una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 67%.
- Non si trova, nemmeno attualmente, nelle condizioni di cui all'art. 13 L 118/71.
- Presenta una invalidità in misura del 40% con decorrenza gennaio 2025.
Da ciò consegue che deve ritenersi corretta la valutazione del CTU, siccome basata su oggettivi e documentati rilievi;
infatti, le conclusioni del ctu tengono dell'esame critico dei documenti medici inseriti nel fascicolo processuale, dell'attenta raccolta anamnestica, della obiettività repertata. In ogni caso, la relazione medica risulta immune da vizi logici, tenuto anche conto della genericità delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente e considerato che è stata valutata ogni patologia sofferta dalla parte, anche tenuto conto della documentazione depositata dalla parte . Da ciò consegue che il ricorso deve essere respinto. Compensa le spese di lite attese le condizioni di reddito della parte ricorrente.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese di lite. Roma,26.9.2025
La giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 22254 R.G.2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MANCUSI Parte_1 C.F._1
SERGIO MASSIMO _ con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico;
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.TETI MARIA PIA TERESA , con elezione di CP_1
domicilio in VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso N. RG. 22254/2025 ritualmente notificato all' Parte_2
ha agito chiedendo al giudice adito di accertare e dichiarare di trovarsi
[...] nelle condizioni di invalido civile in misura pari al 74% ex art. 13 l. n. 118/1 e nelle condizioni per poter beneficiare dell' esenzione ticket Con vittoria di spese Esponeva la parte ricorrente che in sede di ATP non erano stati riconosciuti i requisiti sanitari sottesi alla prestazione sopra indicata . L' si è costituito contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 siccome infondato. Il giudice non disponeva la CTU e alla odierna udienza decideva con sentenza contestuale. Va preliminarmente osservato che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Giova rilevare anche che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Non può pertanto ritenersi sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta, con argomentazioni specifiche, e sorrette da conferenti dimostrazioni a confutazione. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità. Nel caso di specie il CTU ha accertato :” Trattasi di soggetto di anni 28, che, per quanto in atti documentato ed emerso, risulta affetto da “Disturbo ansioso-depressivo endoreattivo medio-grave, non in trattamento farmacologico o psicoterapeutico in pregresso disturbo specifico dell'apprendimento”. Per le condizioni cliniche di cui attualmente il ricorrente è portatore, per quanto documentato, a parere del sottoscritto, lo stesso può essere ritenuto invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura 40%. Tale conclusione in riferimento alle tabelle allegate al D.M. del 5.02.92, anche in via analogica ai codice 2206 ( sindrome depressiva endoreattiva grave 31-40%). Tale condizione con decorrenza dal gennaio 2025, in considerazione della unica certificazione specialistica in atti e sopra riportata. Le condizioni in diagnosi riportate, pertanto, non concretizzano le condizioni utili ai fini dell'esenzione dal ticket (67%) e né le condizioni di cui all'art. 13 L 118/71. Il ricorrente, pertanto, non si trova attualmente nelle condizioni invalidità richieste ex L 118/71. CONCLUSIONI MEDICO LEGALI Si può così rispondere ai quesiti posti dal sig. Giudice, Dr.ssa A. M. LIONETTI: Esaminati gli atti ed i documenti di causa, sottoposto a visita il sig. , di Parte_1 anni 28, visto le infermità rilevate e le considerazioni fatte, si ritiene che lo stesso:
- Non presenta una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 67%.
- Non si trova, nemmeno attualmente, nelle condizioni di cui all'art. 13 L 118/71.
- Presenta una invalidità in misura del 40% con decorrenza gennaio 2025.
Da ciò consegue che deve ritenersi corretta la valutazione del CTU, siccome basata su oggettivi e documentati rilievi;
infatti, le conclusioni del ctu tengono dell'esame critico dei documenti medici inseriti nel fascicolo processuale, dell'attenta raccolta anamnestica, della obiettività repertata. In ogni caso, la relazione medica risulta immune da vizi logici, tenuto anche conto della genericità delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente e considerato che è stata valutata ogni patologia sofferta dalla parte, anche tenuto conto della documentazione depositata dalla parte . Da ciò consegue che il ricorso deve essere respinto. Compensa le spese di lite attese le condizioni di reddito della parte ricorrente.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese di lite. Roma,26.9.2025
La giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini