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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 21/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati:
Dott. ssa Maria Grixoni Presidente
Dott. ssa Doriana Meloni Consigliera
Dott. ssa Monica Moi Consigliera rel. ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 114 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10, presso lo studio dell'avv.
Andrea Fioretti, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti,
parte appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Corso Umberto CP_1 C.F._1
I, n. 71, Olbia, presso lo studio dell'avv. Salvatore Biosa, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti,
parte appellata
Oggetto: Contratto di somministrazione
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo di primo grado e di secondo grado
Il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza n. 331/2023 pubblicata il 14.07.2023, accolse l'opposizione all'ordinanza di pagamento n. 52069/1487/2019 con cui ingiunse a Parte_1
il pagamento del credito complessivo di euro 20.474,78. CP_1 In particolare, il giudice di prime cure rilevò che non costituitasi in giudizio, tenuto Parte_1 conto della contestazione del credito operata dall'utente, non aveva fornito la prova in merito al regolare funzionamento del misuratore e del credito portato dall'ordinanza ingiunzione opposta. con atto di gravame datato 18.03.2024, notificato in data 27.03.2024, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza impugnata, con un unico articolato motivo, lamentando l'erroneità e l'illegittimità della decisione del giudice laddove quest'ultimo aveva ritenuto non provata la pretesa creditoria avanzata dal gestore del servizio idrico integrato e aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della stessa secondo quanto portato dalle fatture oggetto dell'ingiunzione fiscale opposta.
Costituitosi ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto da CP_1
per tardività dello stesso essendo ormai decorso il termine per impugnare la sentenza Parte_1 ai sensi dell'art. 327 c.p.c. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello per infondatezza dei motivi di gravame.
2. Inammissibilità dell'appello proposto
L'appello, come correttamente eccepito da in sede di costituzione, deve essere CP_1
dichiarato inammissibile per scadenza del termine per impugnare la sentenza previsto dall'art. 327
c.p.c.
La richiamata disposizione, la quale stabilisce al co. 1 che “Indipendentemente dalla notificazione,
l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo
395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”, individua il cosiddetto termine “lungo” e si applica ogniqualvolta la notificazione della sentenza venga omessa,
a differenza del termine “breve”, disciplinato dall'art. 325 c.p.c., di trenta giorni, che decorre dalla data di notifica della sentenza che si sta impugnando, salve le eccezioni previste dalla legge.
Peraltro, giova osservare che, come precisato da ultimo dalla Corte Suprema di Cassazione, con pronuncia n. 28647 del 16.10.2023, “ai sensi dell'art. 327 c.p.c., la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine lungo semestrale dalla pubblicazione della sentenza, si verifica indipendentemente dalla notificazione, e pertanto anche nel caso in cui - effettuata la notificazione della sentenza - il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. venga a scadere in un momento successivo alla scadenza del termine lungo”.
Orbene, nell'ipotesi in esame, il Tribunale di Tempio Pausania accolse l'opposizione formulata da con sentenza n. 31/2023 pubblicata il 14.07.2023, condannando a CP_1 Parte_1
rifondere le spese di lite nella misura di euro 1.300,00. Pertanto, in applicazione dei principi soprarichiamati, indipendentemente dalla notificazione della sentenza (che assume essere Pt_1
stata effettuata il 5/3/24 e quindi successivamente alla scadenza del termine lungo), Parte_1 avrebbe dovuto proporre appello avverso la sentenza con citazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. entro il 14.02.2024.
Tanto premesso, dall'esame della documentazione in atti, emerge invece che aveva Parte_1 proceduto alla notifica dell'atto di gravame tramite pec all'indirizzo del difensore di CP_1 in data 27.03.2024 (v. doc. “ ”), pertanto tardivamente. Email_1
Ogni altra questione si reputa assorbita.
3. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/22 (valore causa 5.201,00 – 26.000,00, valori minimi per la semplicità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, fasi di studio, introduttiva, di trattazione e istruttoria e decisionale).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002 a carico dell'appellante Parte_1
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Tempio Pausania n. 331/2023 pubblicata il 14.07.2023;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di nella misura Parte_1 CP_1
di euro 2.540,00, per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 per il versamento del contributo unificato, a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Sassari, il 21/03/2025
La Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
La Consigliera est.
Dott.ssa Monica Moi