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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/09/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
RG 404/2025
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Dott. Guido Federico Presidente rel.
Dott. NA Bora Consigliere
Dott. Paola Mureddu Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 404/2025
Promosso da
, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. NA Bartoli
- appellante- Contro
(C.F. rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Irene Ciani Pesaro,
- appellata -
E con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 861/2024 del Tribunale di
Pesaro pubblicata in data 5.12.2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante riformare la sentenza impugnata e disporre che nessuna somma sia dovuta da in favore di a titolo Parte_1 CP_1
1 di assegno divorzile, considerata a piena e concreta capacità lavorativa della medesima, tale da consentirle di procurarsi mezzi adeguati, con decorrenza dalla data della domanda;
riformare la sentenza impugnata e disporre che il padre Parte_1
versi a a titolo di contributo al manteni
[...] CP_1 le figlie minori la somma di euro 200,00 mensili per ciascuna figlia e così complessivamente euro 400,00, mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat;
riformare la sentenza impugnata e disporre che le spese straordinarie, individuate e regolate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Pesaro, siano poste per il 50 % a carico del padre e per il 50% a carico della madre;
tenuto conto dell'esito complessivo della lite, nell'auspicata ipotesi di riforma della sentenza gravata, riformare la medesima sentenza in punto di regolamentazione delle spese e disporre la parziale compensazione delle spese e dei compensi del primo grado di giudizio nella misura ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi del presente grado di appello. Dell'appellata: Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis,- nel merito: rigettare integralmente l'appello avversario e le richieste tutte con esso formulate, poiché infondato tanto in fatto quanto in diritto per i motivi esposti in atti e da aversi qui per richiamati e trascritti;
- in via di appello incidentale: in parziale riforma della impugnata sentenza n. 861/2024 del Tribunale di Pesaro, pubblicata / depositata in data 05.12.2025, ferme restando le statuizioni non fatte oggetto della presente impugnazione, per tutto quanto dedotto e prodotto: 1) previo ascolto delle minori da parte della Ecc.ma Corte, recepire e disporre il calendario di visite padre / figlie minori concordato in via diretta dai genitori e pacificamente applicato da anni, che prevede che il padre prelevi le figlie minori il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.30 (dalle ore 15:30 alle ore 18:00 durante la stagione calcistica che vede il impegnato come preparatore atletico) e a weekend Pt_1 alternati il sabato dalle ore 17.00 alle ore 22.00 circa, salvo diverso accordo diretto fra i genitori;
- in subordine, confermare il calendario di visite padre / figlie minori disposto in sede di separazione, di seguito trascritto: martedì e giovedì dalle 17 alle 19.30 con possibilità di cenare dal padre;
a w.e. alternati dal sabato all'uscita di scuola o comunque indicativamente dalle 12.30 sino alla domenica alle 19.00, sempre salvo diverso accordo tra i genitori;
2) valutati i criteri di legge, viste le accresciute esigenze delle figlie minori e l'accudimento esclusivo in capo alla mamma collocataria, disporre che il padre versi per ciascuna delle bambine una somma mensile pari ad euro 500,00 cadauna, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Il tutto con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Il Procuratore Generale: “considerato che le doglianze esposte appaiono infondate atteso che il Tribunale con motivazione esaustiva e del tutto condivisibile ha fondato e motivato la decisione parametrandola alle risultanze dell'attività istruttoria svolta ,
2 nell'interesse preminente della prole minore e in conformità all'orientamento giurisprudenziale in materia.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 861/2024 pubblicata in data 5.12.2024 il Tribunale di
Pesaro ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e il 13.08.2016. Parte_1 CP_1
Il Tribunale ha inoltre disposto:
- l'affido condiviso delle figlie ( n. il 1.08.2014) ed NA ( n. il Per_1
29.12.2017) collocate presso la madre;
- ha disciplinato il regime di visita del padre;
- ha posto a carico del un assegno mensile di € 300.00 in favore Pt_1 dell'ex coniuge e un assegno mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, per il mantenimento di ciascuna delle due figlie, oltre al 100% delle spese straordinarie.
Il primo giudice ha inoltre prescritto ad entrambi i genitori un percorso di sostegno alla genitorialità, disponendo infine la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Avverso detta sentenza propone appello il sig. chiedendo, in Pt_1 riforma della gravata sentenza, di revocare l'assegno divorzile posto a suo carico e di ridurre sia il quantum dell'assegno mensile di mantenimento in favore di ciascuno delle due figlie (ad euro 200,00 mensili), sia la quota delle spese straordinarie poste a suo carico ( da ridursi al 50%), con vittoria delle spese di giudizio. In via istruttoria, chiede l'ammissione delle prove orali non accolte nel giudizio di primo grado.
L'appellata, nel costituirsi, contesta l'impugnazione e propone appello incidentale, volto a modificare il calendario di visita padre/figlie e ad ottenere una maggiorazione dell'assegno a titolo di contribuzione per il mantenimento delle figlie in € 500,00 mensili cadauna. Reitera infine le richieste istruttorie non accolte, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con memoria ex art 473 bis.32 co.2, cpc l'appellante contesta i motivi dell'appello incidentale, evidenziando l'atteggiamento ostruzionistico tenuto dall'ex coniuge in relazione alle sua frequentazione della prole.Conclude per l'accoglimento dell'appello principale ed il rigetto di quello incidentale.
3 Con memoria ex art 473 bis.32 co.2 cpc l'appellata ribadisce l'assidua ricerca di una occupazione part-time ( doc. 19), il disinteresse del padre e l'assegna di legami delle figlie con il nucleo parentale paterno da oltre 3 anni.
Il Procuratore Generale in sede ha concluso per la conferma della gravata sentenza.
Ragioni della decisione
Con i due motivi di gravame, l'appellante deduce l'erronea e omessa valutazione degli atti di causa e le conseguenti errate statuizioni in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge ed alla quantificazione dell'assegno di mantenimento delle figlie.
Secondo il il giudice di primo grado non ha adeguatamente valutato le condizioni Pt_1 patrimoniali delle parti, ed in particolare il peggioramento della sua capacità reddituale: deduce che dopo la separazione la sua attività professionale ha subito un rallentamento a seguito dell'improvviso decesso del padre ; da quel momento egli ha ridotto la propria attività per fornire un aiuto, non remunerato, nell'impresa agricola di famiglia.
Conclude dunque per l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della deducendo che la stessa è giovane, diplomata, ha una CP_1 piena capacità lavorativa e non si trova nell'impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati, né ha dimostrato di essersi attivata per reperire un'occupazione”.
Quanta alla propria situazione reddituale, riferisce di svolgere la professione di osteopata con un reddito mensile di € 1300/1400 (cfr. doc 3e 4), gravato dalla rata mensile di un mutuo (€ 366,47 -cfr. doc. 5 e 6) e di essere costretto a vivere insieme alla madre per poter soddisfare le richieste dell'ex coniuge.
L'appellata contesta la fondatezza del gravame, rilevando l'inidoneità delle circostanze addotte da controparte a fondare la riforma della pronuncia impugnata;
ribadisce la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, precisando che l'ex coniuge “grazie alla dedizione familiare e al supporto della moglie, ha potuto intraprendere e notevolmente implementare la propria attività di osteopata, massofisioterapista e chinesiologo in libera professione raggiungendo importanti traguardi economici…introiti superiori ad € 5.000, per gran parte non fiscalizzati” come confermato dalla documentazione prodotta in atti ed accertato con sentenza passato in giudicato in sede di separazione.
Con appello incidentale censura la sentenza di primo grado, sia avuto riguardo alla previsione dei pernottamenti delle figlie presso la casa paterna, che rispetto al disposto mantenimento.
Quanto al primo aspetto, rileva le criticità genitoriali dell'ex coniuge e deduce l'assenza di qualunque rapporto tra le figlie ed il nucleo familiare paterno.
4 Quanto al secondo aspetto, ritiene che la quantificazione dell'assegno operata dal primo giudice risulti non congrua, non avendo il giudice di primo grado adeguatamente valutato le condizioni economiche di entrambi i genitori e chiede che esso sia determinato nell'importo di € 500,00 per ciascuna figlia.
I motivi dell'appello principale e di quello incidentale - che per la stretta connessione delle questioni trattate possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.
Quanto alla frequentazione del genitore non collocatario vanno anzitutto confermate le statuizioni della sentenza impugnata che prevedono che ad avviso del collegio sono del tutto adeguate alle esigenze delle minori ed idonee a consentire una significativa presenza e coinvolgimento di entrambi i genitori nel loro percorso di crescita.
Non si ravvisano del resto ragioni concretamente ostative al pernottamento delle minori, rispettivamente di 10 e 7 anni, presso il padre sì da garantire una maggiore fluidità e continuità del rapporto, consentendo il conseguimento di un apporto significativo da parte di entrambi i genitori nel percorso formativo delle figlie.
Venendo all'esame dell'aspetto economico, il primo motivo di impugnazione è infondato, atteso che le circostanze indicate dall'appellante non giustificano la revoca, né un riduzione dell'assegno divorzile stabilito dal Tribunale.
Va anzitutto rilevato che lo stesso ha dichiarato, nel giudizio di separazione che Pt_1
l'ex coniuge, in costanza di matrimonio, non ha mai svolto attività lavorativa e si è dedicata alla cura della casa ed all'educazione delle due figlie (Ci eravamo divisi i compiti, lei doveva pensare alla casa e io dovevo lavorare” e in sede di comparsa si legge (pag.3): “nessuna delle bimbe ha frequentato l'asilo nido per una precisa scelta della coppia, secondo la quale fino al raggiungimento dell'età per la materna, le bimbe sarebbero rimaste a casa con la mamma”) .
Tale circostanza - riconducibile alle scelte comuni ed alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia - denota che la ha fornito un rilevante contributo alla CP_1 conduzione della vita familiare ed ha così consentito al di affermarsi Pt_1 professionalmente.
Dalla documentazione in atti si evince altresì che l'appellata ha aiutato per un periodo
(2020-2021) il marito nella sua attività professionale, svolgendo una generica attività di segretaria, raccogliendo gli appuntamenti del coniuge telefonicamente da casa.
Quanto alla valutazione comparativa dei redditi si rileva che l'appellata allo stato non svolge alcuna stabile attività lavorativa e deve ritenersi che le sue potenzialità lavorative, pur se ancora in giovane età (32 anni), sono attualmente limitate dalla necessità di accudire le figlie ancora non del tutto indipendenti (di 10 e 7 anni) e dalla carenza di una formazione specifica.
Va di contro rilevato che il svolge con continuità l'attività di osteopata, in regime Pt_1 di libera professione, sin dall'inizio del rapporto, dichiarando un reddito complessivo lordo risultante dalle dichiarazioni fiscali per l'anno 2020 di € 10.141( cfr. Unico 2021
5 doc 4), per l'anno 2021 di € 21.504( cfr. Unico 2022- doc 4), per l'anno 2022 di €
16.499(cfr. Unico 2023-doc 4) e per l'anno 2023 € 11.624 ( cfr. Unico 2024.doc 3).
Va tuttavia evidenziata la limitata attendibilità delle dichiarazioni dei redditi prodotti considerata l'attività di libero professionista svolta dall'appellante e le risultanze dei conto correnti a lui intestati.
Ed invero il è titolare di numerosi rapporti bancari (accesi presso BCC Fano, Pt_1
Intesa Sanpaolo, Sum Up, Revolut cfr. doc.8, 27,28,37) e di contratti assicurazione con la compagnia NI AI (polizza multirischi, polizza vita…doc 9).
Il inoltre è titolare della quota 1/3 dell'azienda agricola di famiglia “Azienda Pt_1 agricola di Virgili Elena”, nonché della società KA RL (doc. 18-19), dalla quale riceve saltuariamente compensi a titolo di “consulenza” (cfr. doc. 8: accredito datato
8.02.2024 su conto Intesa Sanpaolo, pari ad € 480,00).
L'appellante risulta inoltre proprietario di 1/3 della casa coniugale assegnata alla e di altri diritti reali di provenienza ereditaria (diversi terreni, alcuni in CP_1 comproprietà e 4 appartamenti, di cui 2 in comproprietà- cfr. doc. 13-14-17); egli vive insieme alla madre nella casa di proprietà di lei ed è tenuto al pagamento di un mutuo la cui rata mensile è pari ad € 366,47 (cfr. doc. 5 e 6).
La invece, come già evidenziato, non risulta percepire redditi da lavoro CP_1
(circostanza non contestata) ed è proprietaria di 2/3 della casa coniugale, dove vive insieme alle figlie.
La valutazione comparativa della complessiva situazione economica dei coniugi evidenzia dunque una rilevante sproporzione, sia dal punto di vista reddituale che patrimoniale.
In conclusione, considerata la durata del matrimonio ed il contributo dato dalla CP_1 alla conduzione della vita familiare, nonché la rilevante sproporzione tra le condizioni reddituali e patrimoniali tra le parti, sulla base dei criteri di cui all'art 5 c.6 l. 898/70 sussistono i presupposti, sia avuto riguardo al profilo strettamente assistenziale che a quello compensativo – perequativo, per la somministrazione dell'assegno divorzile in favore della nella misura stabilita dal primo giudice. CP_1
Venendo all'esame del contributo al mantenimento delle figlie, richiamata la già evidenziata disparità reddituale tra le parti e considerati i tempi di permanenza delle figlie presso il padre e le esigenze connesse alla età delle stesse (10 e 7 anni), il collegio ritiene congruo confermare a titolo di assegno di mantenimento, l'importo stabilito dal
Tribunale.
Considerata l'attuale mancanza di una stabile attività lavorativa da parte della CP_1 va altresì confermata la statuizione che pone le spese straordinarie interamente a carico dell'appellante, tenuto conto dell' impegno economico gravante sulla appellata, tenuta a provvedere alle quotidiane esigenze di vita delle due figlie conviventi.
6 Vanno infine disattese tutte le richieste istruttorie formulate dalle parti per carenza di decisività.
Considerata la reciproca soccombenza va disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater dPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante principale e quello incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 861/2024 del Tribunale di Parte_1
Pesaro pubblicata in data 5.12.2024 così dispone:
Rigetta l'appello principale e quello incidentale.
Spese compensate.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater dPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
7
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Dott. Guido Federico Presidente rel.
Dott. NA Bora Consigliere
Dott. Paola Mureddu Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 404/2025
Promosso da
, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. NA Bartoli
- appellante- Contro
(C.F. rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Irene Ciani Pesaro,
- appellata -
E con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 861/2024 del Tribunale di
Pesaro pubblicata in data 5.12.2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante riformare la sentenza impugnata e disporre che nessuna somma sia dovuta da in favore di a titolo Parte_1 CP_1
1 di assegno divorzile, considerata a piena e concreta capacità lavorativa della medesima, tale da consentirle di procurarsi mezzi adeguati, con decorrenza dalla data della domanda;
riformare la sentenza impugnata e disporre che il padre Parte_1
versi a a titolo di contributo al manteni
[...] CP_1 le figlie minori la somma di euro 200,00 mensili per ciascuna figlia e così complessivamente euro 400,00, mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat;
riformare la sentenza impugnata e disporre che le spese straordinarie, individuate e regolate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Pesaro, siano poste per il 50 % a carico del padre e per il 50% a carico della madre;
tenuto conto dell'esito complessivo della lite, nell'auspicata ipotesi di riforma della sentenza gravata, riformare la medesima sentenza in punto di regolamentazione delle spese e disporre la parziale compensazione delle spese e dei compensi del primo grado di giudizio nella misura ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi del presente grado di appello. Dell'appellata: Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis,- nel merito: rigettare integralmente l'appello avversario e le richieste tutte con esso formulate, poiché infondato tanto in fatto quanto in diritto per i motivi esposti in atti e da aversi qui per richiamati e trascritti;
- in via di appello incidentale: in parziale riforma della impugnata sentenza n. 861/2024 del Tribunale di Pesaro, pubblicata / depositata in data 05.12.2025, ferme restando le statuizioni non fatte oggetto della presente impugnazione, per tutto quanto dedotto e prodotto: 1) previo ascolto delle minori da parte della Ecc.ma Corte, recepire e disporre il calendario di visite padre / figlie minori concordato in via diretta dai genitori e pacificamente applicato da anni, che prevede che il padre prelevi le figlie minori il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.30 (dalle ore 15:30 alle ore 18:00 durante la stagione calcistica che vede il impegnato come preparatore atletico) e a weekend Pt_1 alternati il sabato dalle ore 17.00 alle ore 22.00 circa, salvo diverso accordo diretto fra i genitori;
- in subordine, confermare il calendario di visite padre / figlie minori disposto in sede di separazione, di seguito trascritto: martedì e giovedì dalle 17 alle 19.30 con possibilità di cenare dal padre;
a w.e. alternati dal sabato all'uscita di scuola o comunque indicativamente dalle 12.30 sino alla domenica alle 19.00, sempre salvo diverso accordo tra i genitori;
2) valutati i criteri di legge, viste le accresciute esigenze delle figlie minori e l'accudimento esclusivo in capo alla mamma collocataria, disporre che il padre versi per ciascuna delle bambine una somma mensile pari ad euro 500,00 cadauna, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Il tutto con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Il Procuratore Generale: “considerato che le doglianze esposte appaiono infondate atteso che il Tribunale con motivazione esaustiva e del tutto condivisibile ha fondato e motivato la decisione parametrandola alle risultanze dell'attività istruttoria svolta ,
2 nell'interesse preminente della prole minore e in conformità all'orientamento giurisprudenziale in materia.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 861/2024 pubblicata in data 5.12.2024 il Tribunale di
Pesaro ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e il 13.08.2016. Parte_1 CP_1
Il Tribunale ha inoltre disposto:
- l'affido condiviso delle figlie ( n. il 1.08.2014) ed NA ( n. il Per_1
29.12.2017) collocate presso la madre;
- ha disciplinato il regime di visita del padre;
- ha posto a carico del un assegno mensile di € 300.00 in favore Pt_1 dell'ex coniuge e un assegno mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, per il mantenimento di ciascuna delle due figlie, oltre al 100% delle spese straordinarie.
Il primo giudice ha inoltre prescritto ad entrambi i genitori un percorso di sostegno alla genitorialità, disponendo infine la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Avverso detta sentenza propone appello il sig. chiedendo, in Pt_1 riforma della gravata sentenza, di revocare l'assegno divorzile posto a suo carico e di ridurre sia il quantum dell'assegno mensile di mantenimento in favore di ciascuno delle due figlie (ad euro 200,00 mensili), sia la quota delle spese straordinarie poste a suo carico ( da ridursi al 50%), con vittoria delle spese di giudizio. In via istruttoria, chiede l'ammissione delle prove orali non accolte nel giudizio di primo grado.
L'appellata, nel costituirsi, contesta l'impugnazione e propone appello incidentale, volto a modificare il calendario di visita padre/figlie e ad ottenere una maggiorazione dell'assegno a titolo di contribuzione per il mantenimento delle figlie in € 500,00 mensili cadauna. Reitera infine le richieste istruttorie non accolte, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con memoria ex art 473 bis.32 co.2, cpc l'appellante contesta i motivi dell'appello incidentale, evidenziando l'atteggiamento ostruzionistico tenuto dall'ex coniuge in relazione alle sua frequentazione della prole.Conclude per l'accoglimento dell'appello principale ed il rigetto di quello incidentale.
3 Con memoria ex art 473 bis.32 co.2 cpc l'appellata ribadisce l'assidua ricerca di una occupazione part-time ( doc. 19), il disinteresse del padre e l'assegna di legami delle figlie con il nucleo parentale paterno da oltre 3 anni.
Il Procuratore Generale in sede ha concluso per la conferma della gravata sentenza.
Ragioni della decisione
Con i due motivi di gravame, l'appellante deduce l'erronea e omessa valutazione degli atti di causa e le conseguenti errate statuizioni in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge ed alla quantificazione dell'assegno di mantenimento delle figlie.
Secondo il il giudice di primo grado non ha adeguatamente valutato le condizioni Pt_1 patrimoniali delle parti, ed in particolare il peggioramento della sua capacità reddituale: deduce che dopo la separazione la sua attività professionale ha subito un rallentamento a seguito dell'improvviso decesso del padre ; da quel momento egli ha ridotto la propria attività per fornire un aiuto, non remunerato, nell'impresa agricola di famiglia.
Conclude dunque per l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della deducendo che la stessa è giovane, diplomata, ha una CP_1 piena capacità lavorativa e non si trova nell'impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati, né ha dimostrato di essersi attivata per reperire un'occupazione”.
Quanta alla propria situazione reddituale, riferisce di svolgere la professione di osteopata con un reddito mensile di € 1300/1400 (cfr. doc 3e 4), gravato dalla rata mensile di un mutuo (€ 366,47 -cfr. doc. 5 e 6) e di essere costretto a vivere insieme alla madre per poter soddisfare le richieste dell'ex coniuge.
L'appellata contesta la fondatezza del gravame, rilevando l'inidoneità delle circostanze addotte da controparte a fondare la riforma della pronuncia impugnata;
ribadisce la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, precisando che l'ex coniuge “grazie alla dedizione familiare e al supporto della moglie, ha potuto intraprendere e notevolmente implementare la propria attività di osteopata, massofisioterapista e chinesiologo in libera professione raggiungendo importanti traguardi economici…introiti superiori ad € 5.000, per gran parte non fiscalizzati” come confermato dalla documentazione prodotta in atti ed accertato con sentenza passato in giudicato in sede di separazione.
Con appello incidentale censura la sentenza di primo grado, sia avuto riguardo alla previsione dei pernottamenti delle figlie presso la casa paterna, che rispetto al disposto mantenimento.
Quanto al primo aspetto, rileva le criticità genitoriali dell'ex coniuge e deduce l'assenza di qualunque rapporto tra le figlie ed il nucleo familiare paterno.
4 Quanto al secondo aspetto, ritiene che la quantificazione dell'assegno operata dal primo giudice risulti non congrua, non avendo il giudice di primo grado adeguatamente valutato le condizioni economiche di entrambi i genitori e chiede che esso sia determinato nell'importo di € 500,00 per ciascuna figlia.
I motivi dell'appello principale e di quello incidentale - che per la stretta connessione delle questioni trattate possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.
Quanto alla frequentazione del genitore non collocatario vanno anzitutto confermate le statuizioni della sentenza impugnata che prevedono che ad avviso del collegio sono del tutto adeguate alle esigenze delle minori ed idonee a consentire una significativa presenza e coinvolgimento di entrambi i genitori nel loro percorso di crescita.
Non si ravvisano del resto ragioni concretamente ostative al pernottamento delle minori, rispettivamente di 10 e 7 anni, presso il padre sì da garantire una maggiore fluidità e continuità del rapporto, consentendo il conseguimento di un apporto significativo da parte di entrambi i genitori nel percorso formativo delle figlie.
Venendo all'esame dell'aspetto economico, il primo motivo di impugnazione è infondato, atteso che le circostanze indicate dall'appellante non giustificano la revoca, né un riduzione dell'assegno divorzile stabilito dal Tribunale.
Va anzitutto rilevato che lo stesso ha dichiarato, nel giudizio di separazione che Pt_1
l'ex coniuge, in costanza di matrimonio, non ha mai svolto attività lavorativa e si è dedicata alla cura della casa ed all'educazione delle due figlie (Ci eravamo divisi i compiti, lei doveva pensare alla casa e io dovevo lavorare” e in sede di comparsa si legge (pag.3): “nessuna delle bimbe ha frequentato l'asilo nido per una precisa scelta della coppia, secondo la quale fino al raggiungimento dell'età per la materna, le bimbe sarebbero rimaste a casa con la mamma”) .
Tale circostanza - riconducibile alle scelte comuni ed alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia - denota che la ha fornito un rilevante contributo alla CP_1 conduzione della vita familiare ed ha così consentito al di affermarsi Pt_1 professionalmente.
Dalla documentazione in atti si evince altresì che l'appellata ha aiutato per un periodo
(2020-2021) il marito nella sua attività professionale, svolgendo una generica attività di segretaria, raccogliendo gli appuntamenti del coniuge telefonicamente da casa.
Quanto alla valutazione comparativa dei redditi si rileva che l'appellata allo stato non svolge alcuna stabile attività lavorativa e deve ritenersi che le sue potenzialità lavorative, pur se ancora in giovane età (32 anni), sono attualmente limitate dalla necessità di accudire le figlie ancora non del tutto indipendenti (di 10 e 7 anni) e dalla carenza di una formazione specifica.
Va di contro rilevato che il svolge con continuità l'attività di osteopata, in regime Pt_1 di libera professione, sin dall'inizio del rapporto, dichiarando un reddito complessivo lordo risultante dalle dichiarazioni fiscali per l'anno 2020 di € 10.141( cfr. Unico 2021
5 doc 4), per l'anno 2021 di € 21.504( cfr. Unico 2022- doc 4), per l'anno 2022 di €
16.499(cfr. Unico 2023-doc 4) e per l'anno 2023 € 11.624 ( cfr. Unico 2024.doc 3).
Va tuttavia evidenziata la limitata attendibilità delle dichiarazioni dei redditi prodotti considerata l'attività di libero professionista svolta dall'appellante e le risultanze dei conto correnti a lui intestati.
Ed invero il è titolare di numerosi rapporti bancari (accesi presso BCC Fano, Pt_1
Intesa Sanpaolo, Sum Up, Revolut cfr. doc.8, 27,28,37) e di contratti assicurazione con la compagnia NI AI (polizza multirischi, polizza vita…doc 9).
Il inoltre è titolare della quota 1/3 dell'azienda agricola di famiglia “Azienda Pt_1 agricola di Virgili Elena”, nonché della società KA RL (doc. 18-19), dalla quale riceve saltuariamente compensi a titolo di “consulenza” (cfr. doc. 8: accredito datato
8.02.2024 su conto Intesa Sanpaolo, pari ad € 480,00).
L'appellante risulta inoltre proprietario di 1/3 della casa coniugale assegnata alla e di altri diritti reali di provenienza ereditaria (diversi terreni, alcuni in CP_1 comproprietà e 4 appartamenti, di cui 2 in comproprietà- cfr. doc. 13-14-17); egli vive insieme alla madre nella casa di proprietà di lei ed è tenuto al pagamento di un mutuo la cui rata mensile è pari ad € 366,47 (cfr. doc. 5 e 6).
La invece, come già evidenziato, non risulta percepire redditi da lavoro CP_1
(circostanza non contestata) ed è proprietaria di 2/3 della casa coniugale, dove vive insieme alle figlie.
La valutazione comparativa della complessiva situazione economica dei coniugi evidenzia dunque una rilevante sproporzione, sia dal punto di vista reddituale che patrimoniale.
In conclusione, considerata la durata del matrimonio ed il contributo dato dalla CP_1 alla conduzione della vita familiare, nonché la rilevante sproporzione tra le condizioni reddituali e patrimoniali tra le parti, sulla base dei criteri di cui all'art 5 c.6 l. 898/70 sussistono i presupposti, sia avuto riguardo al profilo strettamente assistenziale che a quello compensativo – perequativo, per la somministrazione dell'assegno divorzile in favore della nella misura stabilita dal primo giudice. CP_1
Venendo all'esame del contributo al mantenimento delle figlie, richiamata la già evidenziata disparità reddituale tra le parti e considerati i tempi di permanenza delle figlie presso il padre e le esigenze connesse alla età delle stesse (10 e 7 anni), il collegio ritiene congruo confermare a titolo di assegno di mantenimento, l'importo stabilito dal
Tribunale.
Considerata l'attuale mancanza di una stabile attività lavorativa da parte della CP_1 va altresì confermata la statuizione che pone le spese straordinarie interamente a carico dell'appellante, tenuto conto dell' impegno economico gravante sulla appellata, tenuta a provvedere alle quotidiane esigenze di vita delle due figlie conviventi.
6 Vanno infine disattese tutte le richieste istruttorie formulate dalle parti per carenza di decisività.
Considerata la reciproca soccombenza va disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater dPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante principale e quello incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 861/2024 del Tribunale di Parte_1
Pesaro pubblicata in data 5.12.2024 così dispone:
Rigetta l'appello principale e quello incidentale.
Spese compensate.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater dPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
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