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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2024, n. 16984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16984 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO AB, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/12/2023 del Tribunale del riesame di Lecce udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità per rinuncia del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AB NO, per mezzo dei propri difensori, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce che, in funzione di Tribunale ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari di Lecce del 22 novembre 2023 con cui era stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con la meno grave misura degli arresti domiciliari ex art. 275, comma 4-bis e 299, comma 4-ter cod. proc. pen. 2. Avverso tale decisione il ricorrente, per mezzo di un unico articolato motivo deduce ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 275, comma 4-bis e 299, comma 4 ter, cod. proc. pen. quanto a compatibilità con il regime carcerario del NO. Penale Sent. Sez. 6 Num. 16984 Anno 2024 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 04/04/2024 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. Emerge da atto scritto trasmesso il 19 marzo 2023 a questa Corte che il Giudice delle indagini preliminari di Lecce ha sostituito la misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari conformemente alla richiesta formulata in sede di istanza rigettata ed appellata ex art. 310 cod. proc. pen. dal Tribunale la cui ordinanza è oggetto di ricorso. Uno dei due difensori del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, per sopravvenuta carenza d'interesse alla relativa trattazione, essendo stata nelle more sostituita l'anzidetta misura cautelare. 3. Sebbene debba innanzitutto rilevarsi che tale rinuncia non abbia effetto, in quanto proveniente esclusivamente da uno dei due difensori del ricorrente privo, tra l'altro, di procura speciale e non personalmente ratificata dall'imputato (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244), deve comunque essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per l'intervenuta revoca della misura cautelare che ha fatto venir meno l'interesse dell'imputato. 4. Non va pronunciata condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non potendo ascriversi a sua colpa la causa di inammissibilità del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 04/04/2024.
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità per rinuncia del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AB NO, per mezzo dei propri difensori, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce che, in funzione di Tribunale ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari di Lecce del 22 novembre 2023 con cui era stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con la meno grave misura degli arresti domiciliari ex art. 275, comma 4-bis e 299, comma 4-ter cod. proc. pen. 2. Avverso tale decisione il ricorrente, per mezzo di un unico articolato motivo deduce ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 275, comma 4-bis e 299, comma 4 ter, cod. proc. pen. quanto a compatibilità con il regime carcerario del NO. Penale Sent. Sez. 6 Num. 16984 Anno 2024 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 04/04/2024 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. Emerge da atto scritto trasmesso il 19 marzo 2023 a questa Corte che il Giudice delle indagini preliminari di Lecce ha sostituito la misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari conformemente alla richiesta formulata in sede di istanza rigettata ed appellata ex art. 310 cod. proc. pen. dal Tribunale la cui ordinanza è oggetto di ricorso. Uno dei due difensori del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, per sopravvenuta carenza d'interesse alla relativa trattazione, essendo stata nelle more sostituita l'anzidetta misura cautelare. 3. Sebbene debba innanzitutto rilevarsi che tale rinuncia non abbia effetto, in quanto proveniente esclusivamente da uno dei due difensori del ricorrente privo, tra l'altro, di procura speciale e non personalmente ratificata dall'imputato (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244), deve comunque essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per l'intervenuta revoca della misura cautelare che ha fatto venir meno l'interesse dell'imputato. 4. Non va pronunciata condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non potendo ascriversi a sua colpa la causa di inammissibilità del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 04/04/2024.