Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/06/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3928/2023 RG avente ad
OGGETTO: trasferimento vertente
TRA
Parte_1 , rapp. e dif. dagli avv.ti NERINO ALLOCATI e LUIGI DE
GENNARO, elett.te dom.ti in Napoli alla Via R. Gomez D'Ayala n.6; RICORRENTE
E in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dal Controparte_1
,
funzionario Avv. PASQUALE PINTAURO;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/07/2023, il ricorrente, in servizio presso il Comune di CP_1 in qualità di LSU dal 1.6.2017, e regolarmente assunto dall' convenuto in data 31.12.2020 con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time, divenuto full-time a far data dal 1.4.2022, inquadrato, ai sensi del CCNL Comparto Funzioni Locali, nella Categoria B, posizione economica B1, deduceva: che con disposizione di Servizio del Dirigente del Settore "Servizi
Cimiteriali" prot. 11526 del 3/2/2023 veniva mutata, con decorrenza immediata, la propria sede di lavoro dalla del Comune CP_1 sita in CP_1 al Viale della Democrazia CP_3 '
n. 21, al Cimitero Comunale, sito in CP_1 alla Via A. Ammaturo n. 61, senza il suo consenso e senza l'esplicitazione delle ragioni giustificative sottese a tale decisione;
di essere "caregiver" di 2 familiari disabili con connotazione di gravità con lui conviventi (la moglie e la figlia); di aver, in data 13/02/2023, impugnato il trasferimento e gli atti presupposti, sia per violazione dell'art. 33 comma 5, essendo stato disposto il trasferimento ad altra sede senza il suo consenso,
e sia perché privo di valida motivazione, evidenziando che dalla data della sua assunzione, con cui è stata fissata, tra l'altro, come sede di lavoro proprio la Casa Comunale del Comune di Acerra, sita in via della Democrazia n. 21, ha dovuto subire, nel corso di questi pochi anni di servizio, una pluralità di assegnazioni a varie Direzioni dell'ente con conseguente mutamento dei suoi orari di lavoro;
che tale situazione di fatto lo aveva spinto dapprima, in data 26.5.2022 a richiedere all'amministrazione datrice di lavoro l'assegnazione di un turno consono alle sue esigenze di assistenza dei familiari disabili con lui conviventi, per la difficilissima situazione in cui si trovava a vivere in quanto padre di una ragazza disabile, con necessità di assistenza continua, e marito di una donna già paziente oncologico, affetta dalla sindrome degenerativa di
che, non avendo ricevuto riscontro a tale sua richiesta, in data 9.9.2022, aveva formalizzato la sua richiesta di trasferimento dal Parco CP_3 di Via Manzoni agli Uffici ubicati presso la Casa Comunale, specificando nuovamente le sue esigenze di assistenza, la conoscenza di vuoti in organico prodottisi presso tali Uffici a seguito di intervenuti pensionamenti, le sue capacità ed i titoli di studio e la pregressa esperienza proprio presso gli uffici comunali siti al Viale della Democrazia;
che in accoglimento di tale istanza, finalmente, con O.d.S. n. 063001 del 30.9.2022 (doc. 4a) a firma del Dirigente della IV Direzione, con decorrenza 3.10.2022 veniva assegnato all'Ufficio Pt 2 Cimiteriali ubicato presso gli Uffici Comunali del Viale Democrazia, ma che già 4 mesi dopo, con la disposizione di
Servizio del Dirigente del Settore "Servizi Cimiteriali" prot. 11526 del 3/2/2023, impugnata veniva mutata, nuovamente e con decorrenza immediata, la propria sede di lavoro dalla Casa Comunale del Comune di CP_1 al Cimitero Comunale, sito in CP_1 alla Via A. Ammaturo con conseguente mutamento dell'orario di lavoro secondo la seguente articolazione: una settimana dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 17.00, con pausa pranzo;
un'altra settimana dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 14.30; che l'illegittimo provvedimento di trasferimento adottato aveva stravolto irrimediabilmente la prestazione dei relativi compiti assistenziali da parte del ricorrente in quanto rende impossibili, o quanto meno eccessivamente difficoltosi, gli spostamenti dal proprio domicilio alla sede di lavoro e viceversa. Ciò premesso, il ricorrente agiva in giudizio nei confronti del Controparte_1 per ottenere- previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti- l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di trasferimento adottato dal Controparte_1 in data 3.2.2023 con condanna del Controparte_1 in persona Sindaco, alla revoca dello stesso ad ogni effetto di legge e con conseguente diritto ad essere reintegrato nella sua sede di lavoro presso la casa Comunale di CP 1 alla via della Democrazia.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1 che chiedeva al Giudice di dichiarare la cessata materia del contendere in quanto il sig. _1 era stato collocato in quiescenza come da
Determina Dirigenziale n. 567 del 04/06/2024 a seguito "dell'istanza di collocamento in quiescenza con decorrenza 01/07/2024 (ultimo giorno di servizio 30/06/2024) presentata dal dipendente".
In ogni caso, insisteva nel merito per la legittimità del proprio operato, chiedendo rigettarsi il ricorso. All'odierna udienza, la causa veniva decisa nei sensi di cui alla presente sentenza con motivazione contestuale, pubblicata nella stessa udienza, a seguito della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda del ricorrente va dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di trasferimento adottato dal Comune di CP_1 in data 03/02/2023, nei confronti del ricorrente per essere lo stesso caregiver della figlia, soggetto disabile con necessità di assistenza continua, e della moglie, paziente oncologica affetta da sindrome degenerativa di Per_1 Stante la natura pacifica della circostanza secondo cui l' _1 , nelle more del presente giudizio, è stato collocato in quiescenza come da Determina Dirigenziale n. 567 del 04/06/2024 a seguito dell'istanza dallo stesso presentata di collocamento in quiescenza con decorrenza 01/07/2024, si impone una preliminare verifica circa la effettiva utilità dell'accertamento della illegittimità del trasferimento del ricorrente.
L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cod. proc. civ., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno. Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche (Cass. n. 24434 del 2007).
Più precisamente, tale interesse, quale condizione dell'azione, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che deve essere valutato (cfr. ex multis,
Cass., Sez. 6, 19 aprile 2018, n. 22098; Cass. sez. 5, 13 febbraio 2015, n. 2934; Cass. sez. 2, 25 settembre 2013, n. 21951).
Volendo calare l'insegnamento della Suprema Corte al caso di cui trattasi, deve evincersi che la sopravvenuta cessazione dal servizio del ricorrente priva di effettiva utilità l'accertamento della illegittimità del trasferimento, atteso che, anche a seguito di rinvio all'uopo concesso, parte ricorrente nulla ha dedotto al fine di prospettare un proprio perdurante interesse ad agire (ad es. per avere agito in separata sede per la condanna del CP_1 al risarcimento del danno), limitandosi a insistere per la decisione. Circa il governo delle spese di lite, il tenore della pronuncia adottata induce a compensarle per intero.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra eccezione e domanda disattesa: dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire e compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Nola, 17-6-2025
Il GL
Dott.ssa Francesca Fucci