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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/06/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei IGnori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4746 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato FACCO ALESSIA e CERA NICOLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
-Autorizzare sin da ora i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e nel dovere di assistenza morale e materiale;
-Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , ordinando Parte_1 Parte_2 all'Ufficiale dello Stato Civile competente ogni conseguente trascrizione e annotazione;
-Dare atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, con riguardo alla separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
I - inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli:
1 A. I figli minori della coppia e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
che provvederanno in via diretta alla loro educazione, istruzione e mantenimento;
B. I figli staranno con ciascun genitore con le seguenti modalità:
- Il lunedì ed il mercoledì i figli staranno con la madre dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva quando la madre li riaccompagnerà a scuola;
- Il martedì ed il giovedì i figli staranno con il padre dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva, quando la madre passerà a prenderli per accompagnarli a scuola;
- Dal venerdì all'uscita da scuola, il sabato e la domenica sino al lunedì mattina, i figli staranno con l'uno o con l'altro genitore a settimane alternate;
- Durante le vacanze natalizie i figli passeranno una settimana con ciascun genitore, comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno, precisando che nel giorno di Natale l'altro genitore potrà, previo congruo preavviso, incontrare e per gli auguri e lo scambio Per_1 Per_2
dei doni;
la GN , inoltre, trascorrerà con i figli la Vigilia di Natale di ogni anno;
Parte_1
- Durante il periodo di Pasqua i figli trascorreranno tre giorni di vacanza con ciascun genitore, comprendente ad anni alterni il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis;
- durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore almeno due settimane, anche non consecutive;
il calendario delle vacanze estive dovrà essere concordato entro e non oltre la metà del mese di maggio (indicativamente entro il 15 maggio) di ogni anno, così come entro la medesima data i coniugi stabiliranno la scelta e la frequenza dei centri estivi per i figli;
- i figli trascorreranno la giornata della Festa della Mamma e del Papà con il genitore festeggiato, così come le giornate dei rispettivi compleanni;
- tutte le altre festività ed i ponti saranno divisi equamente tra le parti;
- resta salva la possibilità per ciascun genitore di vedere e tenere con sé i figli in ogni altro ulteriore momento, previo accordo con l'altro genitore, tenuto conto delle eSIenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
C. Ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento dei figli, data la sostanziale parità dei tempi trascorsi con ciascun genitore;
D. Le spese straordinarie per i figli, così come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore;
le spese straordinarie saranno rimborsate nella predetta misura al genitore che le ha anticipate, previa richiesta di rimborso corredata dall'esibizione delle relative ricevute di pagamento;
E. In forza di quanto statuito al punto D, le detrazioni fiscali per i figli a carico spetteranno nella misura del 50% a ciascun coniuge.
II – inerenti alla casa familiare:
2 F. l'abitazione coniugale continuerà ad essere abitata dalla IG.ra con i figli e viene Parte_1
pertanto assegnata alla stessa;
G. il IG. lascerà l'abitazione familiare entro la data del 15 gennaio 2025, impegnandosi ad Pt_2
individuare una soluzione abitativa idonea ad ospitare anche i figli;
a partire da quando il SI. Pt_2
lascerà la casa coniugale, la IG.ra provvederà autonomamente al pagamento dell'intera Parte_1
rata del mutuo (e quindi anche al pagamento della quota del 50% di spettanza del comproprietario
IG. ; Pt_2
H. medio tempore, per agevolare la convivenza fino al momento del rilascio, da parte del SI. Pt_2
della casa familiare, oltre che per agevolare i turni di responsabilità di ciascun genitore, le parti riconoscono ed accettano che la IG.ra avrà la facoltà di allontanarsi dall'abitazione Parte_1
familiare nei giorni in cui sarà il padre a stare con i figli, anche per il relativo pernotto, incluso il periodo durante le festività natalizie 2024/2025, per farvi rientro durante i propri turni di responsabilità;
I. nell'ambito di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi al momento della separazione, le parti convengono che il SI. concede alla OR l'opzione di Pt_2 Parte_1
acquistare da lui la quota indivisa di 1/2 della piena proprietà della casa familiare sita in via E.
Monico n. 33 ad LT IN (VI), e quindi dei seguenti beni immobili di cui le Parti sono attualmente comproprietarie in virtù dell'atto di compravendita del 08.07.2019 rogato davanti al notaio in Arzignano (n. 171829 Rep. e n. 42262 Racc.), immobili ben noti alle Persona_3
parti e identificati come segue (doc. 13):
C.F. Comune di LT Vic.na, foglio 7, mappali n.
208 sub 6, P. S1.T.1., cat. A/2, classe 3, vani 7;
814 sub 2, P.T., cat. C/6, classe 3, mq. 13, entrambi con diritto proporzionale di comproprietà sugli enti comuni individuati dal mappale n. 208 sub 4 (corte), bene comune non censibile;
al prezzo di € 31.000,00 (euro trentunmila/00); inoltre, le parti dichiarano di aver concordato che la OR , in caso di esercizio del diritto d'opzione, corrisponderà il prezzo anche tramite Parte_1
accollo, per un importo corrispondente in linea capitale e interessi, alla proporzionale quota di debito di 1/2 gravante sul SI. e derivante da contratto di mutuo fondiario cointestato e Parte_2
stipulato congiuntamente dalle Parti in data 08.07.2019 con Cassa Rurale Artigiana di Brendola credito cooperativo – soc. coop. con atto del notaio n. 171830 Rep. e n. 42263 Persona_3
Racc.
I coniugi specificheranno altresì nel relativo atto di compravendita che le detrazioni fiscali per la ristrutturazione effettuata rimarranno integralmente in capo al IG. Pt_2
3 Le parti, dato che risulta che il SI. percepirà le predette detrazioni fiscali per la Pt_2
ristrutturazione di cui sopra ancora per altri 6 (sei) anni, si accordano che il SI. Pt_2 corrisponderà alla SI.ra la quota di 1/2 (un mezzo) dell'importo corrispondente alla Parte_1
detrazione fiscale ottenuta, per i primi 3 anni decorrenti dal presente accordo. Nulla per i successivi
3 anni.
Il predetto accollo di mutuo avverrà per l'importo residuo in linea capitale e interessi nei confronti della Banca mutuante per una somma pari a quanto risulterà dal piano di ammortamento alla data della stipula del contratto definitivo di compravendita, impegnandosi a liberare dallo stesso il IG.
per effetto del predetto accollo, la OR subentrerà in tutte le obbligazioni Pt_2 Parte_1
assunte dal SI. nei confronti del mutuante derivanti dal suddetto contratto di mutuo e, in Pt_2
particolare, si obbligherà ad effettuare puntualmente il pagamento delle rate di ammortamento.
J. Le parti convengono che la OR , nel caso in cui intendesse pervenire all'acquisto di Parte_1
cui al punto I), dovrà esercitare il diritto di opzione e quindi comunicare la propria accettazione al SI. tramite raccomandata A/R, entro e non oltre 5 mesi dalla sottoscrizione del presente Pt_2 ricorso, decorsi i quali l'opzione si intenderà decaduta. In caso di esercizio del diritto d'opzione, per il trasferimento della proprietà degli immobili di cui sopra le parti si impegnano sin d'ora a presentarsi dinnanzi al notaio di fiducia individuato dalla OR per la stipula del Parte_1
relativo atto notarile nel rispetto del presente accordo. Le spese per gli atti che dovessero rendersi utili o necessari – ivi incluse le spese notarili - verranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Dichiarazioni fiscali: il trasferimento immobiliare in questione è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Pertanto, le parti si danno reciprocamente atto che le pattuizioni contenute nel presente atto – assunte senza spirito di liberalità – costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. È applicabile, pertanto, il trattamento tributario di cui all'art. 19 della legge n. 47/1987 così come ampliato dalla
Corte Costituzionale 29/4-10/5/1999 n. 154.
K. Nel caso in cui la OR decidesse di non esercitare il diritto d'opzione d'acquisto Parte_1
della quota indivisa di 1/2 della piena proprietà della casa familiare di cui è titolare il SI. i Pt_2
coniugi porranno in vendita la casa familiare, con le seguenti modalità:
- preliminarmente i coniugi offriranno in vendita l'immobile senza l'ausilio di un'agenzia immobiliare ad una cifra non inferiore ad € 325.000,00, così per un periodo di massimo 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
4 - se entro i primi 12 mesi non riceveranno alcuna offerta superiore o pari alla cifra sopra indicata, i coniugi offriranno in vendita l'immobile, senza l'ausilio di un'agenzia immobiliare, ad una cifra compresa tra i 315.000,00 € ed i 325.000,00 €, per un periodo di ulteriori 6 mesi;
- i coniugi, in caso di infruttuosa decorrenza di 18 mesi dalla separazione, senza riuscire a pervenire alla vendita dell'immobile ai prezzi sopraindicati, si avvarranno dell'intermediazione di una o più agenzie immobiliari, scelta/e di comune accordo, al fine di vendere l'immobile alla cifra che verrà stimata congrua dall'agenzia, comunque inferiore rispetto a quelle indicate nei punti precedenti;
- le eventuali spese di mediazione immobiliare verranno ripartite nella misura del 50% tra i coniugi;
- in ogni caso, i coniugi specificheranno all'acquirente – e nel relativo atto di compravendita – che le detrazioni per la ristrutturazione effettuata rimarranno in capo ai venditori;
L. I coniugi s'impegnano quindi reciprocamente ad accettare offerte pari o superiori agli importi accordati e indicati al punto K), alle condizioni ivi indicate;
M. il ricavato della vendita verrà preliminarmente utilizzato per estinguere il debito residuo al momento della vendita dovuto dai coniugi a titolo di mutuo alla Banca mutuante;
le somme residue verranno così ripartite:
- € 100.000,00 verranno restituiti alla IG.ra , oltre all'eventuale somma che la OR Parte_1
dovesse medio tempore versare alla Banca mutuante per abbattere il debito con Parte_1 quest'ultima;
- € 30.000,00 verranno restituiti al IG. Pt_2
- Il residuo (eventuale) verrà diviso al 50% tra i coniugi.
N. Nel caso in cui la IG.ra decidesse di non esercitare il diritto di opzione di acquisto di Parte_1
cui sopra, le detrazioni da ristrutturazione rimarranno in capo al IG. che successivamente, Pt_2
di anno in anno, verserà il 50% delle somme percepite a tale titolo alla SI.ra . Parte_1
III – Inerenti alle autovetture:
O. La Mercedes targata FD491JJ di proprietà della IG.ra è in uso al IG. dato Parte_1 Pt_2
che tale autovettura è stata pagata con provvista del SI. le parti riconoscono e accettano che Pt_2
la OR , su richiesta del SI. dovrà vendere/rottamare/permutare tale Parte_1 Pt_2
autovettura, corrispondendo il ricavato al SI. che utilizzerà tale denaro per acquistare una Pt_2
nuova autovettura a sé intestata;
le spese di bollo e di assicurazione, nonché le eventuali sanzioni amministrative medio tempore maturate e/o pervenute, nonché tutte le spese di manutenzione e/o revisione rimarranno in capo e saranno sostenute dal SI. Pt_2
P. Alternativamente rispetto al punto O), in caso di mancato acquisto da parte del SI. di una Pt_2 nuova autovettura entro 30 giorni dalla separazione, quest'ultimo sosterrà le spese del passaggio di proprietà per trasferire la proprietà dell'autovettura Mercedes in capo a sé;
5 IV – inerenti al mantenimento:
Q. nulla da stabilirsi a titolo di reciproco mantenimento tra i coniugi, che si dichiarano economicamente autosufficienti;
V – altre pattuizioni.
R. le parti si impegnano sin d'ora a prestare acquiescenza rispetto all'emananda sentenza di separazione;
S. i coniugi dichiarano di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto qui espressamente precisato.
T. L'importo dell'Assegno Unico per il nucleo familiare sarà devoluto in via esclusiva alla OR
. Parte_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in LT IN (VI) in data 03/09/2016, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18/03/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori (nato il [...]) e (nata il [...]), alla collocazione degli stessi in Per_1 Per_2
misura sostanzialmente paritetica presso ciascun genitore;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli stante il collocamento paritetico;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in LT IN
(VI), Via E. Monico n. 33 in favore di quale genitore convivente con i figli minori Parte_1
e ; Per_1 Per_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere
6 economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2
matrimonio in LT IN (VI) in data 03/09/2016 con atto trascritto al n. 14, parte I, anno
2016 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LT IN (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 10.6.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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