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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 4631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4631 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43797 /2024
VERBALE DELLA CAUSA
A TRATTAZIONE SCRITTA
tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi, innanzi al dott. Guido Marcelli, è stata chiamata la causa in oggetto. Lette le note scritte depositate dalle parti, il giudice si riserva di dare lettura del dispositivo e della sentenza al termine dell'udienza.
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
Alle ore 9:30 il Giudice deposita la sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA
Ex art. 437 c.p.c.
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 43797/2024 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. SAMBATARO DELFO MARIA , elettivamente domiciliato presso il suo studio in CP_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
evocava innanzi al Tribunale la , interponendo appello avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza con la quale, nonostante l'accoglimento dell'opposizione a ordinanza - ingiunzione, le spese di giudizio erano state interamente compensate tra le parti. Chiedeva pertanto la la riforma Pt_1
della sentenza gravata nella parte in cui disponeva la compensazione delle spese, instando per la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La non si costituiva in giudizio, scegliendo la contumacia. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, perveniva alla fase decisoria all'udienza odierna.
---------------
L'appello è fondato e va accolto.
Il giudice di pace ha accolto l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione proposta dalla rilevando Pt_1
come la ricorrente avesse documentato di essere autorizzata ad accedere alla ZTL, rivestendo il ruolo di diplomatico, e ha disposto la compensazione delle spese tra le parti.
Occorre ora rammentare che in materia di compensazione delle spese si sono recentemente susseguiti alcuni interventi normativi volti a ridurre l'ambito di discrezionalità del giudice. L'art. 92 c.p.c., che originariamente prevedeva la possibilità di compensare in tutto o in parte le spese di giudizio in caso di soccombenza reciproca o se concorrono “altri giusti motivi”, è stato modificato dalla L. 28.12.2005
n. 263 statuendosi che i giusti motivi siano “esplicitamente indicati nella motivazione”.
Successivamente la L. 18.6.2009 n. 69 (che si applica per i giudizi promossi dal 4.7.2009) ha sostituito l'espressione “giusti motivi” con la locuzione “altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”. Infine, il D.L. 12.9.2014 n. 132 conv. in L. n. 162 del 10.11.2014 ha sostituito la locuzione da ultimo citata con le ipotesi tassative (ulteriori rispetto alla soccombenza reciproca) della “assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” (tale ultima novella si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal 30° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L.).
Orbene, nel caso che occupa il giudice di prime cure non ha specificamente motivato la scelta di compensare le spese nonostante l'accoglimento del ricorso. Egli avrebbe dovuto piuttosto applicare il principio di soccombenza, in virtù del quale l'onere delle spese deve essere posto a carico della parte che ha costretto l'altra a difendersi in giudizio sulla base di una pretesa infondata. Ne consegue che le spese del primo grado e della fase di gravame dovranno essere sostenute dalla CP_1
soccombente. Dette spese sono liquidate in dispositivo secondo i valori per fase, ma con riduzione ex art. 4, co. 1,
D.M. n. 55/2014, tenuto conto del ridotto valore della causa (euro 194,50), della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede: CP_1
- in riforma della sentenza gravata, condanna la a rifondere all'appellante le spese Controparte_1
del primo grado di giudizio che liquida in euro 280,00 per compensi professionali, oltre euro 43,00 per spese vive, spese generali (15%), IVA e AS (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario), fermo il resto;
- condanna altresì la a rifondere all'appellante le spese del presente grado di Controparte_1
giudizio che liquida in euro 350,00 per compensi professionali, oltre euro 64,50 per spese vive, spese generali (15%), IVA e AS (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario).
Sentenza resa ex art. 437 c.p.c. e pubblicata mediante allegazione al verbale alle ore 9:30
Roma, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
VERBALE DELLA CAUSA
A TRATTAZIONE SCRITTA
tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi, innanzi al dott. Guido Marcelli, è stata chiamata la causa in oggetto. Lette le note scritte depositate dalle parti, il giudice si riserva di dare lettura del dispositivo e della sentenza al termine dell'udienza.
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
Alle ore 9:30 il Giudice deposita la sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA
Ex art. 437 c.p.c.
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 43797/2024 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. SAMBATARO DELFO MARIA , elettivamente domiciliato presso il suo studio in CP_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
evocava innanzi al Tribunale la , interponendo appello avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza con la quale, nonostante l'accoglimento dell'opposizione a ordinanza - ingiunzione, le spese di giudizio erano state interamente compensate tra le parti. Chiedeva pertanto la la riforma Pt_1
della sentenza gravata nella parte in cui disponeva la compensazione delle spese, instando per la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La non si costituiva in giudizio, scegliendo la contumacia. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, perveniva alla fase decisoria all'udienza odierna.
---------------
L'appello è fondato e va accolto.
Il giudice di pace ha accolto l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione proposta dalla rilevando Pt_1
come la ricorrente avesse documentato di essere autorizzata ad accedere alla ZTL, rivestendo il ruolo di diplomatico, e ha disposto la compensazione delle spese tra le parti.
Occorre ora rammentare che in materia di compensazione delle spese si sono recentemente susseguiti alcuni interventi normativi volti a ridurre l'ambito di discrezionalità del giudice. L'art. 92 c.p.c., che originariamente prevedeva la possibilità di compensare in tutto o in parte le spese di giudizio in caso di soccombenza reciproca o se concorrono “altri giusti motivi”, è stato modificato dalla L. 28.12.2005
n. 263 statuendosi che i giusti motivi siano “esplicitamente indicati nella motivazione”.
Successivamente la L. 18.6.2009 n. 69 (che si applica per i giudizi promossi dal 4.7.2009) ha sostituito l'espressione “giusti motivi” con la locuzione “altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”. Infine, il D.L. 12.9.2014 n. 132 conv. in L. n. 162 del 10.11.2014 ha sostituito la locuzione da ultimo citata con le ipotesi tassative (ulteriori rispetto alla soccombenza reciproca) della “assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” (tale ultima novella si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal 30° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L.).
Orbene, nel caso che occupa il giudice di prime cure non ha specificamente motivato la scelta di compensare le spese nonostante l'accoglimento del ricorso. Egli avrebbe dovuto piuttosto applicare il principio di soccombenza, in virtù del quale l'onere delle spese deve essere posto a carico della parte che ha costretto l'altra a difendersi in giudizio sulla base di una pretesa infondata. Ne consegue che le spese del primo grado e della fase di gravame dovranno essere sostenute dalla CP_1
soccombente. Dette spese sono liquidate in dispositivo secondo i valori per fase, ma con riduzione ex art. 4, co. 1,
D.M. n. 55/2014, tenuto conto del ridotto valore della causa (euro 194,50), della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede: CP_1
- in riforma della sentenza gravata, condanna la a rifondere all'appellante le spese Controparte_1
del primo grado di giudizio che liquida in euro 280,00 per compensi professionali, oltre euro 43,00 per spese vive, spese generali (15%), IVA e AS (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario), fermo il resto;
- condanna altresì la a rifondere all'appellante le spese del presente grado di Controparte_1
giudizio che liquida in euro 350,00 per compensi professionali, oltre euro 64,50 per spese vive, spese generali (15%), IVA e AS (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario).
Sentenza resa ex art. 437 c.p.c. e pubblicata mediante allegazione al verbale alle ore 9:30
Roma, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli