Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 14/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio, in persona dei Magistrati sig.ri: dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2444\2024 V.G. avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 337 bis e ss. c.c. promosso congiuntamente da: , nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to C.F._1
Riccardo Pasquini ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Lido di
Camaiore, via Enrico De Nicola n. 171 e nato a [...] il Controparte_2
14.01.1986, c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti C.F._2
dall'Avv. Sofia Stagi, ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Massa, viale
Stazione n. 94; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio, promosso congiuntamente dai sig.ri e Controparte_1
ha ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità Controparte_2
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nel corso della convivenza more uxorio della coppia.
2. Segnatamente, le parti hanno richiesto che il Tribunale voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia nelle modalità di seguito indicate: “1) la figlia minore Per_1
ancora minorenne, venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione
[...]
paritaria presso ciascuno di loro. 2) entrambi i genitori avranno pari obblighi di accudirla ed educarla, creando per lei le condizioni migliori per una serena e proficua crescita, anche se, come predetto, la medesima continuerà a vivere con la madre, presso la quale viene stabilita la loro abituale dimora.
Inoltre, i medesimi, in qualità di genitori affidatari, continueranno ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla. I genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la figlia, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, specificando che in esse rientrano: le scelte religiose, l'indirizzo scolastico, la scelta del medico a cui rivolgersi, la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche, incluso i viaggi di istruzione, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative, facendosi carico, in parti ugual misura, delle relative spese. In caso di disaccordo tra i genitori la decisione dovrà essere rimessa al
Giudice. Per quanto riguarda le scelte relative a questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche disgiuntamente e separatamente e tali decisioni potranno essere adottate di volta in volta dal genitore presso il quale i minori si trovano. Ogni eventuale cambio di abitazione del genitore dovrà essere immediatamente comunicato all'altro; 3) disponga la collocazione paritaria della figlia minore presso l'abitazione di ciascun genitore, stabilendo che la medesima dimori dal padre dal lunedì dall'uscita della scuola al giovedì mattina quando ve la riaccompagnerà e dalla madre dal giovedì dall'uscita della scuola al lunedì mattina quando ve la riaccompagnerà, salvo diverso accordo. A settimane alterne, tenuto conto anche dei desideri di Per_1
il padre potrà tenere la figlia a partire dalla domenica pomeriggio. Nei periodi in cui non vi è la scuola, il genitore presso la quale si trova dovrà riaccompagnarla entro le ore 10,00 presso l'altro. Con Per_1
riferimento alle festività natalizie, i genitori saranno liberi di accordarsi. In caso di disaccordo,
pagina 2 di 4 passeranno la viglia di Natale con il padre ed il giorno di Natale e Santo Stefano con la madre. Il giorno dell'ultimo dell'anno e del primo dell'anno con il padre e l'Epifania con la madre, e viceversa l'anno seguente e così via negli anni a venire. Con riferimento alle vacanze Pasquali, passerà ad anni alterni il giorno di Pasqua e di Pasquetta con l'uno o l'altro genitore;
Durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà quindici giorni, anche non consecutivi, con il padre, ed ugual periodo con la madre, mentre per il periodo invernale entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia un periodo di vacanza di almeno 7 giorni anche non consecutivi. I ricorrenti concordano che, entro il 30 giugno di ogni anno per le vacanze estive ed entro il 30 novembre per quelle invernali, si daranno comunicazione, anche verbale, dei tempi in cui, nei mesi sopra indicati, si tratterranno con la figlia e delle località di vacanza ove, eventualmente, intendano condurla. Le spese delle vacanze saranno a totale carico del genitore che ve li porterà. E' fatto salvo ogni diverso e pacifico accordo fra i genitori;
4) per il mantenimento della figlia, i ricorrenti optano per il regime del mantenimento diretto, stante anche il periodo di permanenza della figlia minore presso ciascuno di loro. Fin d'ora i genitori concordano che faranno carico, in egual misura, ad entrambi, le spese ordinarie, così qualificate in ossequio al
Protocollo di Intesa adottato dal suintestato Tribunale. Faranno ugualmente carico, in egual misura, ad entrambi i genitori tutte le altre spese straordinarie, purché non voluttuarie e preventivamente concordate fra i genitori tenendo conto del solo interesse della minore. Il rimborso a favore del genitore che, eventualmente anticipi le somme necessarie a tutte le spese sopra indicate, avverrà solo previa esibizione della relativa documentazione;
5) l'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla sig.ra
, con l'espresso consenso dell'altro genitore mentre le spese Controparte_1 Controparte_2
affrontate nell'interesse della figlia saranno detratte per intero dal sig. con l'espresso Controparte_2
consenso dell'altro genitore;
6) entrambi i ricorrenti si prestano mutuo consenso al Controparte_1
rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo pagina 3 di 4 della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia”.
3. All'esito della comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note ex art. 473bis.51 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
4. Esaminata la documentazione versata in giudizio dalle parti, vista la comunicazione degli atti al P.M., richiamata la disciplina di cui agli artt. 337bis e ss. c.c. e 473 bis e ss.
c.p.c., il Collegio ritiene che debba disporsi in conformità a quanto richiesto congiuntamente dalle parti. Le condizioni di che trattasi, oltre che conformi alla legge ed all'ordine pubblico, appaiono, infatti, consone all'interesse della minore, tenuto conto della capacità reddituale delle parti, dell'età e delle esigenze della stessa.
5. A fronte della proposizione di domanda congiunta le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella composizione di cui in epigrafe, ogni diversa domanda disattesa:
1) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore, in favore Persona_1
dei genitori, e , regolamentando l'esercizio Controparte_1 Controparte_2
della responsabilità genitoriale nei termini di cui al ricorso introduttivo;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 13.2.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Ilario Ottobrino dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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