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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 01/09/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 516/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Eugenio Gagliano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 516 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del dì 31/01/2025
e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Barlettelli Parte_1
opponente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Alessio Pepè opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
******
Alla udienza del dì 31/01/20255 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi integralmente ai rispettivi scritti difensivi. Attesa la entrata in vigore il 4 luglio 2009 della legge n. 69/2009, che ha riformato gli artt. 132 c.pc. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omesso qualsiasi riferimento allo svolgimento del processo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°1939/2018 del 07.12.2018 (RG Parte_1
n.5119/2018), del Tribunale di Tivoli, che gli ingiungeva di pagare in favore della ricorrente Parte_2 la somma di euro 14.150,00, oltre gli interessi come richiesti nonché le spese del giudizio monitorio,
[...] da distrarsi, liquidate in euro 145,00 per spese ed euro 540,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
l'opponente specificava i motivi dell'atto di opposizione, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo per i vizi delineati e in via riconvenzionale per la riduzione del prezzo di vendita della cucina nella misura di euro 2.500,00, la ulteriore riduzione nella misura di euro 3.500,00, e al risarcimento dei residui danni somma di euro 5.000,00. Con rifusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'opposta e, impugnando e contestando l'opposizione, chiedeva Parte_2 concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e concludeva come in atti per la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite, stante il travisamento di fatti ed accadimenti operato dall'opponente.
In corso di causa, respinta la istanza di esecutorietà, espletato l'interpello ed escussi i testi, il Giudice già assegnatario disponeva CTU, e -all'esito del deposito- all'udienza del 27/04/2022 rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12/10/2022; dopo diversi rinvii per sopravvenuti impedimenti del Giudice dott.ssa Adriana Mazzacane, in data 21/04/2023 questo giudice diveniva assegnatario del giudizio e infine il 31/01/2025 tratteneva la causa in decisione.
Ritenuto che, stante la diversa narrazione dei testi di parte opponente e opposta, è dirimente la relazione peritale, depositata in atti dal CTU Arch. la quale ha così concluso: In conclusione sono stati Persona_1 parzialmente riscontrati i vizi e i difetti lamentati da parte opponente. Per essi sono stati determinati gli indennizzi di seguito riportati:
1. Tavolo estraibile 1.450,00 € 3. Uscita areazione cappa 200,00 € 4. Top di quarzo 1.000,00 € 5. porta 150,00 € L'importo complessivo dell'indennizzo risulta quindi pari ad € Pt_3
2.800,00 al lordo di IVA ed è corrispondente a circa il 15% del valore del contratto di fornitura, trasporto e montaggio della cucina per cui è causa. Il medesimo importo, pertanto, rappresenta anche la riduzione del valore della cucina rispetto al prezzo concordato di € 18.150,00 oneri compresi;
riduzione di valore conseguente gli accertati difetti di realizzazione e montaggio.
La domanda riconvenzionale dell'opponente è parzialmente fondata quanto all'importo complessivo dell'indennizzo, pari ad € 2.800,00 al lordo di IVA, corrispondente a circa il 15% del valore del contratto di fornitura, trasporto e montaggio della cucina per cui è causa di € 18.150,00 (importo di € 4.00,00 a defalco =
€ 14.150,00, portato dal D.I.);
Le spese di lite vanno liquidate in favore della parte opponente in € € 3.723,67, oltre spese per C.U., come da dispositivo. Le spese della CTU vanno poste definitivamente a carico della parte opposta.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni altra domanda disattesa, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente,
1) revoca il decreto ingiuntivo n°1939/2018 del 07.12.2018 (RG n.5119/2018), del Tribunale di Tivoli;
2) condanna l'opponente Sig. al pagamento di € 11.350,00, oneri compresi, in favore della Parte_1 opposta in persona del legale rappresentante pro tempore, oltre interessi dalla Controparte_1 domanda sino al soddisfo;
3) condanna l'opposta in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente Sig. , che liquida in complessivi € Parte_1 3.842,17, di cui € 118,50 per C.U. ed € 3.723,67 per onorari comprensivi di rimborso spese forfettario, CPA e IVA;
4) Pone le spese della CTU a definitivo carico della parte opposta in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore.
Così deciso in Tivoli, 01/09/2025
Il Giudice
dott. Eugenio Gagliano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Eugenio Gagliano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 516 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del dì 31/01/2025
e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Barlettelli Parte_1
opponente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Alessio Pepè opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
******
Alla udienza del dì 31/01/20255 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi integralmente ai rispettivi scritti difensivi. Attesa la entrata in vigore il 4 luglio 2009 della legge n. 69/2009, che ha riformato gli artt. 132 c.pc. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omesso qualsiasi riferimento allo svolgimento del processo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°1939/2018 del 07.12.2018 (RG Parte_1
n.5119/2018), del Tribunale di Tivoli, che gli ingiungeva di pagare in favore della ricorrente Parte_2 la somma di euro 14.150,00, oltre gli interessi come richiesti nonché le spese del giudizio monitorio,
[...] da distrarsi, liquidate in euro 145,00 per spese ed euro 540,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
l'opponente specificava i motivi dell'atto di opposizione, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo per i vizi delineati e in via riconvenzionale per la riduzione del prezzo di vendita della cucina nella misura di euro 2.500,00, la ulteriore riduzione nella misura di euro 3.500,00, e al risarcimento dei residui danni somma di euro 5.000,00. Con rifusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'opposta e, impugnando e contestando l'opposizione, chiedeva Parte_2 concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e concludeva come in atti per la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite, stante il travisamento di fatti ed accadimenti operato dall'opponente.
In corso di causa, respinta la istanza di esecutorietà, espletato l'interpello ed escussi i testi, il Giudice già assegnatario disponeva CTU, e -all'esito del deposito- all'udienza del 27/04/2022 rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12/10/2022; dopo diversi rinvii per sopravvenuti impedimenti del Giudice dott.ssa Adriana Mazzacane, in data 21/04/2023 questo giudice diveniva assegnatario del giudizio e infine il 31/01/2025 tratteneva la causa in decisione.
Ritenuto che, stante la diversa narrazione dei testi di parte opponente e opposta, è dirimente la relazione peritale, depositata in atti dal CTU Arch. la quale ha così concluso: In conclusione sono stati Persona_1 parzialmente riscontrati i vizi e i difetti lamentati da parte opponente. Per essi sono stati determinati gli indennizzi di seguito riportati:
1. Tavolo estraibile 1.450,00 € 3. Uscita areazione cappa 200,00 € 4. Top di quarzo 1.000,00 € 5. porta 150,00 € L'importo complessivo dell'indennizzo risulta quindi pari ad € Pt_3
2.800,00 al lordo di IVA ed è corrispondente a circa il 15% del valore del contratto di fornitura, trasporto e montaggio della cucina per cui è causa. Il medesimo importo, pertanto, rappresenta anche la riduzione del valore della cucina rispetto al prezzo concordato di € 18.150,00 oneri compresi;
riduzione di valore conseguente gli accertati difetti di realizzazione e montaggio.
La domanda riconvenzionale dell'opponente è parzialmente fondata quanto all'importo complessivo dell'indennizzo, pari ad € 2.800,00 al lordo di IVA, corrispondente a circa il 15% del valore del contratto di fornitura, trasporto e montaggio della cucina per cui è causa di € 18.150,00 (importo di € 4.00,00 a defalco =
€ 14.150,00, portato dal D.I.);
Le spese di lite vanno liquidate in favore della parte opponente in € € 3.723,67, oltre spese per C.U., come da dispositivo. Le spese della CTU vanno poste definitivamente a carico della parte opposta.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni altra domanda disattesa, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente,
1) revoca il decreto ingiuntivo n°1939/2018 del 07.12.2018 (RG n.5119/2018), del Tribunale di Tivoli;
2) condanna l'opponente Sig. al pagamento di € 11.350,00, oneri compresi, in favore della Parte_1 opposta in persona del legale rappresentante pro tempore, oltre interessi dalla Controparte_1 domanda sino al soddisfo;
3) condanna l'opposta in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente Sig. , che liquida in complessivi € Parte_1 3.842,17, di cui € 118,50 per C.U. ed € 3.723,67 per onorari comprensivi di rimborso spese forfettario, CPA e IVA;
4) Pone le spese della CTU a definitivo carico della parte opposta in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore.
Così deciso in Tivoli, 01/09/2025
Il Giudice
dott. Eugenio Gagliano