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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 8136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8136 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa PAOLA CRISANTI
All'udienza del 9/7/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 24699/2024 R.G. promossa da:
elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia, 334 Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Damaso Pattumelli e dell'Avv. Daniele Di Bella che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in calce al ricorso Atp;
RICORRENTE
E
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore;
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26 giugno 2024 parte ricorrente in epigrafe affermava di essere invalida nella misura superiore al 74% e di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini della prestazione di cui all'art. 13 della l. 118/71, ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alla CP_1 prestazione richiesta e la conseguente condanna dell al riconoscimento CP_1
predetto, avendo infruttuosamente esperito il procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, il convenuto non si costituiva CP_2
in giudizio.
Espletata una consulenza medico-legale, ed esaurita la discussione, all'odierna udienza la causa è stata, quindi, decisa come da sentenza contestuale di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la domanda è infondata e pertanto deve essere respinta.
Infatti, dalla CTU, è emerso che: “Gli accertamenti espletati a seguito dell'incarico affidatomi hanno permesso di focalizzare a carico della ricorrente un complesso morboso estrinsecantesi in “cardiopatia ipertensiva;
artrite psoriasica;
spondilodiscoartrosi; segni radiografici di coxartrosi e artrosi caviglia destra;
obesità di I grado (imc 34.5); tiroidite di MO in terapia sostitutiva;
cistoadenofibroma ovaio sinistro”.
Passando alla disamina delle singole patologie ed alla loro valutazione medico legale, la donna, dell'attuale età di 55 anni, presenta una condizione di spondilodiscoartrosi a moderata incidenza funzionale (limitazione di 1/4 della flessione del tronco, assenza di risentimento radicolare in atto), nonché note radiografiche di coxoartrosi e di artrosi caviglia destra a lieve ripercussione funzionale, come direttamente apprezzato in sede di operazioni peritali, in coesistenza di obesità di I grado. Da un punto di vista valutativo si ritiene equo attribuire al suddetto complesso di menomazioni, una percentuale di invalidità pari al 31%, con riferimento proporzionale all'ipotesi tabellare prevista (codice
7105).
Per quanto attiene alla artrite psoriasica in trattamento farmacologico, in assenza di evidenziate tumefazioni articolari e a lievissima incidenza funzionale si stima un relativa grado di invalidità pari al 20% (riferimento analogico- proporzionale codice tabellare 9303).
Per quanto attiene alla condizione di ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, in assenza di documentato e/o obiettivo e/o riferito scompenso emodinamico (non riferita dispnea, non riferito cardiopalmo, non edemi declivi, non cianosi e/o subcianosi), si stima il relativo apporto invalidante nella misura del 30% (riferimento proporzionale codice 6441).
Irrilevanti, ai fini della valutazione complessiva dell'invalidità del caso la tiroidite di MO in terapia sostitutiva nonché lo stato depressivo-ansioso per il quale è stato riferito assumere Seripnol, ovvero un integratore per favorire il rilassamento ed il sonno in assenza di riferito e/o documentata necessità di terapia farmacologico e desumibile, come si evince dagli atti in quanto riferito, da un unico certificato del 18.02.2023, ASL Roma D.
In conclusione, tenuto conto di quanto sopra argomentato e delle indicazioni medico-legali vigenti, si deriva, per il caso in trattazione, un'invalidità permanente complessiva pari al 62%, non si ritengono -quindi- contemplati, a carico della ricorrente, i requisiti per la concessione dell'assegno mensile di assistenza, ai sensi dell'art 13 L. 118/71.”
Sulla base di tali argomentazioni, ritenute dal giudicante pienamente condivisibili, risulta chiaramente l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 13 L. 118/71 per la concessione del diritto all'assegno mensile di assistenza.
Le spese di lite seguono devono essere dichiarate irripetibili in considerazione delle condizioni di reddito della ricorrente mentre le spese di CTU devono essere poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Roma, 9 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa PAOLA CRISANTI
All'udienza del 9/7/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 24699/2024 R.G. promossa da:
elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia, 334 Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Damaso Pattumelli e dell'Avv. Daniele Di Bella che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in calce al ricorso Atp;
RICORRENTE
E
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore;
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26 giugno 2024 parte ricorrente in epigrafe affermava di essere invalida nella misura superiore al 74% e di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini della prestazione di cui all'art. 13 della l. 118/71, ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alla CP_1 prestazione richiesta e la conseguente condanna dell al riconoscimento CP_1
predetto, avendo infruttuosamente esperito il procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, il convenuto non si costituiva CP_2
in giudizio.
Espletata una consulenza medico-legale, ed esaurita la discussione, all'odierna udienza la causa è stata, quindi, decisa come da sentenza contestuale di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la domanda è infondata e pertanto deve essere respinta.
Infatti, dalla CTU, è emerso che: “Gli accertamenti espletati a seguito dell'incarico affidatomi hanno permesso di focalizzare a carico della ricorrente un complesso morboso estrinsecantesi in “cardiopatia ipertensiva;
artrite psoriasica;
spondilodiscoartrosi; segni radiografici di coxartrosi e artrosi caviglia destra;
obesità di I grado (imc 34.5); tiroidite di MO in terapia sostitutiva;
cistoadenofibroma ovaio sinistro”.
Passando alla disamina delle singole patologie ed alla loro valutazione medico legale, la donna, dell'attuale età di 55 anni, presenta una condizione di spondilodiscoartrosi a moderata incidenza funzionale (limitazione di 1/4 della flessione del tronco, assenza di risentimento radicolare in atto), nonché note radiografiche di coxoartrosi e di artrosi caviglia destra a lieve ripercussione funzionale, come direttamente apprezzato in sede di operazioni peritali, in coesistenza di obesità di I grado. Da un punto di vista valutativo si ritiene equo attribuire al suddetto complesso di menomazioni, una percentuale di invalidità pari al 31%, con riferimento proporzionale all'ipotesi tabellare prevista (codice
7105).
Per quanto attiene alla artrite psoriasica in trattamento farmacologico, in assenza di evidenziate tumefazioni articolari e a lievissima incidenza funzionale si stima un relativa grado di invalidità pari al 20% (riferimento analogico- proporzionale codice tabellare 9303).
Per quanto attiene alla condizione di ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, in assenza di documentato e/o obiettivo e/o riferito scompenso emodinamico (non riferita dispnea, non riferito cardiopalmo, non edemi declivi, non cianosi e/o subcianosi), si stima il relativo apporto invalidante nella misura del 30% (riferimento proporzionale codice 6441).
Irrilevanti, ai fini della valutazione complessiva dell'invalidità del caso la tiroidite di MO in terapia sostitutiva nonché lo stato depressivo-ansioso per il quale è stato riferito assumere Seripnol, ovvero un integratore per favorire il rilassamento ed il sonno in assenza di riferito e/o documentata necessità di terapia farmacologico e desumibile, come si evince dagli atti in quanto riferito, da un unico certificato del 18.02.2023, ASL Roma D.
In conclusione, tenuto conto di quanto sopra argomentato e delle indicazioni medico-legali vigenti, si deriva, per il caso in trattazione, un'invalidità permanente complessiva pari al 62%, non si ritengono -quindi- contemplati, a carico della ricorrente, i requisiti per la concessione dell'assegno mensile di assistenza, ai sensi dell'art 13 L. 118/71.”
Sulla base di tali argomentazioni, ritenute dal giudicante pienamente condivisibili, risulta chiaramente l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 13 L. 118/71 per la concessione del diritto all'assegno mensile di assistenza.
Le spese di lite seguono devono essere dichiarate irripetibili in considerazione delle condizioni di reddito della ricorrente mentre le spese di CTU devono essere poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Roma, 9 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti