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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 4698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4698 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 16.4.25 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n°35108/2024
VERTENTE TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Parte_1 CodiceFiscale_1
Galasso del foro di Rieti per mandato allegato al ricorso, domiciliata ex lege presso la cancelleria del Tribunale in Roma, Viale Giulio Cesare n.54;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_1
suo Presidente, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso dal
Funzionario Flaminia Chizzola, elettivamente domiciliato in Roma,Via Cesare Beccaria
n.29; - RESISTENTE -
Oggetto: ratei indennità di accompagnamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.10.2024, ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso che in sede di omologa del 20.5.2024, all'esito di procedimento per ATP, era stata accertata in suo favore la sussistenza del requisito sanitario di cui all'indennità di accompagno ex art.1 L.18/80 e che erano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giudiziale in data 27.05.2024 e dall'invio in data 22.5.2024 del modello
AP70 in violazione del disposto di cui all'art.445 bis comma 5 c.p.c., conveniva in giudizio l' lamentando che non era stato liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio e CP_1
chiedendo la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati.
Si costituiva in giudizio l' deducendo che mancava prova degli altri elementi necessari CP_1
per far sorgere il diritto alla provvidenza.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo in calce.
Risultano provati agli atti sia la sussistenza del requisito sanitario a far data dalla domanda amministrativa del 1.11.2023 (vedi decreto di omologa) che il non ricovero in strutture a lunga degenza con retta a carico dello Stato (vedi documentazione da ultimo prodotta).
Accertato il diritto alla provvidenza dal 1.11.2023, osserva l'Ufficio come l' non ha CP_1
dato prova di aver versato a parte istante i ratei maturati malgrado siano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giudiziale in data 27.05.2024 e dall'invio in data
22.5.2024 del modello AP70. Ne consegue la condanna dell' al versamento di quanto CP_1
dovuto oltre accessori come per legge.
I compensi di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara il diritto di parte ricorrente alla provvidenza di cui all'art.1 L.18/80 dal 1.11.2023
e, per l'effetto, condanna l' al versamento dei ratei maturati e maturandi dell'indicata CP_1
prestazione oltre interessi legali come per legge sul dovuto arretrato;
condanna l' alla refusione a controparte dei compensi di lite nella misura di €1.800,00 CP_1
oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, il 16.4.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 16.4.25 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n°35108/2024
VERTENTE TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Parte_1 CodiceFiscale_1
Galasso del foro di Rieti per mandato allegato al ricorso, domiciliata ex lege presso la cancelleria del Tribunale in Roma, Viale Giulio Cesare n.54;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_1
suo Presidente, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso dal
Funzionario Flaminia Chizzola, elettivamente domiciliato in Roma,Via Cesare Beccaria
n.29; - RESISTENTE -
Oggetto: ratei indennità di accompagnamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.10.2024, ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso che in sede di omologa del 20.5.2024, all'esito di procedimento per ATP, era stata accertata in suo favore la sussistenza del requisito sanitario di cui all'indennità di accompagno ex art.1 L.18/80 e che erano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giudiziale in data 27.05.2024 e dall'invio in data 22.5.2024 del modello
AP70 in violazione del disposto di cui all'art.445 bis comma 5 c.p.c., conveniva in giudizio l' lamentando che non era stato liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio e CP_1
chiedendo la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati.
Si costituiva in giudizio l' deducendo che mancava prova degli altri elementi necessari CP_1
per far sorgere il diritto alla provvidenza.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo in calce.
Risultano provati agli atti sia la sussistenza del requisito sanitario a far data dalla domanda amministrativa del 1.11.2023 (vedi decreto di omologa) che il non ricovero in strutture a lunga degenza con retta a carico dello Stato (vedi documentazione da ultimo prodotta).
Accertato il diritto alla provvidenza dal 1.11.2023, osserva l'Ufficio come l' non ha CP_1
dato prova di aver versato a parte istante i ratei maturati malgrado siano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giudiziale in data 27.05.2024 e dall'invio in data
22.5.2024 del modello AP70. Ne consegue la condanna dell' al versamento di quanto CP_1
dovuto oltre accessori come per legge.
I compensi di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara il diritto di parte ricorrente alla provvidenza di cui all'art.1 L.18/80 dal 1.11.2023
e, per l'effetto, condanna l' al versamento dei ratei maturati e maturandi dell'indicata CP_1
prestazione oltre interessi legali come per legge sul dovuto arretrato;
condanna l' alla refusione a controparte dei compensi di lite nella misura di €1.800,00 CP_1
oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, il 16.4.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari