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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/06/2025, n. 3335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3335 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4120/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 4120/2021 promosso da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
SALVATORE DI BENEDETTO, C.F. , ed elettivamente domiciliato presso C.F._2
l'indirizzo pec Email_1
opponente contro
C.F. , in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
in qualità di mandataria di C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'AVV. GIADA ISIDORI, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso C.F._3
l'indirizzo p.e.c. ; Email_2
opposta
e
C.F. in persona del rappresentante legale pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. RAFFAELE ZURLO, C.F. , e C.F._4 dall'AVV. ANDREA ORNATI, C.F. ed elettivamente domiciliata presso C.F._5
gli indirizzi p.e.c. e Email_3 Email_4
intervenuta
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento – cessione del credito ai sensi dell'art. 8 t.u.b. – prova della legittimazione attiva.
All'odierna udienza del 30.06.2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni come da verbale che precede. La presente sentenza viene emessa all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e pubblicata mediante sottoscrizione digitale e deposito telematico. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il decreto ingiuntivo opposto
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo n. 308/2021 emesso dal Tribunale di Catania in data 15.01.2021 e notificato in data 18.02.2021, con cui _1
è stato condannato a corrispondere a euro 32.948,98, oltre interessi e
[...] Controparte_1
spese.
Il titolo da cui deriva il credito azionato è il contratto di finanziamento n. 013499129, concluso in data 03.02.2009 tra e IN Banca s.p.a. ed avente ad oggetto la Parte_1
complessiva somma di euro 68.720,40, da rimborsarsi mediante la corresponsione di 84 rate mensili da euro 818,10.
IN Banca s.p.a. ha ceduto il credito a di seguito, con ulteriore Controparte_4
contratto di cessione, ha ceduto il credito a la quale, a sua Controparte_4 Controparte_5
volta, ha ceduto il credito a Controparte_1
Infine, con ulteriore contratto di cessione stipulato in data 27.06.2024, ha Controparte_2
ceduto il credito oggetto del giudizio a che è intervenuta in giudizio ai sensi Controparte_3 dell'art. 111 c.p.c. in data 19.09.2024.
2. I motivi di opposizione
ha proposto opposizione formulando i seguenti motivi: carenza di legittimazione Parte_1
attiva della società opposta per mancanza di prova in ordine alla cessione del credito ed all'inclusione del credito contestato tra quelli oggetto di cessione (si legge sul punto nel sintetico atto introduttivo del giudizio che “la società originaria del rapporto di credito, ossia la
IN, nulla più ha riferito circa la titolarità del credito in capo a se stessa”); prescrizione del diritto di credito;
nullità del contratto per contrarietà alle norme “volte a reprimere illeciti ed abusi finanziari”.
Parte opponente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente: dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n.308/21 del 15.01.21, R.G. n.
15268/20, notificato in data 18.02.2021, reso dall'On.le Tribunale Civile di Catania, a mezzo del quale è stato ingiunto, all'odierno Attore/Opponente, di pagare in favore della , Controparte_6 la somma di € 32.948,98, disponendone, contestualmente, la revoca/nullità, per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, poiché, tardivamente azionata;
In Subordine: accertare e dichiarare se, il credito, per come azionato nel suo ammontare, sia conforme ai dettati normativi volti a reprimere illeciti ed abusi finanziari, e, nel caso, disporre la nullità del reso decreto, così come, conseguenzialmente, disporre la nullità dell'atto presupposto e fondante il titolo per cui vi è procedimento”.
3. Le deduzioni di parte opposta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo Controparte_1
quanto segue: sussistenza della propria legittimazione attiva, in quanto tutte le cessioni del credito succedutesi nel tempo sono state comunicate a mezzo di avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nel rispetto dell'art. 58 t.u.b.; idoneità della documentazione prodotta ai fini della prova del credito azionato ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 385/1993; carattere generico e comunque infondato dell'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di credito, attesa l'interruzione della prescrizione decennale avvenuta con comunicazione di cessione del credito avvenuta in data
14.06.2016 inviata a mezzo raccomandata A.R..
La società opposta ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“nel merito:
- in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto
e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare
l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente nello stesso dedotto e qui reiterato e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento in favore dell'esponente dell'importo di euro € 32.948,98 salvo la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal 05/06/2013 al saldo”.
Le deduzioni e conclusioni dell'originaria società opposta sono state fatte proprie anche da
[...]
che, a seguito di cessione del credito avvenuta con contratto sottoscritto in data Controparte_3
28.06.2024 (avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18.07.2024), si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in data 19.09.2024, chiedendo al contempo l'estromissione della società cedente.
4. Svolgimento del processo
Con ordinanza del 05.08.2022 le parti sono state invitate ad interloquire sulla serie di cessioni del diritto di credito prospettate dalla società opposta, con particolare riferimento alla cessione originaria operata dalla società IN Banca s.p.a., la cui relativa documentazione non risultava in atti.
Successivamente, con ordinanza del 07.07.2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, è stato assegnato alle parti termine per l'esperimento dello stesso. Il tentativo di conciliazione della controversia si è svolto, con esito negativo, in data 22.12.2023 (come da verbale depositato dalle parti rispettivamente in data
24.01.2025 e in data 28.01.2025).
5. Il difetto di legittimazione attiva
Tanto premesso, così ricostruiti l'iter processuale e le domande ed eccezioni formulate dalle parti, l'opposizione deve essere accolta per i motivi seguenti. Sul punto va osservato che, malgrado il carattere estremamente sintetico dell'atto di citazione, la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, e la sua carenza può non solo essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio, ma anche essere rilevata d'ufficio dal giudice (Cass. civ., Sez. un., n. 2951/2016)
Deve a questo punto rilevarsi che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario procedimento di cognizione, al quale si applicano le norme generali in tema di riparto dell'onere della prova, ovverosia i principi sanciti dagli articoli 2697 c.c. e 1218 c.c., secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, il creditore è onerato di produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata e di allegare l'inadempimento; grava, al contrario, sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione, ovvero la non imputabilità dell'inadempimento, oppure la sussistenza di altra causa impeditiva, modificativa o estintiva del diritto di credito (per tutte, Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001). Unitamente al contratto posto alla base del ricorso monitorio, il creditore deve altresì comprovare di esserne titolare, ovverosia di essere legittimato attivo.
Trattandosi di cessioni di crediti in blocco, va richiamato l'art. 58 t.u.b., che prevede a tale riguardo quanto segue:
“
1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile. 5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109
e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (tra le ultime, Cass. civ., Sez. III, ord. 06.02.2024, n. 3405).
Ai fini della prova della titolarità del credito occorre dunque valutare gli elementi complessivi per individuare senza incertezza i rapporti oggetto di cessione (ex multis, Cass. civ., Sez. I, ord.
29.12.2017, n. 31188).
Nel caso in cui il diritto di credito azionato sia stato oggetto di plurime cessioni è, dunque, necessario allegare e provare i singoli trasferimenti del diritto, gravando sul cessionario l'onere di fornire la prova di tutte le cessioni intervenute e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, è condizionata da quelle a monte.
Ciò posto, nel caso di specie emerge che il diritto di credito azionato è stato oggetto di (almeno) quattro cessioni: una presumibile cessione tra IN Banca s.p.a. e la Controparte_4
cessione tra e Banca la cessione tra e Controparte_4 CP_5 Controparte_5 CP_2
(in qualità di mandataria di;
la cessione tra e
[...] Controparte_1 Controparte_2
quest'ultima avvenuta nel corso del giudizio. Controparte_3
Cont Ciò posto, rispetto ai suddetti contratti, è stata fornita prova della cessione tra CP_4
e In particolare, la società opposta ha depositato il contratto di cessione del
[...] Controparte_5
14.06.2016 (doc. 4 fascicolo di parte opposta) e il riepilogo contabile del rapporto contrattuale da cui deriva il diritto di credito azionato (doc. 5 fascicolo di parte opposta), che possono ritenersi idonei alla prova del trasferimento e dell'inclusione del credito controverso.
Risulta inoltre provata l'ulteriore cessione intervenuta tra e Controparte_5 Controparte_2 parte opposta ha prodotto in giudizio il contratto di cessione del 26.03.2018 con allegato l'elenco dei crediti omissato riportante l'identificativo del credito (n. 0328734071, nominativo _1
”, doc. 6 produzione di parte opposta) e l'avviso di cessione del credito pubblica in Gazzetta
[...]
Ufficiale parte seconda n. 46 del 19.04.2018 (doc. 7 produzione di parte opposta).
Infine, alla luce della documentazione allegata all'intervento volontario in giudizio di
[...]
risulta provata l'ultima cessione intervenuta tra e Controparte_3 Controparte_2 [...]
avvenuta con contratto di cessione sottoscritto in data 27.06.2024. Controparte_3
Ciò posto, né la società opposta, né la società intervenuta volontariamente in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., hanno fornito la prova della prima cessione del diritto di credito. Infatti, il contratto di finanziamento originario da cui deriva il titolo aziontato è stato concluso tra l'opponente e IN Banca s.p.a. (doc. 3 produzione di parte opposta) e non vi è in atti alcun elemento relativo alla cessione tra IN Banca s.p.a. e con la Controparte_4 conseguenza che non è possibile concludere per l'inclusione in tale operazione della posta creditoria oggetto di causa.
L'assenza di alcuna documentazione idonea a dimostrare la cessione del credito 'a monte' non permette di ritenere che il credito azionato rientri tra quelli trasferiti dall'originario titolare
(IN Banca s.pa.) al cessionario 'intermedio' . Controparte_4
Si rileva che all'udienza del 06.03.2023, al cui verbale si rinvia, il difensore di parte opposta ha esibito avvisi pubblicati sulla G.U. al fine di provare la cessione originaria – rectius, le cessioni originarie – da IN s.p.a. a Locam s.p.a. e da questa a e, al contempo, Controparte_4
a Tuttavia, malgrado la riserva di deposito telematico, tale adempimento non risulta Controparte_5
eseguito e, in ogni caso, se eseguito nella fase processuale attuale avrebbe comunque avuto carattere tardivo;
ciò in quanto la prova della legittimazione attiva, ovverosia della titolarità del diritto controverso, a differenza della prova della legittimazione processuale, attiene al merito e va fornita ai sensi dell'art. 2697 c.c. entro il maturare delle preclusioni istruttorie (nel caso di specie maturate con il decorso del termine per il deposito della memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. ratione temporis vigente). Sul tema, è infatti consolidato il principio per cui la documentazione idonea a comprovare la suddetta legitimatio ad causam deve essere depositata tempestivamente nel giudizio di primo grado (sul tema, nella giurisprudenza recente, Tribunale Milano, 03.03.2025, n.
1817; Tribunale Pavia, 07.07.2023, n.886; Corte appello Milano, Sez. I, 26.08.2022, n. 2776); di conseguenza, la legittimazione attiva dell'odierna parte opposta non può ritenersi provata.
6. Statuzioni finali e sulle spese
Le motivazioni esposte in ordine al difetto di legittimazione attiva di Controparte_1 conducono all'accoglimento dell'opposizione e alla revoca del decreto ingiuntivo opposto. La decisione in ordine alla questione della legittimazione attiva di parte opposta esclude la necessità di analizzare le ulteriori doglianze formulate da parte opponente, avendo già la decisione c.d. assorbente garantito pienamente la tutela richiesta.
Si osserva altresì che, con riferimento alla posizione processuale di costituitasi Controparte_1
in giudizio in qualità di mandataria della non può accogliersi la richiesta di Controparte_2 estromissione avanzata da nell'atto di intervento volontario in giudizio ai Controparte_3 sensi dell'art. 111 c.p.c. del 19.09.2024, in quanto la cirecostanza per cui il thema decidendum coinvolge l'intera catena delle cessioni intervenute consente di ritenere che parte opponente non abbia prestato, nemmeno implicitamente, il consenso all'estromissione della società precedente titolare del credito.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono infine poste a carico di parte opposta e parte intervenuta, in solido tra loro. Per tutte le fasi del giudizio, le spese vengono liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del carattere non complesso delle questioni giuridiche trattate, del carattere documentale del procedimento, dei motivi dell'accoglimento rispetto alle prospettazioni dell'opponente e della modalità di adozione della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 4120/2021, così decide:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
308/2021 emesso dal Tribunale di Catania;
- condanna e in solido, a corrispondere a Controparte_1 Controparte_3 _1
le spese di lite, liquidate in euro 3.809,00 oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA
[...]
se dovute per legge.
Catania, 30/06/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 4120/2021 promosso da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
SALVATORE DI BENEDETTO, C.F. , ed elettivamente domiciliato presso C.F._2
l'indirizzo pec Email_1
opponente contro
C.F. , in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
in qualità di mandataria di C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'AVV. GIADA ISIDORI, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso C.F._3
l'indirizzo p.e.c. ; Email_2
opposta
e
C.F. in persona del rappresentante legale pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. RAFFAELE ZURLO, C.F. , e C.F._4 dall'AVV. ANDREA ORNATI, C.F. ed elettivamente domiciliata presso C.F._5
gli indirizzi p.e.c. e Email_3 Email_4
intervenuta
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento – cessione del credito ai sensi dell'art. 8 t.u.b. – prova della legittimazione attiva.
All'odierna udienza del 30.06.2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni come da verbale che precede. La presente sentenza viene emessa all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e pubblicata mediante sottoscrizione digitale e deposito telematico. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il decreto ingiuntivo opposto
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo n. 308/2021 emesso dal Tribunale di Catania in data 15.01.2021 e notificato in data 18.02.2021, con cui _1
è stato condannato a corrispondere a euro 32.948,98, oltre interessi e
[...] Controparte_1
spese.
Il titolo da cui deriva il credito azionato è il contratto di finanziamento n. 013499129, concluso in data 03.02.2009 tra e IN Banca s.p.a. ed avente ad oggetto la Parte_1
complessiva somma di euro 68.720,40, da rimborsarsi mediante la corresponsione di 84 rate mensili da euro 818,10.
IN Banca s.p.a. ha ceduto il credito a di seguito, con ulteriore Controparte_4
contratto di cessione, ha ceduto il credito a la quale, a sua Controparte_4 Controparte_5
volta, ha ceduto il credito a Controparte_1
Infine, con ulteriore contratto di cessione stipulato in data 27.06.2024, ha Controparte_2
ceduto il credito oggetto del giudizio a che è intervenuta in giudizio ai sensi Controparte_3 dell'art. 111 c.p.c. in data 19.09.2024.
2. I motivi di opposizione
ha proposto opposizione formulando i seguenti motivi: carenza di legittimazione Parte_1
attiva della società opposta per mancanza di prova in ordine alla cessione del credito ed all'inclusione del credito contestato tra quelli oggetto di cessione (si legge sul punto nel sintetico atto introduttivo del giudizio che “la società originaria del rapporto di credito, ossia la
IN, nulla più ha riferito circa la titolarità del credito in capo a se stessa”); prescrizione del diritto di credito;
nullità del contratto per contrarietà alle norme “volte a reprimere illeciti ed abusi finanziari”.
Parte opponente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente: dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n.308/21 del 15.01.21, R.G. n.
15268/20, notificato in data 18.02.2021, reso dall'On.le Tribunale Civile di Catania, a mezzo del quale è stato ingiunto, all'odierno Attore/Opponente, di pagare in favore della , Controparte_6 la somma di € 32.948,98, disponendone, contestualmente, la revoca/nullità, per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, poiché, tardivamente azionata;
In Subordine: accertare e dichiarare se, il credito, per come azionato nel suo ammontare, sia conforme ai dettati normativi volti a reprimere illeciti ed abusi finanziari, e, nel caso, disporre la nullità del reso decreto, così come, conseguenzialmente, disporre la nullità dell'atto presupposto e fondante il titolo per cui vi è procedimento”.
3. Le deduzioni di parte opposta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo Controparte_1
quanto segue: sussistenza della propria legittimazione attiva, in quanto tutte le cessioni del credito succedutesi nel tempo sono state comunicate a mezzo di avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nel rispetto dell'art. 58 t.u.b.; idoneità della documentazione prodotta ai fini della prova del credito azionato ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 385/1993; carattere generico e comunque infondato dell'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di credito, attesa l'interruzione della prescrizione decennale avvenuta con comunicazione di cessione del credito avvenuta in data
14.06.2016 inviata a mezzo raccomandata A.R..
La società opposta ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“nel merito:
- in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto
e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare
l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente nello stesso dedotto e qui reiterato e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento in favore dell'esponente dell'importo di euro € 32.948,98 salvo la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal 05/06/2013 al saldo”.
Le deduzioni e conclusioni dell'originaria società opposta sono state fatte proprie anche da
[...]
che, a seguito di cessione del credito avvenuta con contratto sottoscritto in data Controparte_3
28.06.2024 (avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18.07.2024), si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in data 19.09.2024, chiedendo al contempo l'estromissione della società cedente.
4. Svolgimento del processo
Con ordinanza del 05.08.2022 le parti sono state invitate ad interloquire sulla serie di cessioni del diritto di credito prospettate dalla società opposta, con particolare riferimento alla cessione originaria operata dalla società IN Banca s.p.a., la cui relativa documentazione non risultava in atti.
Successivamente, con ordinanza del 07.07.2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, è stato assegnato alle parti termine per l'esperimento dello stesso. Il tentativo di conciliazione della controversia si è svolto, con esito negativo, in data 22.12.2023 (come da verbale depositato dalle parti rispettivamente in data
24.01.2025 e in data 28.01.2025).
5. Il difetto di legittimazione attiva
Tanto premesso, così ricostruiti l'iter processuale e le domande ed eccezioni formulate dalle parti, l'opposizione deve essere accolta per i motivi seguenti. Sul punto va osservato che, malgrado il carattere estremamente sintetico dell'atto di citazione, la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, e la sua carenza può non solo essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio, ma anche essere rilevata d'ufficio dal giudice (Cass. civ., Sez. un., n. 2951/2016)
Deve a questo punto rilevarsi che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario procedimento di cognizione, al quale si applicano le norme generali in tema di riparto dell'onere della prova, ovverosia i principi sanciti dagli articoli 2697 c.c. e 1218 c.c., secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, il creditore è onerato di produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata e di allegare l'inadempimento; grava, al contrario, sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione, ovvero la non imputabilità dell'inadempimento, oppure la sussistenza di altra causa impeditiva, modificativa o estintiva del diritto di credito (per tutte, Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001). Unitamente al contratto posto alla base del ricorso monitorio, il creditore deve altresì comprovare di esserne titolare, ovverosia di essere legittimato attivo.
Trattandosi di cessioni di crediti in blocco, va richiamato l'art. 58 t.u.b., che prevede a tale riguardo quanto segue:
“
1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile. 5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109
e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (tra le ultime, Cass. civ., Sez. III, ord. 06.02.2024, n. 3405).
Ai fini della prova della titolarità del credito occorre dunque valutare gli elementi complessivi per individuare senza incertezza i rapporti oggetto di cessione (ex multis, Cass. civ., Sez. I, ord.
29.12.2017, n. 31188).
Nel caso in cui il diritto di credito azionato sia stato oggetto di plurime cessioni è, dunque, necessario allegare e provare i singoli trasferimenti del diritto, gravando sul cessionario l'onere di fornire la prova di tutte le cessioni intervenute e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, è condizionata da quelle a monte.
Ciò posto, nel caso di specie emerge che il diritto di credito azionato è stato oggetto di (almeno) quattro cessioni: una presumibile cessione tra IN Banca s.p.a. e la Controparte_4
cessione tra e Banca la cessione tra e Controparte_4 CP_5 Controparte_5 CP_2
(in qualità di mandataria di;
la cessione tra e
[...] Controparte_1 Controparte_2
quest'ultima avvenuta nel corso del giudizio. Controparte_3
Cont Ciò posto, rispetto ai suddetti contratti, è stata fornita prova della cessione tra CP_4
e In particolare, la società opposta ha depositato il contratto di cessione del
[...] Controparte_5
14.06.2016 (doc. 4 fascicolo di parte opposta) e il riepilogo contabile del rapporto contrattuale da cui deriva il diritto di credito azionato (doc. 5 fascicolo di parte opposta), che possono ritenersi idonei alla prova del trasferimento e dell'inclusione del credito controverso.
Risulta inoltre provata l'ulteriore cessione intervenuta tra e Controparte_5 Controparte_2 parte opposta ha prodotto in giudizio il contratto di cessione del 26.03.2018 con allegato l'elenco dei crediti omissato riportante l'identificativo del credito (n. 0328734071, nominativo _1
”, doc. 6 produzione di parte opposta) e l'avviso di cessione del credito pubblica in Gazzetta
[...]
Ufficiale parte seconda n. 46 del 19.04.2018 (doc. 7 produzione di parte opposta).
Infine, alla luce della documentazione allegata all'intervento volontario in giudizio di
[...]
risulta provata l'ultima cessione intervenuta tra e Controparte_3 Controparte_2 [...]
avvenuta con contratto di cessione sottoscritto in data 27.06.2024. Controparte_3
Ciò posto, né la società opposta, né la società intervenuta volontariamente in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., hanno fornito la prova della prima cessione del diritto di credito. Infatti, il contratto di finanziamento originario da cui deriva il titolo aziontato è stato concluso tra l'opponente e IN Banca s.p.a. (doc. 3 produzione di parte opposta) e non vi è in atti alcun elemento relativo alla cessione tra IN Banca s.p.a. e con la Controparte_4 conseguenza che non è possibile concludere per l'inclusione in tale operazione della posta creditoria oggetto di causa.
L'assenza di alcuna documentazione idonea a dimostrare la cessione del credito 'a monte' non permette di ritenere che il credito azionato rientri tra quelli trasferiti dall'originario titolare
(IN Banca s.pa.) al cessionario 'intermedio' . Controparte_4
Si rileva che all'udienza del 06.03.2023, al cui verbale si rinvia, il difensore di parte opposta ha esibito avvisi pubblicati sulla G.U. al fine di provare la cessione originaria – rectius, le cessioni originarie – da IN s.p.a. a Locam s.p.a. e da questa a e, al contempo, Controparte_4
a Tuttavia, malgrado la riserva di deposito telematico, tale adempimento non risulta Controparte_5
eseguito e, in ogni caso, se eseguito nella fase processuale attuale avrebbe comunque avuto carattere tardivo;
ciò in quanto la prova della legittimazione attiva, ovverosia della titolarità del diritto controverso, a differenza della prova della legittimazione processuale, attiene al merito e va fornita ai sensi dell'art. 2697 c.c. entro il maturare delle preclusioni istruttorie (nel caso di specie maturate con il decorso del termine per il deposito della memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. ratione temporis vigente). Sul tema, è infatti consolidato il principio per cui la documentazione idonea a comprovare la suddetta legitimatio ad causam deve essere depositata tempestivamente nel giudizio di primo grado (sul tema, nella giurisprudenza recente, Tribunale Milano, 03.03.2025, n.
1817; Tribunale Pavia, 07.07.2023, n.886; Corte appello Milano, Sez. I, 26.08.2022, n. 2776); di conseguenza, la legittimazione attiva dell'odierna parte opposta non può ritenersi provata.
6. Statuzioni finali e sulle spese
Le motivazioni esposte in ordine al difetto di legittimazione attiva di Controparte_1 conducono all'accoglimento dell'opposizione e alla revoca del decreto ingiuntivo opposto. La decisione in ordine alla questione della legittimazione attiva di parte opposta esclude la necessità di analizzare le ulteriori doglianze formulate da parte opponente, avendo già la decisione c.d. assorbente garantito pienamente la tutela richiesta.
Si osserva altresì che, con riferimento alla posizione processuale di costituitasi Controparte_1
in giudizio in qualità di mandataria della non può accogliersi la richiesta di Controparte_2 estromissione avanzata da nell'atto di intervento volontario in giudizio ai Controparte_3 sensi dell'art. 111 c.p.c. del 19.09.2024, in quanto la cirecostanza per cui il thema decidendum coinvolge l'intera catena delle cessioni intervenute consente di ritenere che parte opponente non abbia prestato, nemmeno implicitamente, il consenso all'estromissione della società precedente titolare del credito.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono infine poste a carico di parte opposta e parte intervenuta, in solido tra loro. Per tutte le fasi del giudizio, le spese vengono liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del carattere non complesso delle questioni giuridiche trattate, del carattere documentale del procedimento, dei motivi dell'accoglimento rispetto alle prospettazioni dell'opponente e della modalità di adozione della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 4120/2021, così decide:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
308/2021 emesso dal Tribunale di Catania;
- condanna e in solido, a corrispondere a Controparte_1 Controparte_3 _1
le spese di lite, liquidate in euro 3.809,00 oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA
[...]
se dovute per legge.
Catania, 30/06/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone