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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/11/2025, n. 3962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3962 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, espletata l'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 10.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 611/24 R.G. promossa
DA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Cabina Elettrica, n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Attinà, presso il cui studio in Catania, Viale XX settembre, n. 45 è elettivamente domiciliato giusta procura in att;
- opponente -
CONTRO
, in persona del Presidente, Controparte_1
Avv. rappresentante p.t., con sede in Roma, via E. Q. Visconti n. 8, CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Zarrillo (C.F. , giusta C.F._1 procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il di Lei studio in Catania via Ingegnere n. 4;
CONTRO
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. Controparte_3
14, in persona dle legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Nalbone (c.f. ) come da procura agli atti ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Pachino (SR) nella Via Vincenzo Gioberti n. 100;
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 293 2023 9025417777, notificata in data 13.12.2023 cui è sottesa la cartella di pagamento n. 2932013000178374000 notificata il 19/04/2013;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione depositato il 18.01.2024 (all.1), l'Avv. Parte_1 conveniva l' e la Controparte_3 Controparte_1 [...]
, innanzi al Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Catania,
[...] avverso l' intimazione di pagamento n. 293 2023 9025417777/000 di €. 6.670,52, notificata a mezzo pec il 13.12.2023, cui è sottesa la cartella esattoriale n. 2932013000178374000, relativa a contribuzione previdenziale anni CP_1
2006-2007-2008-2009-2010 e 2011.
Nell'atto introduttivo parte ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per mancata preventiva notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata a , la nullità dell'atto impugnato per vizi del Parte_1 ruolo a monte;
la prescrizione quinquennale del credito azionato;
la illegittimità delle sanzioni applicate.
Previa richiesta di sospensione della intimazione impugnata, per i motivi esposti in ricorso, istanziava il Decidente, al fine di fare accertare e dichiarare la nullità/annullamento dell'atto di intimazione impugnato e degli atti ad esso prodromici.
Il Giudice del Lavoro, accoglieva l'istanza di sospensiva e fissava l'udienza sostituita dal deposito di note scritte per discussione per il 24.09.2024 (all.2).
Si costituivano la e l' Controparte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, che vista la Controparte_3 regolarità della notifica della cartella chiedevano il rigetto dell' eccezione nonchè, l'infondatezza della eccezione di mancata sottoscrizione del ruolo, nonché il difetto di legittimazione passiva in relazione a tutte le contestazioni relative al merito della pretesa contributiva e l'infondatezza delle eccezione di prescrizione della contribuzione oggetto di causa.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione rinviava all'udienza del Per_1
10.10.2025 con termine per note conclusive fino a dieci giorni prima. L'udienza veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.; depositate le note questo Giudice in supplenza del GL. trasferito in altro ufficio, decide la causa con Per_1 sentenza emessa fuori udienza.
In primo luogo, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva e previdenziale (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa
Pag. 2 di 6 successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99.
Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. Tanto premesso, nel caso di specie, dall'eccezione del ricorrente vertente sulla prescrizione, come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'esecuzione - non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta - dovendosi al contrario ritenere inammissibile l'opposizione al ruolo, essendo il ricorso stato depositato in data 31/01/2024, decorsi quindi i relativi termini decorrenti dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata 11.12.2024 .
Nel caso in esame prte ricorrente ometteva di versare la contribuzione minima relativa all'anno 2010, e l'Ente con nota protocollo n. 27321 del Marzo 2011 (all.3), ricevuta in data 12.04.2011 (all.4), sollecitava la corresponsione dell'importo di €. 2.967,00, a titolo di contribuzione minima e di maternità anno 2010, oltre al mancato invio del modello 5 per gli anni 2006-2007-2008 e 2009.
Con nota del 05.09.2011 (all.5), ricevuta in data 27.09.2011 (all6), la sollecitava CP_1 la corresponsione dell'importo di €. 1.571,00 (€.1.047,33 in forma ridotta), a titolo di
Pag. 3 di 6 sanzioni dichiarative per mancato invio dei modelli 5 relativi all'anno 2006 (mod. 5/2007 €. 380,00), all'anno 2007 (mod. 5/2008 €. 388,00), all'anno 2008 (mod. 5/2009
€. 395,00) e all'anno 2009 (mod. 5/2010 €. 408,00).
In mancanza di riscontro e pagamento, la contribuzione minima anno 2010 con maggiorazione di sanzione ed interessi, nonché le sanzioni dichiarative per mancato invio del modello 5 relativo alle annualità 2006-2009, venivano iscritte per l'importo di
€. 4.656,03 nel ruolo 2012 (allegati 7 e 8), a monte della cartella esattoriale n. 29320130001783740000, notificata in data 19.04.2013 (all. 9 e avviso ricevimento prodotto dal ). CP_4
Seguivano ulteriori solleciti di pagamento da parte della con nota datata CP_1
26.11.2018, ritornata al mittente per compiuta giacenza (all.10), nonché con nota del 23.11.2022 (all.11), ricevuta in data 16.01.2023 (all.12). Indi in data 13.12.2023 l' notificava l'atto di intimazione n. 293 2023 9025417777/000 di €. 6.670,52, CP_5 oggi impugnato.
Dall'esame della documentazione in atti è emerso che la Cartella n. 293 2013 000178374 sottesa all'intimazione di pagamento è stata notificata in data 19.04.2013 al familiare convivente e inviata successiva Racc. A/R integrativa (All. 2);
Pertanto la mancata opposizione nel termine perentorio di Quaranta giorni dalla notifica rende definitivo e non più contestabile il credito dell'Ente previdenziale.
Va tuttavia esaminata l'eccezione di prescrizione successiva dovendosi sul punto qualificare l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non soggetta ad alcun termine se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061/2007).
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa e dunque ammissibile e puó essere esaminata nel merito.
Alla contribuzione previdenziale anno 2010, sollecitata con la nota protocollo n. 27321 ricevuta in data 12.04.2011 (cit. allegati 3 e 4), non prescritta (nel quinquennio) al momento della entrata in vigore della legge n. 247/12 (02.02.2013), si applica il termine lungo decennale.
Ed invero, in ordine al regime di prescrizione applicabile ai contributi previdenziali l'art. 66 della legge 247/2012 ha reintrodotto per la contribuzione CP_1 dovuta alla il vecchio termine decennale di prescrizione, prima previsto dall'art. CP_1
19 primo comma legge n. 576/80: “La disciplina in materia di prescrizione (quinquennale) dei contributi 4 previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Parte_2
”.
[...]
Pag. 4 di 6 Ed invero l'art. 66 della legge n. 247/2012 ha reintrodotto, con peculiare riferimento alle contribuzioni dovute alla la previsione della prescrizione decennale (già prevista CP_1 dall'art. 19 della legge n. 576/1980).
La Suprema Corte, con la sentenza n. 6729/2013, ha chiarito che il nuovo termine decennale deve applicarsi, sia per il futuro, che alle prescrizioni non ancora maturate, secondo il regime quinquennale precedente, alla data di entrata in vigore della suddetta legge (02.02.2013). Sul punto Corte d'Appello Catania sentenza del 27.02.2019 n. 202.
Favorevole all'applicazione del termine lungo decennale alla contribuzione successiva alla entrata in vigore della legge n. 247/12, nonché alla contribuzione relativa a periodi antecedenti all'entrata in vigore della detta legge, anche l'orientamento ormai univoco del Tribunale del Lavoro di Catania: Tribunale Catania-Sez. Lavoro sentenza n. 1807/2021; Tribunale Catania-Sez. Lavoro sentenza n. 583/2021: “Il termine di prescrizione quinquennale della contribuzione alla è divenuto decennale in forza CP_1 dell'articolo 66 della legge n. 247/2012 e si applica soltanto a partire dal 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della norma . Con riguardo alla contribuzione precedente la data di entrata in vigore della legge 247/2012 si rileva che la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6729/2013 ed altresì nella sentenza 18953/2014 ha sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 lege n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla si applica CP_1 unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”. Conformi: Tribunale Catania sez. Lavoro sentenze n. 2672/21, n. 4885/2020, n. 94/21, n. 965/2021, n.1656/21, n. 2286/21, n. 2564/2020, n. 1234/2020. Tribunale Catania sez. Lavoro sentenza n. 2699 dell'1.06.21 (Giudice, dott.ssa Laura Renda): “…la nuova disciplina di cui all'art. 66 L. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro, nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”
Nel caso di specie, la prescrizione decennale della contribuzione minima e di maternità anno 2010, veniva interrotta (otre che dalla nota protocollo n. 27321 ricevuta in data 12.04.2011) dalla notifica della cartella esattoriale n. 29320130001783740000 del 19.04.2013, dal sollecito di pagamento del 26.11.2018, ritornato al mittente per compiuta giacenza (cfr sentenze n. 25122/2018 e n. 19252/2018 la Cassazione che ha ritenuto che la compiuta giacenza equivale a notifica) , dal sollecito di pagamento del 23.11.2022, ricevuto in data 16.01.2023 (cit. allegati 11 e 12), nonché dalla notifica dell'atto di intimazione oggi impugnato del 13.12.2023.
Anche agli accessori della contribuzione 2010 iscritta a ruolo (anno 2011 cod tributo 8007), si applica il medesimo regime prescrizionale e di decorrenza della contribuzione previdenziale di riferimento.
Difatti, mentre le sanzioni che contravvengono ad obblighi dichiarativi hanno natura amministrativa e soggiacciono al regime di prescrizione quinquennale, le sanzioni
Pag. 5 di 6 comminate per il ritardato od omesso versamento dei contributi previdenziali, condividono la natura civilistica dell'obbligazione principale cui ineriscono e pertanto, il relativo diritto della di farne richiesta si prescrive nel termine decennale CP_1 come previsto per la riscossione dei contributi (nello stesso senso anche Tribunale Lavoro sentenza n. 1376/2023).
Tuttavia tenuto conto che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 13.12.2023 nesssuna prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento notificata il 19.04.2013 era maturata in applicazione del termine di prescrizione lungo e della sospensione dei termini prevista dalla disciplina emergenziale COVID.
Per quanto sopra detto, l'opposizione non viene accolta.
Le spese processuali in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia di prescrizione successiva vengono compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa n. 611/2024 Rg cosi statuisce: rigetta l'opposizione; spese compensate.
Catania, li 06.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, espletata l'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 10.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 611/24 R.G. promossa
DA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Cabina Elettrica, n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Attinà, presso il cui studio in Catania, Viale XX settembre, n. 45 è elettivamente domiciliato giusta procura in att;
- opponente -
CONTRO
, in persona del Presidente, Controparte_1
Avv. rappresentante p.t., con sede in Roma, via E. Q. Visconti n. 8, CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Zarrillo (C.F. , giusta C.F._1 procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il di Lei studio in Catania via Ingegnere n. 4;
CONTRO
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. Controparte_3
14, in persona dle legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Nalbone (c.f. ) come da procura agli atti ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Pachino (SR) nella Via Vincenzo Gioberti n. 100;
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 293 2023 9025417777, notificata in data 13.12.2023 cui è sottesa la cartella di pagamento n. 2932013000178374000 notificata il 19/04/2013;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione depositato il 18.01.2024 (all.1), l'Avv. Parte_1 conveniva l' e la Controparte_3 Controparte_1 [...]
, innanzi al Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Catania,
[...] avverso l' intimazione di pagamento n. 293 2023 9025417777/000 di €. 6.670,52, notificata a mezzo pec il 13.12.2023, cui è sottesa la cartella esattoriale n. 2932013000178374000, relativa a contribuzione previdenziale anni CP_1
2006-2007-2008-2009-2010 e 2011.
Nell'atto introduttivo parte ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per mancata preventiva notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata a , la nullità dell'atto impugnato per vizi del Parte_1 ruolo a monte;
la prescrizione quinquennale del credito azionato;
la illegittimità delle sanzioni applicate.
Previa richiesta di sospensione della intimazione impugnata, per i motivi esposti in ricorso, istanziava il Decidente, al fine di fare accertare e dichiarare la nullità/annullamento dell'atto di intimazione impugnato e degli atti ad esso prodromici.
Il Giudice del Lavoro, accoglieva l'istanza di sospensiva e fissava l'udienza sostituita dal deposito di note scritte per discussione per il 24.09.2024 (all.2).
Si costituivano la e l' Controparte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, che vista la Controparte_3 regolarità della notifica della cartella chiedevano il rigetto dell' eccezione nonchè, l'infondatezza della eccezione di mancata sottoscrizione del ruolo, nonché il difetto di legittimazione passiva in relazione a tutte le contestazioni relative al merito della pretesa contributiva e l'infondatezza delle eccezione di prescrizione della contribuzione oggetto di causa.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione rinviava all'udienza del Per_1
10.10.2025 con termine per note conclusive fino a dieci giorni prima. L'udienza veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.; depositate le note questo Giudice in supplenza del GL. trasferito in altro ufficio, decide la causa con Per_1 sentenza emessa fuori udienza.
In primo luogo, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva e previdenziale (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa
Pag. 2 di 6 successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99.
Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. Tanto premesso, nel caso di specie, dall'eccezione del ricorrente vertente sulla prescrizione, come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'esecuzione - non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta - dovendosi al contrario ritenere inammissibile l'opposizione al ruolo, essendo il ricorso stato depositato in data 31/01/2024, decorsi quindi i relativi termini decorrenti dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata 11.12.2024 .
Nel caso in esame prte ricorrente ometteva di versare la contribuzione minima relativa all'anno 2010, e l'Ente con nota protocollo n. 27321 del Marzo 2011 (all.3), ricevuta in data 12.04.2011 (all.4), sollecitava la corresponsione dell'importo di €. 2.967,00, a titolo di contribuzione minima e di maternità anno 2010, oltre al mancato invio del modello 5 per gli anni 2006-2007-2008 e 2009.
Con nota del 05.09.2011 (all.5), ricevuta in data 27.09.2011 (all6), la sollecitava CP_1 la corresponsione dell'importo di €. 1.571,00 (€.1.047,33 in forma ridotta), a titolo di
Pag. 3 di 6 sanzioni dichiarative per mancato invio dei modelli 5 relativi all'anno 2006 (mod. 5/2007 €. 380,00), all'anno 2007 (mod. 5/2008 €. 388,00), all'anno 2008 (mod. 5/2009
€. 395,00) e all'anno 2009 (mod. 5/2010 €. 408,00).
In mancanza di riscontro e pagamento, la contribuzione minima anno 2010 con maggiorazione di sanzione ed interessi, nonché le sanzioni dichiarative per mancato invio del modello 5 relativo alle annualità 2006-2009, venivano iscritte per l'importo di
€. 4.656,03 nel ruolo 2012 (allegati 7 e 8), a monte della cartella esattoriale n. 29320130001783740000, notificata in data 19.04.2013 (all. 9 e avviso ricevimento prodotto dal ). CP_4
Seguivano ulteriori solleciti di pagamento da parte della con nota datata CP_1
26.11.2018, ritornata al mittente per compiuta giacenza (all.10), nonché con nota del 23.11.2022 (all.11), ricevuta in data 16.01.2023 (all.12). Indi in data 13.12.2023 l' notificava l'atto di intimazione n. 293 2023 9025417777/000 di €. 6.670,52, CP_5 oggi impugnato.
Dall'esame della documentazione in atti è emerso che la Cartella n. 293 2013 000178374 sottesa all'intimazione di pagamento è stata notificata in data 19.04.2013 al familiare convivente e inviata successiva Racc. A/R integrativa (All. 2);
Pertanto la mancata opposizione nel termine perentorio di Quaranta giorni dalla notifica rende definitivo e non più contestabile il credito dell'Ente previdenziale.
Va tuttavia esaminata l'eccezione di prescrizione successiva dovendosi sul punto qualificare l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non soggetta ad alcun termine se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061/2007).
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa e dunque ammissibile e puó essere esaminata nel merito.
Alla contribuzione previdenziale anno 2010, sollecitata con la nota protocollo n. 27321 ricevuta in data 12.04.2011 (cit. allegati 3 e 4), non prescritta (nel quinquennio) al momento della entrata in vigore della legge n. 247/12 (02.02.2013), si applica il termine lungo decennale.
Ed invero, in ordine al regime di prescrizione applicabile ai contributi previdenziali l'art. 66 della legge 247/2012 ha reintrodotto per la contribuzione CP_1 dovuta alla il vecchio termine decennale di prescrizione, prima previsto dall'art. CP_1
19 primo comma legge n. 576/80: “La disciplina in materia di prescrizione (quinquennale) dei contributi 4 previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Parte_2
”.
[...]
Pag. 4 di 6 Ed invero l'art. 66 della legge n. 247/2012 ha reintrodotto, con peculiare riferimento alle contribuzioni dovute alla la previsione della prescrizione decennale (già prevista CP_1 dall'art. 19 della legge n. 576/1980).
La Suprema Corte, con la sentenza n. 6729/2013, ha chiarito che il nuovo termine decennale deve applicarsi, sia per il futuro, che alle prescrizioni non ancora maturate, secondo il regime quinquennale precedente, alla data di entrata in vigore della suddetta legge (02.02.2013). Sul punto Corte d'Appello Catania sentenza del 27.02.2019 n. 202.
Favorevole all'applicazione del termine lungo decennale alla contribuzione successiva alla entrata in vigore della legge n. 247/12, nonché alla contribuzione relativa a periodi antecedenti all'entrata in vigore della detta legge, anche l'orientamento ormai univoco del Tribunale del Lavoro di Catania: Tribunale Catania-Sez. Lavoro sentenza n. 1807/2021; Tribunale Catania-Sez. Lavoro sentenza n. 583/2021: “Il termine di prescrizione quinquennale della contribuzione alla è divenuto decennale in forza CP_1 dell'articolo 66 della legge n. 247/2012 e si applica soltanto a partire dal 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della norma . Con riguardo alla contribuzione precedente la data di entrata in vigore della legge 247/2012 si rileva che la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6729/2013 ed altresì nella sentenza 18953/2014 ha sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 lege n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla si applica CP_1 unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”. Conformi: Tribunale Catania sez. Lavoro sentenze n. 2672/21, n. 4885/2020, n. 94/21, n. 965/2021, n.1656/21, n. 2286/21, n. 2564/2020, n. 1234/2020. Tribunale Catania sez. Lavoro sentenza n. 2699 dell'1.06.21 (Giudice, dott.ssa Laura Renda): “…la nuova disciplina di cui all'art. 66 L. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro, nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”
Nel caso di specie, la prescrizione decennale della contribuzione minima e di maternità anno 2010, veniva interrotta (otre che dalla nota protocollo n. 27321 ricevuta in data 12.04.2011) dalla notifica della cartella esattoriale n. 29320130001783740000 del 19.04.2013, dal sollecito di pagamento del 26.11.2018, ritornato al mittente per compiuta giacenza (cfr sentenze n. 25122/2018 e n. 19252/2018 la Cassazione che ha ritenuto che la compiuta giacenza equivale a notifica) , dal sollecito di pagamento del 23.11.2022, ricevuto in data 16.01.2023 (cit. allegati 11 e 12), nonché dalla notifica dell'atto di intimazione oggi impugnato del 13.12.2023.
Anche agli accessori della contribuzione 2010 iscritta a ruolo (anno 2011 cod tributo 8007), si applica il medesimo regime prescrizionale e di decorrenza della contribuzione previdenziale di riferimento.
Difatti, mentre le sanzioni che contravvengono ad obblighi dichiarativi hanno natura amministrativa e soggiacciono al regime di prescrizione quinquennale, le sanzioni
Pag. 5 di 6 comminate per il ritardato od omesso versamento dei contributi previdenziali, condividono la natura civilistica dell'obbligazione principale cui ineriscono e pertanto, il relativo diritto della di farne richiesta si prescrive nel termine decennale CP_1 come previsto per la riscossione dei contributi (nello stesso senso anche Tribunale Lavoro sentenza n. 1376/2023).
Tuttavia tenuto conto che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 13.12.2023 nesssuna prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento notificata il 19.04.2013 era maturata in applicazione del termine di prescrizione lungo e della sospensione dei termini prevista dalla disciplina emergenziale COVID.
Per quanto sopra detto, l'opposizione non viene accolta.
Le spese processuali in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia di prescrizione successiva vengono compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa n. 611/2024 Rg cosi statuisce: rigetta l'opposizione; spese compensate.
Catania, li 06.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Trovato
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