Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/04/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
1
N.R.G. 2165/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Vismara con studio Controparte_1 P.IVA_1 in Monza, via Italia n. 28, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC del medesimo
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Grieco del Foro Controparte_2 P.IVA_2 di Roma ed elettivamente domiciliata in Lodi, via Garibaldi n. 4, presso lo studio dell'Avv. Silvio Duse;
APPELLATA
E CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Chiarolanza Controparte_3 P.IVA_3
(PEC: e Carlo Marsico (PEC: Email_2
ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta Email_3 elettronica certificata dei medesimi;
APPELLATA
OGGETTO: leasing
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER L'APPELLANTE (foglio di P.C. depositato il 27.12.2024)
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza n. 161/2024 R.G. Sent. pronunciata in data 19.2.2024 dal Tribunale di Lodi e comunicata in pari data:
“a) condannare, in solido tra loro, d al risarcimento del danno Controparte_3 CP_2 subito dall'appellante da determinarsi nella misura di €. 7.752,15 ovvero per quella somma maggiore
o minore che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi di legge dal dovuto alla data della domanda e successivamente oltre interessi di cui all'art. 1284. 4° comma c.c. al saldo;
b) accertare che, per effetto dell'inadempimento di ha Controparte_4 Controparte_1 legittimamente esercitato l'eccezione di inadempimento con riferimento ai canoni di locazione finanziaria a scadere dal luglio 2020 (compreso) in poi e che nulla è dovuto a partire dalla fattura
n. B200069567 del 13.7.2020 di (doc. 28); Controparte_5
c) dichiarare risolto il contratto di leasing stipulato tra e per grave CP_1 CP_2 inadempimento di quest'ultima; d) in alternativa alla domanda di cui al punto a, condannare alla ripetizione dei canoni CP_2 di leasing corrisposti da a seguito del perimento del bene e ammontanti alla somma CP_1 complessiva di €. 1.980,60 oltre interessi di legge dal dovuto alla data della domanda e successivamente oltre interessi di cui all'art. 1284. 4° comma c.c. al saldo;
e) in via subordinata, nelle denegata ipotesi che non sia dichiarata la risoluzione del contratto di leasing condannare comunque a risarcire i danni cagionati dall'inadempimento CP_2 contrattuale e per la violazione dei doveri di correttezza, buona fede, di solidarietà e di protezione, così come determinati nella narrativa del presente atto ovvero nella diversa misura che risulterà in corso di causa oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
f) condannare le appellate ex art. 96, 3° comma c.p.c. al pagamento in favore dell'appellante della somma di €. 5.000,00 oltre interessi dalla data della sentenza al saldo. Spese del doppio grado di giudizio e del presente giudizio e del procedimento per accertamento tecnico preventivo in corso di causa nonché spese di consulente tecnico di parte da rifondersi, oltre accessori di legge. In via istruttoria, si chiede ammettersi la prova per testi sulle circostanze dedotte al capitolo di prova
6, 7 e 11 della seconda memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. - depositata nel giudizio di prime cure
e riproposte in appello - che di seguito vengono riproposti: 6) vero che nell'occasione il furgone per cui è causa stava trasportando il materiale indicato nelle fatture e ddt che si mostrano al teste ritirate poco prima presso la ditta (cfr. docc. 16, 17, 18 CP_6
e 19) (teste sig.ri ); Testimone_1 Testimone_2
7) vero che la merce di cui al capitolo che precede è stata nuovamente ordinata da CP_1 presso la ditta (doc. 45 e 46) che provvedeva anche alla sua consegna in data 17.2.2020 CP_6 presso la sede dell'attrice, come da fatture e ddt che si rammostrano al teste (doc. 42 e 43) (teste sig.ri e ); Testimone_1 Testimone_3 11) vero che la noleggiava, per il periodo successivo all'incendio e più precisamente CP_1 dall'11.2.2020 al 3.6.2020, l'autoveicolo indicato nelle fatture della da rammostrare CP_7 al teste (doc. 13, 14 e 15) che veniva utilizzato per svolgere le funzioni di trasporto merce aziendale cui era in precedenza destinato il Ford AN andato distrutto nell'incendio (teste sig.ri
[...]
e ). Tes_4 Testimone_3
Si indicano a testimoni
− , Via Greppi 17 - Buccinasco (Mi) 20090 Testimone_2
− , Via Ferruccio Parri 29 - San Donato Milanese (Mi) 20097; Testimone_3
− c/o Label - Distaccamento Alluminio, Via E. Fermi, 4 Loc. Castelguelfo – Testimone_1
43010 Fontevivo (PR);
− , Via Oglio 16 - Monza (MB) 2090”. Testimone_5
PER L'APPELLATA (foglio di PC depositato il 2.1.2025) CP_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: 3
Nel merito: respingere tutte le domande di cui all'atto di citazione in appello, perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, indimostrate;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e di condanna, anche Cont parziale, la chiede che la sia condannata a tenerla indenne e manlevarla Controparte_3 da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse esser determinata dall'eventuale accoglimento delle domande avversarie. Cont Sempre in via subordinata, nell'ipotesi di dichiarata risoluzione del contratto di leasing, la Cont chiede che la ia condannata a restituire l'importo erogatole dalla stessa Controparte_3
e pari ad Euro 21.240,71, oltre interessi ex art. 231/02 a far data dalla domanda. Con vittoria di spese, anche generali, competenze, onorari ed accessori”.
PER L'APPELLATA foglio di PC depositato il 27.12.2024) Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adìta rigettare le richieste di riforma della sentenza appellata resa fra le parti dal Tribunale di Lodi, n. 161/2024 pronunciata nella causa RG 1004/2021, pubblicata il 19.2.2024, non notificata, precisate dall'appellante, accogliendo le seguenti conclusioni dall'appellata/appellante incidentale che qui di seguito si precisano: Controparte_3
1) dichiarare inammissibile, anche d'ufficio ex art. 345, c.p.c., ogni eventuale domanda nuova dell'appellante;
2) rigettare comunque l'appello siccome inammissibile e comunque infondato, e comunque rigettare ogni domanda devoluta nel grado con il ricorso in appello tesa alla risoluzione del contratto e comunque tesa a condannare la a pagare somme di danaro in favore dell'appellante, Controparte_3 in quanto parimenti inammissibili e comunque infondate, con conseguente conferma integrale della sentenza del Tribunale di Lodi impugnata;
3) dichiarare inammissibili e in ogni caso rigettare tutte le domande di condanna contro la
concluse e rassegnate dalla appellata nella propria Comparsa CP_3 Controparte_2 di costituzione del 26.11.2024, per i motivi sopra esposti e che saranno meglio articolati nella comparsa conclusionale;
4) con vittoria di spese di lite e compensi di difesa di entrambi i gradi del giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. 161/2024, Controparte_1 pubblicata in data 19.2.2024 e non notificata, con cui il Tribunale di Lodi ha rigettato ogni domanda da essa formulata nei confronti di ed compensando integralmente tra le CP_2 Controparte_3 parti le spese di lite. Occorre premettere che nel giudizio di primo grado l'attrice ha domandato la risoluzione del contratto di locazione finanziaria stipulato in data 26.6.2018 con avente ad oggetto il veicolo Ford CP_2
AN targato FR624FF fornito da e consegnato alla società utilizzatrice il 24.7.2018, Controparte_3 per grave inadempimento della società di leasing.
Ha dedotto che tale veicolo il 5.2.2020 aveva preso fuoco in corrispondenza del km 49+300 Nord dell'A1 mentre era condotto da , dipendente della società attrice;
che sul posto Testimone_2 erano intervenuti i Vigili del Fuoco di Lodi e che il veicolo era stato prelevato dalla Soccorso Stradale Piacenza s.r.l. per essere condotto presso il deposito di Guardamiglio, dove era rimasto fino a giugno
2020; che, con comunicazione mail del 6.2.2020, aveva comunicato quanto accaduto all'assistenza CP_ clienti , comunicazione rimasta priva di alcun riscontro. Ha altresì dedotto l'attrice di aver denunciato con pec del 12.2.2020 il vizio del veicolo a CP_2
e al fornitore , invitandole a fornirle con sollecitudine un furgone sostitutivo delle stesse CP_3 caratteristiche di quello andato distrutto nell'incendio, al fine di limitare i danni economici subiti a causa dell'indisponibilità del mezzo;
in data 18.2.2020 aveva riscontrato la predetta CP_2 comunicazione, informando che erano in corso le “dovute verifiche”, mentre , il CP_1 CP_3 19.2.2020, aveva così risposto “Il fatto descritto…non costituisce un vizio del veicolo da invocare e 4
quindi da denunciare al mero venditore, del tutto estraneo e non responsabile di quanto si sarebbe verificato…la mia Cliente non è quindi tenuta a prendere in considerazione le richieste della Sua cliente, non potendo essere preteso alcun risarcimento nei confronti del venditore del veicolo Ford”. Pertanto, con pec del 10.6.2020, l'attrice aveva comunicato a e la volontà di CP_2 CP_3 ritenere risolto il contratto di leasing per grave inadempimento “consistito nell'aver omesso di fornire un furgone sostitutivo di quello andato distrutto” ovvero per impossibilità sopravvenuta atteso il perimento del bene avvenuto per causa non imputabile all'utilizzatrice, e aveva chiesto alla finanziaria di essere autorizzata a demolire l'automezzo, in deposito presso la società di soccorso stradale. L'attrice ha altresì dedotto di aver interrotto il pagamento dei canoni di leasing a partire da luglio 2020 e ha riferito che il 30.10.2020 - con cui aveva stipulato la Controparte_9 CP_1 polizza assicurativa RCA furto e incendio n. 108400208, nella quale era stata indicata come vincolataria - aveva liquidato a quest'ultima l'importo di € 18.000,00 mediante bonifico. CP_2
Alla luce di quanto esposto, oltre a chiedere la risoluzione del contratto di leasing per fatto e colpa della concedente, l'attrice ha chiesto la condanna di e al risarcimento dei CP_2 Controparte_3 danni subiti, quantificati in € 7.752,15, ovvero, in via alternativa, la condanna della sola finanziaria alla ripetizione in suo favore dei canoni di leasing corrisposti a seguito del perimento del bene, pari a € 1.980,60. infine, ha domandato, in via subordinata, qualora non venisse dichiarata la CP_1 risoluzione del contratto di leasing, la condanna di a risarcire i danni connessi CP_2 all'inadempimento contrattuale e alla violazione dei doveri di correttezza, buona fede, solidarietà e protezione.
regolarmente costituita in giudizio, ha chiesto – previa chiamata in garanzia di Ford Controparte_3
Italia s.p.a. – il rigetto delle pretese attoree attesa la propria carenza di legittimazione passiva e, in subordine, di essere garantita e manlevata dalla terza chiamata.
A sua volta la convenuta ha domandato il rigetto delle domande attoree nonché, in via CP_2 subordinata, di essere garantita e manlevata da . CP_3
2. Il Tribunale, premessa una ricognizione delle azioni che, in materia di leasing, l'utilizzatore può esercitare nei confronti del concedente e del fornitore in caso di vizi del bene, ha rilevato che “qualora emergano vizi del bene in epoca successiva alla vendita, l'utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per l'eliminazione dei vizi o per la sostituzione della cosa, mentre il concedente, una volta messo a conoscenza dei vizi, è tenuto a sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e, ricorrendone i presupposti, ha il dovere giuridico (non la mera facoltà) di agire verso quest'ultimo per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo (Cass. civ. S.U. n. 19785 del 5.10.2015)”. Il giudice ha innanzitutto analizzato la domanda risarcitoria formulata da parte attrice nei confronti di e , domanda “correttamente esercitata nei confronti sia del concedente, CP_2 CP_3 CP_2
sia del fornitore del bene, . Come anticipato, infatti, all'utilizzatore è preclusa nei
[...] CP_3 confronti del fornitore solo la domanda di risoluzione e non anche quella di risarcimento dei danni;
azione questa che può essere esercitata anche nei confronti del concedente, a prescindere dall'avvenuta risoluzione del contratto di leasing”. Il Tribunale ha però ritenuto tale domanda infondata, in quanto l'attrice, “pur supponendo l'esistenza di un vizio, non è stata in grado di indicare in cosa lo stesso sarebbe in concreto consistito”; secondo il primo giudice tale carenza nelle allegazioni attoree non era stata superata neppure all'esito dell'istruttoria esperita in corso di causa, “la quale non ha consentito di provare l'esistenza di uno specifico vizio del veicolo”. Secondo il Tribunale, quindi, non aveva assolto all'onere della prova sulla stessa CP_1 incombente, mancando la prova del vizio, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria da essa formulata.
Quanto alla domanda di risoluzione del contratto di leasing formulata da nei confronti di CP_1
il giudice di prime cure ne ha così motivato il rigetto: “come noto, qualora il creditore CP_2 5
agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento deve provare soltanto la fonte (negoziale
o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre è sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento di controparte;
in questo caso, infatti, spetta al debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia di aver adempiuto esattamente ovvero di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. civ. S.U. 30.10.2001, n. 13533; nello stesso senso, tra le tante: Cass. civ. 26.01.2015, n. 1327; Cass. civ. 27.11.2014, n. 25214; Cass. civ.
5.09.2014 n.
18812; Cass. civ. 28.07.2014 n. 17091; Cass. civ. 10.02.2014 n. 2886; Cass. civ. S.U. 23.09.2013, n. 21678). Tuttavia, se è vero che l'attore in questi casi può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, occorre che tale allegazione sia specifica: 'l'allegazione concernente l'inadempimento altrui deve comunque essere circostanziata' (Tribunale Milano 08/04/2019 n. 3442).
Per quanto qui specificamente interessa, poi, le Sezioni Unite hanno chiarito che la vicenda contrattuale di leasing finanziario 'nella prassi mercantile tende ad affermare l'esonero del concedente da responsabilità per vizi della cosa ed il corrispondente obbligo dell'utilizzatore di accertare la conformità del bene in sede di consegna (eventualmente rifiutandolo). Ciò a garanzia della separazione tra rischio finanziario e rischio operativo che sottende la vicenda economica in questione, la quale vuole che l'esecuzione del piano di ammortamento del credito sia indipendente da qualsiasi contestazione concernente la qualità e la conformità della fornitura. Ciò significa che, in forza di queste clausole, l'utilizzatore non può sospendere il pagamento dei canoni, né ottenere la risoluzione del contratto di locazione.' (Cass. civ. S.U. n. 19785 del 5.10.2015). Nel caso in esame, ha provato il titolo, ossia il contratto di leasing, e ha allegato come CP_1 inadempimento della società finanziaria concedente il fatto che quest'ultima, una volta informata dall'utilizzatore dell'emersione dei vizi, non avrebbe adempiuto al dovere giuridico di agire verso il fornitore per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo, in forza del canone integrativo della buona fede. A fronte di ciò, ha replicato di aver assolto all'obbligo sulla stessa incombente, avendo CP_2 acquisito il veicolo dal fornitore ( ) e avendolo posto a disposizione dell'utilizzatore a luglio CP_3 2018 ( , come risulta dall'attestazione di avvenuta consegna del veicolo del 24.7.2018 (doc. CP_1
3 parte attrice). Ebbene, alla luce dei principi sopra richiamati, deve ritenersi che ai fini della risoluzione del contratto di leasing è necessaria l'allegazione di un inadempimento relativo alle obbligazioni specificamente pattuite nel contratto medesimo, non potendosi fondare la stessa sui vizi del bene fornito. Come visto, l'orientamento giurisprudenziale dominante – a cui questo Giudice intende dare continuità – non riconosce la legittimazione dell'utilizzatore a chiedere la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione finanziaria, ove sussistano vizi nel bene, atteso che, i due contratti sono entità autonome e che, in forza del collegamento negoziale, solo lo scioglimento del rapporto di compravendita può avere riflessi risolutivi sul contratto di leasing. Tutto ciò considerato, la domanda di risoluzione del contratto di leasing deve essere rigettata”. Il Tribunale ha rigettato anche la domanda dell'attrice di restituzione dei canoni di leasing corrisposti successivamente all'incendio del veicolo, avendo le parti espressamente previsto, nel contratto di locazione finanziaria, che “Il pagamento dei canoni mensili è dovuto anche in caso di danneggiamento, pignoramento, requisizione, sequestro, fermo, confisca o di qualsiasi atto o azione esecutiva sul Veicolo. In caso di furto, distruzione o perdita del Veicolo i pagamenti saranno dovuti fino alla definizione della relativa pratica assicurativa” (cfr. art. 2 condizioni generali;
doc. 2 parte attrice)”. Il giudice, richiamata tale clausola contrattuale, ha evidenziato che l'attrice era tenuta al pagamento dei canoni sino alla definizione della pratica assicurativa;
definizione che, nel caso in esame, si era verificata il 30.10.2020 quando aveva liquidato il sinistro a favore di Controparte_9 CP_2
società indicata come vincolataria della polizza sottoscritta da
[...] CP_1
In ultimo, il Tribunale ha esaminato la domanda risarcitoria formulata in via subordinata da parte attrice, ritenendo che anche la stessa fosse infondata mancando nel caso di specie e per le ragioni già 6
evidenziate una condotta inadempiente di a cui poter in ipotesi ricondurre i danni patiti CP_2 dall'attrice. Né poteva ritenersi, secondo il primo giudice, che la società finanziaria avesse tenuto un comportamento violativo della correttezza e buona fede, in quanto “ contrariamente a CP_2 quanto dedotto da parte attrice (cfr. pagg. 11 e 12 atto citazione), dopo aver ricevuto la denuncia del sinistro da parte di ha attivato la polizza assicurativa di cui era beneficiaria, tant'è che il CP_1 31.10.2020 le ha liquidato € 18.000,00. Né può ritenersi responsabile Controparte_9 CP_2 per non aver agito nei confronti del fornitore, mancando la prova dell'esistenza di uno specifico
[...] vizio del veicolo compravenduto”.
3. A sostegno dell'impugnazione in esame articola cinque motivi di censura. CP_1
- con il primo lamenta violazione degli artt. 99, 113, 115 e 163 comma 3 n. 4 c.p.c., sostenendo che il Tribunale abbia errato nel qualificare “come del tutto generica l'allegazione circa il vizio al veicolo”;
- con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e artt. 2727, 2729 2967 c.c., sostenendo che il Tribunale abbia travisato e mal interpretato gli esiti della prova testimoniale assunta e della CTU espletata. Assume l'appellante che il giudice avrebbe dovuto ritenere provato il vizio al motore del furgone e, conseguentemente, accertata la fondatezza della domanda risarcitoria formulata in primo grado;
- con il terzo motivo di censura l'appellante deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1512, 2727, 2729 e 2967 c.c., lamentando che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sull'esistenza di una garanzia convenzionale biennale che “era stata dedotta nell'atto di citazione e se fosse stata esaminata dal Giudice a quo, la stessa avrebbe dovuto determinare il pieno accoglimento della domanda di ; Controparte_1
- con il quarto motivo rileva che la domanda di risoluzione del contratto proposta in primo CP_1 grado non si fondava soltanto sulla dedotta esistenza del vizio del veicolo, ma anche sulla violazione da parte di degli obblighi di correttezza e buona fede, e lamenta che il Tribunale abbia CP_2 omesso di motivare adeguatamente in ordine a tale distinta questione;
- con il quinto motivo lamenta violazione degli artt. 112 c.p.c. e artt. 1341, 1460 e 1462 c.c., censurando il rigetto della domanda con cui in primo grado aveva chiesto la ripetizione di tutti i canoni corrisposti a fino al giugno 2020. CP_2
Chiede in definitiva la riforma della sentenza impugnata formulando le conclusioni esposte in premessa e chiedendo la condanna delle appellate ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
4. e si sono regolarmente costituiti chiedendo il rigetto per infondatezza CP_2 CP_3 dell'appello ex adverso proposto; ha chiesto a sua volta la condanna di per CP_3 CP_1 responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. All'udienza del 4.3.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
5. L'appello è infondato. 5.1. I primi tre motivi di censura possono essere esaminati congiuntamente e vanno disattesi. L'appellante, insistendo per l'accoglimento della domanda risarcitoria formulata in primo grado nei confronti di entrambe le parti convenute, assume che il giudice di prime cure abbia mal interpretato le risultanze probatorie in atti, che invece, a giudizio del Collegio, sono state correttamente esaminate ed analizzate dal Tribunale. Non è emersa infatti dai documenti prodotti e dagli esiti dell'istruttoria espletata l'esistenza del vizio al veicolo concesso in leasing genericamente allegato da parte attrice. Dal rapporto di intervento redatto dai Vigili del Fuoco di Lodi il giorno del sinistro, con allegate fotografie (doc. n. 5 del fascicolo di primo grado dell'attrice), emerge infatti unicamente che l'autocarro oggetto del contratto di leasing stipulato tra e veniva rinvenuto CP_1 CP_2 completamente bruciato e che al momento del sopralluogo i Vigili potevano notare soltanto un 7
focolaio ancora presente nel motore e posto nella parte anteriore, senza poter accertare le cause dell'incendio. Il CTU nominato in sede di ATP, Ing. ha confermato che l'autocarro risultava Persona_1 completamente distrutto in tutte le sue componenti, ovvero motore, telaio, carrozzeria, interni, e ha riferito che “da quanto osservato si può ragionevolmente supporre che l'incendio si sia sviluppato dalla parte anteriore del veicolo, dove è presente il motore, ed abbia poi coinvolto il resto del mezzo” così spiegando tale affermazione: “si può individuare la sponda del cassone in lega di alluminio parzialmente danneggiata mentre la parte anteriore è completamente distrutta. Nella parte anteriore, si può osservare che la parte sinistra (secondo il senso di marcia del veicolo) del vano motore è quella dove si è sviluppato maggior calore. Questa indicazione deriva dal fatto che la colorazione delle lamiere costituenti il cofano motore, in prossimità della parte sinistra, è più chiara e tende al bianco. Con l'aumento del calore il colore del metallo cambia dall'arancione al giallo e dal giallo al bianco fino all'azzurro-violetto”.
Secondo quanto rilevato anche dal CTU, dal rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco non emergevano tracce di acceleranti o involucri di combustibili trovati in loco, mentre nella documentazione in atti e nelle stesse allegazioni delle parti non erano presenti indicazioni o riferimenti a interventi di manutenzione o riparazione effettuati sul veicolo prima del sinistro. Sulla scorta di tali dati obiettivi e della circostanza per la quale il giorno del sinistro l'autocarro stava percorrendo un tratto autostradale – con ciò potendosi escludere cause esterne al veicolo determinanti l'innesco – il CTU ha così concluso: “Non ci sono elementi per identificare l'innesco dell'incendio e definire quindi una causa certa. La più probabile causa dell'incendio è costituita da un inconveniente di natura elettrica nel vano motore, ricollegabile ad un surriscaldamento di un cavo per corto circuito a massa, ad esempio il cavo di alimentazione dell'alternatore, o ad un malfunzionamento della valvola EGR e conseguente fuoriuscita di gas che, a contatto con le parti calde del motore, ha preso fuoco”. Sentito a chiarimenti dal giudice all'udienza dell'1.12.2023, l'Ing. ha precisato: “per esserci Per_1 stato l'incendio per forza doveva esserci un 'vizio' o inconveniente, che ha innescato l'incendio; diversamente non ci sarebbe l'innesco; in altri termini, se la macchina non ha alcun tipo di vizio la stessa non prende fuoco dal niente;
io però non sono in grado di dire nel concreto cosa abbia con precisione scatenato l'incendio e quindi quale fosse il vizio/inconveniente, sicuro era nella parte anteriore dove c'era il motore, perché nel vano di carico c'era una sponda in alluminio integra che si fonde a una temperatura inferiore dell'acciaio (motore); l'incendio si è scatenato nel vano motore dove sicuramente c'era un vizio/inconveniente che però non è accertabile visto che quando è stata fatta la perizia l'incendio aveva distrutto tutto, non c'erano più né cavi né cablaggi, c'erano i componenti metallici carbonizzati o ossidati per l'acqua usata dai pompieri”. Le conclusioni del CTU, contrariamente all'assunto dell'appellante, non portano quindi a individuare una causa certa dell'incendio che ha distrutto il veicolo, né a stabilire se il mezzo fosse affetto, come sostiene da un vizio di costruzione e/o di progettazione imputabile al fornitore, e di che CP_1 natura e tipologia fosse eventualmente tale vizio. L'Ing. si è infatti espresso in termini solo Per_1 probabilistici, ha formulato delle mere supposizioni rimaste prive di riscontri tecnici obiettivi anche alla luce del fatto che l'incendio ha distrutto completamente l'autocarro; egli stesso ha chiarito, in udienza, che il vizio dedotto dall'attrice non è in alcun modo accertabile. I testi escussi in primo grado, a loro volta, non hanno riferito nessuna circostanza utile a sostegno della tesi attorea, non avendo dichiarato alcunchè in merito a possibili cause, di natura tecnica, dell'incendio che ha distrutto il veicolo. Il fatto che l'autocarro sia stato sottoposto un paio di mesi prima del sinistro a un intervento in officina perché perdeva olio (v. dichiarazione dei testi Tes_5
e ) non prova quale sia stata la causa dell'incendio né se il veicolo fosse
[...] Testimone_3 affetto da un vizio di costruzione. L'attrice non ha in definitiva provato l'esistenza di tale vizio solo allegato in citazione, non potendo lo stesso identificarsi con la mera circostanza che il veicolo si sia incendiato e sia andato distrutto. 8
Ne deriva l'infondatezza sia della domanda risarcitoria proposta nei confronti di entrambe le convenute, sia della domanda di risoluzione del contratto di leasing proposta nei confronti della concedente, per mancanza di prova di un inadempimento imputabile a quest'ultima o alla società fornitrice del veicolo (punti a e c delle conclusioni formulate in primo grado e riproposte in questo giudizio).
5.2 Anche il terzo motivo di appello è infondato, in quanto l'operatività della garanzia convenzionale biennale presuppone pur sempre che sia accertato un vizio del veicolo di cui, come detto, manca la prova nel caso di specie. Va inoltre evidenziato che non ha formulato alcuna domanda CP_1 specifica sul punto né in sede di conclusioni rassegnate in primo grado, né con le conclusioni formulate in questo grado di giudizio.
5.3 Va disatteso anche il quarto motivo di appello, avendo il Tribunale correttamente rigettato la domanda risarcitoria formulata in via subordinata da parte attrice nei confronti dell'appellata CP_2
(punto e delle conclusioni).
[...]
Manca infatti nel caso in esame – per le ragioni già sopra evidenziate – una condotta inadempiente della concedente a cui poter ricondurre i danni patiti dall'attrice. Né del resto può ritenersi che la società finanziaria abbia tenuto un comportamento in violazione dei canoni della correttezza e buona fede. infatti, contrariamente a quanto dedotto CP_2 dall'appellante, dopo aver ricevuto la denuncia del sinistro da parte di ha attivato la polizza CP_1 assicurativa di cui era beneficiaria, tant'è che il 31.10.2020 le ha liquidato Controparte_9 la somma di € 18.000,00 a definizione della relativa pratica. Nemmeno può ritenersi responsabile la concedente per non aver agito nei confronti del fornitore, mancando la prova dell'esistenza di uno specifico vizio del veicolo compravenduto e concesso in locazione finanziaria.
5.4 Infine va rigettato il quinto e ultimo motivo di impugnazione (punti b e d delle conclusioni), non potendo essere accolta la domanda dell'attrice di ripetizione di tutti i canoni corrisposti a CP_2 fino al giugno 2020. Come ha puntualmente osservato il giudice di prime cure “Dall'esame del contratto di locazione finanziaria, infatti, si evince che le parti hanno espressamente pattuito che 'Il pagamento dei canoni mensili è dovuto anche in caso di danneggiamento, pignoramento, requisizione, sequestro, fermo, confisca o di qualsiasi atto o azione esecutiva sul Veicolo. In caso di furto, distruzione o perdita del Veicolo i pagamenti saranno dovuti fino alla definizione della relativa pratica assicurativa' (cfr. art. 2 condizioni generali;
doc. 2 parte attrice). In forza del contratto pertanto l'attrice era tenuta al pagamento dei canoni sino alla definizione della pratica assicurativa;
definizione che, nel caso in esame, si è verificata solo il 30.10.2020 quando ha liquidato il sinistro a Controparte_9 favore di società indicata come vincolataria della polizza sottoscritta da (doc. CP_2 CP_1 Cont 1 parte convenuta ”. Tale argomentazione del Tribunale, che peraltro si fonda sul tenore letterale del contratto di leasing inter partes, non è confutata nello specifico da parte appellante, la quale sostiene con il motivo di appello – e con argomentazioni nuove perché mai sollevate in primo grado – che la clausola di cui all'art. 2 delle condizioni generali di contratto integrerebbe una clausola “solve et repete” ex art. 1462 c.c. e che avrebbe dovuto essere espressamente eccepita dalla convenuta CP_2
Il motivo è in parte incomprensibile e comunque infondato, in quanto ha sospeso CP_1 unilateralmente il pagamento dei canoni di locazione a decorrere dal mese di giugno del 2020, senza che mai la concedente abbia preteso (come pure avrebbe potuto fare essendovi legittimata in forza del contratto) il pagamento dei canoni residui dovuti fino al mese di ottobre 2020: non è chiaro pertanto il richiamo effettuato nel caso di specie dall'appellante all'art. 1462 c.c.. L'appello va in definitiva rigettato.
6. va, infine, condannata alla refusione delle spese del grado in favore di ciascuna parte CP_1 appellata in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, letta la nota spese dell'appellata tenuto conto del Controparte_3 9
valore della causa – da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria.
Non può viceversa trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata ex art. 96 c.p.c. dalla difesa Interauto nella comparsa conclusionale poiché, pur potendo rilevare in capo all'appellante una soccombenza piena, non si ravvisa né è stato specificamente dedotto, con riferimento al presente grado di giudizio, un pregiudizio ulteriore rispetto a quello da rifondersi attraverso la pronuncia sulle spese di lite.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 161/2024, pubblicata in data 19.2.2024 e non
[...] notificata, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, liquidate -per ciascuna parte appellata - in complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a..
3) rigetta la domanda risarcitoria formulata dall'appellata ex art. 96 c.p.c. Controparte_3
4) dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Laura Sara Tragni