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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente rel.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 956 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2022, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresenta e difesa dall'Avv. Maria Priscilla Baroncelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Tagliamento 20, in virtù di delega depositata in atti
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti Controparte_1 dall'avv. Roberto Conte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Luigi Robecchi Brichetti 6
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro,
n.1298/2022 del 10.02.2022.
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il ricorso di primo grado conveniva in giudizio Controparte_1
l'associazione sportiva dilettantistica , chiedendone la condanna al Parte_1 pagamento della somma di € 67.437,06, o altra ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive maturate nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato intercorso alle sue dipendenze, dal 1.2.2018 al 30.9.2018 e dal 1.1.2019 al
20.6.2019, senza formalizzazione alcuna, rapporto del quale chiedeva il preliminare accertamento.
Assumeva in fatto di aver prestato, per l'intero periodo sopra indicato, e con la sola eccezione dell'intervallo indicato, attività lavorativa subordinata in favore della parte oggi appellante, per la quale assumeva di aver svolto, presso il maneggio da questa gestito in Roma via Giorgio Ferreri 88 ed in regime di subordinazione le mansioni di addetto ai cavalli, riconducibili, a quelle della 1^ area del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti;
di aver svolto lavoro straordinario per complessive settantotto ore lavorative settimanali, di aver lavorato anche la domenica, con riposo il lunedì, e ciò senza aver ricevuto la giusta retribuzione mensile dovutagli in base al lavoro svolto, all'orario osservato ed al ccnl anzidetto,
e le altre spettanze dovutegli a titolo di mensilità aggiuntive, ferie non godute e tfr.
La causa, istruita anche attraverso l'assunzione della proova per testi e con interpello della parte convenuta, è stata decisa come da dispositivo che si riporta:
<<….accerta e dichiara che tra la parte convenuta e la parte Parte_1 ricorrente è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal Controparte_1
1.2.2018 al 30.9.2018 e dal 1.1.2019 al 20.6.2019, con diritto della ricorrente all'inquadramento 1^ area del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti;
condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte ricorrente la somma di €
23.155,73 per i titoli di cui in motivazione, da maggiorarsi con gli interessi legali calcolati sulle somme via via rivalutate secondo indici istat dalla maturazione dei singoli emolumenti al saldo effettivo;
condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge >>.
Con l'atto di appello ha chiesto la rimessione in termini e l'ammissione della prova per testi che articolava e, in subordine, il giuramento decisorio. Contestualmente formulava istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
La fase camerale si è conclusa con il rigetto della richiesta.
Si è costituito l'appellato anche per il merito chiedendo il rigetto del gravame. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
L'appello va sottoposto a verifica sulla violazione degli artt. 342, primo comma,
c.p.c. e 434, primo comma, c.p.c. .
Il gravame indiscutibilmente presenta dei profili di seria criticità laddove nell'impostazione generale e nella quasi totalità delle argomentazioni non tiene conto delle ragioni della decisione, limitandosi ad un'acritica censura delle risultanze della prova per testi perché le deposizioni sarebbero state rese da testi compiamente.
La giurisprudenza di legittimità, anche dopo il noto intervento delle SU n.
27199/2017, ha comunque sempre ribadito la permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, sicché è sufficiente una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate.
Ad avviso del Collegio può aggiungersi che nei casi, come quello in esame, in cui l'atto di appello risulti formulato in modo non pienamente esaustivo,
l'interpretazione complessiva dell'impugnazione debba tendere, anche nel rispetto del diritto costituzionale di difesa, ad una salvaguardia dell'ammissibilità del gravame, salvo valutare, in relazione a singoli accertamenti e a singole statuizioni,
l'assenza di puntuale critica o comunque l'inidoneità della stessa a inficiare le ragioni della decisione, valutazione che può condurre anche ad un giudizio di limitata inammissibilità laddove difettino totalmente i requisiti dell'innovato art. 434 c.p.c.
In conclusione l'appello può ritenersi ammissibile, salvo quanto di seguito sarà esposto in ordine all'assoluta insufficienza e inidoneità a scalfire gli accertamenti e le ragioni del Tribunale e all'assoluto difetto dei requisiti minimi dell'impugnazione con riguardo ad alcune autonome statuizioni.
In particolare ci si riferisce al profilo preliminare relativo alla assenza di procura.
Si legge nell'appello, dopo una ricostruzione dei fatti come se la sentenza di primo grado non fosse intervenuta e quindi senza alcun dialogo con la stessa (non potendosi considerare censura la deduzione dell'insufficienza delle deposizioni a fondare la decisione sul solo assunto che fossero di comodo):- A questo punto nella vicenda giuridica si inserisce un episodio fattuale che connota tutto il processo del lavoro di 1° grado e che determina una serie di richieste da parte della difesa alla Ecc.ma Corte. L'Appellante conosceva fin Per_1 Persona_2 dal 2019, in quanto frequentava abitualmente il circolo e si presentava quale avvocato tributarista. Tra l'appellante e la si instaura una buona Parte_2 conoscenza ai limiti di una buona amicizia in quanto quest'ultima si recava due-tre volte alla settimana presso la scuderia per accompagnare la nipote a fare lezione di equitazione. Il giorno in cui veniva notificato il ricorso con la data della fissazione di udienza la titolare faceva leggere il contenuto alla che la Parte_2 tranquillizzava dicendo che la questione era di poco conto e che lei stessa avrebbe potuto assumere la rappresentanza e l'assistenza legale. Qualche giorno dopo si presentava in scuderia per far sottoscrivere documentazione attinente la causa, forse una procura, trattenendo gli originali notificati senza rilasciarne una copia, I fatti sono riportati nella loro interezza nella denuncia querela presentata e che si produce
(doc.9)
La situazione descritta ove anche corrispondente alla realtà non è assimilabile al
“difetto o l'assenza della procura alle liti”.
In questo caso quella che è mancata non è la costituzione in assenza o con procura viziata ma la stessa costituzione, senza contare che l'interpello è stato notificato alla parte personalmente.
Come ha osservato la difesa appellata “la legale rappresentante della società,
[...]
, è stata citata ben 4 (quattro) volte in giudizio per rendere l'interrogatorio CP_2 formale (30.1.2020, 20.10.2020, 18.3.2021 ove ha prodotto un certificato medico per non essere presente, 20.7.2021) ma pur conoscendo la pendenza del procedimento non si è mai attivata.
L'appello va respinto in limine. Le spese del grado liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte, respinge l'appello e condanna al pagamento in favore Parte_1 della controparte delle spese del grado si liquidano in € 3.500,00 oltre spese forfettarie al 15% iva e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per i ricorsi, se dovuto. Roma, 29.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente rel.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 956 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2022, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresenta e difesa dall'Avv. Maria Priscilla Baroncelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Tagliamento 20, in virtù di delega depositata in atti
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti Controparte_1 dall'avv. Roberto Conte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Luigi Robecchi Brichetti 6
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro,
n.1298/2022 del 10.02.2022.
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il ricorso di primo grado conveniva in giudizio Controparte_1
l'associazione sportiva dilettantistica , chiedendone la condanna al Parte_1 pagamento della somma di € 67.437,06, o altra ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive maturate nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato intercorso alle sue dipendenze, dal 1.2.2018 al 30.9.2018 e dal 1.1.2019 al
20.6.2019, senza formalizzazione alcuna, rapporto del quale chiedeva il preliminare accertamento.
Assumeva in fatto di aver prestato, per l'intero periodo sopra indicato, e con la sola eccezione dell'intervallo indicato, attività lavorativa subordinata in favore della parte oggi appellante, per la quale assumeva di aver svolto, presso il maneggio da questa gestito in Roma via Giorgio Ferreri 88 ed in regime di subordinazione le mansioni di addetto ai cavalli, riconducibili, a quelle della 1^ area del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti;
di aver svolto lavoro straordinario per complessive settantotto ore lavorative settimanali, di aver lavorato anche la domenica, con riposo il lunedì, e ciò senza aver ricevuto la giusta retribuzione mensile dovutagli in base al lavoro svolto, all'orario osservato ed al ccnl anzidetto,
e le altre spettanze dovutegli a titolo di mensilità aggiuntive, ferie non godute e tfr.
La causa, istruita anche attraverso l'assunzione della proova per testi e con interpello della parte convenuta, è stata decisa come da dispositivo che si riporta:
<<….accerta e dichiara che tra la parte convenuta e la parte Parte_1 ricorrente è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal Controparte_1
1.2.2018 al 30.9.2018 e dal 1.1.2019 al 20.6.2019, con diritto della ricorrente all'inquadramento 1^ area del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti;
condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte ricorrente la somma di €
23.155,73 per i titoli di cui in motivazione, da maggiorarsi con gli interessi legali calcolati sulle somme via via rivalutate secondo indici istat dalla maturazione dei singoli emolumenti al saldo effettivo;
condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge >>.
Con l'atto di appello ha chiesto la rimessione in termini e l'ammissione della prova per testi che articolava e, in subordine, il giuramento decisorio. Contestualmente formulava istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
La fase camerale si è conclusa con il rigetto della richiesta.
Si è costituito l'appellato anche per il merito chiedendo il rigetto del gravame. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
L'appello va sottoposto a verifica sulla violazione degli artt. 342, primo comma,
c.p.c. e 434, primo comma, c.p.c. .
Il gravame indiscutibilmente presenta dei profili di seria criticità laddove nell'impostazione generale e nella quasi totalità delle argomentazioni non tiene conto delle ragioni della decisione, limitandosi ad un'acritica censura delle risultanze della prova per testi perché le deposizioni sarebbero state rese da testi compiamente.
La giurisprudenza di legittimità, anche dopo il noto intervento delle SU n.
27199/2017, ha comunque sempre ribadito la permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, sicché è sufficiente una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate.
Ad avviso del Collegio può aggiungersi che nei casi, come quello in esame, in cui l'atto di appello risulti formulato in modo non pienamente esaustivo,
l'interpretazione complessiva dell'impugnazione debba tendere, anche nel rispetto del diritto costituzionale di difesa, ad una salvaguardia dell'ammissibilità del gravame, salvo valutare, in relazione a singoli accertamenti e a singole statuizioni,
l'assenza di puntuale critica o comunque l'inidoneità della stessa a inficiare le ragioni della decisione, valutazione che può condurre anche ad un giudizio di limitata inammissibilità laddove difettino totalmente i requisiti dell'innovato art. 434 c.p.c.
In conclusione l'appello può ritenersi ammissibile, salvo quanto di seguito sarà esposto in ordine all'assoluta insufficienza e inidoneità a scalfire gli accertamenti e le ragioni del Tribunale e all'assoluto difetto dei requisiti minimi dell'impugnazione con riguardo ad alcune autonome statuizioni.
In particolare ci si riferisce al profilo preliminare relativo alla assenza di procura.
Si legge nell'appello, dopo una ricostruzione dei fatti come se la sentenza di primo grado non fosse intervenuta e quindi senza alcun dialogo con la stessa (non potendosi considerare censura la deduzione dell'insufficienza delle deposizioni a fondare la decisione sul solo assunto che fossero di comodo):- A questo punto nella vicenda giuridica si inserisce un episodio fattuale che connota tutto il processo del lavoro di 1° grado e che determina una serie di richieste da parte della difesa alla Ecc.ma Corte. L'Appellante conosceva fin Per_1 Persona_2 dal 2019, in quanto frequentava abitualmente il circolo e si presentava quale avvocato tributarista. Tra l'appellante e la si instaura una buona Parte_2 conoscenza ai limiti di una buona amicizia in quanto quest'ultima si recava due-tre volte alla settimana presso la scuderia per accompagnare la nipote a fare lezione di equitazione. Il giorno in cui veniva notificato il ricorso con la data della fissazione di udienza la titolare faceva leggere il contenuto alla che la Parte_2 tranquillizzava dicendo che la questione era di poco conto e che lei stessa avrebbe potuto assumere la rappresentanza e l'assistenza legale. Qualche giorno dopo si presentava in scuderia per far sottoscrivere documentazione attinente la causa, forse una procura, trattenendo gli originali notificati senza rilasciarne una copia, I fatti sono riportati nella loro interezza nella denuncia querela presentata e che si produce
(doc.9)
La situazione descritta ove anche corrispondente alla realtà non è assimilabile al
“difetto o l'assenza della procura alle liti”.
In questo caso quella che è mancata non è la costituzione in assenza o con procura viziata ma la stessa costituzione, senza contare che l'interpello è stato notificato alla parte personalmente.
Come ha osservato la difesa appellata “la legale rappresentante della società,
[...]
, è stata citata ben 4 (quattro) volte in giudizio per rendere l'interrogatorio CP_2 formale (30.1.2020, 20.10.2020, 18.3.2021 ove ha prodotto un certificato medico per non essere presente, 20.7.2021) ma pur conoscendo la pendenza del procedimento non si è mai attivata.
L'appello va respinto in limine. Le spese del grado liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte, respinge l'appello e condanna al pagamento in favore Parte_1 della controparte delle spese del grado si liquidano in € 3.500,00 oltre spese forfettarie al 15% iva e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per i ricorsi, se dovuto. Roma, 29.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa