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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/11/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.393/2023
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr. MAURO MIRENNA Consigliere
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 393/2023 RGAC vertente tra:
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Parte_1 C.F._1
IA
APPELLANTE
Controparte_1
– ( , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv. Anna Curatolo e Rocco Mollace
APPELLATO
, nata ad [...] il [...] Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 702/2023, pubblicata il 25.05.2023, nel giudizio iscritto al n. RG. 3513/2018
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi di ciascuna parte
1. Con atto di citazione in appello notificato al Controparte_1
e a ha impugnato la sentenza
[...] Controparte_2 Parte_1
del Tribunale di Reggio Calabria n. 702/2023, pubblicata il 25.05.2023, nel giudizio iscritto al n. R.G. 3513/2018, con cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea diretta ad ottenere l'accertamento della responsabilità dei convenuti per aver negligentemente eseguito le prestazioni sanitarie, così causando l'aggravamento delle condizioni della signora Per_1
, madre dell'attore, con conseguente condanna degli stessi al risarcimento del danno
[...] biologico e patrimoniale determinato all'attore iure successionis e iure proprio, pari ad euro
992.879,48.
Il (d'ora in poi, per brevità, Controparte_1
Contr
), costituitosi in giudizio, eccepita l'improcedibilità del gravame per violazione degli artt. 347 e 165 c.p.c., in quanto iscritto a ruolo oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione, nonché l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto estremamente generica, priva di riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado e concretizzatasi nella trascrizione delle circostanze di fatto che hanno connotato la vicenda oggetto di causa e di osservazioni alla c.t.u. già mosse e scrutinate dal Tribunale, ha dedotto nel merito l'infondatezza dell'appello chiedendone il rigetto con integrale conferma della sentenza di primo grado.
pur ritualmente citata in giudizio, non si è costituita e, con Controparte_2
ordinanza del 26.03.2025, è stata dichiarata la sua contumacia. Con la medesima ordinanza, rigettata l'istanza avanzata da parte appellante con “ricorso in riassunzione” avente ad oggetto la fissazione di una nuova udienza di trattazione nel rispetto dei termini, è stata fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e riservata al Collegio per la decisione con ordinanza del 4 novembre 2025.
2. E' fondata e va accolta l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dall'ente appellato.
2 L'art. 348 comma 1 c.p.c. prescrive che l'appello va dichiarato improcedibile se l'appellante non si costituisce nei termini. Ai sensi dell'art. 347 c.p.c., la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale, ossia, a mente dell'art. 165 c.p.c., depositando la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo entro dieci giorni dalla notifica della citazione al convenuto. In caso di una pluralità di convenuti, il termine di dieci giorni per la costituzione dell'attore (e dunque anche dell'appellante) decorre, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 347 e 165 c.p.c., dalla data della prima e non dall'ultima delle notificazioni (Cass. civ. SU n. 10864/2011).
E' univoco l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, l'appello è improcedibile, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli: invero, l'art. 347 comma 1 c.p.c., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., ma non quella di cui all'art. 171 c.p.c. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello di cui all'art. 348 comma 1 c.p.c. (Cass. civ. 8173/2024; Cass. civ. 9269/2023;
Cass. civ. 16598/2016; Cass. civ. SU 10864/2011; Cass. civ. 6654/2013; Cass. civ. 1322/2006:
“Il richiamo alle "forme" ed ai "termini" del procedimento avanti al tribunale, contenuto nell'art. 347, comma 1, c.p.c., per quanto attiene alla costituzione dell'attore, deve ritenersi riferito esclusivamente al termine di cui all'art. 165 c.p.c., in quanto lo impone il tenore dell'art. 348 del codice di rito, che, stabilendo espressamente l'improcedibilità dell'appello per la mancata costituzione in termini e prevedendo una sanzione ricollegata all'inosservanza del termine per la costituzione dell'appellante, rende incompatibile - ai sensi dell'art. 359
c.p.c. - che l'applicazione di tale sanzione possa essere posta nel nulla da un comportamento successivo dell'appellante, soggetto destinatario della sanzione o dell'altra parte o di entrambe le parti. L'applicazione della norma dell'art. 171, comma 2, c.p.c. resta possibile, invece, per il caso di costituzione tempestiva dell'appellante, consentendosi in tal caso la costituzione dell'appellato all'udienza”; ed ancora, in senso conforme, Cass. civ. 11594/2005;
Cass. civ. 11423/2003).
La Suprema Corte, inoltre, con la pronuncia n. 21996/2012, ha precisato che “il diverso trattamento della tardiva costituzione dell'attore e di quella dell'appellante è giustificato dalla
3 diversità delle situazioni e, in particolare, dal fatto che solo nel secondo caso la fattispecie è già stata decisa da un giudice, con la conseguenza che, a differenza di quanto accade nel primo caso, la sanzione di improcedibilità è idonea ad eliminare la controversia attraverso il passaggio in giudicato della sentenza resa dal primo giudice ed è espressione di un favor per il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado” .
Ora, nella fattispecie in esame, l'appellante ha notificato l'atto di citazione ad entrambi gli appellati in data 28.06.2023 attraverso pec ai procuratori delle parti costituite nel giudizio
Contr innanzi al Tribunale (cfr. allegato alla comparsa di costituzione del “Posta certificata” da cui risulta anche la notifica all'avv. Giancarlo Liberati, difensore della parte
[...]
costituitasi in primo grado) e ha iscritto a ruolo il fascicolo in data 26.07.2023, CP_2 ossia ben oltre il termine di 10 giorni prescritto dall'art. 165 c.p.c.
Le circostanze sopra rappresentate non sono state contestate dall'appellante che, anzi, in data
01.12.2024, ha depositato nel fascicolo un “ricorso in riassunzione” domandando alla Corte di fissare con decreto nuova udienza di comparizione, invitando “il convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata” con l'asserito fine di sanare il vizio eccepito dall'appellato. Il ricorso è irrituale e irrilevante ai fini perseguiti dalla parte, essendo pacifico, per quanto sopra esposto, che l'improcedibilità dell'appello consegua all'inosservanza, da parte dell'appellante, dei termini di costituzione e che non abbia effetto sanante la costituzione dell'appellato.
3. Ciò posto, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 348 c.p.c. sollevata dall'appellante in relazione al principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost. e 6 della CEDU.
Premesso che l'appellante non ha chiarito in che termini sia leso il “giusto processo”, limitandosi ad affermare che la costituzione dell'appellato - il quale si è anche difeso nel merito - ha carattere sanante e che l'improcedibilità lede il diritto della parte ad uno scrutinio del caso, la questione appare manifestamente infondata in quanto la previsione di termini processuali perentori con conseguenze sanzionatorie risponde, tra l'altro, all'esigenza di favorire la definizione delle controversie in tempi ragionevoli, proprio in linea con il principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. e, per quanto riguarda specificamente l'art. 348
c.p.c., a favorire la stabilizzazione della decisione resa dal giudice di primo grado.
4 Diversamente opinando, verrebbero favorite azioni dilatorie o strumentali con conseguente incertezza dei limiti temporali del processo.
Del tutto inammissibile è poi l'istanza di “rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai fini di una corretta interpretazione del nostro diritto alla luce dei principi del diritto comunitario”. Premesso che nella fattispecie, ai sensi dell'art. 267 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, essendo la presente decisione ancora impugnabile in quanto pendente innanzi ad un giudice non di ultima istanza, spetta all'organo giurisdizionale la facoltà e non l'obbligo di sollevare la questione alla Corte di Giustizia e che l'istituto è finalizzato ad assicurare la corretta ed uniforme interpretazione del diritto comunitario, l'appellante non ha chiarito quale sia il precetto normativo dell'art. 6 CEDU oggetto di incerta interpretazione e in che termini l'art. 348 c.p.c. si porrebbe in contrasto con il diritto comunitario, così precludendo al giudicante ogni valutazione sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 267 TFUE.
4. Le spese processuali del presente grado di giudizio, in forza del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell'appellante e liquidate come da Contr dispositivo in favore del , alla luce del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, secondo il valore della controversia (€ 992.879,48), parametri minimi tenuto conto della bassa complessità e dell'esito della lite, mentre nulla è dovuto per le spese in favore di parte non costituita nella fase di gravame. Controparte_2
Trattandosi di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e 561, della
Legge n. 228 del 2012) e risultando il regime del raddoppio del contributo unificato previsto per tutte le ipotesi di rigetto integrale o di definizione in rito sfavorevole all'appellante – categoria, quest'ultima, in cui rientra l'improcedibilità comminata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 347 e 348 c.p.c., occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla prima parte dell'art. 13, c. 1 quater,
T.U.S.G.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
5 - condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore del
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, che si liquidano in complessivi € 13.078,00 per compensi, oltre al rimborso per spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e
CPA come per legge;
- nulla sulle spese in favore dell'appellata non costituita Controparte_2
- dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché parte appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 4 novembre 2025
La consigliera est. Il presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
6
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr. MAURO MIRENNA Consigliere
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 393/2023 RGAC vertente tra:
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Parte_1 C.F._1
IA
APPELLANTE
Controparte_1
– ( , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv. Anna Curatolo e Rocco Mollace
APPELLATO
, nata ad [...] il [...] Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 702/2023, pubblicata il 25.05.2023, nel giudizio iscritto al n. RG. 3513/2018
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi di ciascuna parte
1. Con atto di citazione in appello notificato al Controparte_1
e a ha impugnato la sentenza
[...] Controparte_2 Parte_1
del Tribunale di Reggio Calabria n. 702/2023, pubblicata il 25.05.2023, nel giudizio iscritto al n. R.G. 3513/2018, con cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea diretta ad ottenere l'accertamento della responsabilità dei convenuti per aver negligentemente eseguito le prestazioni sanitarie, così causando l'aggravamento delle condizioni della signora Per_1
, madre dell'attore, con conseguente condanna degli stessi al risarcimento del danno
[...] biologico e patrimoniale determinato all'attore iure successionis e iure proprio, pari ad euro
992.879,48.
Il (d'ora in poi, per brevità, Controparte_1
Contr
), costituitosi in giudizio, eccepita l'improcedibilità del gravame per violazione degli artt. 347 e 165 c.p.c., in quanto iscritto a ruolo oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione, nonché l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto estremamente generica, priva di riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado e concretizzatasi nella trascrizione delle circostanze di fatto che hanno connotato la vicenda oggetto di causa e di osservazioni alla c.t.u. già mosse e scrutinate dal Tribunale, ha dedotto nel merito l'infondatezza dell'appello chiedendone il rigetto con integrale conferma della sentenza di primo grado.
pur ritualmente citata in giudizio, non si è costituita e, con Controparte_2
ordinanza del 26.03.2025, è stata dichiarata la sua contumacia. Con la medesima ordinanza, rigettata l'istanza avanzata da parte appellante con “ricorso in riassunzione” avente ad oggetto la fissazione di una nuova udienza di trattazione nel rispetto dei termini, è stata fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e riservata al Collegio per la decisione con ordinanza del 4 novembre 2025.
2. E' fondata e va accolta l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dall'ente appellato.
2 L'art. 348 comma 1 c.p.c. prescrive che l'appello va dichiarato improcedibile se l'appellante non si costituisce nei termini. Ai sensi dell'art. 347 c.p.c., la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale, ossia, a mente dell'art. 165 c.p.c., depositando la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo entro dieci giorni dalla notifica della citazione al convenuto. In caso di una pluralità di convenuti, il termine di dieci giorni per la costituzione dell'attore (e dunque anche dell'appellante) decorre, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 347 e 165 c.p.c., dalla data della prima e non dall'ultima delle notificazioni (Cass. civ. SU n. 10864/2011).
E' univoco l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, l'appello è improcedibile, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli: invero, l'art. 347 comma 1 c.p.c., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., ma non quella di cui all'art. 171 c.p.c. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello di cui all'art. 348 comma 1 c.p.c. (Cass. civ. 8173/2024; Cass. civ. 9269/2023;
Cass. civ. 16598/2016; Cass. civ. SU 10864/2011; Cass. civ. 6654/2013; Cass. civ. 1322/2006:
“Il richiamo alle "forme" ed ai "termini" del procedimento avanti al tribunale, contenuto nell'art. 347, comma 1, c.p.c., per quanto attiene alla costituzione dell'attore, deve ritenersi riferito esclusivamente al termine di cui all'art. 165 c.p.c., in quanto lo impone il tenore dell'art. 348 del codice di rito, che, stabilendo espressamente l'improcedibilità dell'appello per la mancata costituzione in termini e prevedendo una sanzione ricollegata all'inosservanza del termine per la costituzione dell'appellante, rende incompatibile - ai sensi dell'art. 359
c.p.c. - che l'applicazione di tale sanzione possa essere posta nel nulla da un comportamento successivo dell'appellante, soggetto destinatario della sanzione o dell'altra parte o di entrambe le parti. L'applicazione della norma dell'art. 171, comma 2, c.p.c. resta possibile, invece, per il caso di costituzione tempestiva dell'appellante, consentendosi in tal caso la costituzione dell'appellato all'udienza”; ed ancora, in senso conforme, Cass. civ. 11594/2005;
Cass. civ. 11423/2003).
La Suprema Corte, inoltre, con la pronuncia n. 21996/2012, ha precisato che “il diverso trattamento della tardiva costituzione dell'attore e di quella dell'appellante è giustificato dalla
3 diversità delle situazioni e, in particolare, dal fatto che solo nel secondo caso la fattispecie è già stata decisa da un giudice, con la conseguenza che, a differenza di quanto accade nel primo caso, la sanzione di improcedibilità è idonea ad eliminare la controversia attraverso il passaggio in giudicato della sentenza resa dal primo giudice ed è espressione di un favor per il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado” .
Ora, nella fattispecie in esame, l'appellante ha notificato l'atto di citazione ad entrambi gli appellati in data 28.06.2023 attraverso pec ai procuratori delle parti costituite nel giudizio
Contr innanzi al Tribunale (cfr. allegato alla comparsa di costituzione del “Posta certificata” da cui risulta anche la notifica all'avv. Giancarlo Liberati, difensore della parte
[...]
costituitasi in primo grado) e ha iscritto a ruolo il fascicolo in data 26.07.2023, CP_2 ossia ben oltre il termine di 10 giorni prescritto dall'art. 165 c.p.c.
Le circostanze sopra rappresentate non sono state contestate dall'appellante che, anzi, in data
01.12.2024, ha depositato nel fascicolo un “ricorso in riassunzione” domandando alla Corte di fissare con decreto nuova udienza di comparizione, invitando “il convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata” con l'asserito fine di sanare il vizio eccepito dall'appellato. Il ricorso è irrituale e irrilevante ai fini perseguiti dalla parte, essendo pacifico, per quanto sopra esposto, che l'improcedibilità dell'appello consegua all'inosservanza, da parte dell'appellante, dei termini di costituzione e che non abbia effetto sanante la costituzione dell'appellato.
3. Ciò posto, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 348 c.p.c. sollevata dall'appellante in relazione al principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost. e 6 della CEDU.
Premesso che l'appellante non ha chiarito in che termini sia leso il “giusto processo”, limitandosi ad affermare che la costituzione dell'appellato - il quale si è anche difeso nel merito - ha carattere sanante e che l'improcedibilità lede il diritto della parte ad uno scrutinio del caso, la questione appare manifestamente infondata in quanto la previsione di termini processuali perentori con conseguenze sanzionatorie risponde, tra l'altro, all'esigenza di favorire la definizione delle controversie in tempi ragionevoli, proprio in linea con il principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. e, per quanto riguarda specificamente l'art. 348
c.p.c., a favorire la stabilizzazione della decisione resa dal giudice di primo grado.
4 Diversamente opinando, verrebbero favorite azioni dilatorie o strumentali con conseguente incertezza dei limiti temporali del processo.
Del tutto inammissibile è poi l'istanza di “rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai fini di una corretta interpretazione del nostro diritto alla luce dei principi del diritto comunitario”. Premesso che nella fattispecie, ai sensi dell'art. 267 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, essendo la presente decisione ancora impugnabile in quanto pendente innanzi ad un giudice non di ultima istanza, spetta all'organo giurisdizionale la facoltà e non l'obbligo di sollevare la questione alla Corte di Giustizia e che l'istituto è finalizzato ad assicurare la corretta ed uniforme interpretazione del diritto comunitario, l'appellante non ha chiarito quale sia il precetto normativo dell'art. 6 CEDU oggetto di incerta interpretazione e in che termini l'art. 348 c.p.c. si porrebbe in contrasto con il diritto comunitario, così precludendo al giudicante ogni valutazione sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 267 TFUE.
4. Le spese processuali del presente grado di giudizio, in forza del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell'appellante e liquidate come da Contr dispositivo in favore del , alla luce del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, secondo il valore della controversia (€ 992.879,48), parametri minimi tenuto conto della bassa complessità e dell'esito della lite, mentre nulla è dovuto per le spese in favore di parte non costituita nella fase di gravame. Controparte_2
Trattandosi di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e 561, della
Legge n. 228 del 2012) e risultando il regime del raddoppio del contributo unificato previsto per tutte le ipotesi di rigetto integrale o di definizione in rito sfavorevole all'appellante – categoria, quest'ultima, in cui rientra l'improcedibilità comminata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 347 e 348 c.p.c., occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla prima parte dell'art. 13, c. 1 quater,
T.U.S.G.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
5 - condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore del
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, che si liquidano in complessivi € 13.078,00 per compensi, oltre al rimborso per spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e
CPA come per legge;
- nulla sulle spese in favore dell'appellata non costituita Controparte_2
- dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché parte appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 4 novembre 2025
La consigliera est. Il presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
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