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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/10/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In persona della Dott.ssa Tecla De Bono, Giudice Onorario di
Pace in funzione di Giudice del Lavoro, presso il Tribunale di
Agrigento, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 741 del ruolo generale dell'anno
2025 controversie di lavoro promossa
DA
C.F. Parte_1
: C.F._1
(Avv. CASCIOFERRO VITO)
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
- in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. , P.IVA_1
1 elettivamente domiciliato in Agrigento presso la Sede provinciale dell' , in Via Picone, 20-30, CP_1
(Dott.ssa ) Testimone_1
RESISTENTE
OGGETTO: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. requisito sanitario per art.. 3 Comma 3 L.104/92.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note a trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., depositato in data 21 febbraio 2025 l' istante in epigrafe promuoveva , il presente giudizio al fine del riconoscimento del requisito sanitario per lo status di handicap grave cui all'art. 3 co.3 l.
104/1992 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa od in subordine dalla data della visita della commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili.
Con vittoria di spese competenze e onorario del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
Radicatasi la lite si costituiva in giudizio l' in persona CP_1
del suo legale rappresentante pro-tempore il quale preliminarmente chiedeva dichiararsi l'incompetenza per
2 territorio del Giudice adito in favore del Tribunale di
Caltanissetta competente per territorio;
di verificarsi la presentazione della domanda amministrativa, la ritualità delle notifiche, l'ammissibilità del giudizio ex art. 42 d. l. n. 269/2003
e la sussistenza della condizione di validità del ricorso e in difetto la sua nullità ai sensi dell'art. 44, c. 3 lett. b) D.L.
269/2003, l'interesse ad agire del ricorrente ai sensi dell'art. 100
c.p.c..
Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto. Con favore di spese ed onorari di lite.
In data odierna 27 ottobre 2025 , senza alcuna attività istruttoria, ed in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva come la presente fattispecie in difetto di una espressa previsione normativa non prevista né regolata dall'art. 445 bis c.p.c e seg. sulle sorti che il procedimento giudiziario dovrebbe in questo caso seguire, pertanto, in via interpretativa, deve ritenersi che il Giudice possa definire tale fase adottando una sentenza di rigetto con la quale “chiude” il processo .
3 E', fondata e va , pertanto, accolta per quanto di ragione l'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito in favore del Tribunale di Caltanissetta competente per territorio sollevata dell'istituto alla quale con note di trattazione scritta del
22 ottobre 2025 si è associata la parte ricorrente.
Ciò premesso, questo Tribunale non è competente per territorio a decidere la causa.
Premesso, infatti, che la presente controversia è di natura assistenziale, avendo ad oggetto il riconoscimento dello status di persona con condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo (giusto d. l.vo n. 62 del 2024) ai sensi dell' art. 3 comma 3 l. 104/92 , ai sensi dell'art. 444 c.p.c. essa è di competenza del Tribunale nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore.
Poiché la ricorrente, come risulta dagli atti (cfr. Carta di identità in atti, ricorso e dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c a firma della parte ricorrente versata in atti) , è residente a [...] (Caltanissetta), comune che ricade nell'ambito della circoscrizione del Tribunale di
Caltanissetta, deve dichiararsi l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Agrigento in favore di quella del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro di Caltanissetta.
Nonostante la soccombenza, parte ricorrente va ritenuta esonerata dal pagamento delle spese processuali, avendo la stessa reso la dichiarazione 152 disp. att. c.p.c..
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P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del
Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti:
dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Agrigento ed assegna termine di giorni 90 da oggi per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro di Caltanissetta. spese di lite irripetibili.
Così deciso in Agrigento, il 27 ottobre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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