Articolo 1 della Legge 21 aprile 1949, n. 209
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1 giugno 1949
Art. 1. Articolo unico.

L' art. 3 del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 396 , e' modificato come segue:
Art. 3. - La spesa, per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 del presente decreto sara' imputata sulle somme da stanziarsi per gli esercizi 1948-1949, 1949-1950 e 1950-1951 in applicazione del decreto legislativo del Capo, provvisorio dello Stato 14 settembre 1947, n. 877.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 1 giugno 1949