Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00152/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00006/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6 del 2026, proposto dalla Clemar Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Rachele Petronelli, PEC rachele.petronelli@pec.agritel.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Regione Basilica, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Anna Carmen Possidente, PEC anpossid@cert.regione.basilicata.it, con domicilio fisico in Potenza Via Vincenzo Verrastro n. 4 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;
Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm.,
per l’esecuzione del giudicato, formatosi sulla Sentenza di questo Tribunale n. 370 del 14.6.2025, nella parte in cui la Regione Basilicata è stata condannata al pagamento, in favore della Clemar Energy S.r.l., liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo unificato nella misura versata;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il Cons. AS NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Questo Tribunale:
-prima con Sentenza n. 63 del 23.1.2025 questo Tribunale ha accolto il Ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., proposto dalla Clemar Energy S.r.l., di impugnazione del silenzio rigetto, formatosi il 27.6.2024, sull’istanza di accesso della Clemar Energy S.r.l. del 28.5.2024, con la quale è stato chiesto al Dirigente dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata, “di conoscere i dati del funzionario delegato all’incombenza e lo stato della pratica”, relativa alla domanda del 30.1.2024, volta ad ottenere: 1) l’autorizzazione alla costruzione di un elettrodotto, di collegamento di una centrale elettrica, sita nel Comune di Matera, ad un impianto fotovoltaico, sito nel Comune di Altamura, previa convocazione di una Conferenza di servizi, per l’acquisizione dei nulla osta o altri atti di assenso delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento; 2) il vincolo preordinato all’esproprio e/o all’asservimento coattivo dei terreni interessati; 3) e l’emanazione del provvedimento di asservimento coattivo e di occupazione d’urgenza dei predetti terreni (con tale Sentenza la Regione Basilicata è stata anche condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo unificato nella misura versata);
-e poi con Sentenza n. 370 del 14.6.2025 ha accolto il ricorso, proposto per l’esecuzione del giudicato, formatosi sulla Sentenza di questo Tribunale n. 63 del 23.1.2025, ordinando al Dirigente dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata, di provvedere all’adempimento della suddetta Sentenza TAR Basilicata n. 63 del 23.1.2025 (anche con tale Sentenza la Regione Basilicata è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo unificato nella misura versata).
Successivamente, la Regione Basilicata:
-con nota prot. n. 207395 dell’11.9.2025 aveva nominato responsabile del procedimento l’ing. Antonio Senise e poi con Relazione del 19.9.2025 aveva dettagliatamente precisato lo stato della pratica;
-e con Determinazione del 27.10.2025 aveva liquidato le spese di lite delle suddette Sentenze TAR Basilicata n. 63 del 23.1.2025 e n. 370 del 14.6.2025.
Con il presente ricorso, notificato presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it il 23.12.2025 e depositato il 7.1.2026, la Clemar Energy S.r.l. ha chiesto la corresponsione delle spese di giudizio, liquidate con la Sentenza TAR Basilicata n. 370 del 14.6.2025, che è stata notificata alla Regione Basilicata nella stessa giornata del 14.6.2025 ed è passata in giudicato, perché non è stata appellata entro il termine decadenziale ex art. 327 c.p.c. di 6 mesi dalla pubblicazione della Sentenza.
In data 18.3.2026 si è tardivamente (perché ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., la memoria di costituzione doveva essere depositata entro il 9.3.2026) costituita in giudizio la Regione Basilicata, chiedendo la reiezione del ricorso o che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto le spese di giudizio, liquidate con la Sentenza TAR Basilicata n. 370 del 14.6.2025, sono state riconosciute come debito fuori bilancio e sono state pagate dalla Banca Popolare di Bari, nella qualità di Tesoriere della Regione Basilicata, in data 11.2.2026, prima del Decreto di assegnazione, emesso dal Tribunale di Bari l’11.3.2026 nel processo esecutivo di pignoramento presso terzi, azionato dalla Clemar Energy S.r.l. in data 12.6.2025.
Con memoria, depositata alle ore 9,10,48 del 25.3.2026 (cioè 20 minuti prima della Camera di Consiglio) la ricorrente ha riconosciuto l’avvenuto pagamento ed ha concordato con la richiesta della Regione Basilica, di definizione del giudizio con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, ma ha insistito per la condanna delle spese di lite.
Nella Camera di Consiglio del 25.3.2026 il ricorso è passato in decisione.
Ciò stante, al Collegio non rimane altro che dichiarare, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere, in quanto entrambe le parti, costituite in giudizio hanno chiesto tale declaratoria, per cui deve ritenersi che la pretesa della ricorrente sia stata interamente soddisfatta.
Sussistono, tuttavia, eccezionali motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, in quanto la Regione Basilicata aveva già chiaramente manifestato la volontà di liquidare il credito di cui è causa prima della proposizione del presente ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ER, Presidente
AS NT, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS NT | AN ER |
IL SEGRETARIO