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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Pia Di Stefano Presidente rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1305/2024
vertente tra parte domiciliata in VIA JACOPONE DA TODI 38 ROMA rappresentata Parte_1 dall'avv. CASTELLI RAOUL
Parte appellante contro
Controparte_1
Parte appellata - contumace
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1509/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 29.4.2024 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso di primo grado ha dedotto di avere ininterrottamente Parte_1 prestato, non in regola, la propria attività lavorativa alle dipendenze della ditta CP_1
presso il banco di frutta e verdura dallo stesso condotto all'interno del mercato rionale
[...] sito a Roma Via Urbano II, per il periodo indicato;
di avere rassegnato le dimissioni il 30.21.2020 per giusta causa poiché non regolarmente retribuito;
di avere svolto sempre mansioni di banchista, occupandosi della sistemazione e vendita dei prodotti sul banco, meritevoli di inquadramento nel V livello del CCNL Terziario – Servizi;
di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle 6,00 alle 15,00, ricevendo un compenso giornaliero di 25 euro (€ 30,00 dal 1.1.2018/30.1.2020) del tutto inadeguato rispetto ai parametri minimi di legge.
Il Tribunale, nel contraddittorio con il convenuto, che assumeva di avere ricevuto dal ricorrente solo sporadiche commissioni, con una cadenza non più di una volta la settimana ed ogni volta per poco tempo (non più di due ore a prestazione), ha dapprima disatteso l'eccezione di nullità del ricorso e poi lo ha rigettato nel merito, così motivando:
“ I testi escussi – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare per aver frequentato anche con un certa assiduità il mercato e il banco in cui il ricorrente ha asserito di aver svolto la sua attività
– attestano sicuramente la sua presenza ma nessuno di loro offre elementi informativi tali da dimostrare l'assunto del ricorrente e quindi la continuità del presunto rapporto di lavoro, la data di inizio e di fine dello stesso, l'orario di svolgimento della sua attività, la tipologia di rapporti con il titolare del banco. Il teste ha dichiarato che tutte le volte in cui si è recato al mercato per andare a Testimone_1 trovare il ricorrente sul posto di lavoro – per due o tre volte la settimana trattenendosi circa un'ora, fra le 10.30 e le 12,00 – lo ha trovato, ma non riferisce altro di utile. Non sa dire a quali anni si riferiscono i suoi ricordi ma si limita ad affermare che queste visite sono durate circa cinque anni;
nega che il presunto datore di lavoro fosse presente in aula, Controparte_1 ricordandosi piuttosto che il titolare del banco fosse un altro signore, che individua come il padre di quello presente in Tribunale;
non sa dire se il ricorrente fosse tenuto a chiedere permessi per allontanarsi o a giustificare assenze e comunque non è in grado di riferire sul rapporto intercorso nemmeno con l'atro signore che riconosce come titolare del banco avendolo comunque visto chiedergli di fare determinati adempimenti. Del medesimo tenore è la dichiarazione resa dal teste che, premettendo di Testimone_2 essere cliente del mercato de quo, si limita ad affermare che ogni volta che andava al mercato (con una frequenza per lo più di una volta alla settimana) trovava il ricorrente intento a lavorare ricevendo indicazioni dai familiari (anche il resistente presente in aula) definiti come titolari del banco.
Preme pero' rilevare che quest'ultima testimonianza non si è rivelata lineare dal momento che il teste ha dichiarato che il ricorrente lavorerebbe ancora al mercato avendolo visto la settimana scorsa per essere poi smentito dallo stesso ricorrente che ha fatto presente che in realtà non lavorava a quel banco ormai da tre anni. Giustificandosi, il teste ha precisato che era caduto in errore pensando che la domanda del Giudice non si riferisse al ricorrente ma sé; circostanza un po' strana visto il tenore dell'intera dichiarazione .
Al di là del malinteso, nessuna delle testimonianze è dotata di una tale efficacia probatoria tale supportare il racconto del ricorrente e la consistente pretesa economica.
Il quadro probatorio delineatosi nel corso del giudizio attesta solo la presenza lavorativa del ricorrente al banco e dà maggiore supporto alla prospettazione della parte resistente che riconosce, sì, la collaborazione offerta dal ricorrente al banco ma solo saltuaria, per un orario limitato e ben lontana dal rappresentare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato”.
L'appellante censura la impugnata sentenza avendo il primo giudice errato nella lettura delle risultanze istruttorie e non avendo considerato quantomeno la sussistenza di orario part time;
anche le spese erano state erroneamente regolamentate.
In particolare, secondo l'appellante:
A. risultava confermato che:
➢ il ricorrente fosse assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (si osservino le dichiarazioni della teste “Conosco solo di vista il datore di lavoro. Tes_1 Non è però il signore presente in aula perché si tratta del figlio del signore che io ho visto…. Ho visto il ricorrente servire i clienti il signore di cui ho detto chiedergli di fare determinati adempimenti)” e del teste (“Tengo a precisare che ogni volta che sono andato al mercato Tes_2 ho trovato il ricorrente che lavorava al banco. Ho visto anche gli latri (altri ) familiari titolari del banco: un signore anziano che non so come si chiama, il signore presente in aula e anche una signora. Ho visto che davano indicazioni al ricorrente sul lavoro che doveva svolgere...”).
➢ il ricorrente era inserito sistematicamente nell'organizzazione dell'azienda, in qualità banchista (a tal fine, si veda teste “Ho visto il ricorrente servire i clienti”; si veda altresì teste Tes_1
“ogni volta che sono andato al mercato ho trovato il ricorrente che lavorava al banco. Tes_2
…”).
➢ il sig. ha osservato un orario di lavoro prestabilito unilateralmente dall'azienda Pt_1
(cfr. teste “Conosco i fatti di causa perché sono andato a trovare il ricorrente sul posto di Tes_1 lavoro. Capitava due o tre volte la settimana e ci rimanevo circa un'ora. In queste occasioni ho sempre trovato il ricorrente. Mi è capitato di andare alle 10,30 / alle 11/ anche alle 12…. Io ho lavorato in un bar dal 2006 al 2018 come barista per sei giorni la settimana osservando tre turni di mattina dalle 5 alle 13 e tre turni di pomeriggio dalle 13.30 alle 20. Poi mi sono spostato al bar adiacente dal 2018 e ho cambiato l'orario di lavoro che è dalle 5 alle 13 e quindi mi sono potuto recare al mercato solo nel mio giorno di riposo che cade di venerdì… Non so riferire l'anno preciso in cui ho iniziato ad andare a trovarlo al mercato però posso dire che queste visite sono durate circa cinque anni”); il teste ” …Mi reco con una frequenza di una volta la settimana (è capitato Tes_2 anche due) e vado a fare la spesa. Capita in un orario variabile anche in prossimità della chiusura. Tengo a precisare che ogni volta che sono andato al mercato ho trovato il ricorrente che lavorava al banco… Mi è capitato di andare anche di sabato..”);
➢ il ricorrente non era dotato di alcuna organizzazione propria ed ha utilizzato tutti gli strumenti di lavoro aziendali (teste “Ho visto il ricorrente servire i clienti il signore di cui ho detto Tes_1 chiedergli di fare determinati adempimenti…”; il teste ” Tengo a precisare che ogni volta Tes_2 che sono andato al mercato ho trovato il ricorrente che lavorava al banco”.).
Era altresì emersa l'effettiva esistenza di un orario quanto meno part-time di almeno quattro ( o due) ore giornaliere non essendo pensabile e verosimile l'impiego di un lavoratore per un orario inferiore considerando che il si recava al mercato tra le 10 e le 12 e vedeva sempre il Tes_1 ricorrente, come il teste che lo vedeva anche in prossimità della chiusura verso le Tes_2 14/15.
B. Contraddittoriamente il giudice aveva escluso l'interrogatorio formale del resistente e poi ritenuto la domanda sfornita di prova.
C. spese di lite potevano essere compensate per la controvertibilità delle questioni o comunque ridotte nel loro ammontare.
Nonostante rituale notifica non si è costituito in CP_1
Sostituita l'udienza del 9.9.2025 con il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione. L'appello è infondato.
Le testimonianze, pure alla luce di rilievi mossi in appello, non consentono in primo luogo di ricostruire l'articolazione oraria lavorativa del ricorrente, né che l'orario fosse predeterminato e stabilito unilateralmente dal CP_1
Il teste vede il ricorrente due o tre volte a settimana, in orario imprecisato (10,30- 11,00 – Tes_1 12,00), per circa un'ora ogni volta, non consentendo di stabilire pertanto un orario giornaliero o settimanale;
nulla il teste riferisce sulla necessità di osservare detto orario quale frutto di eterodeterminazione. L'altro teste ( lo vede una volta a settimana, ma non riferisce quando, parlando di un Tes_2 orario variabile, senza nemmeno riferimenti alla protrazione dell'orario in cui il ricorrente veniva visto al banco. Anche in questo caso non emerge alcun elemento circa la preordinazione dell'orario da parte del preteso datore di lavoro. Ed inoltre manca qui un riferimento all'arco temporale complessivo.
Ancora in tema di eterodirezione, il primo teste riferisce genericamente di adempimenti richiesti;
il secondo parla di generiche indicazioni dei familiari (e del convenuto); alcuno dei due testi parla di autorizzazioni/giustificazioni per assenze o ritardi: un quadro decisamente scarno, anche a voler considerare la semplicità e ripetitività delle mansioni dedotte.
Il tutto porta ad escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anche nella articolazione oraria part time, prospettata in subordine. Il quadro probatorio, in particolare, non sovverte la circostanza, riferita dal in comparsa e non specificamente contestata (v. CP_1 verbale di udienza 2.2.23), circa gli ampi spazi temporali in cui “il ricorrente non si presentava presso il mercato”, “per diversi giorni senza che da ciò derivasse alcuna conseguenza”.
In tale contesto, la prestazione resa dal ricorrente ben si inquadra nella collaborazione saltuaria che il convenuto non ha mai negato ricorrere. Alcuna contestazione (ed alcuna smentita in sede testimoniale) ha ricevuto la stessa circostanza, dedotta dall'originario resistente, secondo cui “il ricorrente non aveva rassegnato dimissioni formali ma solo smesso di frequentare il mercato” (v. ancora verbale di udienza 2.2.23); alcuna reazione disciplinare del presunto datore si è verificata nel momento in cui ciò è accaduto: a comprova della libertà del ricorrente di regolare autonomamente la propria prestazione, resa nei termini sopra indicati.
Anche le spese di lite risultano correttamente regolate in applicazione del principio di soccombenza, a cui non può nella specie derogarsi, non ricorrendo giusti motivi ex art. 92 cpc, tali non potendosi ritenere la controvertibilità in fatto delle questioni poste dal ricorrente. La liquidazione è avvenuta nel rispetto dei parametri del DM 55/2014 e succ. mod., sulla base del valore della domanda, per le cause che presentano anche la fase istruttoria.
L'appello va dunque integralmente respinto. Assorbita ogni residua questione, anche relativa al quantum.
Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell'appellato.
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 9/9/2025
Il Presidente estensore dott. Maria Pia Di Stefano