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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 25/02/2026, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1055/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GR SE, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3391/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. - Difensore_3 CF_Difensore_3 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Email_3elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250020785452001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 257/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
I difensori della ricorrente insistono nei motivi del ricorso e ne chiedono l'accoglimento con condanna alle spese per lite temeraria. Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso e si oppone alla richiesta di condanna alle spese. La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 6 ottobre 2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificatale dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per la somma complessiva di € 169.257,98, in relazione alle imposte di registro dovute a seguito delle dichiarazioni di successione sostitutive n. 105951 e n.211770, Serie 88888 dell'anno 2023, rispettivamente presentate il 6 marzo 2023 ed il 6 maggio 2023. Al riguardo, lamentava l'omesso invio dei prodromici avvisi di liquidazione ed il conseguente difetto di motivazione della cartella impugnata, contestando anche la pretesa relativa alle sanzioni sotto svariati profili. Si costituiva in giudizio la sola Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo, resistendo al ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Con ordinanza del 21 novembre 2025, veniva accolta la proposta istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata. In data 19 gennaio 2026, i nuovi difensori nominati dalla ricorrente, previa revoca del precedente Difensore_4procuratore costituito, avv. , depositavano memoria difensiva di replica alle controdeduzioni formulate dalla controparte. All'esito della pubblica udienza tenutasi in data 30 gennaio 2016, questa Corte ha deliberato come da dispositivo telematicamente depositato nel termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato. Con riguardo al ruolo contenuto nell'avviso di liquidazione n.TXZ/01304680372, pari alla somma di euro 125.135,15, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo – che ne aveva l'onere – non ha invero dimostrato di avere validamente notificato alla ricorrente l'avviso in questione, non essendovi prova che alla notifica eseguita a mezzo di messo della stessa Agenzia delle Entrate con invio della C.A.D. sia seguita la ricezione di quest'ultima da parte della destinataria ( vedi relata in atti). Conseguentemente, in parte “qua” la cartella è illegittima poiché priva del titolo ad essa sottostante. Diversamente è a dirsi quanto alle imposte relative all'avviso di liquidazione n.TXZ/01320970377, il quale risulta pervenuto alla conoscenza della ricorrente in data 30 maggio 2024, a seguito del ritiro della raccomandata n.66084448113, da parte della stessa. Dall'acquisita conoscenza della pretesa tributaria in questione, anteriormente alla notifica della cartella impugnata, deriva , infatti, che l'esame delle ragioni riguardanti il merito delle pretese tributarie di cui si discute, ivi comprese quelle attinenti alle sanzioni, risulta ormai precluso per effetto della decadenza verificatasi a seguito della mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione di cui si discute. Pertanto, il proposto ricorso deve essere, nel resto, rigettato. Le spese vanno compensate tra le parti, considerata la reciproca parziale soccombenza delle medesime.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso limitatamente all'avviso di liquidazione n.TXZ/01304680372, annulla l'impugnata cartella di pagamento nella parte riguardante il relativo ruolo e compensa le spese. Palermo, 30 gennaio 2026.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GR SE, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3391/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. - Difensore_3 CF_Difensore_3 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Email_3elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250020785452001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 257/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
I difensori della ricorrente insistono nei motivi del ricorso e ne chiedono l'accoglimento con condanna alle spese per lite temeraria. Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso e si oppone alla richiesta di condanna alle spese. La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 6 ottobre 2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificatale dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per la somma complessiva di € 169.257,98, in relazione alle imposte di registro dovute a seguito delle dichiarazioni di successione sostitutive n. 105951 e n.211770, Serie 88888 dell'anno 2023, rispettivamente presentate il 6 marzo 2023 ed il 6 maggio 2023. Al riguardo, lamentava l'omesso invio dei prodromici avvisi di liquidazione ed il conseguente difetto di motivazione della cartella impugnata, contestando anche la pretesa relativa alle sanzioni sotto svariati profili. Si costituiva in giudizio la sola Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo, resistendo al ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Con ordinanza del 21 novembre 2025, veniva accolta la proposta istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata. In data 19 gennaio 2026, i nuovi difensori nominati dalla ricorrente, previa revoca del precedente Difensore_4procuratore costituito, avv. , depositavano memoria difensiva di replica alle controdeduzioni formulate dalla controparte. All'esito della pubblica udienza tenutasi in data 30 gennaio 2016, questa Corte ha deliberato come da dispositivo telematicamente depositato nel termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato. Con riguardo al ruolo contenuto nell'avviso di liquidazione n.TXZ/01304680372, pari alla somma di euro 125.135,15, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo – che ne aveva l'onere – non ha invero dimostrato di avere validamente notificato alla ricorrente l'avviso in questione, non essendovi prova che alla notifica eseguita a mezzo di messo della stessa Agenzia delle Entrate con invio della C.A.D. sia seguita la ricezione di quest'ultima da parte della destinataria ( vedi relata in atti). Conseguentemente, in parte “qua” la cartella è illegittima poiché priva del titolo ad essa sottostante. Diversamente è a dirsi quanto alle imposte relative all'avviso di liquidazione n.TXZ/01320970377, il quale risulta pervenuto alla conoscenza della ricorrente in data 30 maggio 2024, a seguito del ritiro della raccomandata n.66084448113, da parte della stessa. Dall'acquisita conoscenza della pretesa tributaria in questione, anteriormente alla notifica della cartella impugnata, deriva , infatti, che l'esame delle ragioni riguardanti il merito delle pretese tributarie di cui si discute, ivi comprese quelle attinenti alle sanzioni, risulta ormai precluso per effetto della decadenza verificatasi a seguito della mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione di cui si discute. Pertanto, il proposto ricorso deve essere, nel resto, rigettato. Le spese vanno compensate tra le parti, considerata la reciproca parziale soccombenza delle medesime.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso limitatamente all'avviso di liquidazione n.TXZ/01304680372, annulla l'impugnata cartella di pagamento nella parte riguardante il relativo ruolo e compensa le spese. Palermo, 30 gennaio 2026.