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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/07/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7343/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello aventi ad oggetto le sentenze del Giudice di Pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 22 dicembre 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7343 dell'anno 2022
T R A
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Taranto in Corso Parte_1 C.F._1
Umberto I, n. 187 presso lo Studio Legale dell'Avv. Ulderico Aiello
( )(P.Iva , dal quale è rappresentato e difeso come da CodiceFiscale_2 P.IVA_1
documentazione in atti;
Attore
C O N T R O
corrente in Milano al Corso Como n.17 (Codice Fiscale Controparte_1
) in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Taranto, in via C. BATTISTI, n. P.IVA_2
174, presso lo studio dell'Avv. Vito FICO ( C.F. ), che la rappresenta e difende C.F._3
come da documentazione in atti;
Appellata
Ove all'udienza dell'11 luglio 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter
1 cpc, le parti precisavano le conclusioni dichiarando di aver transatto in separata sede la controversia e chiedevano la estinzione del giudizio, senza però specificare nulla riguardo al regime delle spese di lite.
Motivi della decisione
I.- La dichiarazione delle parti di aver transatto in separata sede la controversia e di voler abbandonare il processo in esecuzione dei patti ivi raggiunti integra una ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc che rende improcedibile il gravame.
Le parti infatti non hanno neppure chiesto l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi e che il tribunale decidesse la causa.
P.Q.M.
a) dichiara improcedibile il giudizio n. 7343/2022 r.g.trib. per sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc;
b) compensa per intero le spese di lite.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli il 16 luglio 2025;
Il giudice dott. Alberto Munno
2
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello aventi ad oggetto le sentenze del Giudice di Pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 22 dicembre 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7343 dell'anno 2022
T R A
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Taranto in Corso Parte_1 C.F._1
Umberto I, n. 187 presso lo Studio Legale dell'Avv. Ulderico Aiello
( )(P.Iva , dal quale è rappresentato e difeso come da CodiceFiscale_2 P.IVA_1
documentazione in atti;
Attore
C O N T R O
corrente in Milano al Corso Como n.17 (Codice Fiscale Controparte_1
) in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Taranto, in via C. BATTISTI, n. P.IVA_2
174, presso lo studio dell'Avv. Vito FICO ( C.F. ), che la rappresenta e difende C.F._3
come da documentazione in atti;
Appellata
Ove all'udienza dell'11 luglio 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter
1 cpc, le parti precisavano le conclusioni dichiarando di aver transatto in separata sede la controversia e chiedevano la estinzione del giudizio, senza però specificare nulla riguardo al regime delle spese di lite.
Motivi della decisione
I.- La dichiarazione delle parti di aver transatto in separata sede la controversia e di voler abbandonare il processo in esecuzione dei patti ivi raggiunti integra una ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc che rende improcedibile il gravame.
Le parti infatti non hanno neppure chiesto l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi e che il tribunale decidesse la causa.
P.Q.M.
a) dichiara improcedibile il giudizio n. 7343/2022 r.g.trib. per sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc;
b) compensa per intero le spese di lite.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli il 16 luglio 2025;
Il giudice dott. Alberto Munno
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